CORTE DEI CONTI. Sezione regionale di controllo Lombardia. Università di Bergamo 11 Dicembre 2013

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CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo Lombardia Università di Bergamo 11 Dicembre 2013 1 La Corte dei conti Riferimenti normativi L istituzione della Corte dei conti avviene nel 1862 (legge n. 800 del 14 agosto 1862) con rilevanti funzioni di vigilanza sulle amministrazioni dello Stato, al fine di prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. La Corte dei conti è un organo di rilevanza costituzionale con le seguenti funzioni: Funzione di controllo Funzione consultiva Funzione giurisdizionale 2 1

La Corte dei conti La funzione di controllo Costituzione art. 100 co. 2: La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. 3 La Corte dei conti Riferimenti normativi TU Corte conti Leggi nn19 e 20 del 14 gennaio 1994 (disposizioni in materia giurisdizionale e di controllo) Legge n. 639 del 20 dicembre 1996 (disciplina della responsabilità amministrativo-contabile) Legge La Loggia (L. n. 131 del 5 giugno 2003) Finanziaria 2006 (L. n. 266 del 23 dicembre 2005) D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 4 2

Le Sezioni di Controllo.nelle regioni a statuto ordinario e speciale nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano, esercitano: il controllo di legittimità su atti il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali, ai fini del referto ai consigli regionali il controllo sulla gestione degli enti locali, dei loro enti strumentali, delle università e delle istituzioni pubbliche aventi sede nella Regione il controllo comprende la verifica dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari verificano il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione 5 Le Sezioni di Controllo el art. 148bis del TUEL Sezioni regionali di controllo Coordinamento della finanza pubblica VERIFICHE E ACCERTAMENTI Gestione finanziaria degli EELL: BILANCI DI PREVISIONE E RENDICONTI RELAZIONI trasmesse dai Revisori dei conti 6 3

Le Sezioni di Controllo e l art. 148bis del TUEL 1) Verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interna 2) Osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dell art. 119, sesto comma, della Costituzione 3) Sostenibilità dell indebitamento 4) Assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economicifinanziari degli enti 7 Gli effetti del controllo ex art. 148bis TUEL La Sezione accerta delle gravi irregolarità ex art. 148bis TUEL La Sezione accerta irregolarità non gravi L Ente ha 60 giorni per adottare appositi provvedimenti L Ente è tenuto a valutare le segnalazioni La Corte si esprime entro 30 giorni sui provvedimenti adottati o sulla mancata trasmissione La Corte può bloccare i programmi di spesa per i quali si è accertato l inadempimento 8 4

D.L. 174/2012 art. 148 bis 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. 9 D.L. 174/2012 art. 148 bis 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. 10 5

La Corte dei conti Le Sezioni di Controllo Art. 3 co. 4 della L. n. 20/1994 Il controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazione L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006) Sentenza n. 60/2013 Corte costituzionale Controllo sui bilanci degli Enti locali I referti di gestione Le relazioni (questionari) 11 La Corte dei conti L. n. 20/1994: il controllo sulla gestione Parametri del controllo: Legittimità Regolarità finanziario-contabile delle gestioni Proficuità dell azione amministrativa (per costi, modi e tempi) Oggetto del controllo: La gestione del bilancio La gestione del patrimonio Le gestioni fuori bilancio I fondi di provenienza comunitaria Funzionamento dei controlli interni 12 6

La Corte dei conti L. n. 20/1994: il controllo sulla gestione Il controllo sulla gestione Relazione Referto Regione Enti locali 13 Il controllo sulla gestione La L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006) Art. 1 comma 166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo 14 7

Il controllo sulla gestione La L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006) Art. 1comma 167 La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione 15 Le novità del DL 174/2012 Regioni Parifica Giudizio di parifica Relazione Relazione di fine mandato Questionari su Preventivo e Rendiconto Rendiconti dei Gruppi consiliari Relazione del Presidente Enti Locali Relazione semestrale Controllo enti con abitanti > 15.000 Relazione di fine/inizio mandato Procedura di predissesto e piano pluriennale di riequilibrio 16 8

D.M. 18-2-2013 Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015. 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale IRPEF; 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III; 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 17 D.M. 18-2-2013 Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015. 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL); 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 18 9

