Disegno di legge n.517



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Disegno di legge n.517 Presentato dai deputati Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Digiacomo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Mattarella, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano Norme in materia di riordino delle società partecipate dalla Regione Siciliana Onorevoli colleghi, Lo schema di disegno di legge è stato predisposto nell ottica di contenimento della spesa pubblica e per procedere ad una nuova riorganizzazione delle società partecipate regionali avendo riguardo a mantenere esclusivamente quelle società partecipate dedicate a quei settori in cui la Regione Siciliana persegue le proprie finalità istituzionali. Pertanto, nell individuare le aree di intervento ad alto contenuto strategico ed interesse economico-sociale è stato al contempo tracciato un percorso che determina, in linea con la normativa comunitaria e nazionale, il mantenimento di un unica società per ogni settore di intervento. L attuale quadro delle società a regionale presenta casi di analogia e duplicazione di attività in quanto talune realtà societarie sono state costituite in risposta ad esigenze contingenti, in assenza di un disegno organico. Conformemente alla normativa nazionale - leggi finanziarie 2007 e 2008 e successive modifiche ed integrazioni il D.D.L. tende ad arginare anche le degenerazioni del sistema attraverso l imposizione di vincoli diretti sull organizzazione e sulla gestione delle società a regionale. La riorganizzazione proposta nel disegno di legge trae origine pertanto anche dalla necessità di fondare il sistema delle partecipazioni regionali su principi chiari, uniformi e stabili nel tempo, traendo indicazioni dalle disposizioni comunitarie che impongono il rispetto di principi di trasparenza e non discriminazione nell aggiudicazione dei contratti pubblici per l acquisto di forniture, la prestazione di servizi e l esecuzione di lavori. L unica deroga consentita dal diritto comunitario al rispetto delle regole di aggiudicazione in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi riguarda gli affidamenti in house consentiti solo in circostanze strettamente limitate: quando l amministrazione esercita sull affidatario un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e quando l affidatario realizza la parte più importante della propria attività con l amministrazione che lo controlla, quando cioè il soggetto pubblico controllante esercita su di essa potere di direzione, coordinamento e supervisione dell attività svolta. Ai vincoli derivanti dal diritto comunitario la normativa nazionale ha aggiunto una complessa serie di regole, la maggior parte delle quali sono riportate nel disegno di legge.

Preliminarmente sono state pertanto individuate le aree ad elevato interesse economicosociale e strategico, comprendenti attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e sono state altresì escluse dal quadro complessivo sia le società titolari di funzioni in tutto od in parte duplicate in altre assegnate ad altre realtà societarie e/o enti regionali, sia quelle rientranti in ambiti di attività non strettamente collegate alle funzioni della pubblica amministrazione. Sono state quindi individuate le seguenti principali aree di interesse economico-sociali della Regione Siciliana: 1. Trasporti pubblici; 2. Servizi ausiliari; 3. Promozione immagine della Sicilia, della cultura, dell attività turistica e dell artigianato; 4. Sviluppo, ricerca e innovazione; 5. Attività informatiche e I.C.T della Regione; 6. Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale; 7. Servizi di emergenza sanitaria; 8. Servizi riscossione tributi. Nell ambito delle aree di interesse come sopra individuate, tenuto conto delle attività svolte da ciascuna società, la tabella che segue riorganizza e classifica le diverse realtà societarie con l individuazione delle operazioni da avviare secondo il D.D.L.: SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE REGIONALE SOCIETA' Area di Interesse Settore CAPITALE SOCIALE complessivo (.) % di Partecipazione Regione 2009 Operazioni da compiere 1 AST Trasporti pubblici 2.500.000,00 100,00 Mantenimento 2 Beni Culturali Prestazioni di servizi 162.000,00 100,00 Mantenimento ausiliari 3 Cinesicilia S.r.l. Promozione immagine 10.000,00 100,00 Mantenimento Sicilia, cultura e attivitità turistica 4 INFO/RAC MAP Sviluppo, ricerca e 120.000,00 100,00 Liquidazione innovazione 5 MULTISERVIZI Prestazioni di servizi 825.600,00 100,00 Liquidazione ausiliari 6 Sicilia e Ricerca Sviluppo, ricerca e 803.210,00 100,00 Liquidazione innovazione 7 Sviluppo Italia Sicilia Sviluppo, ricerca e 6.816.066,92 100,00 Mantenimento innovazione SOCIETA' CON CAPITALE PREVALENTEMENTE REGIONALE SOCIETA' Area di Interesse Settore Operazioni da compiere CAPITALE SOCIALE complessivo (.) % di Partecipazione Regione 2009 1 BIOSPHERA Prestazioni di servizi 489.600,00 53,13 Fusione per ausiliari incorporazione in Beni Culturali 2 Italkali SpA Estrazione sale minerale 4.160.000,00 51,00 Mantenimento 3 ITALIA LAVORO Sviluppo politiche attive 1.001.816,00 51,03 Fusione per

