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D.P.R. 17 maggio 1988 n. 180. Attuazione della direttiva CEE n. 83/ 417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all alimentazione umana, ai sensi dell art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l appartenenza dell Italia alle Comunità europee e l adeguamento dell ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati), destinate all alimentazione umana, indicata nell elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che in data 15 dicembre 1987, ai termini dell art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell elenco B allegato alla stessa legge, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli adempimenti ivi previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell agricoltura e delle foreste, dell industria, del commercio e dell artigianato e della sanità; Emana il seguente decreto: Art 1. 1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle caseine alimentari e dei caseinati alimentari destinati all alimentazione umana. 2. Si intende per: a) «caseina», la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione mediante aggiunta di acido o mediante acidificazione microbica o mediante presame o mediante altri enzimi coagulanti del latte, lasciando impregiudicata un eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione; b) «caseinati», i prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine trattate con neutralizzanti. 3. Si intende per «latte scremato», il prodotto ricavato dalla mungitura di una o più vacche, per il quale non sia fatta alcuna aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grassi.

Art 2. 1. La denominazione «caseina acida alimentare» è riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l impiego di coadiuvanti tecnologici e di colture batteriche elencati nell allegato II, ed avente le caratteristiche di cui all allegato I, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti. Art 3. 1. La denominazione «caseina presamica alimentare» è riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l impiego dei coadiuvanti tecnologici elencati nell allegato IV, ed avente le caratteristiche di cui all allegato III, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti. Art 4. 1. La denominazione «caseinato alimentare» è riservata al prodotto ottenuto da cascine alimentari trattate con i coadiuvanti tecnologici indicati all allegato VI, ed avente le caratteristiche di cui all allegato V, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti. Art 5. 1. Per i prodotti non aventi i requisiti della caseina acida alimentare, della caseina presamica alimentare e dei caseinati alimentari, di cui agli articoli 2, 3 e 4, è vietato l uso di denominazioni similari a quelle sopraindicate che possono indurre in errore l acquirente. Art 6. 1. Per i prodotti disciplinati dal presente decreto non destinati al consumatore finale, sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni su imballaggi, recipienti o etichette: a) la denominazione loro riservata seguita, per i caseinati, dall indicazione del o dei cationi; b) la quantità netta; c) per i prodotti commercializzati in miscele: 1) la dicitura «miscela di...» seguita dall indicazione degli ingredienti costituenti la miscela in ordine ponderale decrescente; 2) l indicazione del o dei cationi per i caseinati; 3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati; d) il nome o la ragione sociale e l indirizzo del fabbricante del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; e) il Paese d origine per i prodotti provenienti dai Paesi non facenti parte della Comunità economica europea; f) la data di fabbricazione o un indicazione che permetta di identificare il lotto. 2. Le diciture di cui al comma 1, lettere a), c), e), ed f), devono figurare in lingua italiana e possono figurare anche in altra lingua. 3. Possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 1, lettere b), c), punto 3, d) ed e), nonché, nel caso di trasporto allo stato sfuso, le indicazioni di cui alle lettere c), punto 2), ed f). 4. Tali prodotti, qualora destinati al consumatore finale, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con le specificazioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1.

Art 7. 1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono essere fabbricati con latte scremato che sia stato sottoposto ad un trattamento termico che renda negativa la fosfatasi. Art 8. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli 2, 3 e 4, ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire cinquemilioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4, aventi i requisiti stabiliti dal presente decreto, con una denominazione comunque diversa da quelle ivi prescritte, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle disposizioni stabilite nell art. 6 si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dall art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. NORME APPLICABILI ALLA CASEINA ACIDA ALIMENTARE 1. Fattori essenziali di composizione. a. Tenore massimo di umidità 10,0% m/m b. Tenore minimo di proteine del latte calcolato sull estratto secco, di cui tenore minimo di caseine 95% m/m c. Tenore massimo di grassi del latte su estratto secco 2,25% m/m d. Acidità titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a 0,27 e. Tenore massimo di ceneri (P2O5 compreso) 25% /mm f. Tenore massimo di lattosio anidro 1% m/m g. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) 2. Contaminanti. 22,5 mg in 25 g Allegato I Tenore massimo di piombo 1 mg/kg

3. Impurezze. Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) nulla in 25 g 4. Caratteri organolettici. a) Odore: assenza di odori estranei; b) Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il pro dotto deve essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione. COADIUVANTI TECNOLOGICI E COLTURE BATTERICHE INOFFENSIVI ED IDONEI ALL ALIMENTAZIONE UMANA 1. Acido lattico (E 270); 2. Acido cloridrico; 3. Acido solforico; 4. Acido citrico (E 330); 5. Acido acetico (E 260); 6. Acido ortofosforico; 7. Siero di latte; 8. Colture batteriche che producono acido lattico. Allegato II NORME APPLICABILI ALLA CASEINA PRESAMICA ALIMENTARE 1. Fattori essenziali di composizione. a. Tenore massimo di umidità 10% m/m b. Tenore totale di proteine del latte calcolato sull estratto secco 84% m/m di cui tenore minimo di caseina 95% m/m c. Tenore massimo dei grassi del latte su estratto secco 2% m/m d. Tenore minimo di ceneri (P2O5) compreso 7,50% m/m e. Tenore massimo di lattosio anidro 1% m/m f. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) 2. Contaminanti. 22,5 mg in 25 g Allegato III Tenore massimo di piombo 1 mg/kg 3. Impurezze.

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) nulla in 25 g 4. Caratteri organolettici. a. Odore: assenza di odori estranei; b. Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il colore deve essere esente da piccoli grumi resistenti ad una leggera pressione. 1. Presame; 2. Altri enzimi coagulanti del latte. COADIUVANTI TECNOLOGICI Allegato IV 1. Fattori essenziali di composizione. NORME APPLICABILI AI CASEINATI ALIMENTARI a. Tenore massimo di umidità 8% m/m b. Tenore minimo di caseina proteica del latte, calcolata su estratto secco 88% m/m c. Tenore massimo di grassi del latte calcolato su estratto secco 2,0% m/m d. Tenore massimo di lattosio anidro 1,0 m/m e. ph da 6 a 8 2. Contaminanti. Allegato V Tenore massimo di piombo 1 mg/kg 3. Impurezze. Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) nulla in 25 g 4. Caratteristiche. a. Odore: leggerissimi aromi e odori estranei; b. Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da grumi resistenti a una leggera pressione; c. Solubilità: quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio.

Allegato VI COADIUVANTI TECNOLOGICI DI QUALITA ALIMENTARE (agenti neutralizzanti e tamponi opzionali) Idrossidi di Carbonati di Fosfati di Citrati di sodio potassio calcio ammonio magnesio