POLIZZA Responsabilità Civile Professionale del Medico Veterinario Animali da compagnia e piccoli animali in genere

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POLIZZA Responsabilità Civile Professionale del Medico Veterinario Animali da compagnia e piccoli animali in genere CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CondPolRCPVetAnimComp12.01 CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 1 di 18

La presente polizza è prestata sua base Claims Made e risponde dei reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il Periodo di Assicurazione convenuto e da lui debitamente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché derivanti da errori, azioni od omissioni commessi dopo la data di Retroattività stabilita. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 15 Condizioni relative al Periodo di Retroattività. DEFINIZIONI Le parti attribuiscono il seguente significato alle parole usate nella presente Polizza: Assicurato Assicuratori Attività professionale (veterinario libera professione) Atto Illecito Atti Terroristici Circostanze Collaboratori Contraente Cose Costi e Spese In caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato si intende l Associazione Professionale o lo Studio Associato indicati nel Modulo di Polizza, i partners, i professionisti associati e tutti i soci e Collaboratori indicati nel Questionario-Proposta, esclusivamente per l attività svolta per conto e nel nome dell Associazione Professionale o dello Studio Associato durante la vigenza della polizza. Torus per il tramite della propria Rappresentanza Generale per l Italia. Attività di Medico Veterinario regolarmente iscritto all Albo del relativo Ordine, che esercita l attività professionale in qualità di libero professionista. I. qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall Assicurato o da un membro dei suoi Collaboratori; II. qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Collaboratori dell Assicurato. Atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito. ogni atto o atti di forza e/o violenza: - per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o - diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o - a scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione. I. qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell Assicurato; II. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento; III. qualsiasi atto o fatto di cui l Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti. qualsiasi persona fisica che opera per conto dell Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, collaboratore, consulente, a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, in periodo di formazione per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l Assicurato, nello svolgimento delle attività previste nell Art. 14 Oggetto dell Assicurazione Claims Made la persona fisica, l Associazione Professionale o lo Studio Associato indicati nel Modulo di Polizza, che stipula l Assicurazione per conto dell Assicurato. Si intendono sia gli oggetti materiali, sia gli animali. tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell Assicurato derivanti dall investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 2 di 18

compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell Assicurato. Il pagamento per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori. I Costi e le Spese, come previsto all art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerati Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e Perizia sostenute dagli Assicuratori. Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità. Danni Materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). Massimale l ammontare che rappresenta l obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione. Tale importo é specificatamente indicato nel Modulo di Polizza. A tale importo vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni che precedono. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un Sottolimite di Risarcimento questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio. Modulo di Polizza il documento allegato all Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, la Scadenza, il Premio, gli eventuali altri dettagli dell Assicurazione. Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto. Perdita I. l obbligo di Risarcimento dei danni derivanti da sentenze o transazioni cui l Assicurato sia tenuto per legge; II. Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; III. Costi e Spese (soggette alla definizione che precede) sostenute dall Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l Assicurato per Responsabilità Civile. Periodo di Assicurazione il Periodo indicato nel Modulo di Polizza. Premio la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. Polizza il documento che prova l Assicurazione. Postuma è il periodo di accoglimento dei reclami che viene prolungato successivamente alla scadenza della copertura ma entro un periodo di tempo prefissato. Questionario-Proposta il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l obbligo dell Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. Il Questionario-Proposta forma parte integrante del contratto. Reclami tardivi i reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non anteriore alla data di Retroattività stabilita. Retroattività il Periodo di tempo compreso tra la data indicata nel Modulo di Polizza e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicata nel Modulo di CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 3 di 18

Risarcimento Sinistro (Richiesta di Risarcimento) Scoperto o Franchigia Terzi Polizza stesso. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di Retroattività. Il massimale in aggregato indicato nel Modulo di Polizza non s intenderà in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli Assicurati per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della Polizza presso un'associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal Contraente. La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. I. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell Assicurato; II. qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all Assicurato. Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, a: - un unico Massimale; - un unico Scoperto o Franchigia. l ammontare percentuale o fisso indicato nel Modulo di Polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente Contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare. qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude: I. l Assicurato, il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente more-uxorio, i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l Assicurato; II. le imprese o Società di cui l Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; III. i Collaboratori dell Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 4 di 18

