PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ai sensi della delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010



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PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ai sensi della delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 approvate dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. l 11 novembre 2010 e in vigore dal 1 gennaio 2011. 1

Articolo 1 - Premessa 1. Sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione (il Consiglio di Amministrazione ) di Davide Campari-Milano S.p.A. (la Società ), previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il Comitato OPC ) di cui al successivo articolo 3, ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (il Regolamento ), adottato con delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente modificato, le presenti procedure (le Procedure ), che dettano i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate. 2. In particolare, le Procedure: a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza; b) individuano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento ai quali la Società intende fare ricorso; c) identificano i requisiti di indipendenza degli Amministratori in conformità a quanto previsto dall articolo 3, lettera h), del Regolamento; d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la Società esamina o approva operazioni di società controllate; e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse; f) indicano le scelte effettuate con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nei punti precedenti, rimesse alla discrezionalità della Società. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai sensi delle Procedure si intende per: a) parti correlate e operazioni con parti correlate i soggetti e le operazioni definiti come tali dall Allegato 1 del Regolamento; b) operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con parti correlate individuate secondo i criteri di quantitativi descritti ai punti 1.1. e 1.2. dell Allegato 3 al Regolamento. In caso di operazioni aventi a oggetto la cessione di marchi o brevetti, la soglia di cui ai punti 1.1. e 1.2. dell Allegato 3 al Regolamento è ridotta del 20%. c) operazioni di minore rilevanza le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi del successivo articolo 11; d) operazioni ordinarie le operazioni che rientrano nell ordinario esercizio dell attività operativa e della connessa attività finanziaria; e) condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; f) amministratori indipendenti i Consiglieri di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ( TUF ) e dal Codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha aderito; 2

g) amministratori non correlati i Consiglieri di Amministrazione diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate; h) soci non correlati i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società; i) Regolamento Emittenti il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 3 - Elenco Parti Correlate Il responsabile della funzione aziendale di segreteria societaria ( Segreteria Societaria ) predispone e mantiene tempestivamente aggiornato, mediante l acquisizione delle necessarie informazioni dai soggetti interessati, l elenco delle parti correlate alla Società (l Elenco Parti Correlate ) e ne cura la diffusione interna. Articolo 4 - Identificazione delle operazioni con parti correlate 1. Le strutture interne di volta in volta responsabili per lo svolgimento di un operazione verificano se la controparte sia una parte correlata alla Società, consultando l Elenco Parti Correlate ed avvalendosi eventualmente del supporto della Segreteria Societaria. 2. Se si tratta di un operazione con parti correlate, la struttura responsabile di cui al comma precedente invia alla Segreteria Societaria una comunicazione che contenga i dati e le informazioni principali dell operazione, con particolare riferimento alla tipologia, all oggetto e al controvalore dell operazione. 3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la Segreteria Societaria nel caso in cui l operazione risulti soggetta alle Procedure (in quanto operazione di maggiore o di minore rilevanza) ne dà adeguata segnalazione ( Segnalazione ) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Presidente del comitato chiamato ad esprimere il parere ai sensi degli articoli seguenti (rispettivamente: Comitato OPC per le operazioni di maggiore rilevanza; Comitato Audit o, se del caso, comitato costituito ad hoc ai sensi dell articolo 7, per le operazioni di minore rilevanza) e provvede affinché la struttura responsabile dell operazione prenda tempestivi contatti con il Presidente del comitato. Articolo 5 - Comitato degli amministratori indipendenti 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e costituisce al suo interno un comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il Comitato OPC ), composto da tre amministratori indipendenti, il quale, anche riunendosi in via informale: a) formula pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica della Procedure; b) può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche alle Procedure anche in seguito a modifiche legislative o regolamentari ed eventuali modifiche dello Statuto necessarie o opportune per dare attuazione al Regolamento; c) svolge le funzioni ed esercita le prerogative che il Regolamento attribuisce ad un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti. 2. Il Comitato OPC rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che lo ha costituito. 3. Le funzioni del Comitato OPC sono svolte dal Comitato Audit della Società costituito ai sensi dell articolo 21 dello Statuto sociale (lo Statuto ), qualora questo sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Articolo 6 - Operazioni di maggiore rilevanza 1. Le operazioni di maggiore rilevanza, qualora non siano di competenza dell Assemblea ai sensi dell articolo 8, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di seguito specificate. 3

