STUDIO DOTT. CLAUDIO MIGLIO. FINANZIARIA 2010 e NOVITÀ FISCALI di FINE ANNO. In questa Circolare

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Circolare informativa n. 1/2010 del 25 gennaio 2010 FINANZIARIA 2010 e NOVITÀ FISCALI di FINE ANNO In questa Circolare 1. Novità della legge Finanziaria per il 2010 Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ed Iva agevolata Rivalutazione terreni e partecipazioni per le persone fisiche Credito d imposta per spese di ricerca Disposizioni in materia di lavoro e previdenza Proroga detassazione dei premi di produttività 2. Novità del decreto-legge «milleproroghe» 1 Proroga dello scudo fiscale Proroga del termine per il ravvedimento operoso Quadro RW 2008 Raddoppio dei termini per l accertamento Termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per il 2009 e 2010 Proroga invii mensili dati dei sostituti d imposta Proroga deduzione forfetaria distributori di carburanti Certificazione dei crediti verso la pubblica Amministrazione Zone franche urbane Impronte digitali sulla carta d identità Neopatentati 3. Riduzione del tasso legale d interesse 4. Compensazione dei crediti Iva

1. NOVITÀ della LEGGE FINANZIARIA per il 2010 Il 30 dicembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 23.12.2009, n. 191, cd. legge Finanziaria per il 2010. Diversamente dal passato, la norma non contiene numerose disposizioni di interesse fiscale, essendo ormai abitudine del Legislatore anticipare gli interventi tecnici al periodo estivo o autunnale. Nel prosieguo, sono riepilogati i provvedimenti di maggiore interesse. Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ed Iva agevolata Prorogata all anno 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di ristrutturazione edilizia, nella misura del 36% dell onere sostenuto e per un importo non superiore a euro 48.000. Trattasi delle spese realizzate, entro il 31 dicembre 2012, su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, oltre che di quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o cooperative edilizie che provvedano all alienazione o assegnazione dell immobile entro il 30 giugno 2013. Rimangono inalterate le procedure già in vigore nel passato, quale l obbligatoria comunicazione preventiva ed il pagamento tramite specifico bonifico bancario. Viene poi introdotta, a regime, l aliquota Iva agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa e con il limite dei c.d. beni significativi. Rivalutazione di terreni e partecipazioni per le persone fisiche 2 Vengono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni (edificabili e non) e delle partecipazioni (non quotate), posseduti dal contribuente alla data del 1 gennaio 2010. Viene invece fissato al 31 ottobre 2010 il termine per il versamento dell imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per le partecipazioni qualificate e per le aree) e per la redazione e il giuramento della perizia di stima (obbligatoria). L imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione, oppure rateizzata in tre quote annuali (31.10.2010-31.10.2011-31.10.2012), con maggiorazione di interessi nella misura del 3% annuo. Il provvedimento interessa coloro che prevedono di cedere a breve l area o la partecipazione e prevedono di realizzare una plusvalenza che, con la ordinaria tassazione, comporti un onere fiscale più gravoso rispetto alla sostitutiva dovuta. Credito d imposta per spese di ricerca Prevista una dotazione di fondi per le imprese che investono in ricerca e sviluppo. Le modalità attuative della fruizione del bonus saranno rese note con un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, con il quale potranno essere individuate, tra l altro, le tipologie degli investimenti che si intende agevolare, nonché «i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni». Disposizioni in materia di lavoro e previdenza

La Finanziaria apporta numerosi ritocchi a disposizioni che riguardano il lavoro dipendente e l applicazione dei carichi previdenziali. A titolo informativo, segnaliamo: modifiche alla disciplina del contratto di somministrazione di lavoro e, in particolare, la reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing); l estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio; la modifica delle regole di determinazione della retribuzione spettante agli apprendisti; l ulteriore potenziamento degli strumenti di tutela e di integrazione del reddito dei lavoratori in caso di sospensione dal lavoro o di perdita dell occupazione; la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l assunzione di particolari categorie di soggetti destinatari di trattamenti di sostegno al reddito. Proroga della detassazione dei premi di produttività Viene prorogata al 31 dicembre 2010 la possibilità di assoggettare ad un imposta sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione «a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Al riguardo: l imposta sostitutiva del 10% è applicabile, ad opera del sostituto d imposta, con esclusivo riferimento al settore privato ed ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione quindi dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto) non superiore, nel 2009, a euro 35.000, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, ad imposta sostitutiva; l importo massimo detassato resta confermato nella misura di euro 6.000, da considerare al lordo dell imposta sostitutiva ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore. 3 2. NOVITÀ del DECRETO-LEGGE «MILLEPROROGHE» Il 30 dicembre 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30.12.2009, n. 194, cd. decreto «milleproroghe»; la disposizione deve essere convertita nei successivi 60 giorni e, per conseguenza, potrebbe subire delle modifiche durante l iter parlamentare. Di seguito si riepilogano i principali provvedimenti ritenuti di interesse. Proroga dello scudo fiscale Quattro mesi di tempo in più per aderire allo scudo fiscale; infatti, è stabilita la possibilità di aderire all emersione, secondo le regole del D.L. 78/2009, sino al 30 aprile 2010 rispetto alla precedente scadenza del 15 dicembre 2009. La proroga si accompagna con un incremento del costo della imposta straordinaria, in precedenza fissata al 5%; ora invece il costo si attesta: al 6%, per le procedure di emersione perfezionate fino al 28.2.2010; al 7%, per le procedure di emersione perfezionate dall 1.3.2010 al 30.4.2010.

