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REGIONE SICILIANA presidente@certmail.regione.sicilia.it segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA protocollo.ars@pcert.postecert.it REGIONE CALABRIA presidente@pec.regione.calabria.it capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it Consiglio Regionale REGIONE CALABRIA consiglioregionale@pec.consrc.it REGIONE BASILICATA presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it ufficio.rappresentanza.roma@cert.regione.basilicata.it Consiglio Regionale REGIONE BASILICATA cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it REGIONE PUGLIA presidente.regione@pec.rupar.puglia.it capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it Consiglio Regionale REGIONE PUGLIA protocollo@pec.consiglio.puglia.it REGIONE CAMPANIA ufficio.roma@pec.regione.campania.it capo.gab@pec.regione.campania.it Consiglio Regionale REGIONE CAMPANIA settore.segreteriagenerale@consiglio.regione.campania.legalmail.it REGIONE MOLISE segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it mogavero.mariolga@cert.regione.molise.it regionemolise@pec.regione.molise.it

Consiglio Regionale REGIONE MOLISE consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it REGIONE ABRUZZO presidenza@pec.regione.abruzzo.it Consiglio Regionale REGIONE ABRUZZO protocollo@pec.crabruzzo.it REGIONE MARCHE regione.marche.protocollogiunta@emarche.it gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it Consiglio Regionale REGIONE MARCHE assemblea.marche@emarche.it REGIONE EMILIA ROMAGNA PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it Consiglio Regionale REGIONE EMILIA ROMAGNA PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it REGIONE LOMBARDIA presidenza@pec.regione.lombardia.it delegazione_roma@pec.regione.lombardia.it Consiglio Regionale REGIONE LOMBARDIA protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it REGIONE PIEMONTE gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it Consiglio Regionale REGIONE PIEMONTE dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it REGIONE VENETO

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it statoregioni@pecveneto.it Consiglio Regionale REGIONE VENETO protocollo@consiglioveneto.legalmail.it REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA uff.gab.roma@certgov.fvg.it regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it Consiglio Regionale REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA consiglio@certregione.fvg.it REGIONE SARDEGNA presidenza@pec.regione.sardegna.it pres.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it Consiglio Regionale REGIONE SARDEGNA consiglioregionale@pec.crsardegna.it REGIONE LAZIO protocollo@regione.lazio.legalmail.it Consiglio Regionale REGIONE LAZIO segreteriagenerale@cert.consreglazio.it REGIONE UMBRIA regione.giunta@postacert.it Consiglio Regionale REGIONE UMBRIA cons.reg.umbria@arubapec.it REGIONE TOSCANA regionetoscana@postacert.toscana.it Consiglio Regionale REGIONE TOSCANA consiglioregionale@postacert.toscana.it

REGIONE LIGURIA protocollo@pec.regione.liguria.it Consiglio Regionale REGIONE LIGURIA protocollo@pec.regione.liguria.it REGIONE VAL D'AOSTA presidenza@regione.vda.it Consiglio Regionale REGIONE VAL D'AOSTA consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE presidente@pec.regione.taa.it Consiglio Regionale REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Trasmessa via PEC Oggetto: sollecito richiesta deliberazione Consigli regionali pro referendum abrogativo dell art. 35, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ( Decreto Sviluppo ), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187, 11 agosto 2012 Suppl. Ordinario n. 171) ***** Il 6 luglio scorso, con una nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai Governatori e ai Presidenti delle Assemblee di tutte le Regioni, il Coordinamento Nazionale No Triv e l Associazione A Sud rappresentavano la necessità che i Consigli regionali procedessero a stretto giro all approvazione di apposito atto deliberativo, ai sensi dell art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, per formalizzare, entro il termine ultimo del 30 settembre, la richiesta di referendum abrogativo di parte dell art. 35, comma 1, del Decreto Sviluppo. Tale articolo, infatti, nell introdurre il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, faceva, tuttavia, salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l innanzi interrotti dal d.lgs. n. 128 del 2010.