2. Senza indugio e, comunque, entro venti giorni dalla Segnalazione, la struttura responsabile dell operazione assicura (i) che adeguate ed esaustive informazioni circa l operazione siano trasmesse al Comitato OPC o, se del caso, a suoi singoli componenti a ciò delegati (con comunicazione del Presidente del Comitato OPC previamente resa nota alla Segreteria Societaria e alla struttura responsabile dell operazione); (ii) che il Comitato OPC o, se del caso, i suoi membri delegati siano costantemente e tempestivamente tenuti informati dello sviluppo delle trattative e della fase istruttoria dell operazione. Tutti i membri del Comitato OPC hanno in ogni momento facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla struttura responsabile, agli amministratori esecutivi e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell istruttoria e di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. 3. A ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato OPC sono fornite, a cura della Segreteria Societaria e anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull operazione, informazioni complete e adeguate sull operazione; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro alla sussistenza di tali condizioni. 4. Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato circa l interesse della Società al compimento dell operazione e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. 5. Il Comitato OPC comunica il suo parere al Presidente del Consiglio di Amministrazione - che provvede a trasmetterlo a ciascun amministratore - almeno cinque giorni prima del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull operazione. 6. Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione dell operazione reca adeguata motivazione in merito all interesse al compimento dell operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 7. Gli amministratori esecutivi forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (il Collegio Sindacale ) sull'esecuzione di ciascuna operazione di maggiore rilevanza precedentemente posta in essere. 8. Qualora il Comitato OPC non sia, per ragioni contingenti collegate all operazione in esame, composto interamente da amministratori indipendenti non correlati, esso è integrato temporaneamente dall amministratore indipendente non correlato più anziano che non sia già membro del Comitato OPC. Qualora, nonostante ciò, non sia possibile costituire il Comitato OPC, le funzioni svolte dal Comitato OPC ai sensi del presente articolo sono svolte dal Collegio Sindacale ovvero, in caso di impossibilità, da un esperto indipendente nominato dalla Società. 9. Qualora il Comitato OPC - o il Collegio Sindacale o l esperto indipendente, nel caso di cui al precedente comma - formuli parere sfavorevole all operazione, il Consiglio di Amministrazione può approvare l operazione, previa autorizzazione dell Assemblea, la quale delibera conformemente a quanto previsto dall articolo 8, comma 2, delle Procedure. 10. I termini previsti dal presente articolo sono da intendersi come ordinatori e, in ragione delle peculiarità del caso concreto, possono essere ragionevolmente derogati. Articolo 7 - Operazioni di minore rilevanza 1. Le operazioni di minore rilevanza sono approvate dall organo competente, previo parere non vincolante sull interesse della Società al compimento dell operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, 4

