REGOLAMENTO DEI TIROCINI E DELLE FREQUENZE VOLONTARIE PRESSO LE STRUTTURE DELL AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO



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REGOLAMENTO DEI TIROCINI E DELLE FREQUENZE VOLONTARIE PRESSO LE STRUTTURE DELL AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO Approvato con deliberazione n. 516 del 14/12/2012 INDICE Revisione 2012 - pagina 1 di 17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 ASPETTI PECULIARI DI TUTTE LE FREQUENZE ART. 3 CITTADINI STRANIERI ART. 4 LIMITI DI FREQUENZA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI ART. 5 OBBLIGO DELL AZIENDA DI COMUNICAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI ART. 6 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE/ ART. 7 FREQUENTATORI/TIROCINANTI DIPENDENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ART. 8 DIVIETI CAPO II FREQUENZE/TIROCINI IN CONVENZIONE FRA L AZIENDA OSPEDALIERA ED UN ENTE PROMOTORE ART. 1 OGGETTO E FINALITA ART. 2 SOGGETTI DEL TIROCINIO ART. 3 SOGGETTI PROMOTORI ART. 4 TIROCINI CURRICULARI EX D.G.R. N. IX/3153 DEL 20.03.2012 ART. 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI EX D.G.R. N. IX/3153 DEL 20.03.2012 ART. 6 COMPETENZA AZIENDALE ART. 7 MODALITA DI ATTIVAZIONE E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO ART. 8 ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI PROMOTORI ART. 9 DURATA ART. 10 PREDISPOSIZIONE PROGETTO FORMATIVO, TUTORATO E MODALITA ESECUTIVE ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE CAPO III - TIROCINI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA ART. 1 OGGETTO ART. 2 CONVENZIONI ART. 3 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO ART. 4 ISTRUTTORIA ART. 5 NORMA DI RINVIO CAPO IV FREQUENZA VOLONTARIA ART. 1 OGGETTO ART. 2 MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ART. 3 COPERTURE ASSICURATIVE ART. 4 NORMA DI RINVIO CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 1 CERTIFICAZIONI ART. 2 ENTRATA IN VIGORE ART. 3 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Revisione 2012 - pagina 2 di 17

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, stage e frequenze volontarie presso le strutture dell Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico. ART. 2 ASPETTI PECULIARI 1. Ai sensi della vigente normativa, l Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere la frequenza presso le proprie strutture a tutti coloro che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o di Ente pubblico/privato a favore di un proprio dipendente oppure di soggetto promotore, nelle forme e nei limiti di cui al presente Regolamento. 2. Ai sensi della D.G.R. n. IX/3153 del 20.03.2012 ( Indirizzi regionali in materia di tirocini ) e in relazione alle finalità perseguite, i tirocini si suddividono in: a) tirocini curriculari, finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell ambito dell offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario; b) tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. 3. L Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, quale soggetto ospitante, si obbliga essenzialmente a consentire ai frequentatori/tirocinanti lo svolgimento di un adeguata attività formativa sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento. La caratteristica peculiare dell istituto è rappresentata dall inserimento dei tirocinanti in un contesto preordinato alla sua formazione professionale. L Azienda non costituisce con i tirocinanti/frequentatori di cui al presente Regolamento alcun rapporto di lavoro subordinato, convenzionato, autonomo o similare, né la frequenza costituisce premessa o titolo preferenziale per l assunzione; inoltre, l Azienda non riconosce ai tirocinanti/frequentatori alcun rimborso spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del proprio bilancio. 4. L Azienda in nessun caso può utilizzare i tirocinanti/frequentatori in sostituzione di proprio personale dipendente ed in particolare in sostituzione: - del personale assunto con contratti a termine nei periodi di picco delle attività; - del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità o ferie; - per colmare vacanze in organico. 5. Ai tirocinanti/frequentatori non possono essere assegnate attività che non rispettano il progetto individuale oppure per l acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. Revisione 2012 - pagina 3 di 17