PREMESSA Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto in collaborazione con All Risks s.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 00187 Roma e Torus Insurance (UK) Ltd autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese e nel Regno Unito di Gran Bretagna, ed è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Torus Insurance (UK) Ltd è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia (autorizzazione D896R del 19/07/2011) e svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento, Iscrizione al n I.00095 del 19/07/2011 dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Direttiva 92/49/ECC art. 23 del Codice delle Assicurazioni private), attraverso gli uffici della Rappresentanza situati in Milano, Via Matteo Bandello, 1. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 5 di 18

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio Gli Assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell Assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell Assicurato relative a Circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all Indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente polizza. Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile). Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque, contratte per lo stesso rischio, questo contratto opererà in 2 rischio e cioè per quella parte dell ammontare dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nel Modulo di Polizza e ferma la Franchigia/Scoperto a carico dell Assicurato. Art. 3 Pagamento del Premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto. Art. 4 Modifiche / Cessione dell Assicurazione Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall Assicurato e accettate dagli Assicuratori con relativa emissione di una appendice alla Polizza. Art. 5 Aggravamento o diminuzione del rischio L Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di fatti o circostanze che aggravino il rischio e si applicano le disposizioni dell art. 1898 del Codice Civile. Se l Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso. Art. 6 Cessazione e Rinnovo del Contratto Alla scadenza indicata nel Modulo di Polizza, il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le Parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall art. 1899 del Codice Civile. Se il Contraente intende rinnovare l Assicurazione, le condizioni relative e il Premio del nuovo Contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dal Contraente stesso agli Assicuratori. In assenza di Reclami é concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo; in caso di accettazione della proposta da parte del Contraente e dietro versamento del premio richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza, in caso contrario il Contraente dovrà versare il premio conteggiato in pro-rata. Art. 7 Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 8 Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è diversamente regolato e per l interpretazione del presente Contratto, valgono le norme di Legge italiana in materia. CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 6 di 18

Art. 9 Estensione Territoriale L Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente Contratto, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti Illeciti posti in essere e per le Richieste di Risarcimento avanzate nel territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Paesi dell Unione Europea. Art. 10 Foro competente Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente. Art. 11 Arbitrato In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e sull operatività della presente Polizza, si dovrà ricorrere ad un Arbitrato rituale, ai sensi dell Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell Ordine degli Avvocati, nella circoscrizione ove risiede l Assicurato. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all Albo degli Avvocati, nella circoscrizione dove risiede l Assicurato. L arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 12 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di qualunque reclamo e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, sia il Contraente che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. Art. 13 Variazioni e Comunicazioni Tutte le modifiche alla Polizza devono essere provate per iscritto, mediante emissione da parte degli Assicuratori di apposito documento (allegati/appendici). Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: alla All Risks S.r.l. tramite la quale è stata effettuata l assicurazione od al Rappresentante Generale per l Italia di Torus; b) per quanto riguarda le comunicazioni all Assicurato e/o al Contraente: all ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 7 di 18

SEZIONE I RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE (Sempre operanti) Art. 14 Oggetto dell Assicurazione Claims Made Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel Questionario-Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questa Polizza, gli Assicuratori convengono di tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito a fatti colposi (lievi o gravi) per errore od omissione, che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all Assicurato stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa), nell espletamento dell attività (professione) di Medico-Veterinario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia, limitatamente agli animali da compagnia ed i piccoli animali in genere. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano L Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento derivanti da: - effettuazione di interventi chirurgici domiciliari o presso il proprio studio o presso altri studi nei quali l Assicurato svolge la propria attività professionale; - effettuazione di visite domiciliari presso il proprio studio professionale o presso altri studi nei quali l Assicurato svolge l attività professionale; - impiego di apparecchi per roentgenterapia, apparecchi per la diatermia ed elettroterapia, apparecchi a raggi X per scopi diagnostici; - attività complementare di analisi e refertazione (si intendono escluse le attività esercitate per conto di Studi Terzi e/o altri Enti); - danni cagionati a terzi che siano imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato; - infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo dell assicurazione I.N.A.I.L.; - la responsabilità civile dell Assicurato, nella sua qualità di Committente, per i danni causati a terzi dai dipendenti muniti di regolare patente di guida, ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato o a lui intestati al P.R.A., ovvero da lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate; non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone indicate nella Definizione Terzi. Tale garanzia è limitata al territorio italiano. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione degli Assicuratori nei confronti dei responsabili; - proprietà ed uso di velocipedi; - Interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi (con esclusione delle attività industriali, commerciali e agricole), purché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini della presente Polizza e fino al concorrenza del 10% (dieci percento) del Massimale indicato nel Modulo di Polizza; - attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria. Responsabilità civile verso i prestatori d opera (R.C.O.) Gli Assicuratori convengono di tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: - ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori d opera da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall art. 5 del citato D. Lgs n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è presta questa Assicurazione; - ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei Danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 8 di 18

quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984. L Assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97. In caso di esercizio dell azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell I.N.A.I.L., detti prestatori d opera saranno considerati terzi. L assicurazione non è efficace se, al momento del Sinistro, l Assicurato non è in regola con gli obblighi del l Assicurazione di legge, solo qualora l omessa assicurazione presso l I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell Assicurato. Responsabilità civile personale di infermieri ed addetti Gli Assicuratori convengono di tenere indenni gli infermieri e gli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato, dipendenti dell Assicurato, nonché il personale con qualifica di tirocinante, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai senti di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), di Perdite involontariamente cagionate a Terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, purché nello svolgimento delle attività a cui sono preposti ed in possesso dei requisiti richiesti per Legge per lo svolgimento di tali attività. Con riferimento a tutto il presente articolo, si precisa che, terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 15 Condizioni relative al Periodo di Retroattività. Art. 15 Condizioni relative al Periodo di Retroattività Resta fra le parti inteso che la garanzia vale per le richiedeste di Risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell Assicurazione, indicata nel Modulo di Polizza. In caso di sostituzione della Polizza, senza soluzione di continuità, la garanzia sarà operante qualora il Sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l Assicurato dichiara e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano determinare, durante il periodo di validità dell Assicurazione, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza. Art. 16 Massimale / Sottolimite di risarcimento Premio annuo lordo Gli Assicuratori risponderanno per un massimo di EUR 1.000.000,00 (unmilione/00) per l insieme di tutti i Reclami pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione, quando la copertura assicurativa è riferita ad un singolo professionista; tale Massimale si intende prestato per EUR 2.000.000,00 (duemilioni/00), in caso di copertura assicurativa sottoscritta da uno Studio Associato e si intende unico indipendentemente dal numero dei Medici- Veterinari che esercitano nello Studio Associato assicurato, anche in caso di corresponsabilità fra di loro. Qualunque sia il numero dei Reclami e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l obbligazione degli Assicuratori non potrà in nessun caso, essere maggiore di quanto indicato nel comma che precede. Il Massimale di un periodo di assicurazione non si cumula con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare. Se per una voce di rischio è previsto un Sottolimite di Risarcimento, questo non è in aggiunta al Massimale indicato nel Modulo di Polizza ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio. Il premio annuo lordo dovuto dall Assicurato viene fissato come segue: - Adesione di un singolo Professionista: EUR 142,00. - Adesione di uno Studio Associato: primo Medico-Veterinario assicurato EUR 262,00; per ogni Medico- Veterinario successivo al primo EUR 105,00. Resta comunque stabilito quanto segue: a) Ogni eccedenza e/o altra variazione dei nominativi superiori alle due unità rispetto a quelli dichiarati dovrà CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 9 di 18

essere segnalata dal Contraente agli Assicuratori che provvederanno all emissione della relativa appendice di variazione. Qualora all insorgere di un sinistro il numero dei Medici-Veterinari dovesse essere superiore di due unità rispetto a quello dichiarato, verrà applicato il disposto dell ultimo comma dell articolo 1898 del c.c. in materia di riduzione proporzionale dell indennizzo. La tolleranza delle due unità in aumento rispetto a quanto dichiarato nel Modulo di Polizza è operante a condizione che l ingresso dei nuovi Professionisti nello Studio Associato, avvenga dopo la sottoscrizione della Polizza. b) La variazione in difetto delle unità dei medici veterinari non comporta alcun diritto al rimborso del premio. Art. 17 Franchigia Per ogni Reclamo resta a carico dell Assicurato coinvolto la Franchigia di EUR 250,00, indicata anche nel Modulo di Polizza; in caso di Studio Associato, la Franchigia verrà applicata per ogni Professionista coinvolto. Qualora gli Assicuratori abbiamo anticipato, in tutto o in parte, l ammontare della Franchigia, l Assicurato si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell avvenuta anticipazione. Art. 18 Esclusioni L Assicurazione non opera: - in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel Questionario-Proposta; - per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza che l Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui; - a favore di un Assicurato che non sia iscritto all Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel Questionario-Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell Assicurato. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l attività dell Assicurato, l Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione. Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di: I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso; II. mantenere in vigore l Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti; - per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo; - per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari; - per le Richieste di Risarcimento relative a perdite verificatesi in connessione con trasformazioni assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); - per le Richieste di Risarcimento causate da atto doloso posto in essere dall Assicurato; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall Assicurato, salvo il caso in cui l Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la Perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie; - per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 10 di 18

