GLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

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GLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE: la stesura del bando di gara, del capitolato speciale d appalto e del contratto alla luce delle novità introdotte dal regolamento di attuazione del codice appalti Esame delle principali disposizioni

ConsulEntilocali Consulenza eformazione perpubbliche Amministrazioni edaziende MILANO, C.SO DI PORTA VITTORIA, N. 47 TEL. 02.36503807 TRIUGGIO, VIA VITT. EMANUELE, N. 39 TEL. 0362.970244 www.consulentilocali.it info@consulentilocali.it

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OGGETTO DEL CODICE Il codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto: - l acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica

PRINCIPI DEL CODICE L affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di: - economicità, - efficacia, - tempestività - e correttezza; l affidamento deve altresì rispettare i principi: - di libera concorrenza, - parità di trattamento, - non discriminazione, - trasparenza, - proporzionalità, - nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice.

PRINCIPI DEL CODICE Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Per quanto non espressamente previsto nel codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90, e s.m.i. Per quanto non espressamente previsto nel codice, l attività contrattuale dei soggetti di cui all art. 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

ALCUNE DEFINIZIONI Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. L "organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

ALCUNE DEFINIZIONI Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell impresa.

ALCUNE DEFINIZIONI Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

ALCUNE DEFINIZIONI Secondo il diritto comunitario, nella nozione di appalto di lavori rientra non solo l ipotesi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori, ma anche l ipotesi di appalto che ha per oggetto sia la esecuzione che la progettazione di lavori; vi rientra inoltre la c.d. esecuzione con qualsiasi mezzo. Si è tuttavia ritenuto di circoscrivere l ipotesi dell esecuzione con qualsiasi mezzo alla sola figura del contraente generale disciplinata nell ambito del capo relativo ai lavori che riguardano infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Il recepimento della nozione comunitaria dell appalto di lavori comporta il venir meno della terminologia nazionale che parlava di APPALTO INTEGRATO e APPALTO CONCORSO. Tali ipotesi confluiscono nell unitaria nozione di appalto di lavori, e vengono liberalizzate rispetto ai casi tassativi in cui sono finora previste.

ALCUNE DEFINIZIONI Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un offerta. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture E organo collegiale costituito da 7 membri nominati con determinazione adottata d intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. I membri durano in carica 5 anni e non possono essere confermati.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture L Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. L Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall ambito di applicazione del codice al fine di garantire l osservanza dei principi di cui all art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture L Autorità: a) vigila sull osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento; b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall ambito di applicazione del codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all Osservatorio né a vigilanza dell Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18 (ad es. commercio di armi, contratti segretati, contratti aggiudicati in base a norme internazionali); c) vigila affinché sia assicurata l economicità di esecuzione dei contratti pubblici; d) accerta che dall esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h. 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h. 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; h. 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all art. 7; h. 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h. 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; h. 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; i) sovrintende all attività dell Osservatorio di cui all articolo 7; l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all art. 5; nell esercizio di tale vigilanza l Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l art. 1, c. 67, 3 periodo, della L. 23.12.2005, n. 266; o) svolge i compiti previsti dall art. 1, c. 67, L. 266/2005

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Quando all Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono Con provvedimento dell Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Nell àmbito della propria attività l Autorità può: a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra P.A. e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all Autorità

Ambito di applicazione (art. 1 R) 1. Il regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lvo 12.4.2006, n. 163, e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

Ambito di applicazione (art. 1 R) 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: - della parte I (disposizioni comuni); - della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; - della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 264, comma 1; - della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 294, commi 1 e 2; - della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 355; - della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni)

Ambito di applicazione (art. 1 R) 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:, - della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); - dell'articolo 120, commi 3 e 4; - dell'articolo 121, comma 6; - dell'articolo 264, comma - della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); - dell'articolo 294, commi 1 e 2; - dell'articolo 355.