6. Il tirocinante/frequentatore non può essere in ogni caso adibito allo svolgimento di alcuna attività istituzionale; egli non può svolgere attività che comporti autonomia decisionale e non può firmare alcun atto ufficiale dell Azienda. 7. Al termine del periodo formativo, il tirocinante/frequentatore dovrà elaborare una relazione sull attività svolta da consegnare al Responsabile aziendale del tirocinio. 8. In caso di comportamento inadeguato del il tirocinante/frequentatore o lesivo di diritti o interessi dell Azienda oppure nel caso in cui il medesimo non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l Azienda medesima, tramite il Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore. 9. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale. 10. L Azienda Ospedaliera assicura, tramite il Responsabile aziendale (inteso come responsabile di U.O./S.S.D./S.S./Ufficio/Servizio presso cui il tirocinante/frequentatore chiede di espletare la propria attività), l osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedendo in particolare: - alla valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte in Azienda dai tirocinanti/frequentatori; - all informazione e alla formazione in relazione ai rischi evidenziati; - all attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati. 11. A seconda dei soggetti proponenti, nel presente Regolamento vengono individuate due tipologie di frequenze: - tirocini/frequenze di cui al CAPO II e CAPO III del presente Regolamento, autorizzati previa stipula di apposita convenzione tra l Azienda Ospedaliera ed un Ente Promotore; - tirocini/frequenze volontarie di cui al CAPO IV del presente Regolamento. autorizzati su richiesta di un Ente pubblico e/o privato a favore di un proprio dipendente oppure su richiesta singolo soggetto interessato. ART. 3 CITTADINI STRANIERI 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai cittadini comunitari che inoltrino richiesta di svolgere tirocinio/stage/attività/frequenza volontaria, anche nell ambito dei programmi comunitari, presso i Presidi di quest Azienda nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definiti dalla normativa vigente. 2.Per poter accedere al tirocinio/stage/attività/frequenza volontaria, il cittadino comunitario ed extracomunitario dovrà essere in possesso del Decreto di riconoscimento del titolo di studio rilasciato dal Ministero (competente in relazione alla tipologia del titolo conseguito in patria), nonché all iscrizione all albo professionale ove richiesto. 3. Il cittadino extracomunitario dovrà altresì essere in possesso di permesso di soggiorno a norma dell art. 27, lettera f), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull immigrazione e dell art. 40. comma 9, del D.P.R. 394/1999, la cui validità ricopra l intera durata del tirocinio/frequenza volontaria. Revisione 2012 - pagina 4 di 17

ART. 4 - LIMITI DI FREQUENZA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI 1. Ai sensi della D.G.R. n. IX/3153 del 20.03.2012 ed in coerenza con l attività esercitata, l Azienda, quale soggetto ospitante, può avviare contemporaneamente nello stesso periodo tirocini extracurriculari nei limiti del 10% del numero dei lavoratori, assunti alla data del 31 dicembre dell anno precedente, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi. Nel calcolo del dieci per cento si farà riferimento anche ai tirocini in itinere. 2. Nel caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero superiore a quanto stabilito, sarà seguito l ordine di arrivo delle domande e, in subordine, il criterio dell età minore del richiedente. ART. 5 OBBLIGO DELL AZIENDA DI COMUNICAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI A mente della D.G.R. n. IX/3153 del 20.03.2012, l Azienda, quale soggetto ospitante, è tenuta alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurriculari, le quali devono essere inviate mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla e vigenti normative, e sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali del Lavoro e Direzioni Territoriali del Lavoro, dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e di altre forme previdenziali sostitutive. ART. 6 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE/FREQUENTATORE 1. Durante lo svolgimento del tirocinio/frequenza, il tirocinante/frequentatore è tenuto a: - apporre la firma di presenza nell apposito registro; - svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell attività di tirocinio con l attività del datore di lavoro; - seguire le indicazioni del Tutor aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; - rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all Azienda; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; - conformarsi alle disposizioni di cui al codice etico comportamentale adottato dall azienda con deliberazione n. 532 del 28/6/07; - indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento riportante la scritta TIROCINANTE/FREQUENTATORE con nome e cognome; - timbrare col tesserino magnetico l entrata e l uscita; all uopo ogni frequentatore sarà dotato di un tesserino magnetico, da ritirare presso l Ufficio Giuridico dell U.O.Risorse Umane dell Azienda, che dovrà utilizzare, all inizio ed al termine della propria attività, ai timbratori ubicati al padiglione presso il quale svolge la frequenza, al mero fine di rilevare la presenza fisica dello stesso presso le strutture dell Azienda Ospedaliera, senza che ciò possa configurare sotto l aspetto giuridico un rapporto di natura subordinata; in alcun caso il tirocinante/frequentatore può essere giuridicamente vincolato ad un predeterminato orario di lavoro; - segnalare al tutor e al responsabile aziendale qualsiasi eventuale sospensione, inconveniente, evento o infortunio occorso. Revisione 2012 - pagina 5 di 17