SICILIA del lavoro incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia S.p.A 4 Mercati Agro Costruzione e gestione 20.151.040,90 94,41 Dismissione Alimentari Sicilia dei Mercati S.C.p.A. agroalimentari all'ingrosso 5 Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. Sviluppo, ricerca e innovazione 6 QUARIT S.C.p.A. Promozione artigianato di qualità 7 Sicilia Patrimonio Valorizzazione beni Immobiliare demaniali, patrimoniali 8 Sicilia Emergenza- Gestione del servizio Urgenza Sanitaria 118 S.C.pA. 9 Sicilia e Servizi Attività informatica e innovazione tecnologica della Regione 10 Terme di Sciacca Gest. e sviluppo attiv. termali ALTRE PARTECIPAZIONI MINORITARIE SOCIETA' Area di Interesse Settore 13.531.173,00 87,90 Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia S.p.A 125.000,00 96,00 Dismissione 1.000.000,00 75,00 Mantenimento 6.400.000,00 53,25 Mantenimento 500.000,00 51,00 Mantenimento 14.845.000,00 73,29 CAPITALE SOCIALE complessivo (.) % di Partecipazione Regione 2009 Operazioni da compiere 1 Archelios 516.457,00 25,00 Dismissione 2 CAPE Società di gestione 1.000.000,00 49,00 Mantenimento risparmio (SGR) 3 Consorzio di ricerca Ricerca nel settore agrobio 600.000,00 9,33 Dismissione per l'innov.ne tecnologica, sicilia AGROBIO e PESCA ecocompatibile SCaRL 4 Consorzio di ricerca Ricerca nel settore dei 500.000,00 7,20 Dismissione per l'innov.ne trasporti navali tecnologica, sicilia trasporti navali, commerciali e da diporto SCaRL 5 Consorzio di ricerca Ricerca nel settore dei 600.000,00 11,17 Dismissione per l Innovazione micro e nano sistemi Tecnologica Sicilia Micro e Nano Sistemi SCaRL 6 IRFIS Istituto di credito per 76.501.914,00 21,00 Mantenimento finanziamenti 7 Riscossione Sicilia Riscossione dei tributi 16.000.000,00 36,00 Mantenimento 8 SICILIACQUE Servizi acquedottistici 400.000,00 25,00 Mantenimento 9 Strettodi Messina Realizzazione 383.179.794,00 2,58 Mantenimento infrastrutture 10 Società Mediterranea Promozione settore 8.999.928,00 30,00 Dismissione SpA turistico-alberghiero 11 Terme di Acireale Gestione e sviluppo 33.057.000,00 47,15 attività termali 12 Unicredit Istituto di credito 8.389.869.514,00 0,49 Mantenimento