Il 27 luglio veniva inoltre lanciata su AVAAZ.org una petizione a sostegno della richiesta rivolta ai Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali: a sostegno dell opzione referendaria, oltre alle manifestazioni di consenso e di solidarietà da parte di associazioni, comitati, partiti e di numerose personalità del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo, risultano pervenute ad oggi 73.693 firme. Nella nota del 6 luglio scorso si rammentava come fossero in corso ben 25 procedimenti ricadenti tutti entro le 12 miglia marine e che a breve si sarebbero conclusi con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico che ricomprende ad un tempo la fase di ricerca e la fase di coltivazione qualora le società petrolifere interessate avessero richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal Decreto Sblocca Italia ). Il dato dei 25 procedimenti in corso era stato frutto di semplice elaborazione di dati ufficiali resi dal Ministero per lo Sviluppo Economico. A distanza di poco più di un mese dalla nota del 6 luglio scorso, ci vediamo nostro malgrado costretti a rivedere in peius quel dato e ciò per effetto di quanto emerso a seguito di un attento esame del carteggio relativo alle istanze di prospezione nel Mare Adriatico d 1 B.P.-SP e d 1 F.P.-SP sulla cui compatibilità ambientale si sono pronunciati i competenti organi del Ministero dell Ambiente con decreto del Ministero dell Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 3 giugno 2015, avverso cui la Provincia di Teramo ed alcuni Comuni abruzzesi e marchigiani hanno depositato ricorso al TAR Lazio lo scorso 7 agosto. Dopo approfondito esame della documentazione Spectrum Geo, dalla quale è emerso che le aree interessate dalle istanze d 1 B.P.-SP e d 1 F.P.-SP si collocano anche entro le 12 miglia marine e, in qualche caso, entro le 5 miglia marine dalle linee di costa, possiamo affermare con certezza che terminata la fase di prospezione degli idrocarburi da parte della Spectrum Geo, il Ministero per lo Sviluppo Economico potrà rilasciare ulteriori concessioni di coltivazione. Ragion per cui i progetti petroliferi ricadenti entro le 12 miglia marine saranno in numero superiore a 25. Particolarmente colpite dalle attività di ricerca che la società Spectrum svolgerà entro le 5 e le 12 miglia marine risultano essere: il Molise (le Isole Tremiti e Termoli), l Abruzzo (Vasto, San Vito Chietino, Ortona, Francavilla al Mare), soprattutto la Regione Marche (Pedaso, Cupra Marittima, Senigallia, Fano) e la Puglia (in special modo Otranto). Del 7 agosto 2015 è anche la pubblicazione del decreto di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione Ombrina Mare per il quale il soggetto proponente ha richiesto al MISE la conversione del titolo di ricerca già vigente in titolo concessorio unico, concepito dallo Sblocca Italia per consentire, ad un tempo, la ricerca e l estrazione. E così sarà anche per tutti i progetti che, interferenti con il limite delle 12 miglia marine, a breve seguiranno a Ombrina Mare in misura doppia a quella in un primo tempo prevista. Gli sviluppi delle vicende Spectrum Geo ed Ombrina Mare sono successivi all incontro di Termoli del 24 luglio 2015 (presenti le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Puglia e Molise) nel corso del quale è risultata preminente la via del dialogo con il Governo ( La posizione di confronto, per le Regioni, rimane prioritaria, anche se le stesse sono pronte a valutare la praticabilità, quale estrema ratio, di tutti gli strumenti previsti dall Ordinamento ). Al summit di Termoli ha fatto seguito, cinque giorni più tardi, un secondo incontro tra il Sottosegretario Vicari ed i Governatori delle Regioni Puglia e Basilicata, e con l Assessore all Ambiente della Regione Calabria, nel corso del quale, come riferisce il MISE, i rappresentanti