I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare); II. qualsiasi atto terroristico. Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l onere di fornire prova contraria incombe all Assicurato. L eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante; - per le Richieste di Risarcimento derivanti dalla perdita, distruzione, deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da muffe tossiche; - per le Richieste di Risarcimento relative alle Cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da Furto e a Cose altrui derivanti da Incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da sanzioni fiscali comminate a terzi e che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall Assicurato durante lo svolgimento della propria attività; - per le Richieste di Risarcimento a cagione di ingiuria commesse dall Assicurato stesso o da taluna delle persone del cui operato l Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere; - per le Richieste di Risarcimento derivanti all Assicurato da attività di carattere organizzativo, amministrativo, dirigenziale, aziendale; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, salvo quanto previsto dal successivo Art. 21 Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio; - per le Richieste di Risarcimento derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alle encefalopatie spongiforme bovine (BSE) o nuove varianti della malattia CreutzfeldtJacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti, causa principale della influenza aviaria, in relazione all esercizio dell attività professionale svolta dall Assicurato nell ambito del proprio incarico presso la Struttura Sanitaria Pubblica dalla quale dipende in seguito a rapporto di lavoro. Art. 19 Responsabilità solidale Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, l assicurazione vale anche per i danni di cui l Assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza. Art. 20 Privacy Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, l Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato in applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n 196 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, in conseguenza dell errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un sottolimite di risarcimento pari al 50% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza ed è esclusa in caso di Atto Illecito continuato. Art. 21 Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, le garanzie della presente Polizza si intendono estese alle Richieste di Risarcimento di Terzi per i Danni, Corporali e Materiali, dei quali l Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale. CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 11 di 18

Tale articolo si applica anche alla Responsabilità Civile dell Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere. La garanzia è prestata con un sottolimite di Indennizzo di 250.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. La garanzia non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da: a) danni a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell Assicurato o che questi detenga; b) lavori di manutenzione straordinaria; c) la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato nel Modulo di Polizza e nel quale viene svolta l attività assicurata e loro strutture fisse; d) circolazione di qualunque veicolo. Art. 22 Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento Gestione delle Vertenze L Assicurato - a pena di decadenza del diritto al Risarcimento ai sensi della presente polizza - deve dare agli Assicuratori, comunicazione scritta entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di: I. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata; II. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto Illecito; III. qualsiasi Circostanza di cui l Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell Assicurato al risarcimento, salvo il caso in cui i 10 giorni di tempo per presentare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del periodo di assicurazione. L Assicurato deve fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e deve cooperare così come gli Assicuratori potranno ragionevolmente richiedere, divulgando l esistenza del presente contratto solo con il consenso degli Assicuratori, salvo non sia diversamente disposto dalla Legge. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento, che dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori. L Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Risarcimento, l Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell Assicurato. Qualora l Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell art. 1917 del Codice Civile). Art. 23 Diritto di Surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell Assicurato. CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 12 di 18

Art. 24 Casi di Cessazione dell Assicurazione Questa polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: - cessazione dell attività; - ritiro dall attività o morte dell Assicurato; - sospensione o radiazione dall Albo professionale. In tutti questi casi la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso viene messa dagli Assicuratori a disposizione del Contraente. L assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi. Art. 25 Casi di Cessazione dell Assicurazione / Reclami tardivi Se durante il periodo di assicurazione l attività professionale dell Assicurato viene a cessare per quiescenza o altri motivi diversi da quelli menzionati nell Art. 24 Casi di Cessazione dell Assicurazione che precede, l assicurazione prosegue a copertura dei Reclami Tardivi fino alla data della sua naturale scadenza e termina a tale data. Art. 26 Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa Qualora l Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, egli perderà il diritto ad ogni Risarcimento ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto degli Assicuratori alla rivalsa contro l Assicurato per i risarcimenti già effettuati. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 13 di 18