ART. 7 FREQUENTATORI/TIROCINANTI DIPENDENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERA Nell ipotesi di autorizzazione a svolgere tirocinio/frequenza a favore di un soggetto già dipendente di quest Azienda ospedaliera, tale attività dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall orario di servizio previsto per l espletamento dell attività lavorativa ordinaria, utilizzando il badge già in dotazione e digitando l apposito codice. ART. 8 DIVIETI 1. E vietato a tutti i dirigenti dell Azienda di concedere autorizzazioni/nulla osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative che esulino dalla gestione tecnica dei tirocini già autorizzati e formalizzati secondo il presente Regolamento. 2. In assenza della formale autorizzazione rilasciata dall Azienda e/o prima del rilascio della stessa, al tirocinante/frequentatore è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell Azienda ospedaliera ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Responsabile del Servizio o del Direttore di Unità Operativa e del Dirigente che abbiano consentito comunque la frequenza. CAPO II FREQUENZE/TIROCINI IN CONVENZIONE FRA L AZIENDA OSPEDALIERA ED UN ENTE PROMOTORE ART.1 OGGETTO E FINALITA 1. Compatibilmente con la propria e concreta realtà organizzativa, l Azienda Ospedaliera ha la facoltà di accogliere nelle proprie strutture: a) studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l Università, giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonché giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari, nelle forme e nei limiti di cui al presente Regolamento e alla normativa vigente in materia; b) soggetti che siano interessati a svolgere presso le strutture dell Azienda i tirocini formativi e di orientamento che, disciplinati dall art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, costituiscono lo strumento giuridico per l inserimento temporaneo presso l Azienda stessa di soggetti che hanno già assolto l obbligo scolastico al fine di assicurare loro l acquisizione di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche amministrazioni; c) soggetti che siano interessati a svolgere presso le strutture dell Azienda i tirocini pre e post laurea obbligatori per accedere all esame di abilitazione delle singole professioni sanitarie. 2. L Azienda Ospedaliera favorirà la formazione culturale e professionale del tirocinante, consentendogli l approccio diretto all organizzazione e ai processi e ogni azione volta a rafforzare la collaborazione con le istituzioni universitarie, pubbliche e private, ed in generale con il mondo della formazione e della ricerca, adottando il principio dell imparzialità e della programmazione mediante individuazione del contingente numerico ospitabile presso ogni singola struttura aziendale. Attraverso l utilizzo dei tirocini formativi, l Azienda contribuisce anche ad orientare i giovani universitari in quegli ambiti della Pubblica Revisione 2012 - pagina 6 di 17

Amministrazione che offrono prospettive ed opportunità di impiego. 3. In relazione alla diversa tipologia dei tirocini elencati al comma 1, il frequentatore potrà definirsi: - TIROCINANTE: colui che è inviato da un Ente pubblico o privato sulla base di una convenzione in atto con l Azienda per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento o di un tirocinio pratico o di uno stage; - DOTTORANDO: colui che inviato da una Scuola di Dottorato di Ricerca dell Università sulla base di una convenzione con l Azienda; - SPECIALIZZANDO: colui che è inviato da una Scuola di Specializzazione dell Università o di Ente autorizzato sulla base di una convenzione con l Azienda; 4. I tirocini di cui al presente CAPO sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra soggetti promotori ed Azienda (atto bilaterale con il quale le parti si obbligano ad assicurare al tirocinante la formazione corrispondente al progetto formativo e/o di orientamento). ART. 2 SOGGETTI DEL TIROCINIO Ai sensi della d.g.r. n. IX/3153 del 20.03.2012, per la realizzazione dei tirocini è necessaria la partecipazione dei seguenti soggetti: a) il PROMOTORE: soggetto terzo rispetto sia all Azienda che al tirocinante con funzioni di progettazione, attivazione, monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia di regolarità e qualità dell iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo; b) l OSPITANTE: l Azienda, datore di lavoro pubblico, con sede operativa sul territorio regionale, che favorisce l esperienza del tirocinante nell ambiente di lavoro; c) il TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO: soggetto designato dal promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, individuato tra i soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di secondo ciclo, il quale mantiene e garantisce i rapporti costanti tra il promotore ed il tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze: d) il TUTOR AZIENDALE: soggetto designato dall Azienda, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale ed assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi. ART. 3 SOGGETTI PROMOTORI 1. I tirocini sono promossi dai seguenti soggetti promotori, anche tra loro associati: a) università ed istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; b) ex provveditorati agli studi; c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, anche nell ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; d) centri pubblici di formazione e/o orientamento o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia Revisione 2012 - pagina 7 di 17