delle Regioni hanno manifestato la loro contrarietà all avvio delle attività di prospezione e ricerca offshore nello Ionio e nell Adriatico in quanto contraddittorie rispetto alle politiche avviate dalle stesse Regioni, chiedendo al Governo una moratoria di questi programmi. Il sottosegretario Vicari, ascoltate le posizioni delle Regioni, si è impegnata ad approfondire questi temi con il ministro Federica Guidi e con la presidenza del Consiglio annunciando un nuovo incontro con le Regioni da convocare entro la prossima settimana. In mancanza di chiarezza, o comunque se non si trova un'intesa, i consigli regionali che lo riterranno - queste le parole del Presidente della Regione Puglia - potranno avviare, come previsto dalla Costituzione, la procedura del referendum contro le norme che consentono le trivellazioni". Ad oggi, anche se del secondo incontro tra Regioni e MISE non è dato sapere, si ha notizia certa, invece, delle dichiarazioni rese alla stampa il 7 agosto scorso dal Sottosegretario Vicari secondo la quale "Bene ha fatto Renzi a ricordare che non esiste alcuna autorizzazione da parte dello Sblocca Italia alle trivelle. Confondere scientemente le attività di ricerca con le attività estrattive significa prestare il fianco alla demagogia: mi auguro che parole del Presidente del Consiglio mettano fine alle strumentalizzazioni politiche che hanno caratterizzato il dibattito in questi giorni. Le affermazioni del Presidente del Consiglio e del Sottosegretario Vicari sono indicative di un chiaro e netto orientamento dell Esecutivo che certamente non sarà sfuggito ai massimi rappresentanti delle Regioni. Per tutte queste ragioni (aumento del numero dei procedimenti autorizzatori per progetti di estrazione/coltivazione offshore entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa; stato di avanzamento degli stessi che arriveranno a definizione a stretto giro e, comunque, non oltre 180 giorni dalla richiesta di conversione del titolo di ricerca in titolo concessorio unico previsto dallo Sblocca Italia; indirizzo del Governo in materia di produzione nazionale di idrocarburi), ricorsi amministrativi a parte, l abrogazione referendaria dell art. 35, comma 1, del Decreto Sviluppo riveste oggi caratteri di urgenza, priorità ed indifferibilità. In ragione, dunque, della inderogabile necessità di celebrare il referendum non oltre il 2016, chiediamo nuovamente a codesta Regione di voler deliberare, ai sensi dell art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la promozione di un referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dell art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ( Decreto Sviluppo ), come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l efficacia dei alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alleghiamo una breve illustrazione della proposta referendaria. Distinti Saluti. Sottoscrivono la presente richiesta:

BREVE ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA REFERANDARIA In giallo le disposizioni che potrebbero essere sottoposte ad abrogazione referendaria; in azzurro i numeri inseriti per agevolare il riferimento alle singole parti dell articolo. Una abrogazione totale dell art. 35 non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine [1]. Da eliminare sarebbe, invece, la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario [2]. D altra parte, l art. 35 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. n. 128/2010 a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico. Al fine di rispettare la matrice razionalmente unitaria del quesito, da sottoporre a referendum con unico quesito, si intende sarebbe anche la disposizione del n. [3], in quanto la particolare disciplina della valutazione di impatto ambientale risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia. L abrogazione non potrebbe, invece, riguardare i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra. Anche le disposizioni dell ultima parte dell art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, poiché: 1) la disposizione del n. [4] incontrerebbe il limite della non reviviscenza della norma abrogata; 2) la disposizione del n. [5] incontrerebbe il limite delle «leggi tributarie», secondo l interpretazione che ne dà la Corte costituzionale. ***** Decreto sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134) Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi 1. [1] L articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 17. Ai fini di tutela dell ambiente e dell ecosistema, all interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. [2] Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare

nell ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. [3] Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. [4] Dall entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l aliquota di prodotto di cui all articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l olio. [5] Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell incremento dell aliquota ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.