Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI

Documenti analoghi
Sede Operativa Centrale Via Aquileia, 2/S 2/T Jesolo (VE)

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

LA SCADENZA DELLA VALIDITA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI MINISTERIALI - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

Si segnalano di seguito gli aspetti principali previsti dalla circolare ministeriale.

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

motoveicoli AM (vecchio patentino ) Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli: 14 anni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma, 6 maggio CIRCOLARE N Prot. n /CQC. ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi

Approfondimenti RINNOVO CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI: LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

PROT. N DIV3-C Roma,

Roma, 29 maggio prot. n Allegati: 2. Ai Dirigenti Generali Territoriali LORO SEDI. A tutti gli UMC LORO SEDI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot.1btJg Roma, 2 2 LUG v~uuiyu< Ch/lf~y-fa~A(} Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. n. 636 Roma, 9 gennaio 2013

Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Si tratta di un atto che, pur non introducendo novità di rilievo, fa definitivamente ordine nella materia della Carta di Qualificazione Conducenti.

Se è stata conseguita entro il: 9 settembre 2008 per il trasporto di persone 9 settembre 2009 per il trasporto di cose

OGGETTO: conversione di patenti di guida. EL SALVADOR. Roma, 21/09/2009. Prot. n. 435/ Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI

Autoscuola Marche -

fit O '!. Iv. 1)7-"6> CC.A SS. 'l.->. -CCt. () i Roma, - 3 RGO CIRCOLARE D.G. T.S.1. N. 41. {7..D {I-

LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) 1 a cura di Franco Medri* e Maurizio Piraino**

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

OGGETTO: Marocco. Aggiornamento degli allegati tecnici dell Accordo in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 26 novembre 1991.

Corsi in materia di CQC

Autoscuola Marche -

Roma, Prot. n 4246 /M340. OGGETTO: conversione di patenti di guida. TAIWAN.

CNA NOTIZIE. Modifica delle scadenze per CQC conseguite per documentazione (Circolare del 7 Agosto 2013 n ) Speciale Autotrasporto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata per chi ha almeno 17 anni e la patente A1.

Direzioni Generali Territoriali

C [2] 18 anni CE [2] 21 anni D [2] 24 anni [3] DE [2] 24 anni. Età massime (art. 115 C.d.S.)

Prot. n /08.03 Roma, 5 novembre 2010

Prot. n Roma, 19 aprile 2012

CODICE DELLA STRADA Rilascio della carta di qualificazione del conducente

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.

RICHIESTA NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O ENTI

Prot. n /8.7.3 Roma, 6 dicembre 2016

Decreto Dirigenziale - 30/07/ Prot. n Idoneità professionale di imprese di trasporto merci da 1,5 t a 3,5 t

Circolare - 16/02/2012 -Prot. 4303/8.3 - Esami a quiz CQC OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri

Prot. n. 510 del Ai Direttori Generali territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione civile Loro sedi

Il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) Die Erneuerung des Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN)

Palermo Prot. n Del 11/01/2017. Alle Autoscuole operanti nel territorio della Regione Siciliana LORO SEDI

REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini 9/A

Prot. n Roma, 19 aprile 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO DIRIGENZIALE 22 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO DIRIGENZIALE 22 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del )

REQUISITI DI ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO -CQCdi Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

OGGETTO: conversione di patenti di guida. SRI LANKA. Roma, 19 ottobre Prot. n / Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI

OGGETTO: conversione di patenti di guida. SRI LANKA. Roma, 19 ottobre Prot. n / Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI

Insegnante di autoscuola

CIRCOLARI. Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Autoscuola Marche -

Decreto Dirigenziale - 22/10/ Punteggio sulla CQC e sul KB

Prot. n del Ai Direttori Generali territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione civile Loro sedi

Torino, 05 aprile 2011

PREMESSA. 1. essere residenti in Italia

Roma, 29 ottobre prot. n Agli Uffici Motorizzazione Civile LORO SEDI

OGGETTO: conversione di patenti di guida. SRI LANKA. Roma, 19 ottobre Prot. n / Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

CITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione

e, p.c. All ANFIA Corso G.Ferraris, 61 TORINO

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti


Prot. n /08.03 Roma, 22 ottobre 2010

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del )

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. n. 114/LE/GaPa Roma, 6 giugno Circolare n. 114/2014

Autoscuola Marche -

Transcript:

Prot. n 20630 del 7 agosto 2013 Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI Regione siciliana Assessorato turismo comunicazione e trasporti Servizio comunicazioni e trasporti Dipartimento trasporti e comunicazioni Palermo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Pianificazione Sezione Logistica e trasporto merci Via Giulia, 75/1 34126 Trieste Provincia autonoma di Bolzano Ripartizione traffico e trasporti Via Crispi, 8 Bolzano Provincia autonoma di Trento Motorizzazione civile Lungadige S. Nicolò, 14 Trento Regione autonoma Valle d Aosta, Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti Struttura Motorizzazione civile Loc. Grand Chemin, 34 11020 Sanit Cristophe (AO) U.M.C LORO SEDI