competente, ovvero accreditati ai sensi dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; f) agenzie regionali per l impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalle istituzioni preposte. 3. Ai sensi della citata D.G.R. n. IX/3153 del 20.03.2012, i tirocini curriculari sono promossi dai soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento, realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, ivi compresa quella di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione. 4. A mente della suindicata D.G.R., i tirocini extracurriculari, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni Sindacali e dei datori di lavoro, sono promossi dai seguenti soggetti: 1) soggetti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale ed ai servizi al lavoro di cui all art. 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e dell art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22; 2) soggetti autorizzati ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22; 3) soggetti nazionali autorizzati ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 4) comunità terapeutiche e cooperative sociali purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate di cui alle lettere d), e) e f), comma 2, dell art. 5 del presente CAPO. ART. 4 TIROCINI CURRICULARI EXD.G.R. N. IX/3153 DEL 20.03.2012 Sono destinatari dei tirocini curriculari i seguenti soggetti, cittadini dell Unione Europea o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, in condizioni di regolarità sul territorio regionale: a) studenti che abbiano compiuto 15 anni di età, iscritti a percorsi per l assolvimento del diritto-dovere all istruzione e formazione presso un istituzione scolastica secondaria superiore o un istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n.19; b) studenti iscritti a percorsi di Diploma Professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore(ITS)ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore(IFTS); c) studenti iscritti a corsi universitari (lauree, master, dottorati di ricerca), ovvero a percorsi di alta formazione, anche svolti presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM); d) studenti iscritti a master realizzati da istituti di Alta formazione o scuole di management pubbliche o private, accreditati da Enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale. Revisione 2012 - pagina 8 di 17

ART. 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI EX D.G.R. N. IX/3153 DEL 20.03.2012 1. Rientrano, nell ambito dei tirocini extracurriculari, i tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neoqualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di Istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo. 2. Rientrano, altresì nell ambito dei tirocini extracurriculari, i tirocini con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a: a) inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma 1; b) disoccupati; c) immigrati con regolare permesso di soggiorno; d) persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68; e) soggetti svantaggiati di cui all art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; f) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province. 3. In rapporto alla specifica funzione di addestramento pratico ed alla temporalità, sono ammessi i tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini nello stesso periodo. 4. Con il medesimo tirocinante l Azienda, in qualità di soggetto ospitante, non può realizzare più di un tirocinio extracurriculare, salvo nel caso di soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, cui si rinvia per le specifiche disposizioni. ART. 6 COMPETENZA AZIENDALE Compete all U.O. Affari Generali e Legali l struttoria concernente la stipulazione delle convenzioni relative: a) ai tirocini di formazione e orientamento afferenti a tutti i diplomi di laurea, ivi compreso il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (c.d. tirocini curriculari); b) ai tirocini pre e post lauream per l abilitazione all esercizio della professione di medico chirurgo ex DM 445/2001, ai tirocini previsti dalle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgica, nonché a quelli delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia (anch essi c.d. curriculari); c) agli stage di formazione ed orientamento con gli enti di formazione professionale e con gli istituti superiori per (anch essi c.d. curriculari); d) ai servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione, ed eventuali altri servizi di inserimento lavorativo (si tratta di tirocini c.d. extracurriculari). ART. 7 MODALITA DI ATTIVAZIONE E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO 1. L attivazione del tirocinio avviene previa stipula di una convenzione tra Azienda e soggetto Promotore. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d intesa stipulati a Revisione 2012 - pagina 9 di 17

