CONVENZIONE TRA L ASSOCIAZIONE MANI APERTE E IL COMUNE DI CARUGO PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA ACCOGLIENZA APERTA - ACCOGLIENZA ABITATIVA RIVOLTA A PERSONE IN SITUAZIONI DI ESTEMA POVERTA' - L anno 2013 ( duemilatredici ), il giorno 10 ( dieci ), del mese di LUGLIO, con sede in CARUGO, via L. CADORNA, n. 3, cap 22060 FRA - Il Comune di CARUGO, che in seguito sarà denominato Ente pubblico, partita IVA/C.F. 00698230133, rappresentato dall Assistente Sociale Dott.ssa BALDASSARRI SABRINA in qualità di Responsabile dell Area Servizi alla Persona, nata a Mariano C.se ( CO ) il 30.12.1973, residenza a Inverigo ( CO ), C.F. BLD SRN 73T70 E951Z, come da delibera di Giunta Comunale n. 11 del 10.07.2013 E - l Associazione di volontariato denominata Mani Aperte (che in seguito sarà chiamata Associazione), C.F. 91016550138, con sede legale in Erba (CO), via Como n. 34 iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 16/5/2006 n. 752 rappresentata dal Signor Casella Mario, nato a Erba il 31/07/1953, residente a Erba (CO) in via Lecco n. 17/F, C.F.: CSLMRA53L31D416U in qualità di legale rappresentante dell Associazione stessa PREMESSO - che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell autonomia e favorendone l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici; - che la Regione Lombardia con legge n. 01/2008 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale; - che la Legge n. 266/91 e la Legge Regionale Regione Lombardia n. 01/2008, rispettivamente all art. 9, prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati; - che l Organizzazione di volontariato denominata Mani Aperte è iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato al n. CO 53, sezioni A (SOCIALE) con delibera n. 24 del 04/05/2006, n. 23809 prot. d ufficio, n. 752 di registro del 16/05/2006; 1
- che l ente pubblico COMUNE DI CARUGO intende avvalersi della collaborazione dell Organizzazione di volontariato Mani Aperte per realizzare a favore delle persone residenti nel territorio distrettuale erbese (incluso quanto disposto dall art. 4, comma 81 della l.r. 1/2000) e, di conseguenza anche nel proprio territorio di competenza le seguenti attività: accoglienza alloggiativa temporanea; possibile fruizione della mensa di solidarietà; collaborazione con l'ente pubblico nella costruzione del progetto personale di reinserimento sociale dell'ospite. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto della convenzione, finalità e destinatari L Ente pubblico, con il sostegno del Consorzio Erbese Servizi alla Persona, avvia con l associazione Mani Aperte un rapporto di collaborazione in quanto vuole assicurare nella propria area territoriale un attività di accoglienza abitativa temporanea di secondo livello, integrativa e non surrogatoria degli interventi socio-assistenziali. Tale attività è a favore delle persone fragili o famiglie segnalate dai Servizi Sociali dei Comuni del territorio distrettuale erbese escludendo le persone con disagio psichico, soggette a dipendenze e a forme alternative alla detenzione. In particolare le attività sono dirette a: accoglienza alloggiativi temporanea; possibile fruizione della mensa di solidarietà; affinamento nella costruzione del progetto personale di reinserimento sociale dell'ospite Articolo 2 - Locali Il locali adibiti ad accoglienza abitativa temporanea sono posti al secondo e terzo piano dello stabile - di proprietà della Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione viale Caterina da Forlì n. 19 - Milano CF: 02541960155 - posto in via Como, 34 ad Erba e dato all Associazione Mani Aperte di Erba in comodato d uso gratuito fino al 12 settembre 2016, rinnovabile. Articolo 3 - Personale volontario Per lo svolgimento del servizio delle attività stabilite l Associazione mette a disposizione n. 20 volontari. L Associazione individua un referente per il servizio e una commissione per valutare gli ingressi proposti dalle Assistenti Sociali dei Comuni del territorio distrettuale erbese. 2
L Associazione assicura che gli operatori volontari inseriti nelle funzioni oggetto della presente convenzione hanno la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere le attività di servizio. L Associazione si impegna a formare permanentemente il personale volontario su tematiche inerenti all accoglienza abitativa di persone in situazioni di povertà estrema. L Associazione assicura che i volontari svolgenti le attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Come da polizza assicurativa multirischi volontari n. 749-58-50636 stipulata in data 29 aprile 2005 dalla compagnia di Assicurazioni ASSIMOCO CAES Direzione Generale di Milano. Articolo 4 - Obblighi delle parti La titolarità dell accoglienza è dell Associazioni Mani Aperte di Erba che attiva l intervento solo su segnalazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza della persona fragile. L Assistente Sociale del Comune di residenza dell ospite è referente del progetto personale e informa l Associazione circa i contenuti del progetto che concernono l accoglienza abitativa; aggiorna, inoltre, l Associazione rispetto a eventuali modifiche al progetto. L Associazione assicura quanto segue: - di offrire le attività programmate per il periodo stabilito con l Assistente Sociale referente del caso; - di tenere il contatto diretto con l Assistente Sociale referente del caso e aggiornarla ogni qualvolta si presentino eventuali situazioni rilevanti; - di comunicare immediatamente all Assistente Sociale referente del caso delle modifiche che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso dell accoglienza. L Ente pubblico è tenuto a informare celermente il responsabile nominato dall Associazione di ogni evento che possa interferire sulla effettuazione del progetto, nonché a comunicare immediatamente all Associazione ogni variazione che possa influire sulla validità della presente convenzione. I responsabili (Associazione e Comune) della gestione del progetto personale controllano, per le rispettive competenze, l esatto sviluppo delle attività, verificando che gli operatori volontari rispettino i diritti, la dignità e le scelte degli utenti del servizio e che quest ultimo venga effettuato con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del progetto personale dell ospite attraverso incontri periodici e, eventualmente, visite sul posto. 3
