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Testo originale 0.831.109.454.241 Accordo amministrativo concernente l applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo di sicurezza sociale del 2 aprile 1980 e la revisione dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 Conchiuso il 30 gennaio 1982 Entrato in vigore il 1 o febbraio 1982 In applicazione dell articolo 18 paragrafo 2 lettera a della Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale 1, le Autorità competenti, rappresentate da per la parte svizzera: Jean-Daniel Baechtold, Vice Direttore dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali per la parte italiana: Rinieri Paulucci di Calboli Barone, Ambasciatore d Italia in Svizzera hanno concordato le seguenti disposizioni relative all applicazione del Secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 2 ed alla revisione dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 3. Capitolo I Disposizioni che integrano o modificano l Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 Art. 1 L articolo 1 dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 4 Art. 2 L articolo 2 dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 5 RU 1982 547 1 RS 0.831.109.454.2 2 RS 0.831.109.454.24 3 RS 0.831.109.454.23 4 Testo introdotto nella detta Conv. 5 Testo introdotto nella detta Conv. 1

0.831.109.454.241 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Art. 3 L articolo 4, paragrafo 1, dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963, è modificato come 6 Art. 4 È introdotto nell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 un nuovo articolo 7 bis del tenore seguente: 7 Art. 5 L articolo 23 dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 8 Art. 6 È introdotto nell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 un nuovo articolo 40 bis del tenore seguente: 9 Art. 7 È introdotto nell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 un nuovo articolo 40 ter del tenore seguente: 10 Art. 8 L articolo 42 dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 11 6 Testo introdotto nella detta Conv. 7 Testo introdotto nella detta Conv. 8 Testo introdotto nella detta Conv. 9 Testo introdotto nella detta Conv. 10 Testo introdotto nella detta Conv. 11 Testo introdotto nella detta Conv. 2

Sicurezza sociale Acc. amm. con l Italia 0.831.109.454.241 Art. 9 L articolo 45, paragrafo 1, dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 12 Art. 10 L articolo 49, prima frase, dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 13 Art. 11 L articolo 50, paragrafo 2, dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 14 Art. 12 L articolo 51 dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come 15 Capitolo II Disposizioni relative all applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo Art. 13 Per l applicazione dell articolo 3 del Secondo Accordo Aggiuntivo, l UFAS 16 fa pervenire alle autorità italiane i testi delle convenzioni di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera che si applicano all assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Art. 14 1 Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell articolo 4 del Secondo Accordo Aggiuntivo, i cittadini italiani e svizzeri devono presentare all organismo del luogo nel quale si sono trasferiti un certificato rilasciato dall organismo competente, attestante l autorizzazione a conservare il beneficio delle predette prestazioni. Su richiesta dell interessato il certificato può essere rilasciato dopo la partenza, quando non è stato possibile rilasciarlo prima, per motivi di forza maggiore. 12 Testo introdotto nella detta Conv. 13 Testo introdotto nella detta Conv. 14 Testo introdotto nella detta Conv. 15 Testo introdotto nella detta Conv. 16 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 3

0.831.109.454.241 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità 2 L organismo al quale viene presentato il certificato concede le prestazioni in base alle disposizioni della legislazione che esso applica. In Italia le prestazioni in natura sono concesse dall Unità sanitaria locale competente per territorio; l INAIL 17 è competente per la concessione delle protesi. 3 L organismo competente è tenuto a rimborsare le spese delle prestazioni concesse per suo conto secondo le tariffe applicate dall organismo che ha fornito tali prestazioni. Il rimborso viene effettuato dall organismo centralizzatore. Art. 15 Nei casi previsti all articolo 11 del Secondo Accordo Aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia; l articolo 6, paragrafo 4, ultima frase, si applica altresì nei casi in cui una madre deceduta beneficiava di una pensione di vecchiaia o ai superstiti dell assicurazione italiana. Art. 16 1 Per beneficiare delle disposizioni previste all articolo 12, paragrafo 2 del Secondo Accordo Aggiuntivo, i cittadini svizzeri e italiani che trasferiscono la loro residenza dall Italia in Svizzera devono presentare ad una delle casse-malattia svizzere riconosciute e designate dall autorità competente svizzera: un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione presso il Servizio sani-tario nazionale nel corso degli ultimi sei mesi precedenti il trasferimento di residenza e, un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti presso l INPS 18 nel corso degli ultimi sei mesi precedenti il trasferimento di residenza. 2 Gli attestati vengono rilasciati rispettivamente dalle Unità sanitarie locali e dalle sedi dell INPS 19 competenti per territorio. 3 Le casse-malattia svizzere possono, se del caso, chiedere conferma dei periodi superiori a sei mesi. In tal caso, e qualora si tratti di attestare periodi compiuti prima dell istituzione del Servizio sanitario nazionale, detti attestati sono sostituiti da attestati relativi ai periodi di assicurazione compiuti nei regimi di pensione rilasciati dagli organismi assicuratori competenti o dalle Amministrazioni competenti. 4 Qualora l interessato, che ha inoltrato la domanda di ammissione nel termine previsto, non presenti gli attestati richiesti, potrà presentarli successivamente. In tal caso, le casse-malati svizzere rilasciano agli interessati delle notizie esplicative messe a loro disposizione dalle autorità competenti italiane e contenenti tutti gli elementi utili per permettere loro di procurarsi i predetti attestati. 17 Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 18 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 19 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 4

Sicurezza sociale Acc. amm. con l Italia 0.831.109.454.241 5 Per beneficiare delle disposizioni previste all articolo 12, paragrafo 3 del Secondo Accordo Aggiuntivo, i cittadini svizzeri che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in Italia e che non sono obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti ad iscriversi, secondo le disposizioni di legge applicabili, all Unità sanitaria locale in cui è compreso il Comune di residenza, presentando un certificato di residenza in Italia nonché gli altri documenti richiesti in materia. Capitolo III Disposizioni finali Art. 17 Gli articoli dal 9 al 21 e dal 26 al 37, così come i sottotitoli del titolo III, capitolo I, dell Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 sono abrogati. Art. 18 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla stessa data del Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile 1980 della Convenzione in materia di sicurezza sociale, conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera. Fatto a Berna il 30 gennaio 1982 in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, i due testi facenti egualmente fede. Per l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Baechtold Per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per il Ministero della Sanità: Paulucci di Calboli Barone 5

0.831.109.454.241 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità 6