livello regionale, le convenzioni hanno durata minima di un anno e massima di anni tre e sono rinnovabili su richiesta del soggetto promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. 2. I tirocini di formazione e di orientamento vengono attivati secondo la seguente procedura: - il rappresentante legale del soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della convenzione indirizzandola al Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera, indicando il tipo di laurea, scuola, corsi di perfezionamento, di specializzazione post secondari, anche non universitari, e l ambito aziendale in cui si intende svolgere l attività di tirocinio; - le istituzioni private/comunità (cooperative/istituzioni scolastiche non statali/ecc.) allegano alla domanda o specificano iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che li abilita a svolgere l attività di formazione; - l U.O. Affari Generali e Legali competente ai sensi dell art. 6 del presente CAPO: raccoglie le istanze di convenzione dei soggetti promotori; verifica l iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che li abilita a svolgere l attività di formazione; acquisisce il parere del direttore del Dipartimento d interesse o del dirigente SITRA o del dirigente responsabile dell Unità operativa amministrativa e il parere del Responsabile aziendale (inteso come responsabile di U.O./S.S.D./S.S./Ufficio/Servizio presso cui il tirocinante chiede di espletare la propria attività); acquisisce il parere del servizio Prevenzione e Protezione, quando particolari situazioni lo richiedano e predispone gli atti conseguenti avviando l istruttoria dell iter amministrativo; predispone la bozza di convenzione corredata dallo schema del progetto formativo e/o di orientamento proposto dal soggetto promotore e condiviso dal referente organizzativo aziendale; acquisisce la condivisione della bozza di convenzione dal soggetto promotore; predispone e propone l atto deliberativo di approvazione della bozza di convenzione; cura la sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto promotore e dell Azienda; invia copia della convenzione e dell atto deliberativo al Responsabile dell area aziendale interessata dal tirocinio e al soggetto promotore; provvede alla repertoriazione e conservazione della convenzione stipulata. 3. L Azienda ospedaliera e il soggetto promotore garantiscono reciprocamente l osservanza di quanto sancito dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I tirocinanti sono individuati relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle medesime disposizioni e regolamenti interni per la privacy del dipendente incaricato. ART. 8 ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI PROMOTORI 1. I soggetti promotori, a seguito di stipula della convenzione e dopo aver definito nel dettaglio, anche per vie Revisione 2012 - pagina 10 di 17

brevi, i termini delle iniziative, devono formalizzare la richiesta al Direttore Generale dell Azienda. 2. I soggetti promotori nell assolvere i propri compiti, devono: definire il progetto, individuando, gli elementi di dettaglio, tipologia e/o settore sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dai tirocinanti; individuare il professionista (turor didattico) quale responsabile didattico organizzativo dell iniziativa; predisporre unitamente con il Responsabile Aziendale (inteso come responsabile di U.O./S.S.D./S.S./Ufficio/Servizio presso cui il tirocinante chiede di espletare la propria attività), il progetto formativo e di orientamento; ai sensi dell art. 5 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla Struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. ART. 9 DURATA 1. L art. 7 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, dispone la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento a seconda del soggetto richiedente, e nel dettaglio: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei dodici mesi successivi al completamento degli studi; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei dodici mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, Revisione 2012 - pagina 11 di 17