Il disegno di legge consta di 9 articoli. Articolo 1 Contiene le disposizioni sulla liquidazione di tre società a totale regionale - INFO/RAC-MAP S.p.A, Multiservizi e Sicilia e-ricerca - e pone rigide regole sulla durata della liquidazione e sul compenso dei liquidatori, nonché nell ottica di salvaguardia dell occupazione trasferisce il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2009 ad altre società partecipate (Sviluppo Italia Sicilia e Beni Culturali ) che svolgono attività affini alle società da liquidare. L articolo 2 Comprende disposizioni sulla fusione per incorporazione di tre società a maggioritaria regionale - Biosphera, Italia Lavoro Sicilia e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. in altre società partecipate con statuti contenenti oggetti sociali similari (Sviluppo Italia Sicilia e Beni Culturali ). L articolo 3 Prevede la dismissione di 7 società i cui oggetti sociali non sono strategicamente rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione: - Consorzio di ricerca per l Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.l.; - Consorzio di ricerca per l Innovazione Tecnologica Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.r.l.; - Distretto Tecnologico Sicilia - Micro e Nano Sistemi S.c.r.l.; - Società Mediterranea ; - Archelios. - Mercati Agroalimentari Sicilia S.C.p.A. - Quarit S.C.p.A. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 Comprendono disposizioni sulle dismissioni delle partecipazioni ad altre società e/o enti e organismi partecipati e sulla eventuale deroga. Contengono inoltre disposizioni sui compensi massimi da destinare agli organi di amministrazione e di controllo, sulle deleghe operative da attribuire, sul divieto di corrispondere gettoni di presenza. In aggiunta ai casi previsti dal codice civile (art. 2382) è introdotto un regime speciale di ineleggibilità per gli amministratori nel senso che non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. Troviamo il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e l obbligo di adeguare i propri statuti sociali alle norme dettate. Nelle norme di carattere generale, in particolare ci si sofferma sulla funzione di controllo da eseguire a cura della Ragioneria Generale sulle società partecipate a seguito del loro riordino.

Successivamente vengono ribadite le norme dettate per le società a totale e maggioritaria sugli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, escluse le aziende sanitarie ed ospedaliere. L articolo 8 In un ottica di contenimento della spesa, alle società a totale o maggioritaria della Regione ed alle aziende regionali, istituti, consorzi, organismi ed enti regionali impone che nell acquisto di beni e servizi vengano adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, obbligandoli a motivare le ragioni dell eventuale scostamento da tali parametri. L articolo 9 Contiene la formula finale dell entrata in vigore della legge.

Art. 1 Liquidazione società interamente partecipate 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite le società a totale regionale INFO/RAC-MAP S.p.A, Multiservizi e Sicilia e-ricerca, sono poste in liquidazione. 2. Il Presidente della Regione, su proposta del Ragioniere Generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge, nomina i liquidatori delle società di cui al comma 1 e ne determina i relativi compensi ominicomprensivi che comunque non possono essere superiori a 20.000,00 euro. 3. La durata della liquidazione non può essere superiore ai 180 giorni dalla data di insediamento dei liquidatori,. Qualora venga superato il predetto termine il liquidatore decade di diritto e nessun compenso gli è riconosciuto. 4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato con provvedimento motivato del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere Generale della Regione in presenza di comprovate circostanze. 5. Nella gestione liquidatoria sono confermati i collegi sindacali in carica all entrata in vigore della presente legge. 6. I liquidatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro insediamento devono presentare alla Ragioneria Generale della Regione il bilancio iniziale di liquidazione, a pena di decadenza. 7. Il personale con contratto a tempo indeterminato delle società INFO/RAC-MAP, e Sicilia e-ricerca, in servizio al 31 dicembre 2009, è trasferito a Sviluppo Italia Sicilia ed il personale della Multiservizi, in servizio al 31 dicembre 2009, è trasferito alla Beni Culturali che assume la denominazione di GESTIONE SERVIZI 8. Il bilancio finale di liquidazione delle società di cui al comma 1 è sottoposto all approvazione della Giunta regionale, previo parere della Ragioneria Generale della Regione. Art. 2 Fusioni per incorporazione 1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le società sotto elencate saranno incorporate mediante fusione nelle società a fianco di ciascuna indicate: Biosphera Gestione Servizi (ex Beni Culturali ) Italia Lavoro Sicilia Sviluppo Italia Sicilia Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. Sviluppo Italia Sicilia 2. Allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma precedente la Ragioneria Generale della Regione provvede ad attivare tutte le procedure necessarie.