L esame dei questionari 2011 Gli indici di deficitarietà Il Sistema SIQuEL (Sistema Informativo Questionati Enti Locali) Denominazione Indicatore Valore indicatore % Valore soglia di Riferimento % Residui passivi Tit.I / Impegni Tit. I 44,06 40,00 Residui attivi gestione residui / Accertamenti I-III 30,24 65,00 Residui attivi competenza tit. I-III / Accertamenti tit.i-iii 18,85 42,00 Debito fuori bilancio / Entrate Tit. I, II, III 0,00 1,00 Spese personale / Entrate tit. I, II, III 23,40 39,00 19 L esame dei questionari 2012 Gli indicatori Il Sistema SIQuEL (Sistema Informativo Questionati Enti Locali) Valori minori 20 10

L esame dei questionari 2012 Gli indicatori Il Sistema SIQuEL (Sistema Informativo Questionati Enti Locali) Valori maggiori 21 L esame dei questionari Un primo esame riguarda: Il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno L equilibrio della gestione di competenza e dei residui L avanzo di amministrazione Una buona capacità di riscossione Una gestione di cassa equilibrata I rapporti con le società partecipate Rispetto dei limiti di indebitamento Contenimento della spesa per il personale 22 11

La gestione dei residui Art. 227 co. 5 TUEL: «Sono allegati al rendiconto: (..) c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.» Art. 228 co. 3 TUEL: «Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.» 23 La gestione dei residui -2011 24 12

La gestione dei residui -2012 25 La gestione dei residui -2012 26 13

La gestione dei residui -2012 27 La gestione dei residui Incidenza dei residui sull avanzo di amministrazione Residui titoli I e III anteriori al 2010 Avanzo di amministrazione 2012 247.109,93 10.050,93 2458,58% 28 14

L equilibrio di parte corrente - 2011 29 L equilibrio di parte corrente - 2012 30 15

L equilibrio di parte corrente Art. 162 co. 6 TUEL il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entratae non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. 31 L equilibrio di parte corrente punto n. 8 del Principio contabile n. 2 (Gestione nel sistema di bilancio) prevede espressamente che l economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l equilibrio tra costi e proventi della gestione, inteso quindi quale equilibrio durevole a valere nel temposecondo i principi aziendali. L equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell ente locale. È riferita nell ente locale anche alla capacità verificata e mantenuta di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse, osservando il principio di efficienza ed efficacia dell azione amministrativa nella conduzione dell attività gestionale. punto 10 del Principio contabile n. 3, raccordandosi con il principio sopra riportato, prevede che Non è sufficiente il raggiungimento dell equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull andamento attuale e prospettico dell ente. L equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione. 32 16

I debiti fuori bilancio Art. 194 TUEL Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (In vigore dal 13 ottobre 2000) 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. 33 I debiti fuori bilancio lett. e) Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall'acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma citata sopra. Ne consegue che ogni volta che l'ente abbia seguito una procedura irregolare di spesa, il consiglio comunale può procedere ad una sorta di regolarizzazione a posteriori, ma detta regolarizzazione non è automatica; infatti, essa implica una valutazione discrezionale del Consiglio comunale in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti della norma e detta valutazione deve emergere dalla motivazione della delibera consiliare. In sostanza, il Consiglio deve valutare l'utilità dell'acquisto per l'ente e, solo in caso positivo, assumersi la responsabilità di riportare la procedura nella contabilità senza che, però, l'irregolarità venga meno. 34 17