U.R.P. SEDE Ministero dell interno Dipartimento pubblica sicurezza Roma CONFARCA Via Laurentina, 569 Roma UNASCA Piazza Marconi, 25 Roma OGGETTO: A) MODIFICHE IN MATERIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE PER DOCUMENTAZIONE; B) MODIFICHE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL CORSO C) PRECISAZIONE IN MERITO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE A. SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE PER DOCUMENTAZIONE E in fase di pubblicazione un Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 6 agosto 2013, che reca Modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti di cui all articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni : tale DD modifica la data di scadenza della validità della CQC ottenuta per documentazione da conducenti titolari di diritti acquisiti, ai sensi e con le modalità di cui all articolo 3, comma 1, del DD 17 aprile 2013. Come è noto l articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/59/CE prescrive che i titolari di diritti acquisiti, di cui all articolo 4 della stessa direttiva, devono frequentare un corso di formazione periodica entro cinque anni dalla data di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali: ovvero entro cinque anni a decorrere dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per quello di cose. Conseguentemente, l articolo 3 del citato DD 17 aprile 2013 prevede che i predetti corsi debbano essere frequentati entro la data del 9 settembre 2013, o entro la data del 9 settembre 2014, se utili a rinnovare la validità di una CQC rispettivamente per il trasporto di persone o di cose. Peraltro, il secondo capoverso dello stesso paragrafo 2 dell articolo 8 prevede la possibilità per gli Stati membri di ridurre o prorogare il predetto termine allo scopo, fra l altro, di consentire un introduzione graduale della formazione periodica: tale opzione non era stata, in precedenza, ritenuta di interesse.

Tuttavia, dalla Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, di cui al documento prot. COM (2010) 385 final del 12.7.2012, si è appreso che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE: tanto avvalendosi di un accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv (2008) 58675 del 1/7/2009. Tale circostanza ha indotto la scrivente Amministrazione a predisporre lo schema di decreto in oggetto: si è ritenuto infatti opportuno riconoscere - anche ai conducenti titolari di patente di guida e CQC italiana, che possano vantare i predetti diritti acquisiti - la possibilità di usufruire di tale maggior termine per completare la formazione periodica, in luogo di quello più ristretto attualmente previsto. Tanto al fine di garantire parità di trattamento tra conducenti titolari di documento comprovante la qualificazione di tipo CQC rilasciata dallo Stato italiano e conducenti titolari di analogo documento rilasciato da altro Stato dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo: sotto il profilo della concorrenza, non gravando l autotrasporto nazionale di costi di formazione non sostenuti dai conducenti e dalle imprese di settore di altri Stati membri; sotto il profilo sanzionatorio, dal momento che per espressa disposizione dei competenti servizi della Commissione - fino alla scadenza del 2015 (categoria D) e del 2016 (categoria C), i conducenti non devono essere sanzionati negli Stati membri se non hanno completato la formazione periodica (cfr citato documento prot. COM (2010) 385 final del 12.7.2012, paragrafo 2.8, quarto capoverso). Pertanto, con l articolo 1 del decreto in oggetto, si dispone che - fermo restando che potrà essere richiesta una carta di qualificazione del conducente per documentazione entro e non oltre le note date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al trasporto di cose - la validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose. Inoltre, l articolo 2 dello stesso decreto prevede che, al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali, le predette date di scadenza (2015 2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica (all esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC sia stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente 9.9.2018 o 9.9.2019), sia che a ciò provvedano dopo l entrata in vigore del provvedimento in parola. E espressamente previsto, infatti, che detti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall articolo 1 del DD in oggetto). Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in commento (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.), nell archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:

data di scadenza attuale data di scadenza aggiornata 9.9.2013 9.9.2015 9.9.2014 9.9.2016 9.9.2018 9.9.2020 9.9.2019 9.9.2021 Tanto premesso potranno verificarsi le seguenti situazioni: 1. CONDUCENTI TITOLARI DI CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 9.9.2013 O 9.9.2014 Rientrano in tale casistica: a) CONDUCENTI CHE NON HANNO FREQUENTATO AFFATTO CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA: il titolo comprovante la qualificazione CQC dagli stessi posseduto reca stampata data di scadenza 9.9.2013 o 9.9.2014, a seconda che sia relativo al trasporto di persone o di cose. Per tali conducenti posto che su territorio nazionale nessuna sanzione sarà applicabile, giusta le disposizioni di cui al summenzionato art. 1 del decreto in oggetto - sarà possibile alternativamente: a.1) frequentare comunque un corso di formazione periodica entro le suddette date (9.9.2013 o 9.9.2014): il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC sarà rilasciato con data di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose; a.2) richiedere un duplicato della patente o, se conducenti titolari di patente di guida estera, della CQC card: sarà rilasciata rispettivamente una patentecqc o una CQC card, recante data di scadenza di validità 9.9.2015, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2016, se relativo al trasporto di cose; b) CONDUCENTI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA, MA ANCORA NON HANNO OTTENUTO IL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE CQC. Anche in tal caso occorre distinguere due ipotesi: b.1) il CED, ancorché sia stato eventualmente già presentato l attestato di frequenza del corso all UMC competente, non ha ancora provveduto alla stampa del documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC: in tal caso, tale documento sia esso patentecqc o CQC card - sarà emesso con date di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose; b.2) il CED ha già provveduto prima della data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in oggetto - alla stampa del documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC, ancorché non sia stato ancora recapitato all UMC competente per la consegna al conducente titolare: in tal caso, tale documento sarà emesso con date di scadenza di validità 9.9.2018, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2019, se relativo al trasporto di cose. Tuttavia qualora trattasi di patentecqc - in occasione del primo rilascio di duplicato di patente a qualunque titolo, ivi compreso quello di rinnovo di validità quando sarà a regime il decreto attuativo delle disposizioni di cui all articolo 126, comma 8, CdS (cd. patente centralizzata), tale duplicato sarà emesso, automaticamente, con data di

scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose. E evidente che sarà facoltà dell utente richiedere l emissione del duplicato appositamente a tal fine. Qualora trattasi di CQCcard, potrà essere richiesto solo il duplicato della stessa, che verrà emesso con le predette date di scadenza di validità prorogate, a seconda dei casi, al 9.9.2020 o al 9.9.2021; 2. CONDUCENTI TITOLARI DI DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 9.9.2018 O 9.9.2019. Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica ed hanno già ottenuto un documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione CQC (sia esso patentecqc o CQC card). In tal caso: a) qualora trattasi di patentecqc - in occasione del primo rilascio di duplicato di patente a qualunque titolo, ivi compreso quello di rinnovo di validità quando sarà a regime il decreto attuativo delle disposizioni di cui all articolo 126, comma 8, CdS (cd. patente centralizzata), tale duplicato sarà emesso, automaticamente, con data di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose. E evidente che sarà facoltà dell utente richiedere l emissione del duplicato appositamente a tal fine; b) qualora trattasi di CQCcard, potrà essere richiesto solo il duplicato della stessa, che verrà emesso con le predette date di scadenza di validità prorogate, a seconda dei casi, al 9.9.2020 o al 9.9.2021. Alla luce di quanto sopra, sono conseguentemente soppresse, a far data dalla pubblicazione del decreto in oggetto, tutte le istruzioni impartite con circolari e non più coerenti con le modifiche su illustrate. *** B) MODIFICHE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL CORSO Facendo seguito alle circolari prot. n. 85349 del 22.10.2010 e prot. n. 510 del 10.01.2012, ed a parziale modifica delle stesse, si ravvisa la necessità di dettare nuove istruzioni con riferimento alla figura del responsabile del corso ed, in particolare, ai requisiti professionali che lo stesso deve avere quando è persona delegata dal legale rappresentante del soggetto che eroga i corsi di cui alla disciplina in materia di CQC. Al fine di non pregiudicare, senza giustificata ragione, le scelte che sono alla base del rapporto fiduciario tra il predetto legale rappresentante e la persona a cui sono delegati i compiti di rappresentante del corso, si ritiene opportuno stabilire che a quest ultima non sono richiesti particolari requisiti professionali, se non quando tale necessità derivi dalla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative in materia. Conseguentemente si dispone che: a) il responsabile del corso può essere in ogni caso il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, ad eccezione dell ipotesi di corsi di formazione periodica svolti avvalendosi di sistema multimediale;

b) in tale ultimo caso, per le motivazioni di cui alla circolare n. 510 del 10.01.2012, se ne riconfermano le seguenti disposizioni: il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso solo se in possesso dell abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l esercizio dell attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei predetti requisiti professionali.. Nelle predette circolari prot. n. 85349 del 22.10.2010 e prot. n. 510 del 10.01.2012 è pertanto soppressa ogni disposizione incompatibile ovvero in contrasto con quanto prescritto dal presente paragrafo. C) PRECISAZIONE IN MERITO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE Facendo seguito alla circolare 18563 del 16 luglio 2013, con riferimento ai corsi di formazione periodica si precisa quanto che, poiché i predetti corsi si articolano in 21 ore di parte comune e 14 ore di parte specialistica, qualora il calendario delle lezioni preveda un numero di ore giornaliere ( ad es. 3 o 7) tali che -procedendosi alla rilevazione delle presenze entro quindici minuti dall inizio della lezione giornaliera e, successivamente, per ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre, in conformità alle istruzioni impartire con la suddetta circolare residui, per il completamento delle ore massime consentite per ciascun giorno, una sola ora di lezione, la rilevazione della presenza dovrà essere ripetuta entro i primi quindici minuti di quest ultima. Tanto in ragione della circostanza che il registro e la normativa di riferimento prevedono che le presenze e gli argomenti relativi alla parte comune annotati su distinti e specifici registri. f.to IL DIRETTORE GENERALE Arch. Maurizio Vitelli