I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2007

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Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2007 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2007 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA Pag. III 1.1 Lavoratori dipendenti: requisiti e decorrenza della pensione di vecchiaia 1.1.1 Nel sistema di calcolo retributivo e misto 1.1.2 Nel sistema di calcolo contributivo 1.2 Lavoratori dipendenti - requisiti per il diritto alla pensione di anzianità 1.3 Lavoratori dipendenti decorrenza della pensione di anzianità: le finestre 1.4 Lavoratori autonomi decorrenza della pensione di anzianità: le finestre 1.5 Regime speciale per le lavoratrici dipendenti e autonome (norme in vigore dal 2008) 1.6 Determinazione delle retribuzioni pensionabili: i coefficienti di rivalutazione 1.7 Limite minimo di retribuzione imponibile utile per l accredito integrale del periodo assicurativo ai fini della maturazione del diritto alle pensioni 1.8 Fasce di retribuzione pensionabile e aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni aventi decorrenza nell anno 2007 1.9 Importo minimo delle pensioni INPS per il 2007 1.10 La perequazione automatica delle pensioni 1.11 Il regime di cumulo delle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità con i redditi da lavoro 1.11.1 Nel sistema retributivo 1.11.2 Nel sistema contributivo 1.12 Riduzione dell assegno di invalidità nel caso in cui il beneficiario abbia redditi superiori a un dato ammontare 1.13 Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario 1.14 Confronto tra il sistema retributivo e quello contributivo di calcolo delle pensioni 1.15 Calcolo del montante contributivo 2. LE PRESTAZIONI MINORI Pag. XXVII 2.1 Importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale 2.2 Importo massimo mensile della indennità di mobilità 2.3 Importo massimo della indennità ordinaria di disoccupazione 2.4 Limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell accertamento del carico familiare 2.5 Indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell Inps 2.6 Indennità antitubercolari 2.7 Importo delle prestazioni di maternità a carico dello Stato 2.8 Limiti di reddito per l indennizzabilità del congedo parentale 2.9 Visite mediche di controllo: fasce orarie di reperibilità I

3. LE TABELLE DEI CONTRIBUTI Pag. XXXIII 3.1 Le aliquote in vigore nel 2007 3.1.1 Aliquote INPS aziende industriali operai e impiegati 3.1.2 Aliquote INPS aziende industriali del settore Lapideo operai e impiegati 3.1.3 Aliquote per i dirigenti di aziende industriali 3.1.4 Aliquote INPS del settore Terziario operai e impiegati 3.1.5 Aliquote per i dirigenti di aziende del settore Terziario 3.1.6 Aliquote INPS Aziende di fornitura di lavoro temporaneo 3.1.7 Contributi settimanali per gli apprendisti 3.1.8 Contributi dovuti all INPS dalle aziende industriali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale 3.1.9 Quota di retribuzione soggetta nell anno 2007 all aliquota aggiuntiva dell 1% 3.1.10 Contributo per il lavoro straordinario 3.1.11 Contributo addizionale CIG e CIGS 3.1.12 Contributo di ingresso alla mobilità 3.1.13 Contributi dovuti alla Gestione separata dei lavoratori parasubordinati 3.1.14 Contributi ENASARCO 3.2 I minimali e i massimali contributivi in vigore nell anno 2007 3.2.1 Minimali contributivi INPS 3.2.2 Massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi iscritti agli Enti di previdenza e per gli optanti per il sistema contributivo 3.2.3 Massimale e minimale contributivo per la gestione separata dei lavoratori autonomi Limite minimo di contribuzione per l accredito dell intero periodo assicurativo 3.3 Le retribuzioni imponibili convenzionali 3.3.1 Retribuzioni imponibili convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi in materia di sicurezza sociale 3.3.2 INAIL Retribuzione convenzionale dei soci di società (prov. Milano) 3.3.3 Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 3.4 Decontribuzione delle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali 3.5 Gli interessi e il ritardato adempimento degli obblighi contributivi 3.5.1 Interessi legali 3.5.2 Tasso ufficiale di riferimento e interessi di dilazione e di differimento 3.5.3 Interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi al Previndai e al Fasi 3.5.4 Sanzioni civili 3.6 I contributi volontari: le aliquote in vigore nel 2007 3.6.1 Per i lavoratori dipendenti 3.6.2 Per i lavoratori parasubordinati Coordinatore Editoriale Luigi Bardi Aggiornato al 26 aprile 2007 II

1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III

1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI E DECCORENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA 1.1.1 - Nel sistema di calcolo retributivo e misto (legge 23.12.1994, n. 724, art. 11, comma 1; D.lgs. n. 503/1992, art. 2, comma 1; legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, commi 13 e 23). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni. Viene calcolata con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al 31.12.1995, contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono: a) l età pensionabile : 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali). Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile (1), che alla anzianità assicurativa e contributiva (2). Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l attività di lavoro subordinato sia in Italia che all estero (3). La pensione decorre dal mese successivo a quello nel quale l assicurato ha compiuto l età pensionabile. L interessato può però chiedere che la pensione decorra dal mese successivo a quello in cui ha presentato la domanda. (1) Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (INPS, circolare 6.3.1995, n. 65). (2) Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al 31.12.1992 li avevano già raggiunti; per quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992; per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare (INPS, circolare 6.3.1995, n. 65). (3) INPS, circolare 6 marzo 1995, n. 65, punto 3.1.3. IV

1.1.2 - Nel sistema di calcolo contributivo (legge 8.8.1995, n. 335. art. 1, c. 19 e 20; legge 23.8.2004 n. 243, art. 1, c. 6, lett. b) Per i lavoratori il cui trattamento di pensione viene liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unica prestazione, denominata pensione di vecchiaia. La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 1996, (cioè di chi non aveva una posizione assicurativa prima di tale data), nonché dei lavoratori assicurati presso la gestione separata dell INPS (V. par. 3.1.13). I titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996 possono optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al 31.12.1995, avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione. I requisiti per ottenere la pensione sono: Età pensionabile: almeno 57 anni 1 sia per gli uomini che per le donne 2. Anzianità contributiva: almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Importo minimo della pensione: l importo della pensione maturato non deve essere inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale 3. I lavoratori subordinati, per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro sia in Italia che all estero. Tale normativa vale sino a tutto il 2007, anche per coloro che entro il 31 dicembre di tale anno maturano i requisiti sopra indicati, ma che chiederanno la pensione successivamente a tale data. * * * Dal gennaio 2008, fermo restando il requisito del raggiungimento dell importo minimo, la pensione è liquidata in presenza dei requisiti seguenti 4 : Anno Età Anzianità contributiva minima dal 1 gennaio 2008 60 anni se donna 65 anni se uomo oppure qualsiasi età* 40* oppure dal 1 gennaio 2008 60 anni (61 se autonomo) al 31 dicembre 2009 35 dal 1 gennaio 2010 61 anni (62 se autonomo) al 31 dicembre 2013 35 dal 1 gennaio 2014 in poi 62 anni (63 se autonomo) 35 (*) Non si considerano i riscatti di periodi di studio e la prosecuzione volontaria; i periodi anteriori al 18 anno di età, vanno moltiplicati per 1,5 (art. 1, c. 7, legge 335/95. Dal gennaio 2008 anche ai pensionati di vecchiaia nel sistema contributivo che si pensionino a una età inferiore a 65 anni (uomini) o a 60 (donne) si applica il meccanismo delle finestre (v. par. 1.3). 5 1 Tale requisito non è necessario se l assicurato ha maturato 40 anni di anzianità contributiva (a tale fine i periodi lavorati prima dei 18 anni valgono una volta e mezzo; viceversa non valgono il riscatto laurea ed i versamenti volontari). 2 Le lavoratrici madri possono andare in pensione prima, aggiungendo alla loro età 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi (l. 335/1995, art. 1, c. 40). 3 Tale requisito non è richiesto per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età. 4 I medesimi requisiti valgono (legge n. 243/04, art. 1, c. 6) per i lavoratori assicurati presso la gestione separata INPS, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per le norme da applicare ai lavoratori iscritti sia alla gestione separata che ad altre forme di previdenza obbligatoria, l INPS ha fatto riserva di comunicazione (circ n. 105/05, par. 4). V

1.2 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (legge 30.4.1969, n. 153, art. 22; legge 27.12.1997 n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 6, lett. a) Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il criterio di calcolo retributivo o misto, si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero della sola anzianità contributiva, indicati nella tabella seguente. Tab. 1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti Anni età e anzianità contributiva (1) Oppure solo anzianità contributiva (2) 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 2008 60* e 35 40 2009 60* e 35 40 2010 61* e 35 40 2011 61* e 35 40 2012 61* e 35 40 2013 61* e 35 40 2014 (3) 62* e 35 40 (1) Ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, nel conteggio della anzianità contributiva non si tiene conto dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione. (2) Nel conteggio del requisito della sola anzianità contributiva (alternativo al requisito dei 35 anni in concorrenza con quello della età anagrafica), si tiene conto di tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la sua misura, fermo restando che il requisito dei 35 anni deve essere raggiunto secondo le regole della precedente nota 1. (3) Salvo differimento, previa verifica sui risparmi di spesa conseguiti.. (*) Ovviamente tale requisito riguarda unicamente gli uomini, dal momento che le donne, a 60 anni di età, hanno diritto alla pensione di vecchiaia. (v. par. 1.1.1). Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato sia in Italia che all estero l attività di lavoro subordinato. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il suo titolare compie l età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. VI

1.3 - LAVORATORI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 29; legge 27.12.1997 n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 6, lett. c) Mentre la pensione di vecchiaia decorre salvo diversa espressa decisione dell interessato dal mese successivo al compimento dell età pensionabile, per la pensione di anzianità esistono le cosiddette finestre di uscita, che ne differiscono la decorrenza. Esse sino a tutto il 2007 in numero di quattro per anno variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto alla pensione. Per i lavoratori dipendenti, ognuna di esse si apre dopo la fine del trimestre in cui sono stati raggiunti tali requisiti, secondo la regola seguente: lavoratori che maturano i requisiti entro il 1 trimestre: dal 1 luglio se hanno compiuto 57 anni lavoratori che maturano i requisiti entro il 2 trimestre: dall 1 ott.. se hanno compiuto 57 anni lavoratori che maturano i requisiti entro il 3 trimestre: dal 1 gennaio dell anno seguente lavoratori che maturano i requisiti entro il 4 trimestre: dal 1 aprile dell anno seguente La tab. 1 alla pagina seguente costituisce l applicazione pratica di tali regole. * * * Dal gennaio 2008 le finestre si riducono a due per anno: 1 gennaio e 1 luglio, secondo la modulazione seguente: lavoratori che maturano i requisiti(1) entro il 30 giugno: possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo; lavoratori che maturano i requisiti(1) entro il 31 dicembre: possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno successivo; lavoratori che maturano i quarant anni(1) di anzianità contributiva entro il 30 giugno: possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo se hanno compiuto i 57 anni entro il 31 dicembre precedente; in caso contrario, la pensione decorre dal 1 luglio dell anno successivo (2); lavoratori che maturano i quarant anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre: possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno seguente, indipendentemente dall età posseduta al 31 dicembre (2). La tab. 2 (pag. IX) costituisce l applicazione pratica di tale regola. Dal 2008 il meccanismo delle finestre viene esteso ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo e che la richiedono prima del 65 anno di età se uomini o 60 se donne. Le finestre rappresentano la prima decorrenza possibile; una volta raggiunta, la pensione può essere liquidata a partire da qualunque mese successivo. Se, ad esempio, l assicurato decide di continuare a lavorare dopo l apertura della prima finestra utile, la sua pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui presenterà la domanda, sempre che abbia risolto il rapporto di lavoro. (1) Vedi precedente par. 1.2. (2) Il comma 11, lettera f) della legge n. 243/04 delegava il Governo a definire diversamente la decorrenza delle pensioni liquidate con 40 anni di anzianità. Peraltro tale delega è scaduta senza essere stata attuata. VII

Tab. 1 Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto (sino a dicembre 2007) Requisiti maturati entro il 30.06.2005 35 ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr 30.09.2005 35 ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr 31.12.2005 35 ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr 31.03.2006 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 30.06.2006 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 30.09.2006 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 31.12.2006 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 31.03.2007 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 30.06.2007 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 30.09.2007 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 31.12.2007 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr 1.10.2005 1.01.2006 1.01.2006 1.04.2006 1.07.2006 1.10.2006 1.01.2007 1.10.2006 1.01.2007 1.01.2007 1.04.2007 1.07.2007 1.10.2007 1.01.2008 1.10.2007 1.01.2008 1.01.2008 1.04.2008 Decorrenza della pensione Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2005 Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2006 Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2006 Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2006 Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2007 Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2007 Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2007 Rimanenti soggetti VIII

Tab. 2 Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e di quella di vecchiaia nel sistema contributivo (dal gennaio 2008) Requisiti maturati entro il 30 giugno 2008 Requisiti 60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 30 giugno 2008 40 anni di contributi 31 dicembre 2008 30 giugno 2009 60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 30 giugno 2009 40 anni di contributi 31 dicembre 2009 30 giugno 2010 60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 30 giugno 2010 40 anni di contributi 31 dicembre 2010 30 giugno 2011 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 30 giugno 2011 40 anni di contributi 31 dicembre 2011 30 giugno 2012 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 30 giugno 2012 40 anni di contributi 31 dicembre 2012 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi Decorrenza della pensione 1 gennaio 2009 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2009 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio 2009 1 gennaio 2010 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2010 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio 2010 1 gennaio 2011 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2011 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio 2011 1 gennaio 2012 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2012 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio 2012 1 gennaio 2013 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2013 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio 2013 IX

1.4 LAVORATORI AUTONOMI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge 27.12.1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8: legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 6, lett. a) e comma 7) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti per il raggiungimento del diritto, che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostra la tabella seguente: Tab. 1 Requisiti contributivi maturati Entro il Anni Data di nascita Fino al Decorrenza della pensione 31.03.2006 35 31.03.1948 01.10.2006 31.03.2006 40 Ininfluente 0.10.2006 30.06.2006 35 30.06.1948 01.01.2007 30.06.2006 40 Ininfluente 01.01.2007 30.09.2006 35 30.09.1948 01.04.2007 30.09.2006 40 Ininfluente 01.04.2007 31.12.2006 35 31.12.1948 01.07.2007 31.12.2006 40 Ininfluente 01.07.2007 31.03.2007 35 31.03.1949 01.10.2007 31.03.2007 40 Ininfluente 01.10.2007 30.06.2007 35 30.06.1949 01.01.2008 30.06.2007 40 Ininfluente 01.01.2008 30.09.2007 35 30.09.1949 01.04.2008 30.09.2007 40 Ininfluente 01.04.2008 31.12.2007 35 31.12.1949 01.07.2008 31.12.2007 40 Ininfluente 01.07.2008 X

A partire dal gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi aumenta secondo la progressione seguente: nel biennio 2008/2009: 61 anni; dal 2010 al 2013: 62 anni; dal 2014: 63 anni Pertanto i lavoratori possono ottenere la pensione di anzianità, secondo la tabella seguente. Tab. 2 Requisiti maturati entro il 30 giugno 2008 31 dicembre 2008 30 giugno 2009 31 dicembre 2009 30 giugno 2010 31 dicembre 2010 30 giugno 2011 31 dicembre 2011 30 giugno 2012 31 dicembre 2012 31 dicembre 2013 30 giugno 2014 31 dicembre 2014 Requisiti 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi 63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi Decorrenza della pensione 1 luglio 2009 1 gennaio 2010 1 luglio 2010 1 gennaio 2011 1 luglio 2011 1 gennaio 2012 1 luglio 2012 1 gennaio 2013 1 luglio 2013 1 gennaio 2014 1 gennaio 2015 1 luglio 2015 1 gennaio 2016 XI

1.5 - REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME (NORME IN VIGORE DAL 2008) (legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 9) In via sperimentale, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che avranno maturato un anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. Possono beneficiare della sperimentazione : le lavoratrici in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, il diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina attuale, vigente sino a tale data; le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento. Infatti questa opzione ha lo scopo di consentire loro di usufruire dei requisiti più favorevoli previsti dalla legislazione in vigore sino al 31 dicembre 2007. Invece le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno la possibilità di esercitare, in qualunque momento, l opzione per il sistema contributivo di cui all art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per le donne che usufruiscono della sperimentazione l applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, senza i benefici previsti dall art. 1, c. 40, lett. c), della legge n. 335/95 (anticipo dell età di pensionamento, o aumento del coefficiente di trasformazione, a favore delle lavoratrici madri). A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le finestre di accesso previste dalla normativa in vigore dal 2008 (vedi par. 1.3 e 1.4). XII

1.6 DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (D.lgs. n. 503/1992, artt. 3,7 e 13; legge n. 335/1995, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende l importo al quale viene applicata per determinare la misura della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.8). L importo della retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al 31.12.1992 avevano più di 15 anni di anzianità contributiva (1): - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al 31.12.1992 avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. L ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell 1.1.1993, calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l 1.1.1993, calcolata con la attuale normativa. (1) L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. XIII