ferme restando le procedure previste dal presente CAPO. 4. In deroga ai limiti sopra richiamati sono fatti salvi i limiti previsti dalle norme speciali dettate per l ammissione agli esami di stato per l abilitazione all esercizio delle professioni. ART. 10 - PREDISPOSIZIONE PROGETTO FORMATIVO, TUTORATO E MODALITA ESECUTIVE 1. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di Responsabile didattico organizzativo delle attività e da in Tutor Aziendale, responsabile di tutto il percorso formativo. 2. Il Tutor aziendale affianca il tirocinante nell apprendimento delle specifiche competenze, firma i registri stage per certificare la presenza giornaliera e compila le schede di valutazione finale. 3. Il Responsabile aziendale individua e nomina il Tutor aziendale di profilo analogo a quello del tirocinante, in possesso dei requisiti di cui all art. 2, lett. d), del presente CAPO, che mantiene i rapporti con l U.O.Affari Generali e legali, fornendo le informazioni necessarie per il costante monitoraggio-report. 4. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e/o di orientamento per ciascun tirocinante ospitato dall Azienda. 5. Il progetto formativo e/o di orientamento, proposto dal soggetto promotore e concordato con il referente organizzativo aziendale, dovrà essere corredato dai dati sottoriportati e consegnato, entro e non oltre 30 giorni prima dell inizio del tirocinio, all U.O.Affari Generali e Legali: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b) i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e di quello incaricato dal responsabile aziendale; c) estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore del tirocinante in relazione alle attività previste nel progetto; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) indicazione del/della settore/struttura aziendale di inserimento. ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni presso l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo e/ di orientamento, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio. 2. Per quanto riguarda i tirocini svolti da medici specializzandi delle facoltà di Medicina e Chirurgia la copertura assicurativa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è a carico dell Azienda Ospedaliera. Revisione 2012 - pagina 12 di 17

CAPO III TIROCINI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente CAPO disciplina particolari aspetti per lo svolgimento presso le strutture dell Azienda Ospedaliera dei tirocini obbligatori (tirocini curriculari) previsti dall ordinamento didattico dell Ente richiedente e del tirocinio di formazione e orientamento di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998 n. 509. 2. A detti tirocini possono essere ammessi studenti di scuole di specializzazione in psicoterapia, riconosciute ai sensi della legge 56/89 per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio, per lo svolgimento del quale vengono stipulate apposite convenzioni tra le scuole richiedenti e l Azienda Ospedaliera, da svolgersi nell ambito delle diverse strutture sanitarie resesi disponibili. ART. 2 CONVENZIONI Tutti i tirocini di cui al presente CAPO verranno attivati previa stipula di convenzione quadro tra le scuole di specializzazione in Psicoterapia, riconosciute dal MURST con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell art. 3 legge n. 56 del 18/2/89, e l Azienda Ospedaliera; tale convenzione indicherà il numero massimo di studenti per anno che possono essere ammessi al tirocinio presso quest Azienda. Il tirocinante dovrà essere seguito da un tutor aziendale in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella per cui si chiede lo svolgimento del tirocinio. ART. 3 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO La richiesta di attivazione del tirocinio dovrà essere preceduta da un colloquio con il Referente del tirocinio dell U.O. interessata ed, in caso di disponibilità, la Scuola/Società/Istituto convenzionata con l Azienda ospedaliera dovrà inviare la richiesta al Protocollo generale della A.O. stessa, unitamente al modello di domanda allegato sub 1 al presente Regolamento, compilato da parte del tirocinante e controfirmato anche dal Referente per i tirocini, dal Direttore dell U.O. interessata e dal Direttore medico di Presidio. La domanda dovrà pervenire all U.O.Affari Generali e Legali dell Azienda ospedaliera almeno trenta giorni prima della data di inizio del tirocinio. Alla sopra citata richiesta dovranno essere allegate: - certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente relativamente alla specifica idoneità alla mansione, con spese a carico dell aspirante tirocinante; - copia della polizza assicurativa, vigente per il periodo del tirocinio, a copertura degli eventuali danni involontariamente causati a Terzi, compresa all Azienda Ospedaliera stessa, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione al tirocinio, con un massimale per sinistro Revisione 2012 - pagina 13 di 17

