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TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA DI VENDITA IMMOBILIARE Il Giudice Delegato al fallimento della della sdf Merlino Benedetto e La Vardera Emilia (n. 338/93) dott.ssa Monica Montante; Visto il provvedimento reso in data odierna con il quale, acquisito il parere tacito favorevole del Comitato, è stata autorizzata la vendita senza incanto del cespite appreso all attivo della procedura con riduzione nella misura di ¼ del prezzo base rispetto all ultimo incanto andato deserto; esaminate le relazioni di stima degli esperti ed il certificato ipotecario in atti; letti gli artt. 569 e ss. c.p.c., così come modificati dal D.L. n. 83/15, convertito in L. n. 132/15; AUTORIZZA la vendita senza incanto nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, del seguente immobile, di proprietà dei soggetti falliti ed in relazione agli effettivi diritti dominicali attribuibili al medesimo, il tutto distinto nel seguente lotto: LOTTO UNICO: appartamento sito in Palermo, via Bocchieri n. 10, piano primo a sinistra salendo la scala B, identificato nel catasto fabbricati di Palermo con la particella 598, subalterno 27 del foglio di mappa n. 74.- La superiore vendita sarà quindi regolata dalle seguenti condizioni: 1) il prezzo base d asta viene così determinato: LOTTO UNICO 127.800,00 oltre oneri come per legge. L offerta minima efficace ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p.c. è stabilita in 95.850,00, oltre spese, imposte e tasse. 2) ognuno, tranne i debitori/falliti, è ammesso ad offrire per l acquisto dei superiori lotti o a mezzo di procuratore legale. Gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare; 3) Le offerte, irrevocabili ai sensi dell art. 571 c.p.c., dovranno essere effettuate in carta legale e depositate in busta chiusa. L offerta dovrà specificare: a. il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando

copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). Le offerte effettuate da una società o da altro ente dovranno specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato camerale attestante l attuale vigenza della società o dell ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Le offerte effettuate dal minorenne dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. In caso di domanda presentata a mezzo di mandatario dovrà essere allegata la procura speciale che ne giustifichi i poteri. b. l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale l offerta è proposta o l'indicazione : lotto unico ); c. l indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello minimo come sopra fissato, a pena di inefficacia della offerta; d. l indicazione del modo e del tempo del pagamento del prezzo di acquisto che non dovrà avvenire oltre sessanta giorni dall aggiudicazione, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell offerta; e. la dichiarazione di avere preso visione della relazione di consulenza tecnica, nonché del presente provvedimento di vendita; f. la dichiarazione di residenza ovvero l elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale. In mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria del Tribunale di Palermo; g. sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l offerta, che può anche essere persona diversa dall offerente, il numero del fallimento e la data della vendita; h. nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. 4) le offerte dovranno essere depositate in Cancelleria in busta chiusa entro il giorno 8 marzo 2017 ore 13,00, e dovranno essere accompagnate da cauzione sul prezzo, in misura pari al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a curatela del FALLIMENTO N. 338/93 TRIBUNALE DI PALERMO; sia l offerta che l assegno dovranno essere inseriti a cura dell offerente all interno della busta, che sarà custodita in deposito presso la cancelleria.. Il

mancato rispetto del termine e/o il mancato versamento della cauzione nella forma stabilita determineranno l inefficacia della offerta; 5) in caso di aggiudicazione, l offerente dovrà prestare, entro 10 giorni dalla semplice richiesta del curatore, le somme necessarie per le spese di trasferimento, nei modi e nelle forme richieste dal Curatore; 6) il giorno 9 marzo 2017, alle ore 11,45, questo giudice procederà all apertura delle buste e, in caso di unica offerta, all esame e alla deliberazione sulla stessa; 7) se l offerta risulterà pari o superiore al valore dell immobile stabilito nell avviso di vendita, la stessa sarà senz altro accolta. Se il prezzo offerto sarà inferiore rispetto al prezzo stabilito nell avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il Giudice Delegato farà luogo alla vendita se riterrà che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; 8) in caso di pluralità di offerte valide, il Giudice Delegato inviterà in ogni caso gli offerenti ad una gara sull offerta più alta, ai sensi dell art. 573 c.p.c., che avrà luogo lo stesso giorno dell apertura delle buste ed immediatamente dopo. Nel caso in cui la gara non possa avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Giudice Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l aggiudicazione in favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, disporrà l aggiudicazione in favore di colui che ha presentato l offerta per primo. Ai fini dell individuazione della migliore offerta, il Giudice Delegato terrà conto dell entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell offerta stessa; 9) nel caso di adesione degli offerenti alla gara, il Giudice Delegato procederà alla vendita e, quindi, all aggiudicazione, quando il prezzo offerto all esito della gara sia pari o superiore al valore dell immobile stabilito nell avviso di vendita; In caso di gara, l offerta in aumento non potrà essere inferiore a 4000,00 (euro duemila/00). In caso di aggiudicazione, l aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nell offerta e, comunque, entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data dell aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura da consegnare al curatore alla presenza del Cancelliere che ne redigerà apposito verbale.

10) In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dichiarerà la decadenza dell aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.. 11) L aggiudicatario dovrà altresì depositare, entro lo stesso termine di centoventi giorni dall aggiudicazione, nelle modalità dei depositi giudiziari, le somme necessarie per le spese di trasferimento nella misura forfettaria del 20% del prezzo di aggiudicazione (salvo conguaglio e diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dalla Cancelleria), ovvero del 10% del prezzo di aggiudicazione se trattasi di acquisto prima casa e non ricorrono ipotesi escluse dal beneficio, salvo, in ogni caso, conguaglio o restituzione dell eccedenza; il mancato versamento nel termine prescritto potrà comportare la revoca dell aggiudicazione, valutata ogni altra circostanza; 12) In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà immediatamente restituita all offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell assegno custodito in deposito presso la Cancelleria. 13) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla vendita, compresa ogni imposta e tassa per il trasferimento di proprietà, nonché quelle per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, saranno a carico dell aggiudicatario; 14) L aggiudicatario entrerà nel possesso dell immobile all atto della emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell art.586 c.p.c.; 15) la presente ordinanza dovrà essere notificata a cura del Curatore ai creditori iscritti almeno venti giorni prima della data di udienza; 16) 17. l avviso della vendita dovrà essere inserito per estratto sul quotidiano Il Giornale di Sicilia, affisso per estratto ai sensi dell art. 490 c.p.c. e per esteso pubblicato sul sito www.astegiudiziarie.it per una sola volta, nonché (per estratto) sul sito www.ilcaso.it. almeno quarantacinque giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 17) i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico, in cui si trovano, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, accessioni, pertinenze, dipendenze, vincoli, servitù attive e passive legalmente esistenti, richiamandosi, altresì, quanto risultante dalla relazione notarile sopra citata. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione

del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Palermo, 19 novembre 2016 Il Giudice Delegato Monica Montante