rilasciato da un comitato, anche appositamente costituito, composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. 2. Tale comitato coincide di regola con il Comitato Audit. Qualora uno o più dei componenti il Comitato Audit non soddisfi i requisiti di cui al comma precedente, le funzioni attribuite dal Regolamento al comitato di cui all articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento stesso sono attribuite all amministratore indipendente non correlato componente il Comitato Audit più anziano di età o, in difetto, al Collegio Sindacale ovvero, in caso di impossibilità, ad un esperto indipendente nominato dalla Società. 3. All'organo competente a decidere sull'operazione e al comitato di cui al comma precedente (o al soggetto che ne svolge le funzioni) sono fornite, a cura della Segreteria Societaria anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima della decisione sull operazione, informazioni complete e adeguate sull operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro della sussistenza delle predette condizioni. 4. Il comitato comunica il suo parere all organo competente almeno cinque giorni prima della decisione sull operazione. 5.Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, fino a un ammontare massimo di spesa pari allo 0,5% del valore dell operazione, salvo eventuale deroga concessa, ricorrendo particolari ragioni di opportunità, dal Consiglio di Amministrazione. 6. Qualora l operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all interesse al compimento dell operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 7. Gli amministratori esecutivi forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione di ciascuna operazione di minore rilevanza precedentemente posta in essere. 8. Fermo quanto previsto dall articolo 114, comma 1, TUF, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l indicazione della controparte, dell oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente comma 1 nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. 9. I termini previsti dal presente articolo sono da intendersi come ordinatori e, in ragione delle peculiarità del caso concreto, possono essere ragionevolmente derogati. Articolo 8 - Operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare 1. Quando un operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica, in quanto compatibile, l articolo 6, a eccezione del penultimo comma. 2. Qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un avviso contrario del Comitato OPC, o degli altri organi competenti ai sensi dell ultimo comma dell articolo 4, la proposta deve contenere una previsione che ne subordini l efficacia e l eseguibilità all approvazione da parte della maggioranza dei soci non correlati votanti, ai sensi dell articolo 11, comma 3, del Regolamento. Il compimento dell operazione, tuttavia, potrà essere impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno una quota pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto. 5

Articolo 9 - Operazioni di minore rilevanza di competenza assembleare 1. Quando un operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica, in quanto compatibile, l articolo 7. Articolo 10 - Delibere-quadro 1. Sono ammesse delibere-quadro, ai sensi e nel rispetto dell articolo 12 del Regolamento, relative a serie di operazioni omogenee con le parti correlate indicate nell Allegato 1, punto 1, lettere (a), (b) ed (e), del Regolamento, per le seguenti categorie di operazioni: - contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi inerenti l attività sociale; - contratti di vendita, locazione, affitto e comodato di beni mobili e immobili e di aziende; - contratti di acquisto, cessione e licenza di marchi; - cessioni di crediti di imposta. Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno e riguardano operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. In caso di adozione di una delibera-quadro, inoltre: a) sono applicate le disposizioni degli articoli 6 e 7 delle Procedure, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate; c) gli amministratori delegati alla sua esecuzione forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione della deliberaquadro. Articolo 11 - Casi di esclusione 1. Sono escluse dalla applicazione delle Procedure le operazioni espressamente escluse dal Regolamento nonché le operazioni di importo esiguo il cui valore non sia superiore a 100.000,00. 2. Sono altresì escluse dall'applicazione delle Procedure, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile: a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall Assemblea ai sensi dell articolo 114-bis TUF e le relative operazioni esecutive; b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1 dell articolo 13 del Regolamento, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: i) sia stata adottata una politica di remunerazione; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Remunerazioni e Nomine; iii) sia stata sottoposta all approvazione o al voto consultivo dell Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica; c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, TUF: i) la Società comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell esclusione; 6

ii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell ambito delle informazioni previste dall articolo 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell esclusione prevista nella presente lettera. d) salvo quanto previsto dall articolo 5, comma 8 del Regolamento, le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società. La struttura responsabile dell operazione ai sensi dell articolo 4 valuta di volta in volta, con l ausilio della Segreteria Societaria e sentito eventualmente il parere del Comitato OPC, la sussistenza di eventuali interessi significativi di altre parti correlate alla Società. Si ritiene, in ogni caso, che sussistano interessi significativi di altre parti correlate alla Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l operazione è svolta; (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o collegata con cui l operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Articolo 12 - Operazioni compiute da società controllate ed esaminate o approvate dalla Società Qualora il compimento, da parte di società controllate, di un operazione con parti correlate alla Società sia soggetto all approvazione preventiva della Società o a un esame - condotto dalla Società stessa, anche tramite un suo esponente aziendale - in grado di incidere, anche in maniera non vincolante, sul procedimento di approvazione dell operazione da parte della società controllata, all operazione si applicano le Procedure, fermi restando i casi di esclusione dell applicazione delle Procedure stesse ai sensi del Regolamento o dell articolo 11. 7