non inferiore a 500.000,00=; - copia della polizza assicurativa vigente per il periodo del tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). ART. 4 ISTRUTTORIA L U.O. Affari Generali e Legali dell Azienda ospedaliera, ricevuta la domanda di tirocinio, provvederà a: 1. verificare se la A.O. ha già approvato e stipulato una convenzione quadro con la Scuola di Specializzazione ed in caso di riscontro negativo, si attiverà in tal senso; 2. verificare la completezza dei dati riportati nella domanda; 3. verificare se sono state prodotte le polizze assicurative; 4. autorizzare la richiesta di tirocinio e comunicarla al Referente per i tirocini oppure comunicare al richiedente la non ammissione al tirocinio richiesto con l indicazione delle motivazioni. ART. 5 NORMA DI RINVIO Per gli aspetti non disciplinati nel presente CAPO si rinvia alle disposizioni generali di cui al CAPO I e, se ed in quanto applicabili, a quelle di cui CAPO II del presente Regolamento. CAPO IV FREQUENZA VOLONTARIA ART. 1 OGGETTO 1. Compatibilmente con la propria e concreta realtà organizzativa, nonché le risorse umane e strumentali disponibili, l Azienda Ospedaliera ha la facoltà di accogliere nelle proprie strutture coloro che facciano richiesta di svolgere un tirocinio di formazione e/o di orientamento oppure un attività approfondimento e di acquisizione di particolari conoscenze professionali oppure uno stage o una frequenza a titolo volontario presso i propri presidi, in assenza di specifica convenzione stipulata tra l Azienda ed i soggetti promotori di cui all art. 3 del CAPO II del presente Regolamento. 2. Possono richiedere la frequenza volontaria: 2.1) i dipendenti di altre Aziende Sanitarie o Istituzioni Pubbliche o Private per l acquisizione di tecniche particolari o aggiornamento professionale; 2.2) laureandi, laureati, diplomati o qualificati in discipline che possono trovare ulteriore qualificazione con la frequenza presso i vari settori dell Azienda Ospedaliera. 3. L accoglimento della richiesta di tirocinio/stage/attività/frequenza volontaria avverrà a giudizio discrezionale ed insindacabile di quest Azienda. 4. La durata massima del tirocinio/frequenza volontaria di cui al presente CAPO è stabilita in analogia con quanto Revisione 2012 - pagina 14 di 17

previsto al CAPO II, art.9, del presente Regolamento. ART. 2 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Per la frequenza volontaria di cui al precedente art. 1, punto 2.1, la richiesta formale deve essere inoltrata dall Ente di appartenenza, che garantisce la necessaria copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché la produzione della certificazione di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente relativamente alla specifica idoneità alla mansione, con spese a proprio carico; 2. Per la frequenza volontaria di cui al precedente art. 1, punto 2.2, il soggetto interessato deve presentare richiesta scritta, redatta secondo lo schema di modulo domanda di frequenza volontaria allegato sub 2 al presente Regolamento e corredata dal curriculum formativo e professionale: - al Direttore dell U.O. nella quale intende svolgere la frequenza, se il richiedente è in possesso di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o comunque di diploma di laurea in ambito sanitario, che costituisce titolo di accesso secondo la normativa concorsuale vigente alle qualifiche dirigenziali, oppure se in possesso di diploma di laurea di tipo non sanitario o di diploma di scuola media superiore di secondo grado (ad es. in ambito amministrativo); - al Dirigente Responsabile SITRA, se il richiedente è in possesso del diploma di laurea in Professioni sanitarie che, secondo la normativa concorsuale vigente, costituisce titolo di accesso alle professioni sanitarie dell Area del Comparto, secondo la normativa concorsuale vigente. La domanda dovrà necessariamente contenere: - autocertificazione attestante le generalità del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici e Codice Fiscale); - autocertificazione attestante titolo di studio posseduto e iscrizione all Albo o Ordine Professionale, ove tale iscrizione sia richiesta per l esercizio dell attività professionale. Per i cittadini stranieri non iscritti all ordine professionale è sufficiente il certificato di abilitazione professionale; - autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti in atto ovvero dichiarazione di eventuali condanne penali riportate; - la dichiarazione da parte del richiedente di aver preso visione del vigente Regolamento dell A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, pubblicato sul sito INTERNET aziendale, che disciplina i tirocini e le frequenze volontarie e che ne accetta, senza riserve, ogni sua prescrizione e condizione, riconoscendo che, in caso di accoglimento della domanda, la frequenza non costituirà in nessun caso rapporto di impiego né prefigura titolo, diritto o aspettativa di qualsivoglia genere di impiego; - la dichiarazione che l interessato non avrà alcun obbligo di servizio, né di orario, né di dipendenza, essendogli precluso che venga impegnato in attività che comportino autonomia decisionale, sostituzione del personale dipendente o spendita del nome aziendale; - dichiarazione di manleva dell Azienda da ogni responsabilità derivanti dalla frequenza della struttura; Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati: - certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente relativamente alla specifica idoneità alla mansione, con spese a carico dell aspirante frequentatore volontario; - copia della polizza assicurativa, vigente per il periodo della frequenza, a copertura degli eventuali danni causati a Terzi, compresa all Azienda Ospedaliera stessa, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in Revisione 2012 - pagina 15 di 17