Art. 3 Dismissione partecipazioni non strategiche 1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Ragioneria Generale della Regione provvede ad attivare tutte le procedure necessarie alla dismissione della propria, non rilevante strategicamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali detenuta presso le seguenti società: - Consorzio di ricerca per l Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.l.; - Consorzio di ricerca per l Innovazione Tecnologica Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.r.l.; - Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.r.l.; - Società Mediterranea ; - Archelios. 2. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Ragioneria Generale della Regione provvede ad attivare tutte le procedure necessarie alla dismissione della propria detenuta nel capitale delle seguenti società: Mercati Agroalimentari Sicilia S.C.p.A. e Quarit S.C.p.A.. In mancanza di esito positivo di dette procedure di dismissione della si procede alla liquidazione delle sopraddette società. Art. 4 Adempimenti 1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le società a totale o maggioritaria della Regione provvedono ad attivare tutte le necessarie procedure affinché vengano dismesse le proprie partecipazioni ad altre società e/o enti e organismi partecipati. 2. I consigli di amministrazione che non provvedono ad adottare le disposizioni di cui al precedente comma si considerano decaduti di diritto. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo le società a totale o maggioritaria della Regione potranno mantenere la ad altre società e/o enti e organismi partecipati previa autorizzazione, conformemente al disposto normativo previsto dal comma 6 dell articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, rilasciata con provvedimento motivato del Presidente della Regione, che valuterà la sussistenza del requisito dello svolgimento di attività strettamente necessarie al raggiungimento, ancorché in via indiretta, delle finalità istituzionali della Regione.

Art. 5 Limite ai compensi degli organismi societari e disposizioni relative ad amministratori e personale 1. Le società a totale o maggioritaria della Regione entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge provvedono ad adottare tutte le opportune iniziative affinché i compensi dei Presidenti e/o Amministratori delegati vengano ridotti ad un importo massimo omnicomprensivo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000,00 euro; di 25.000 per ciascun componente degli organi di amministrazione; di 20.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. 2. E in ogni caso fatto divieto alle società di cui al precedente comma di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei Presidenti e/o Amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo e di ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di 50.000 euro, 25.000 euro e di 20.000 euro. 3. Dall entrata in vigore della presente legge le società a totale o maggioritaria della Regione adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni: a) prevedere che al presidente dell organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell assemblea dei soci; b) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi; c) prevedere che l organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera a), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell articolo 2389, terzo comma, del codice civile; d) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera c), fermo quanto previsto ai sensi della lettera a), la possibilità che l organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; e) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. 4. Gli amministratori delle società partecipate dalla Regione che, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare delle perdite o incrementano le perdite registrate dalla società nelle precedenti gestioni, per più di due esercizi finanziari, decadono dall incarico. Sono computati anche gli esercizi finanziari precedenti all entrata in vigore della presente legge. 5. Dall entrata in vigore della presente legge non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 6. E fatto divieto alle società a totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. 7. Le società a totale o maggioritaria della Regione provvedono ad attivare tutte le necessarie procedure affinché vengano adeguati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi statuti alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 6 Norme di carattere generale 1. Alla dismissione delle partecipazioni di cui agli articoli precedenti si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia. 2. Con cadenza annuale il Ragioniere Generale presenta alla competente Commissione legislativa dell Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni di cui all articolo 1. 3. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà delle società poste in liquidazione che residuano al termine della procedura di liquidazione. 4. A seguito del riordino delle società partecipate di cui alla presente legge la Ragioneria Generale della Regione esercita la funzione di controllo sulle società partecipate dalla Regione ai fini di valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti sulla base dei piani strategici delle stesse società. 5. Ai fini del controllo di cui al comma precedente le società trasmettono ogni sei mesi alla Ragioneria Generale della Regione l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi specificando l'oggetto di ciascun atto ed una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo. 6. Le società partecipate adottano misure organizzative idonee a consentire alla Ragioneria Generale la rilevazione e l analisi dei costi e dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità ed istituiscono uno specifico ufficio ai fini del controllo di gestione. Art. 7 Riduzione dei compensi enti regionali 1. I compensi corrisposti dagli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ai componenti degli organi di amministrazione, compresi i componenti dei Consigli di gestione e sorveglianza, non possono superare l importo onnicomprensivo di 25.000 euro annui, ivi compresi eventuali benefit per ciascun componente gli organi di amministrazione e di 20.000,00 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal precedente comma, devono provvedere entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste dal precedente comma. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza dei predetti Enti e società provvedono ad adottare i consequenziali atti. 3. Sono abrogati le eventuali disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 4. E fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell amministrazione regionale che

usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 25.000,00 euro per ciascun componente gli organi di amministrazione e di 20.000,00 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. 5. Dall entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, che per più di due esercizi finanziari hanno conseguito delle perdite sono decaduti di diritto. Art. 8 Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa 1. Dall entrata in vigore della presente legge le società a totale o maggioritaria della Regione, nonché le aziende regionali, gli istituti, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni dell eventuale scostamento da tali parametri. Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione