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PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI D USO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE DELLA REGIONE TOSCANA, DENOMINATO COLLINE LIVORNESI Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65/11.03.2005 In vigore dal 1 aprile 2005

SOMMARIO Articolo 1 Oggetto 3 Articolo 2 Condizioni per il rilascio della concessione 3 Articolo 3 Concessione di beni di interesse economico 3 Articolo 4 Concessione di altri beni 3 Articolo 5 - Contenuto della concessione 4 Art. 6 - Condizioni di utilizzo del bene oggetto della concessione 4 Articolo 7 Obblighi del concessionario 4 Articolo 8 Divieto di sub-concessione 5 Articolo 9 - Durata e rinnovo della concessione 5 Articolo 10 Canone di concessione 5 Articolo 11 Cauzione e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 6 Articolo 12 Casi di revoca della concessione 6 Articolo 13 Concessioni di terreni agricoli e pascolivi 6 Articolo 14 Concessioni di terreni per l esercizio di attività di apicoltura 7 Articolo 15 Concessioni per il taglio di piccole porzioni di bosco 7 Articolo 16 - Appostamenti fissi di caccia 7 Articolo 17 Esercizio dell attività di caccia 7 Articolo 18 - Permessi di transito 8 Articolo 19 - Attività liberamente esercitabili 8 Articolo 20 Vigilanza 8 NOTE 8 2

Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni d uso temporaneo dei beni facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale denominato Colline livornesi, attualmente gestito dalla Provincia di Livorno in virtù della delibera C.R.T. n. 241 del 23.12.2003. 2. Ai fini della individuazione delle concessioni attualmente in essere e dei relativi titolari, la Provincia fa propria la situazione delle concessioni rilasciate dal Comune di Livorno, così come trasmessa dallo stesso, in quanto ente gestore di tale patrimonio fino alla data del 31.12.2003 Articolo 2 Condizioni per il rilascio della concessione 1. Le concessioni d uso temporaneo dei beni facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale denominato Colline livornesi, sono accordate dalla Provincia di Livorno nel rispetto delle finalità previste dall art. 27 della L.R.T. n. 39/2000, della Convenzione per la gestione unitaria del Parco dei Monti Livornesi e dell area demaniale denominata Colline Livornesi del 31 luglio 2003, del piano di gestione del Parco, ai sensi dell art. 30 della citata legge, nel momento in cui questo sarà approvato in via definitiva, nonché del Piano di assestamento forestale dell area demaniale in oggetto. 2. In ogni caso la concessione sarà accordata solo qualora questa e le attività per cui il bene viene concesso, non siano in contrasto con un interesse pubblico, con le finalità proprie dell area demaniale e del Parco dei Monti Livornesi, e costituiscano una valorizzazione dell area demaniale e del Parco stesso. 3. Qualsiasi attività svolta nell area demaniale e nell area ricadente nel Parco dei Monti Livornesi, sia che si tratti di attività connesse alla concessione di beni, sia che si tratti di attività liberamente esercitabili quali ad es. la raccolta di prodotti secondari del bosco devono avvenire in modo da non recare danni alla flora ed alla fauna presenti nelle suddette aree e devono essere esercitate con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento all art 1176 e seguenti del codice civile. 4. Il rilascio di concessioni che modificano la destinazione d uso del bene e non siano previste dal piano di gestione del Parco, sono soggette a preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. 5. La concessione d uso non può in alcun modo costituire servitù a carico del bene regionale concesso né instaurare un qualsiasi diritto reale. Articolo 3 Concessione di beni di interesse economico 1. Nel caso di beni di interesse economico, che rivestano un qualche interesse per la collettività, l individuazione del concessionario da parte della Provincia avverrà mediante esperimento di gara, previa pubblicazione di apposito bando. 2. Nel bando verrà indicato il bene oggetto di concessione, le finalità per cui viene concesso, la durata della concessione, le condizioni d uso, il canone base richiesto, i requisiti che devono possedere coloro che intendono partecipare, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di aggiudicazione, i criteri di valutazione delle domande, e quant altro ritenuto ncesario. 3. Alle domande dovrà essere allegata una dichiarazione, a firma del richiedente, di aver preso visione del bene e di averlo trovato idoneo allo scopo della concessione e privo di vizi. 4. La valutazione delle domande verrà effettuata da una commissione appositamente nominata, formata da 3 membri, di cui uno in rappresentanza della regione. 5. Nel caso di beni la cui finalità d uso sia principalmente di tipo sociale, didattico o di fruizione pubblica, e che quindi non rivesta un interesse economico rilevante, la Provincia può affidare direttamente la concessione a soggetti che intendono gestire il bene, a condizione che questi non abbiano scopi di lucro, e che rilascino la dichiarazione di cui al precedente punto n. 3. Articolo 4 Concessione di altri beni 1. Nel caso di beni che non sono destinati a soddisfare un interesse pubblico, la concessione del bene può avvenire direttamente al soggetto interessato che ne ha fatto domanda scritta. 2. La domanda di concessione dovrà essere presentata a mano o mediante raccomandata postale all Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno, Piazza del Municipio 4 57100 Livorno. 3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno, e varranno per le concessioni dell anno successivo. Le domande verranno esaminate dagli uffici entro il 28 febbraio di ogni anno. 3

4. La domanda deve essere redatta utilizzando l apposita modulistica approvata dal Dirigente del Settore 7 Tutela Ambiente della Provincia, disponibile sul sito internet www.provincia.livorno.it e presso la P.O. Parchi, Aree protette e Forestazione della Provincia e deve essere corredata della documentazione nella stessa prevista. 5. Rientra in questo tipo di concessione ad esempio la concessione di terreni agricoli e pascolivi e la concessione di terreni per l ubicazione di apiari. Articolo 5 - Contenuto della concessione 1. La concessione contiene la descrizione analitica del bene che viene concesso, con tutte le informazioni necessarie per individuarlo esattamente, quali la denominazione, il complesso forestale d appartenenza, il comune in cui il bene è situato, gli estremi catastali, la superficie interessata, le eventuali pertinenze e gli eventuali servizi di cui il bene è dotato, le finalità d uso per il quale il bene viene concesso, nonché di quant altro previsto nel presente regolamento. 2. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione da parte del concessionario di apposito atto disciplinare. 3. Alla concessione sarà allegato, oltre al disciplinare di cui al precedente punto ed una cartografia con la quale si individua il bene oggetto di concessione, uno stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti, la dichiarazione, a firma del concessionario, di aver preso visione del bene e di averlo trovato idoneo allo scopo della concessione e privo di vizi, un elenco degli interventi di manutenzione da effettuare e la loro scansione temporale. Art. 6 - Condizioni di utilizzo del bene oggetto della concessione 1. Il concessionario dovrà utilizzare il bene nel rispetto di quanto previsto all art. 2 del presente regolamento, nonché di quanto specificato nel bando di assegnazione o, qualora si sia proceduto in assegnazione diretta, di quanto specificato nella concessione, e non potrà mutare la destinazione d uso dello stesso. 2. La Provincia indicherà nel bando di assegnazione e nella concessione le eventuali prescrizioni circa l utilizzo del bene nonché l esecuzione di opere necessarie al suo mantenimento. Articolo 7 Obblighi del concessionario 1. Il concessionario è tenuto a custodire e conservare con diligenza il bene avuto in consegna e non potrà, senza la preventiva autorizzazione della Provincia, eseguire o far eseguire mutamenti, migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, come risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato alla concessione stessa. 2. Il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che siano necessari per l uso corretto dei terreni e dei fabbricati dati in concessione. Gli interventi saranno concordati con la P.O. Parchi, Aree protette e Forestazione della Provincia e verranno indicati in un apposito allegato alla concessione, contenente anche la scansione temporale con cui gli stessi andranno effettuati. 3. Alla scadenza della concessione, le opere eventualmente realizzate dal concessionario entrano a far parte del patrimonio della Regione Toscana, senza che questi possa vantare alcun diritto o richiedere alcun indennizzo o compenso. 4. Resta salvo il diritto della Provincia di chiedere che, ove ritenuto necessario, il concessionario provveda a sua cura e spese al ripristino dello stato originario del bene oggetto della concessione. Qualora il concessionario non provveda, la Provincia procederà al ripristino addebitando le spese relative al concessionario stesso. 5. Il concessionario dovrà rispettare e far rispettare da chi lo frequenti, tutte le leggi e regolamenti in materia agricola e forestale, in materia di sicurezza, igiene e sanità, pubblica sicurezza, esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose. 6. Il concessionario deve consentire al personale della Regione Toscana e della Provincia l accesso al bene per lavori, anche se ciò comporti limitazioni temporanee al godimento del bene, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre operazioni riconosciute di pubblica utilità, senza che per ciò possa richiedere alcun indennizzo. 4

Articolo 8 Divieto di sub-concessione 1. È fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere a terzi, l uso parziale o totale in qualsiasi forma del bene oggetto della concessione. Solo in casi particolari e previa autorizzazione della Provincia potrà essere affidata a terzi la gestione dei servizi. Articolo 9 - Durata e rinnovo della concessione 1. La concessione non può avere una durata superiore a 10 (dieci) anni, ad eccezione delle concessioni per gli appostamenti fissi che hanno durata annuale. 2. In casi particolari, e previo parere da parte della Regione Toscana, la concessione può avere una durata più lunga, in ogni caso mai superiore a 20 (venti) anni. 3. La concessione può essere rinnovata per periodi pari a quello iniziale, previa presentazione di richiesta scritta da parte dell interessato, da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. 4. Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione. 5. In via transitoria, con deliberazione G.P. n.... del... sono state prorogate fino al 31.12.2004 e comunque fino all entrata in vigore del presente regolamento, le concessioni attualmente in essere la cui durata era già scaduta ovvero era in scadenza, così come risultanti dalla situazione trasmessa dal Comune di Livorno. Per le altre concessione di durata poliennale non scadute né in scadenza, è stata mantenuta la scadenza naturale. All atto del rinnovo la Provincia procederà a stipulare un nuovo atto di concessione, alle condizioni di cui al presente regolamento. Articolo 10 Canone di concessione 1. Il canone di concessione per gli immobili e per i terreni destinati ad attività agricolo silvo pastorali, è calcolato di volta in volta all atto del rilascio della concessione, sulla base di perizie tecnico estimative secondo i prezzi del libero mercato della zona. 2. Il canone di concessioni per i terreni destinati allo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra, verrà determinato tenendo conto dei prezzi del libero mercato della zona, dell estensione di terreno richiesto, dell uso che ne verrà fatto e/o dell attività che nello stesso verrà svolta. 3. in ogni caso il canone di concessione non potrà essere inferiore a 100 all anno. 4. Il canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo verificatasi nell anno precedente. Il canone rivalutato costituirà la base imponibile per l anno successivo. L aggiornamento partirà a decorrere dall anno successivo alla data di stipula della concessione. 5. Per gli appostamenti fissi di caccia il canone viene stabilito, sulla base dei prezzi di mercato, in 250 annui. Il suddetto canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo verificatasi nell anno precedente, e potrà essere oggetto di revisione da parte della Giunta Provinciale in sede ai approvazione del Bilancio di previsione 6. Nel caso che la richiesta di concessione provenga da Enti pubblici la concessione è gratuita. 7. I pagamenti del canone possono essere eseguiti presso la Tesoreria Provinciale di Livorno - Cassa di Risparmi di Livorno Sede - ABI 6015 CAB 13900, con l indicazione della causale del versamento. 8. Il canone di concessione sarà versato in un unica rata entro il 30 aprile di ogni anno. Per i terreni dati in concessione a coltivatori diretti il canone sarà pagato in due rate: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno. All atto del rilascio della concessione dovrà essere consegnata l attestazione dell avvenuto pagamento del canone di concessione. 9. Il mancato pagamento del canone entro 6 mesi dalle data sopra indicate, comporta la revoca della concessione. In ogni caso ai pagamenti effettuati in ritardo saranno applicati gli interessi di mora, secondo le previsioni di legge, a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla data di scadenza. 10. Qualora il concessionario abbia sostenuto spese per migliorie o innovazioni, che comportino un aumento del valore del bene, e non siano finalizzate al solo utilizzo del bene da parte del concessionario, questi, per recuperare le spese sostenute, potrà chiedere una riduzione del canone di concessione per un importo non superiore al 60% dello stesso, per il periodo di tempo necessario, ma comunque non eccedente la durata della concessione. 11. Perché la riduzione possa essere autorizzata è necessario che: - tali spese siano state previamente autorizzate dalla Provincia; - siano contabilmente documentate da fatture o da un computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato, previamente approvato dalla Provincia stessa; 5

- venga accertata l effettiva realizzazione degli interventi. 12. Qualora le migliorie o gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano realizzati con spese a totale carico della Regione o della Provincia, il canone di concessione verrà nuovamente determinato, secondo quanto previsto al comma 1. Articolo 11 Cauzione e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 1. Prima del rilascio dell atto concessorio, il concessionario dovrà costituire, a garanzia delle obbligazioni di cui all atto stesso, anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa una cauzione, pari ad almeno una annualità del canone, avente durata pari a quella della concessione. Cauzioni di entità superiore potranno essere richieste in rapporto al rischio di eventuali danni al patrimonio, con particolar riguardo al transito di mezzi ed all uso della viabilità d accesso. Per le concessioni per i tagli di piccole porzioni di bosco la cauzione è pari a 1 per ogni metro quadro di bosco oggetto di concessione. 2. Qualora il deposito cauzionale sia costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Provincia, e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione della Provincia nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo. 3. Il concessionario dovrà altresì costituire apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, incendio e fulmine, per una durata pari alla durata della concessione, per un valore che verrà stabilito in relazione al valore stimato del bene oggetto di concessione. 4. La cauzione sarà restituita o se costituita mediante polizza fideiussoria, questa sarà svincolata, all atto della conclusione della concessione previo sopralluogo da parte della Provincia, volto ad accertare che non siano stati arrecati danni al bene oggetto di concessione. Il sopralluogo sarà effettuato congiuntamente al titolare della concessione entro 15 giorni dalla data di scadenza della stessa, e sarà redatto un verbale nel quale verrà dato conto di quanto riscontrato, sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato al sopralluogo stesso. Alla restituzione o allo svincolo provvederà la P.O. Parchi, Aree protette e Forestazione della Provincia entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto verbale. Articolo 12 Casi di revoca della concessione 1. La concessione sarà immediatamente revocata qualora: - a seguito di controllo venga verificato il mancato rispetto del vincolo di destinazione, o delle finalità per le quali è stato concesso il bene, o venga accertato l esercizio di attività in contrasto con le finalità proprie dell area demaniale e del Parco dei Monti Livornesi o che arrechino danno alla flora o fauna in essi presente; - il concessionario abbia sub-concesso in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, a terzi il bene, al di fuori dei casi in cui sia stata autorizzata dalla Provincia l affidamento della gestione dei servizi a terzi; - il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone di concessione per un periodo superiore a 6 mesi; - il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso e non abbia provveduto a custodirlo con diligenza; - vengano a mancare al concessionario i requisiti in base ai quali gli è stata rilasciata la concessione. 2. La concessione potrà, inoltre, essere revocata qualora, a seguito di una revisione del Piano del Parco e del Piano di assestamento forestale, entro il quale ricadono le aree oggetto del presente regolamento la stessa non sia più corrispondente alle finalità indicate nei Piani stessi. 3. La revoca della concessione dovrà essere notificata al concessionario, il quale dovrà liberare e riconsegnare il bene entro tre mesi dalla data della notifica. Articolo 13 Concessioni di terreni agricoli e pascolivi 1. Le concessioni di terreni agricoli e pascolativi rientrano nella disciplina di cui al precedente art. 4 2. Il rilascio delle concessioni è subordinato all effettiva coltivazione del terreno, secondo un piano di coltura che viene presentato all atto della domanda ed allegato alla concessione, o secondo le specifiche prescrizioni impartite all atto del rilascio della concessione. 6

3. Le concessioni vengono rilasciate prioritariamente ad imprenditori agricoli o coltivatori diretti, subordinatamente ad altri soggetti. 4. Qualora vengano presentate più domande per lo stesso appezzamento di terreno, si procederà mediante estrazione a sorte, nel rispetto delle priorità di cui al precedente punto 3. Articolo 14 Concessioni di terreni per l esercizio di attività di apicoltura 1. Le concessioni di terreni per l esercizio dell attività di apicoltura rientrano nella disciplina di cui al precedente art. 4 2. Il rilascio delle concessioni avviene nel rispetto delle finalità e della disciplina prevista dalla L. 24 dicembre 2004 n. 313 Disciplina dell apicoltura ( i ) 3. Qualora vengano presentate più domande per lo stesso appezzamento di terreno, si procederà mediante estrazione a sorte Articolo 15 Concessioni per il taglio di piccole porzioni di bosco 1. La Provincia si riserva la facoltà di rilasciare a privati concessioni per il taglio di piccole porzioni di bosco per usi domestici, in zone previste dal Piano di assestamento forestale. 2. Le porzioni di bosco avranno una estensione non superiore a 500 m 2 3. A tal fine la Provincia pubblicherà apposito bando su quotidiani a tiratura provinciale e sul sito internet www.provincia.livorno.it. Nel bando verrà indicata l ubicazione delle aree da assegnare, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda, la data in cui si procederà all assegnazione. 4. L assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte tra tutti coloro che hanno presentato domanda. Qualora il numero delle domande sia superiore al numero di aree da assegnare verrà formata una graduatoria che varrà per l assegnazione delle aree anche negli anni successivi, fino ad esaurimento delle stesse. Qualora, invece, il numero delle domande sia inferiore al numero delle aree da assegnare, potranno essere assegnate allo stesso soggetto più aree fino ad una superficie massima di 1000 m 2 5. I soggetti assegnatari devono, entro 15 giorni dalla data di assegnazione, pena decadenza dalla stessa, presentare una cauzione, a garanzia di eventuali danni causati durante il taglio, nei modi previsti dal presente regolamento; la cauzione verrà restituita al termine del taglio nei modi e tempi dallo stesso previsti. 6. I soggetti assegnatari dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla Provincia, o per essa dal Corpo Forestale dello Stato, pena revoca della concessione ed incameramento in toto o in parte della cauzione. Articolo 16 - Appostamenti fissi di caccia 1. Gli appostamenti fissi di caccia presenti sul territorio demaniale oggetto del presente regolamento, in essere alla data del 31.12.2003, sono pari a n. 27 come precisamente individuati nella cartografia allegata al presente atto. 2. Qualora il titolare di una concessione per un appostamento fisso di caccia non chieda il rinnovo della concessione, e quindi lasci libero l appostamento, o qualora la concessione venga revocata per uno dei motivi di cui al presente regolamento, la Provincia non procederà alla riassegnazione, e l appostamento verrà rimosso e cancellato dalla cartografia di cui al precedente punto 1. 3. Conseguentemente non è consentita la realizzazione di nuovi appostamenti di caccia, il ripristino di appostamenti abbandonati, il trasferimento di una concessione in essere su altro appostamento fisso che si sia reso libero, né il rinnovo della concessione con cambio d intestatario. Articolo 17 Esercizio dell attività di caccia 1. L esercizio dell attività di caccia deve avvenire nel completo rispetto le finalità proprie dell area demaniale e del Parco dei Monti Livornesi, e di quanto previsto dall art 2 del presente regolamento. 