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta, con un massimale per sinistro non inferiore a 1.000.000,00=, in caso di svolgimento della frequenza volontaria nell ambito delle specialità chirurgiche, e con un massimale per sinistro non inferiore a 500.000,00=, in caso di svolgimento della frequenza volontaria nell ambito delle specialità mediche o psicoterapeutiche o dell attività amministrativa; - copia della polizza assicurativa vigente per il periodo della frequenza volontaria per gli eventuali infortuni con somma assicurata non inferiore a 80.000,00 per il caso morte e per il caso invalidità permanente; - copia fronte/retro di valido documento di riconoscimento del richiedente. Inoltre, la domanda dovrà recare in calce: - per gli aspiranti frequentatori volontari in ambito sanitario, il parere favorevole del Direttore della Unità Operativa o il Dirigente SITRA, previa verifica della compatibilità alla realtà organizzativa, e del Direttore Medico di Presidio; - per gli aspiranti frequentatori volontari in ambito non sanitario, il parere del Direttore dell Unità Operativa e del Direttore Amministrativo. La richiesta, corredata dai suddetti pareri favorevoli, dalle polizze assicurative a copertura della Responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e dal certificato di idoneità alla mansione, dovrà essere consegnata, entro e non oltre 30 giorni prima dell inizio del periodo di frequenza, al Responsabile dell U.O. Affari Generali e Legali che, verificata la sussistenza di tutti i presupposti, autorizza la frequenza volontaria. ART. 3 COPERTURE ASSICURATIVE 1. Il frequentatore volontario sarà responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e a terzi nell esecuzione del tirocinio; inoltre sarà tenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti e a terzi in conseguenza delle attività svolte personalmente dallo stesso. 2. L Azienda si esonera inoltre da ogni responsabilità relativamente agli infortuni che il frequentatore volontario eventualmente subisca nel corso e per causa del tirocinio all interno dei Presidi Ospedalieri ed in qualsiasi altro luogo (compresi i sinistri c.d. in itinere). 3. Il frequentatore volontario di cui al precedente art. 1, punto 2.2, a copertura dei rischi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, stipula con un primario istituto assicurativo, prima dell inizio del tirocinio apposite polizze assicurative a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale e per infortuni, della durata almeno coincidente con il periodo della frequenza volontaria richiesta. Tali coperture assicurative devono prevedere espressamente l operatività della garanzia in relazione all attività /frequenza/tirocinio volontario presso enti, compresi quelli pubblici, non essendo sufficiente la stipulazione di polizza per attività professionale, non essendo di carattere professionale e/o istituzionale l attività che il frequentatore volontario andrà a compiere in Azienda. Copia di entrambe le polizze assicurative dovranno essere consegnate, antecedentemente l inizio del periodo di tirocinio, all A.O. Affari Generali e Legali. Il mancato rinnovo dell Assicurazione ovvero la mancata produzione della documentazione comprovante il rinnovo dell Assicurazione comporterà l immediata cessazione della frequenza. ART. 4 NORMA DI RINVIO Per gli aspetti non disciplinati nel presente CAPO si rinvia alle disposizioni generali di cui al CAPO I e, se ed Revisione 2012 - pagina 16 di 17

in quanto applicabili, a quelle di cui CAPO II del presente Regolamento. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART.1 CERTIFICAZIONI A conclusione del tirocinio/frequenza, se richiesto, potrà essere rilasciata apposita certificazione da parte del Responsabile della struttura in cui si è svolto lo stesso. ART. 2 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento, consultabile stabilmente sul sito INTERNET e sul portale INTRANET aziendali, entra in vigore il giorno successivo all avvenuta approvazione e pubblicazione del provvedimento deliberativo che ne dispone l approvazione: da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni dell Azienda in contrasto con esso e per tutto quanto in esso non previsto si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia. ART. 3 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sono consentite le prosecuzioni dei tirocini già intrapresi nonché l effettuazione di quelli già autorizzati prima dell entrata in vigore del presente Regolamento. Revisione 2012 - pagina 17 di 17