SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 379

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1217

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 52

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 280

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 29 maggio 2009 n. 74

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2709

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

L. 10 gennaio 2004, n. 18 (1).

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

RELAZIONE DELLA 3* COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2036

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

L. 6 febbraio 2006, n. 64 (1).

ENATO DELLA REPUBBLICA, vili LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge del 3 febbraio 2011 n. 8

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3656

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1216

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1242

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

Art. 2. Ordine di esecuzione

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

l.n. 847/29 sul matrimonio concordatario

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2972

Art. 2. Ordine di esecuzione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1674

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 22

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

Trattati SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (VASSALLI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1987 Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987 ONOREVOLISENATORI."L' Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudizi arie in materia civile e commerciale, di transazioni giudizi arie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987, colma una indubbia lacuna riscontrata nel testo della suddetta Convenzione. Questa, infatti, non prevedeva alcuna disposizione espressa che escludesse la possibilità del riesame nel merito di una decisione emessa dai tribunali di una delle Parti, dando adito a dubbi sulla ammissi bilità o meno di tale riesame (révision au fond) relativamente alle sentenze emesse nell'altro Stato sottoposte a riconoscimento od esecu zione. Il problema fu sollevato per prima dalla Corte suprema di cassazione italiana, con la sentenza 3 febbraio 1981 (n. 5525), concernen te la vertenza IMO s.p.a. contro «Osterreichi sche Novopam HolzIndustrie Ges.», la quale espresse parere positivo sulla ammissibilità del riesame nel merito di una sentenza contuma TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Codice di procedura civile e accordi internazionali)

2. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ciale austriaca,.sulla base dell'articolo 798 del codice di procedura civile italiano. Le indubbie difficoltà giuridiche e il ramma rico espresso da parte austriaca, accompagnati dalla consapevolezza dell'esistenza della lacuna relativa alla possibilità del riesame in merito, indussero entrambe le Parti alla Convenzione ad elaborare un testo di scambio di lettere che potesse definitivamente chiarire e risolvere la questione. Il testo sottoposto all'attenzione del Parlamento prevede ora che, qualora ai sensi della citata Convenzione venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecu zio ne si potrà controllare soltanto se sussista no le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame di merito di tale sentenza (révision au fond) non potrà essere effettuato. L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione a cui questo Accordo si aggiunge.

3 DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Presidente è autoriz zato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconosci mento e l'esecuzione delle decisioni giudizia rie in materia civile e commerciale, di transa zioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971" effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987. Art.2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'ac corda di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'accordo stesso. Art.3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

entrambi 4 DI LEGGE E RELAZIONI TESTO DELLE LETTERE Roma, li 7 aprile 1987 Eccellenza, ho l'onore di sottoporle la seguente proposta in merito alla questione dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica d'austria e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. Qualora ai sensi della citata Convenzione, venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potrà controllare soltanto se sussistano le condizioni per il' riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame del merito di tale sentenza (révision au fond) non potrà essere effettuato. Nel caso in cui il Governo italiano condivida"tale proposta, ho l'onore di suggerire che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle lingue tedesca ed italiana i testi facenti egualmente fede costituiscano un accordo tra la Repubblica d'austria e la Repubblica Italiana successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta consi derazione. S.E. ON. GruLlO ANDREOTTI Ministro degli affari esteri Italiana DR. FRIEDRICH FROLlCHSTHAL Ambasciatore delln Repubblica Austriaca

entrambi 5 DI LEGGE E RELAZIONI Eccellenza, Roma, 7 aprile 1987 ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera del seguente tenore: «Eccellenza, ho l'onore di sottoporle la seguente proposta in merito alla questione dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica d'austria e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudizi arie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. Qualora ai sensi della citata Convenzione, venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potrà controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame del merito di tale sentenza (révision au fond) non potrà essere effettuato. Nel caso in cui il Governo italiano condivida tale proposta ho l'onore di suggerire che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle lingue tedesca ed italiana i testi facenti egualmente fede costituiscano un accordo tra la Repubblica d'austria e la Repubblica Italiana successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta consi derazione». Per quanto precede, ho l'onore di confermarle che il Governo italiano aderisce a tale proposta e che la Sua Lettera e la presente Lettera di conferma costituiscono un accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'austria successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta consi derazione. ON.LE GWLIO ANDREOTTI Ministro per gli Affari Esteri Italiana A Sua Eccellenza FRIEDRICH FROLICHSTHAL Ambasciatore d'austria