Alcune definizioni (art. 3 R) Amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice Imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice

Alcune definizioni (art. 3 R) Buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 297, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; Società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto; Esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; Cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; Valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto

Alcune definizioni (art. 3 R) contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il contratto che ha ad oggetto la prestazione di servizi fmanziari e l'esecuzione di lavori; il contratto è da qualificare come appalto pubblico di lavori, salvo che gli stessi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili; per categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

Alcune definizioni (art. 3 R) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;

Alcune definizioni (art. 3 R) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG; categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS; unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed a pprofondimento - preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto. ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;

Tutela dei lavoratori (art. 4 R) 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato o documento di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento

Pagamento dei dipendenti dell appaltatore (Art. 5 R) 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, fatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

DURC (art. 6 R) 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le imprese trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

DURC (art. 6 R) 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le imprese affidatarie ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il documento unico di regolarità contributiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni. 5. L'impresa affidataria, trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

DURC (art. 6 R) 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

Casellario informatico (art. 8 R) 4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), z), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

Art. 8, c. 2 R(estratto) n) stato di liquidazione o cessazione di attività; o) procedure concorsuali pendenti; p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), compresi i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248; q) sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del cpp a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ivi compresi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b); s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione; z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione.

Art. 8, c. 3 R(estratto) a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;

Norme transitorie (art. 356 R) 1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

Norme transitorie (art. 356 R) 2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del DPR 21.12.1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità alle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione). 3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del DPR 21.12.1999, n. 554.

Norme transitorie (art. 356 R) 4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del DPR 21.12.1999, n. 554. 5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Norme transitorie (art. 356 R) 6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del DPR 21.12.1999, n. 554. 7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale) e titolo XII (lavori eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli XIII e XIV del DPR 21.12.1999, n. 554.

Norme transitorie (art. 356 R) 8. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del DPR 21.12.1999, n. 554.

Norme transitorie (art. 356 R) 9. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Norme transitorie (art. 356 R) 11. Per 180 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del DPR 25.1.2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. 12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del DPR 25.1.2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, fatta eccezione per le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A e OS 2 individuata ai sensi del DPR 25.1.2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24.10.2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal 181 giorno dalla data di entrata in vigore del pres ente regolamento. 13. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, le SOA si adeguano entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'autorità. In caso di inadempienza l'autorità revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 68

Disposizioni abrogate (art. 357 R) 1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: - gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348, 351, 352, 353, 354, 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - il DPCM 13 marzo 1999, n. 117; - il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; - il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; - gli articoli 5, comma 1, 7 9, 10, 11, 13, 14, 12, 2121, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, comma 4, del DM dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145; - il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; - il DPCM 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»

Entrata in vigore (art. 358 R) Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella GURI

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10 cod) Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. n. 241/90, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell affidamento, dell esecuzione. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell attuazione degli interventi;

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell attuazione dell intervento, necessari per l attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/90, quando sia necessario o utile per l acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l esecuzione, previsti dal D.Lvo n. 494/1996 e dalle altre norme vigenti. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all ingegneria e all architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Nel caso in cui l organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell invito a presentare un offerta. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della L. n. 241/90, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenuti

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284) 1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singolo intervento sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di realizzare l'intervento ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 283, ove presente. 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284) 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni: a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 283; b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto; c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; d) nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284) 4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice. 5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. 6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) 1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, svolge, in base all'articolo 10, comma 2, del codice, i seguenti compiti ed attività: a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività; b) proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento; c) coordinamento ovvero cura dell'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento; d) coordinamento delle attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e delle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) e) compimento delle azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; f) effettuazione delle attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; g) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) h) nel caso di prestazioni di servizi, compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) raccolta, verifica e trasmissione all'osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) 2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) 3. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. 4. Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32 del codice ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'appaltatore delle maggiori somme dovutegli in base a quanto previsto dall'articolo 318 (riconoscimento all appaltatore di somme per tardivo avvio del contratto)

Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza (art. 286) 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di attuazione dell'intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nel precedente comma del presente articolo e nelle altre norme del regolamento

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33 cod.) 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all osservanza del codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all art. 32, lett. b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33) La "centrale di committenza" è un amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33) L "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste