Prontuario sulle Auto: parte I

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Prontuario sulle Auto: parte I Autore: Dott. P.Pirone CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI DALLA DISCIPLINA DELLE AUTO AZIENDALI La disciplina delle auto aziendali intendendo per auto aziendale, un auto acquistata da un soggetto con partita IVA, è rivolta alla determinazione del reddito d impresa e del reddito di lavoro autonomo: di conseguenza, sono interessati alla disciplina in esame i soggetti che utilizzano i veicoli nell esercizio di attività economiche organizzate in forma d impresa o di lavoro autonomo, ovvero in particolare: gli imprenditori individuali; le società di persone; le società di capitali; gli enti commerciali; i professionisti, gli artisti e le loro associazioni; gli enti non commerciali, per l attività commerciale eventualmente esercitata. Va ricordato che la disciplina è soggetta alle regole di determinazione del reddito, e pertanto occorre che sia rispettato il principio generale dell inerenza del costo o della spesa all attività esercitata. Fatte queste premesse, è possibile distinguere fra: veicoli con costi integralmente deducibili; veicoli con costi parzialmente deducibili. Le categorie dei Veicoli secondo il Codice della Strada Veicoli a Braccia Veicoli a trazione animale Velocipedi Slitte Ciclomotori Motoveicoli Autoveicoli Filoveicoli Rimorchi 1

Macchine agricole Macchine operatrici Veicoli con caratteristiche atipiche Suddivisione della categoria degli Autoveicoli secondo il Codice della Strada Autovetture Autobus Autoveicoli per il trasporto promiscuo Autocarri Trattori stradali Autoveicoli per trasporti specifici Autoveicoli per uso speciale Autotreni Autoarticolati Autocaravan Mezzi d'opera I veicoli a motore e i loro rimorchi indicati nelle tabelle che sono state proposte sopra vengono altresì classificati dall'articolo 47 decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 Codice della Strada) come segue in base alle categorie internazionali: categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 2

cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; Con la categoria M si indicano i veicoli destinati al trasporto delle persone. Tale categoria viene ulteriormente suddivisa in: categoria M1 per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone che abbiano un massimo di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente; categoria M2 per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone che abbiano più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3 per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone che abbiano più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; Con la categoria N si indicano i veicoli destinati al trasporto delle merci, ulteriormente suddivisi in: categoria N1 per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t; categoria N2 per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; categoria N3 per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 12 t 3

Con la categoria O si indicano i rimorchi (compresi i semirimorchi): categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. Classificazione degli autoveicoli in funzione della loro disciplina fiscale Per designare la disciplina fiscale dei costi relativi agli automezzi è possibile classificare gli stessi nelle seguenti categorie: autoveicoli esclusivamente strumentali e ad uso pubblico: come ricordato dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 gli autoveicoli esclusivamente strumentali sono quelli senza i quali l attività dell impresa non può essere esercitata (si pensi alle scuole guida o alle aziende che noleggiano auto). Per quanto riguarda i veicoli ad uso pubblico questi sono facilmente identificabili in quanto autorizzati all utilizzo direttamente dalla pubblica amministrazione (si pensi in questo caso ai taxi); veicoli a deducibilità limitata: gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di esclusivamente strumentali trovano la loro disciplina nell articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR il quale prevede precisi limiti di deducibilità delle spese a questi connesse. autoveicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti, amministratori e collaboratori: il disposto della lettera b-bis) del primo comma dell articolo 164 del TUIR, così come modificato dal decreto legge 81/2007, prevede che i costi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, sono deducibili. L utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere opportunamente documentato (ad esempio con opportuna clausola nel contratto di lavoro). In capo al dipendente il veicolo concesso ad uso promiscuo genera un reddito in natura (fringe benefit) che deve essere assoggettato a tassazione. La disciplina di cui sopra trova applicazione anche con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori o ai collaboratori quando tali rapporti originano redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. automezzi strumentali per natura e business car: tale tipologia di veicoli non rientra nel novero della disciplina dettata dall articolo 164 del TUIR e pertanto, se correttamente classificati, i costi relativi a tale tipologia di automezzi sono interamente deducibili. Si tratta in particolare di: - autocarri e simili: sono identificati dall articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada. I relativi costi sono interamente deducibili se tali mezzi 4

sono utilizzati da imprese mentre sono indeducibili per mancanza del requisito dell inerenza se utilizzati da esercenti arti e professioni; - business car: si tratta di autovetture che hanno attrezzature e arredi permanentemente istallati ed al massimo due posti escluso il conducente. Tali mezzi si configurano come dei veri e propri uffici. Le caratteristiche sono dettate dal DM 10 dicembre 2002. LA NORMATIVA DI BASE Le principali imposte che gravano sulle auto, sono: IMPOSTE DIRETTE (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall articolo 164 del TUIR (DPR 917/86, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1 gennaio 2013). IMPOSTE INDIRETTE (IVA) disciplinate dall articolo 19-bis1 del DPR 633/72, che pone limitazioni alla detraibilità dell IVA. Sia in riferimento alle imposte dirette che rispetto a quelle dirette la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli e le relative fattispecie di utilizzo per le quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell IVA TUIR ARTICOLO 164 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l'intero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso 5

di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento. DPR 633/72 ARTICOLO 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori 6

agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP) Ai fini delle imposte dirette i veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli: tutti i veicoli non compresi nell articolo 164 del TUIR, ossia VEICOLI DIVERSI DA autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Ad esempio i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d opera, etc.; tutti i veicoli destinati ad essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI nell attività propria dell impresa. In questa categoria rientrano quelli indispensabili, vale a dire quelli senza i quali l attività d impresa non può essere in alcun modo esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri; tutti i veicoli adibiti ad USO PUBBLICO, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione. In tale categoria rientrano, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l esercizio del servizio di taxi. La deducibilità è invece PARZIALE per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo. IMPOSTE INDIRETTE (IVA) I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilità (100%) dell IVA sono quelli: tutti i veicoli NON COMPRESI NELL ARTICOLO 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero 7

di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; tutti i veicoli compresi nell articolo 19-bis1 del DPR 633/72* ed UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE NELL ESERCIZIO DELL IMPRESA, DELL ARTE O DELLA PROFESSIONE. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l esercizio del servizio taxi. Attualmente è difficile che qualcuno si avvalga di questa facoltà, perché non è facilmente dimostrabile che le auto sono utilizzate esclusivamente per fini aziendali; tutti i veicoli compresi nell articolo 19-bis1 del DPR 633/72 e che FORMANO OGGETTO DELL ATTIVITÀ PROPRIA DELL IMPRESA, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l attività normalmente esercitata (attività di: commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto, etc.); tutti i veicoli compresi nell articolo 19-bis1 del DPR 633/72 e DETENUTI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO; tutti i veicoli compresi nell art. 19-bis1 del DPR 633/72 e ASSEGNATI DALL AZIENDA AL DIPENDENTE IN USO PROMISCUO CON ADDEBITO AL DIPENDENTE STESSO (con una fattura soggetta ad IVA di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit). La detraibilità è invece PARZIALE per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria. 8