Articolo 5 - Durata dell accoglienza abitativa Le prestazioni dell Associazione sono effettuate, su richiesta del Comune che ha in carico l'ospite, in base alle possibilità dell Associazione e ad insindacabile determinazione della stessa. La durata dell ospitalità non può eccedere i 90 giorni; salvo esigenze eccezionali e particolarmente motivate, l Assistente Sociale competente sul caso può chiedere una proroga dell accoglienza per un periodo limitato da concordare. Articolo 6 - Procedura per l accoglienza L Assistente Sociale dei Comuni del distretto ogni qualvolta individua una situazione che necessita del servizio accoglienza abitativa contatta il referente dell Associazione per attivare l accoglienza. Se la risposta è positiva l Assistente Sociale incontra il referente del servizio per presentare il caso e concordare l ingresso. Prima dell attivazione del servizio l Associazione invia al Comune di residenza dell ospite per iscritto il preventivo del rimborso spese. Il Comune entro quindici giorni conferma, per iscritto all Associazione, l avvenuto impegno di spesa per l attivazione del servizio. Il referente dell Associazione e l Assistente Sociale referente del caso si incontrano periodicamente per l aggiornamento del progetto. Articolo 7 - Dimissioni e cessazione dell accoglienza Le dimissioni dell'ospite possono avvenire per i seguenti motivi: conclusione del progetto; inosservanza delle disposizioni previste dall Associazione (allegato A), di cui all articolo 8 della presente convenzione. In tal caso l Associazione si riserva di valutare la decisione da assumere. Tale decisione non sarà soggetta a reclamo né darà diritto a pretese da parte dell ospite; scelta dell ospite prima della conclusione del progetto. L accoglienza potrà inoltre cessare su decisione dell Assistente Sociale competente sul caso per mancato rispetto del progetto personale. Articolo 8 - Comportamenti generali dell ospite L ospite è tenuto a rispettare il progetto personale anche partecipando alle riunioni comunitarie proposte dall Associazione insieme ai volontari e agli altri ospiti in cui si esamina l andamento della convivenza. L ospite si obbliga, nella fruizione delle prestazioni dell Associazione, a tenere comportamento tale da non recare danni o disagi a persone o cose, sia dell Associazione che di terzi, e a risarcire eventuali danni causati, per colpa o dolo. 4
Per le regole di convivenza si rimanda all allegato A. Articolo 9 - Riservatezza dei dati L Associazione si impegna a garantire la più stretta riservatezza su informazioni e notizie di carattere personale e privato degli ospiti di cui dovesse venire in possesso nell ambito dei rapporti intrattenuti. In particolare si atterrà a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. Articolo 10 Costo giornaliero Le spese generali di funzionamento del servizio di accoglienza abitativa, che compongono il costo giornaliero e che sono imputate alla presente convenzione, sono entro la cifra presunta di 10,00 per gli adulti e di 5,00 per i bambini (da 0 a 12 anni). Il costo giornaliero è calcolato sulla base di un rimborso spese sostenute dall Associazione e relative a luce, gas, telefono, manutenzione ordinaria, assicurazione, lavanderia, cancelleria. E tassativamente escluso dal conteggio del costo il rimborso delle attività svolte dai volontari dell Associazione. L obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute e ammesse a rimborso, oltre che prevista da leggi in materia di volontariato, è anche prevista dalla normativa fiscale. L Associazione, pertanto, si impegna a rendicontare annualmente (anno solare) le spese sostenute. L Ente pubblico assicura di rimborsare all Associazione le spese relative all accoglienza abitativa calcolata in base a quanto sopra riportato su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Le eventuali spese non documentabili saranno rimborsate solo su apposita presentazione di dichiarazione sottoscritta dal presidente dell Associazione. L Ente pubblico rimborsa le spese in base alle seguenti modalità: - Prima tranches pari al 50 % delle spese preventivate al momento dell inserimento dell ospite; - Seconda tranches pari alla somma restante al termine dell accoglienza sulla base di idonea documentazione prodotta dall Associazione. Nell ipotesi di economie di spesa: se verificatesi durante la realizzazione del progetto, prima dell erogazione della seconda tranches di contributo, l Associazione dovrà procedere alla restituzione delle economie; se verificatesi al termine della realizzazione del progetto, l Associazione riceverà un contributo residuale calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute. 5
Articolo 11 Validità della convenzione La presente convenzione ha validità dal 10 luglio 2013 al 11 settembre 2016. La presente convenzione è rinnovabile nei termini di legge. Qualora si verificassero cambiamenti sostanziali alla presente convenzione (ad es. spese, tipologia di utenza, modalità di accesso,.) le parti si impegnano a rivedere i termini della convenzione stessa. L Ente pubblico può recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall Associazione stessa fino al ricevimento della diffida. L Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l attività oggetto della presente convenzione. In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze delle parti, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitrii nominati dal Tribunale di Como. Articolo 12 - Disposizioni finali La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai sensi dell articolo 8, comma 1, della legge n. 266/91. Carugo, 10 luglio 2013 Per il Comune di CARUGO RESPONSABILE DELL AREA SERVIZI ALLA PERSONA A.S. Dott.ssa Baldassarri Sabrina Per l Associazione Mani Aperte 6