I Decreti nazionali sull efficienza energetica e le iniziative di Regione Piemonte arch. Giovanni Nuvoli Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Regione Piemonte
Dir. 2002/91/CE Energy Performance Building Directive Dir. 2006/32/CE Efficienza degli usi finali dell energia e servizi energetici Dir. 2009/28/CE FER Dir. 2010/31/UE Energy Performance Building Directive RECAST Dir. 2012/27/UE Efficienza degli usi finali dell energia e servizi energetici 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 D.Lgs. 192 D.Lgs. 115 L.90 D.Lgs. 311 D.Lgs. 28 D.Lgs.102 Lr 13/2007 Lr 3/2015 DGR 43-11965 DGR 45-11967 DGR 46-11968 DGR 24-2360 DGR 29-3386
SITUAZIONE IN PIEMONTE 2007 - Recepimento regionale EPBD1 l.r. 28 maggio 2007 n.13 2009 - Attuazione dgr del 4 agosto 43-11965, 45-11967 e 46-11968 2013 - L approvazione della l.90/2013 cambia la clausola di cedevolezza richiamando la necessità, per le regioni che non l avessero ancora fatto, di recepire a loro volta la direttiva EPBD2. Due tipologie di problemi nel transitorio: -si applicano due regimi normativi -si richiede l armonizzazione delle norme operanti
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione". Capo VIII. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (Art. 39, 40, 41, 42) Abrogazione della legge regionale 13/2007 ma continuano ad applicarsi (art. 42) a) DGR 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici; b) DGR 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia; c) DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.... m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo (art. 39)
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? Direttiva 2010/31/UE, (EPBD 2) Decreto legislativo 192/2005, modificato dalla legge 90/2013 DPR 74/2013 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) DPR 75/2013 (Certificatori energetici) 3 DM 26 Giugno 2015 (Requisiti minimi, Schemi di relazione e revisione LG 2009 APE). DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari) DGR 46-11968 (Stralcio di piano) DGR 24-2360 del 2/11/2015 (adeguamento APE nazionale) DGR 29-3386 del 30 maggio 2016 (revisione della DGR 46-11968)
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari) Scomputo volumetrico delle serre solari Regole per l installazione di sistemi tecnici per ACS alimentati da FER Fabbisogno coperto per il 60% (energia utile) Deroghe Obbligo anche in caso di ristrutturazione impianto termico
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? DGR 46-11968 (Stralcio di piano) In vigore parallelamente al DM 26/6/15 dal 1 ottobre 2015 Obblighi generali sulla prestazione energetica e sulle emissioni Schede con prescrizioni e indirizzi Divieto di installare un impianto autonomo in presenza di un centralizzato Installazione della T&C riassorbita nel dlgs 102/2014 ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI: Gli edifici residenziali appartenenti alla classe E1 con più di 50 UI, che presentano, sulla base di un attestato di certificazione energetica, un fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 200 kwh/m 2, devono provvedere, entro il 31.12.2016, a realizzare interventi in grado di conseguire una riduzione del proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento almeno del 35%.
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? DGR 46-11968 (Stralcio di piano) CRITICITÀ: Disallineamento dei valori rispetto alle revisioni delle UNI TS11300 Sovrapposizione con il nuovo approccio della legge 90/2014 REVISIONE TOTALE DEL PROVVEDIMENTO A seguito della revisione del Piano sulla Qualità dell aria
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? DGR 29-3386 revisione della DGR 46-11968. 1. Elimina l obbligo di coibentazione in caso di manutenzione di facciate 2. Demanda alla struttura la revisione della procedura di verifica dei parametri energetici regionali 3. Rimodula l obbligo di centralizzazione degli impianti a condizione di: - impossibilità di erogare in maniera regolare il servizio, - non deve esservi peggioramento energetico / ambientale, - venga effettuata una DE (cfr. dm 26/6/2015), - Venga mantenuto l impianto centralizzato. 4. Rinvia alcuni termini di adeguamento dei generatori installati tra il 2003 e il 2007.
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? DGR 29-3386 revisione della DGR 46-11968. REVISIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA 1. Calcolo del fabbisogno di Qh,nd 2. Determinazione del etag,lim (77 + 3logPn) 3. Verifica dell indice di emissione di CO 2 annuo per m 2 /m 3 (o NO x )
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI? DGR 29-3386 revisione della DGR 46-11968. REVISIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA 1. Calcolo del fabbisogno di Qh,nd 2. Determinazione del etag,lim (77 + 3logPn) 3. Verifica dell indice di emissione di CO 2 annuo per m 2 /m 3 (o NO x )
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 1.Definizione di ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello e di riqualificazione energetica RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 1 livello RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 2 livello RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE Più del 50% dell involucro edilizio (sup. disperdente) Ristrutturazione impianto termico dell intero edificio Verifica di tutti i parametri come per un nuovo edificio, tra cui: EP gl,tot < EP gl,tot,limite Più del 25% dell involucro edilizio (sup. disperdente) Verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H T ) determinato per l intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti Gli altri interventi che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell edificio Verifica dei requisiti dei soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento Disaccoppiamento rispetto alle tradizionali categorie di intervento edilizio.
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 2.Metodologia di calcolo e servizi considerati Sono utilizzate le norme UNI/TS 11300 1-4, la raccomandazione CTI 14/2013 e la norma UNI EN 15193 (illuminazione)
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 3.Edificio di riferimento Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti si utilizza il metodo dell edificio di riferimento
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 4.Nuovi requisiti cost-optimal Valutati in base alle risultanze dell applicazione dell analisi costi-benefici sottoposti alla Commissione
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 5.Edifici a energia quasi zero (nzeb) Sono considerati nzeb tutti gli edifici per cui sono rispettati i requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti riguardanti le FER ai sensi del dlgs 28/2011 Fabbricato performante + FER dal 01/01/2017 50% sui fabbisogni complessivi 50% sul fabbisogno ACS 1 kwp ogni 50 m 2 di impronta al suolo + 10% per Edifici Pubblici
Sono edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: 1.tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; 2.gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida La classe da assegnare ad un edificio si basa sul fabbisogno globale di energia non rinnovabile per unità di superficie utile: EP gl,nr [kwh/m 2 ] Tale indice va confrontato con una scala il cui parametro base per la determinazione delle classi è l EP gl,nr delledificio di riferimento al 2019/21. EP gl,nr riferimento,standard 2019/21 [kwh/m 2 ]
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida Ulteriore esclusione dall obbligo(art.3 comma.1 L.90/13): a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3- bis; comma 3-bis: Gli edifici [ ] sono esclusi dall'applicazione del presente decreto [ ], solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
Precauzioni sull estivo (Zona E e E1-E2-E3-E4-E5-E7): H T (tra 0,50 e 0,70 W/m 2 K) Asol,est/ Asup utile (E1 <0,03; E2-E8 < 0,04) Ms > 230 kg/m 2 + Yie < 0,10 W/m 2 K oppure Yie < 0,18 W/m 2 K Fattore di trasmissione solare totale ggl+sh < 0,35 obbligo sistemi schermanti
Incentivi? Conto termico Fondi strutturali
Grazie per l attenzione Arch. Giovanni Nuvoli settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it 23 giugno 2016