Debiti fuori bilancio e Patto di stabilità Comune contenzioso con una società (dal 1988 al 2010) 2009 procedura riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenza esecutiva (art. 149 co. 1 let. a) TUEL) Sentenza: pagamento di opere realizzate da una società fallita EURO 260.000 ca + interessi, imposte e spese legali Pagamento MUTUO in due rate (al fine del rispetto del PATTO) Interessi maturati dopo il 2001 (riforma Titolo V art. 119) divieto di utilizzare investimenti per finanziare la spesa corrente Dispone il secondo comma dell articolo citato (art. 194 TUEL) che per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. In conseguenza, non appare consentito procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio in un determinato esercizio, rimandando la copertura della relativa spesa a quelli successivi (Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 18/2008). Mutuo: parte di debito relativa al capitale 260.000 euro + Interessi maturati sino al 7/11/2001 240.000 euro Entrate provenienti da alienazioni di aree e fabbricati: Parte residua di interessi (dall 8/11/2001 al 31/01/2010) 59.000 euro 35 Debiti fuori bilancio e Patto di stabilità TUTTAVIA Il debito è divenuto certo e liquido nel 2009 (data della sentenza) Interessi passivi contabilizzati tra spese in c/capitale (titolo II) anziché correnti (titolo I) Potenziale elusione del PATTO di stabilità L operazione di contabilizzazione della spesa, così come posta in essere dall Ente, nel prevedere l impegno nell esercizio 2009, tra le spese in conto capitale, degli interessi passivi maturati (euro 301.215,00), e il loro pagamento nel corso dell esercizio 2011, di fatto comporta un palese effetto elusivo del patto stesso. L imputazione degli interessi suddetti (euro 241.878,64) nelle spese in conto capitale del bilancio 2009 - il pagamento dei quali è stato effettuato in data 25 gennaio 2011 - non è stata quindi registrata nel calcolo del patto di stabilità. Considerato che, come dichiarato dall organo di revisione, il patto di stabilità 2009 sarebbe stato rispettato per effetto di una differenza tra il risultato netto e l obiettivo programmatico annuale pari ad euro 148.699,23, la corretta contabilizzazione degli interessi passivi tra le spese correnti (euro 301.704,00), ne avrebbe comportato il mancato rispetto. 36 18

I Flussi di cassa 37 L applicazione dell Avanzo 38 19

Le anticipazioni di tesoreria Il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria è sintomatico di difficoltà di liquidità dell ente. L anticipazione di tesoreria, infatti, è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Essa può essere ottenuta previa richiesta dell ente corredata da una delibera di Giunta e sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Il ricorso a tale forma d indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo e protratta per gran parte dell esercizio (nella fattispecie in esame, in realtà, si tratta di soli 12 giorni nell anno 2011), desta forti perplessità: essa, infatti, oltre a produrre aggravio finanziario per l ente, potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento. 39 Art. 222 TUEL - Anticipazioni di tesoreria (In vigore dal 8 dicembre 2012) 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi (elevato a 5/12 dal DL 3572013, sino alla data del 30 settembre 2013)delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. 40 20

Le anticipazioni di tesoreria 41 Utilizzo di entrate a specifica destinazione Art. 195 TUEL 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. 2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente. 3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni. 42 21

Utilizzo di fondi a destinazione vincolata per esigenze correnti RESIDUI PASSIVI TITOLO II - (RESIDUI ATTIVI TIT IV E V + FONDO CASSA) RESIDUI PASSIVI TITOLO II RESIDUI ATTIVI TITOLO IV RESIDUI ATTIVI TITOLO V FONDO CASSA TOTALE IMPORTI 868.882,15 456.564,38 167.255,61 0,00 245.062,16 43 Utilizzo di fondi a destinazione vincolata per esigenze correnti Dall analisi delle voci di entrata e di spesa relative alla gestione dei residui della parte capitale del bilancio dell Ente si rileva una differenza negativa tra residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II (residui passivi titolo II pari ad 86.8882,15, residui attivi titolo IV 45.6564,38, residui attivi titolo V 167.255,61; differenza di 245.062,16): tale differenza, nella situazione di cassa in cui versa il Comune, rappresenta con altissimo grado di probabilità l importo di fondi vincolati (destinati, cioè, a spese in conto capitale) utilizzato dall Ente per esigenze di cassa. E ragionevole ritenere che la differenza tra residui passivi del titolo II e residui attivi dei titoli IV e V, non essendo compensata da risorse in cassa, esprima il quantum di risorse a specifica destinazione utilizzate per far fronte ad esigenze di cassa. 44 22

I limiti all indebitamento Art. 204 TUEL Regole particolari per l'assunzione di mutui 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 45 I limiti all indebitamento Incidenza Indebitamento/Entrate correnti 2010 15% 2011 12% 2012 8% 2013 6% 2014 4% 46 23

47 Questionario 2012 48 24

Il contenimento della spesa - 2011 49 Il contenimento della spesa - 2012 50 25

Le società partecipate L art. 148bis TUEL: i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all ente Rapporti debiti/crediti Società partecipate in perdita ripiano dell ente Ricapitalizzazioni tramite cessione di beni Trasferimenti in c/capitale 51 SIQuEL Sistema Informativo Questionari Enti Locali https://servizi.corteconti.it/siquelstat/ 52 26