2. La pasturazione degli animali (foraggiamento dissuasivo degli animali) può essere esercitata solo nei siti formalmente individuati dalla Provincia con atto dirigenziale n. 574 del 9.12.2004, e previo rilascio di formale autorizzazione per fini faunistico venatori. La pasturazione effettuata al di fuori dei siti sopra indicati verrà punita nei modi di legge. 3. Chi esercita l attività di caccia, deve adottare adeguati accorgimenti, quale indossare un corpetto colorato, al fine di essere facilmente riconoscibile a tutti coloro che frequentano l area in oggetto. 7

4. Le battute di caccia al cinghiale devono essere adeguatamente segnalate mediante l apposizione di cartelli che indichino chiaramente il pericolo, possibilmente lungo tutto il perimetro dell area interessata dalla battuta, e comunque nei punti di maggior pericolo. Articolo 18 - Permessi di transito 1. Di norma non è consentito il transito di automezzi nell area demaniale, così come previsto dall art.2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, ad eccezione dei casi previsti dall art. 3 della suddetta legge ( ii ). 2. Di norma non possono essere rilasciati permessi di transito con automezzi ai soggetti che esercitano attività venatoria, salva la possibilità di autorizzare il transito di 1 automezzo che nei seguenti casi: - per il raggiungimento degli appostamenti fissi di caccia, previo rilascio di certificato medico che dichiari l inabilità del soggetto - nel caso di battute di caccia al cinghiale. Articolo 19 - Attività liberamente esercitabili 1. All interno dell area demaniale oggetto del presente regolamento è liberamente esercitabile l attività di raccolta per usi personali della legna caduta e dei prodotti secondari del bosco di cui all art. 63 della L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 e precisamente: a) funghi epigei ed ipogei b) fragole; c) lamponi d) mirtilli e) more di rovo f) bacche di ginepro g) asparagi selvatici h) muschi 2. La raccolta di fughi epigei ed ipogei di cui all art. 63 lett. a) legge sopra citata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia. 3. È vietata la raccolta dei prodotti di cui al precedente comma 1) per scopi commerciali. Articolo 20 Vigilanza 1. Gli addetti della Regione Toscana e della Provincia, direttamente o tramite le GAV, o qualsiasi altro soggetto pubblico che ne abbia diritto, potranno in qualsiasi momento, con o senza preavviso, accedere al bene oggetto di concessione, al fine di accertare il rispetto da parte del concessionario del vincolo destinazione del bene, delle finalità per cui lo stesso è stato concesso, nonché di quanto previsto nel presente regolamento e delle prescrizioni eventualmente date nella concessione. 2. Le infrazioni e gli inadempimenti vengono contestati al concessionario con la redazione di un verbale di accertamento e contestazione, di cui una copia verrà rilasciata al concessionario trasgressore ed una copia verrà consegnata alla P.O. Parchi, Aree protette e Forestazione della Provincia. 3. Il concessionario ha 15 (quindici) giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni alla P.O. Parchi, Aree protette e Forestazione della Provincia. 4. La P.O. Parchi, Aree protette e Forestazione della Provincia provvederà a comunicare al concessionario le proprie decisioni e gli eventuali provvedimenti che verranno adottati. NOTE 1 Legge 24 dicembre 2004 n. 313 Disciplina dell apicoltura G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, in vigore dal 1 gennaio 2005 L.R. 27-06-1994, n. 48 Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. Art. 3 - Deroghe. 8

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato; c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi; d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo; e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari; f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro. 2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito. 3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'autorità preposta alla relativa gestione. Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale Ultima revisione 03.04.2008 9