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE SOGGETTA A PATTUIZIONE ESPRESSA (valida solo dietro emissione, da parte degli Assicuratori, di apposita Appendice di Proroga e dietro versamento del relativo premio) A) Postuma quinquennale Sezione I Responsabilità Civile Verso Terzi In caso di cancellazione dall Albo professionale per cessazione dell attività, raggiunti limiti di età, malattia o morte, a seguito di richiesta dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, gli Assicuratori, alla data di scadenza della Polizza, prorogano la validità della stessa per le denunce di Sinistro pervenute entro i cinque anni successivi, relative comportamenti colposi posti in essere durante la validità della Polizza stessa. Il massimale di Polizza, pari ad EUR 1.000.000,00 (unmilione/00) per il singolo Professionista ed EUR 2.000.000,00 (duemilioni/00) per lo Studio Associato, opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l intera durata quinquennale della proroga e per tutti i Professionisti assicurati. Il Premio lordo unico quinquennale è pari a: - Adesione di un singolo Professionista: EUR 147,00. - Adesione di uno Studio Associato: EUR 268,00 per ogni Professionista assicurato all interno dello Studio Associato. Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se ricorrono uno dei motivi di cancellazione dall Albo professionale sopra esposti; - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l estensione della garanzia. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 14 di 18

SEZIONE II TUTELA LEGALE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE (Sempre operanti) PREMESSA In relazione alla normativa introdotta dal D.lgs. n 209 del 7 settembre 2005 Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164 e in accordo con le opzioni consentite dall art. 46 di tale decreto, gli Assicuratori hanno scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a VAN AMEYDE ITALIA S.p.A. Corso di Porta Romana n.89 20122 Milano Telefono +39 02 5425 101 Fax +39 02 5425 10222 A quest ultima, di seguito denominata Van Ameyde, dovranno pertanto essere inviate, in via preferenziale tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri. Art. 27 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicuratori assumono a proprio carico, nei limiti del massimale pari ad Euro 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese: a) le spese per l intervento di un legale; b) le spese per l intervento del perito/consulente tecnico d ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; c) le spese di giustizia nel processo penale; d) le eventuali spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza. Gli Assicuratori non assumono a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Art. 28 ESCLUSIONI La garanzia non comprende: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; c) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; d) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.); e) procedure arbitrali; f) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l attività indicata in polizza; g) operazioni relative all acquisto o costruzione di beni immobili; h) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore e di mezzi nautici a motore e aerei a motore; i) vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni che l Assicurato effettui; j) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; l) vertenze insorgenti da adempimenti degli obblighi di legge in tema di norme sulla privacy ai sensi dell art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003; m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda. Art. 29 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi. CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 15 di 18

Art. 30 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: a) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale; b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con gli Assicuratori per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: a) vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata esclusivamente a favore dell Assicurato/Contraente. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 16 di 18

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 31 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE L Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a Van Ameyde, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. L Assicurato dovrà far pervenire a Van Ameyde o agli Assicuratori la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l Assicurato può indicare a Van Ameyde un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, gli Assicuratori garantiranno gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con gli Assicuratori o con Van Ameyde, quest ultima avvertirà l Assicurato di questo suo diritto. Art. 32 GESTIONE DEL SINISTRO Ricevuta la denuncia del sinistro, Van Ameyde si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo, Van Ameyde trasmette la pratica al legale designato. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con Van Ameyde; agli stessi l Assicurato rilascerà le necessarie procure. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con Van Ameyde; in caso contrario l Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da Van Ameyde per la trattazione della pratica. In caso di divergenza di opinione fra l Assicurato e Van Ameyde sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge. L arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell arbitro sia sfavorevole all Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Van Ameyde la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Van Ameyde stessa, in linea di fatto o di diritto. Art. 33 RECUPERO DI SOMME Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell Assicurato, mentre spetta agli Assicuratori quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. Art. 34 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati, relativa all attività dichiara in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. * * * CondPolRCPVetAnimComp12.01 Pagina 17 di 18