Proroga del termine per il ravvedimento operoso Quadro RW 2008 L invio del Quadro RW, originariamente omesso, da parte dei lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia e con la disponibilità di conti correnti esteri per l accredito di stipendi ed emolumenti, potrà essere effettuato entro il 30 aprile 2010, beneficiando delle medesime riduzioni da ravvedimento operoso che si sarebbero applicate nel caso d rimedio entro 90 giorni dalla data del 30 settembre 2009. Raddoppio dei termini per l accertamento Per gli accertamenti relativi agli investimenti e attività di natura finanziaria (che si presumono costituiti, salvo prova contraria del contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, ai sensi dell art. 12, D.L. 78/2009) detenuti in paradisi fiscali in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, i termini per l accertamento e l irrogazione delle sanzioni sono raddoppiati. Termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per il 2009 e 2010 Stabilita una proroga del termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore, al fine di poter tenere conto dell impatto della crisi sull economica italiana; infatti, rispetto alla scadenza a regime del 30 settembre, si ha: pubblicazione entro il 31.3.2010, per il periodo 2009; pubblicazione entro il 31.3.2011, per il periodo 2010. Proroga degli invii mensili dei dati dei sostituti d imposta 4 Slitta al 2011 l obbligo, per i sostituti di imposta, di inviare telematicamente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Nel 2010 potrà essere prevista una sperimentazione del meccanismo secondo procedure da definire. Proroga della deduzione forfetaria dei distributori di carburante Prorogata ai periodi di imposta 2009 e 2010 l applicazione delle deduzioni forfetarie per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai sensi dell art. 21, co. 1, L. 448/1998. Certificazione dei crediti verso la pubblica Amministrazione Esteso anche al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 77-bis e 77-ter, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv., con modif., dalla L. 6.8.2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. Zone franche urbane L agevolazione prevista per le zone franche urbane (Delibera Cipe 8.5.2009, n. 14/2009) si trasforma da sistema di esenzione a sistema di fruizione di un contributo, sulla base di istanze da presentare a decorrere dal 1 marzo 2010. Il contributo sarà parametrato all Ici dovuta sugli immobili siti nelle zone franche urbane ed utilizzati per l esercizio delle attività economiche, oltre che all ammontare dei contributi previdenziali dovuti per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con ulteriori specificazioni. Impronte digitali sulla carta d identità La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 (anziché dal 1 gennaio 2010) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona cui si riferiscono. Neopatentati 5 Si applicherà dal 1 gennaio 2011 (e non dal 1 gennaio 2010) il seguente disposto: «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo». 3. RIDUZIONE del TASSO LEGALE d INTERESSE Con D.M. 4.12.2009, pubblicato nella G.U. 15.12.2009, n. 291, il tasso di interesse legale di cui all art. 1284 Codice civile è stato ridotto dal 3% all 1% in ragione d anno a decorrere dal 1 gennaio 2010. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni civilistiche, fiscali e contributive, tra cui segnaliamo i conteggi del ravvedimento operoso. Per ottenere la riduzione delle sanzioni rispetto alla misura edittale, la norma richiede che sia versata, oltre alla sanzione in misura ridotta, l imposta (se dovuta) ed eventualmente gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il conteggio, dunque, dovrà essere effettuato:

applicando l interesse nella misura annua del 3%, per i giorni di ritardo nel versamento dell imposta intercorrenti tra la data di originaria scadenza ed il 31.12.2009; applicando l interesse nella misura annua dell 1%, dall 1.1.2010 fino al giorno di versamento compreso. 4. COMPENSAZIONE dei CREDITI IVA L attesa circolare dell Agenzia delle Entrate (C.M. 1/E/2010), contenente le indicazioni sulle regole da seguire nella compensazione dei crediti Iva, è stata emanata soltanto lo scorso 15 gennaio (alle ore 19.45). Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti, rinviando ad una prossima Circolare di La Settimana fiscale un analisi più dettagliata della nuova disciplina. Innanzitutto, il credito Iva annuale del 2008, derivante dalla dichiarazione Iva 2009, ed i crediti trimestrali relativi all anno 2009, risultanti dalle istanze Mod. Iva TR presentate nel corso del 2009, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell anno 2010, senza sottostare alla nuova disciplina. Il meccanismo di compensazione introdotto distingue tra crediti Iva eccedenti l importo di euro 10.000, cui si applicano le nuove regole, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, per i quali non vi sono modifiche. Il limite di euro 10.000 è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). Nel computo del limite di euro 10.000 (così come in quello di euro 15.000 che presuppone il rilascio del visto di conformità) non devono essere considerati gli utilizzi in compensazione «verticale» del credito Iva (annuale o trimestrale), ossia quelli che vengono utilizzati per abbattere un debito Iva, che sia a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Il credito risultante dalla dichiarazione annuale fino all ammontare di euro 10.000 può essere utilizzato in compensazione «orizzontale» senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunta questa soglia, ogni ulteriore compensazione, anche se d importo inferiore, deve avvenire a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2010. In considerazione del fatto che, per i contribuenti che intendono compensare importi superiori a euro 15.000, la dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità o della firma dei soggetti incaricati del controllo contabile ex art. 2409-bis del Codice civile, nel caso in cui la dichiarazione fosse stata presentata senza visto di conformità, l omissione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa completa di visto. 6