Tab. 1 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al 31.12.1992 (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31.12.1992 (quota B) Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione 1966 17,2571 1966 23,8668 1967 16,8919 1967 23,2316 1968 16,6202 1968 22,7743 1969 16,0820 1969 21,9918 1970 15,3129 1970 20,7750 1971 14,5680 1971 19,6402 1972 13,6727 1972 18,4576 1973 12,2062 1973 16,5987 1974 10,4125 1974 13,7920 1975 8,9215 1975 11,6819 1976 7,6457 1976 9,9492 1977 6,4947 1977 8,3595 1978 5,7676 1978 7,3765 1979 5,0045 1979 6,3237 1980 4,2349 1980 5,1789 1981 3,5776 1981 4,3284 1982 3,0853 1982 3,6905 1983 2,7069 1983 3,1836 1984 2,4372 1984 2,8557 1985 2,2477 1985 2,6079 1986 2,1226 1986 2,4377 1987 2,0129 1987 2,3106 1988 1,9110 1988 2,1831 1989 1,7945 1989 2,0304 1990 1,6745 1990 1,8973 1991 1,5544 1991 1,7677 1992 1,4847 1992 1,6623 1993 1,4240 1993 1,5813 1994 1,3657 1994 1,5080 1995 1,2832 1995 1,4186 1996 1,2272 1996 1,3530 1997 1,2091 1997 1,3179 1998 1,1877 1998 1,2827 1999 1,1693 1999 1,2512 2000 1,1401 2000 1,2085 2001 1,1103 2001 1,1658 2002 1.0840 2002 1,1274 2003 1.0579 2003 1,0896 2004 1,0373 2004 1,0580 2005 1,0200 2005 1,0302 2006 1,0000 2006 1,0000 2007 1,0000 2007 1,0000 INPS, messaggio n. 2433 del 26 gennaio 2007. XIV

1.7 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI (legge 11.11.1983, n. 638, art. 7, comma 1; legge 7.12.1989, n. 389, art. 1, comma 2) Il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare ai fini del calcolo della anzianità contributiva, è pari a quello delle settimane retribuite. E però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 9.071,92. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione alla data del 1 gennaio e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo 1997 686.050 40 274.420 14.269.840 1998 697.700 40 279.080 14.512.160 1999 710.250 40 284.100 14.773.200 2000 721.600 40 288.640 15.009.280 2001 382,06 40 152,94 7953,06 2002 392,69 40 157,08 8168,16 2003 402,12 40 160,85 8364,20 2004 412,18 40 164,87 8573,24 2005 420,43 40 168,17 8744,84 2006 2007 427,58 436,14 INPS, circolari n. 3, tab. Q del4 gennaio 2007, e n. 34 del 6 febbraio 2007.. 40 40 171,03 174,46 8893,56 9071,92 XV

1.8 - FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2007 (legge 11.3.1988, n. 67, art. 21, comma 6; D.lgs. n. 503/1992, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.6.) le aliquote di rendimento (1) moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino a un massimo di 40 anni). Le aliquote di rendimento hanno misura diversa; in relazione all ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente. Tale prima fascia per il 2007 è pari a 40.083,00 (2). Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal 1993. Per le anzianità ante 93 infatti esistono, al di sopra del tetto costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% e all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% e allo 0,90% (3). Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel 2007. Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta a un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. (1) Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile (vedasi 1.6) indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. (2) INPS, circolare 4 gennaio 2007, n. 3, tab. O. (3) Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XVI

Tab. 1 1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro 40.083,00 2,00% (x40=80%) 32.066,37 Oltre euro 40.083,00 Fino a euro 53.310.39 Fascia di euro 13.227,39 Oltre euro 53.310,39 Fino a euro 66.537,78 Fascia di euro 13.227,39 1,50% (x40=60%) 7.936,12 1,25% (x40=50%) 6.613,69 Oltre euro 66.537.78 1,00% (x40=40%) Tab. 2 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro 40.083,00 2,00% (x40=80%) 32.066,37 Oltre euro 40.083,00 Fino a euro 53.310,39 Fascia di euro 13.227,39 Oltre euro 53.310,39 Fino a euro 66.537,78 Fascia di euro 13.227,39 Oltre euro 66.537,78 Fino a euro 76.157,70 Fascia di euro 9.619,92 1,60% (x40=64%) 8.465,53 1,35% (x40=54%) 7.142,79 1,10% (x40=44%) 4.232,76 Oltre euro 76.157,70 0,90% (x40=36%) XVII

1.9 - IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2007 (valori provvisori) Dal 1 gennaio 2007 l importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente: Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 436,14 320,88 389,36 IMPORTI ANNUI 5.669,82 4.171,44 5.061,68 INPS, circolare n. 3 del 4 gennaio 2007,, tab. B. 1.10 - LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge 23. 12.1998, n. 448, art. 34; legge 23.12.2000, n. 388, art. 69; D.M. 18.11.2005) La percentuale di variazione per il calcolo dell aumento delle pensioni per l anno in corso è stata calcolata, in via previsionale, in misura pari al 2%, salvo eventuale conguaglio. Tale percentuale, collegata alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo seguente (1): nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. Il calcolo dell aumento viene fatto cumulando l importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale. Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento alla fine dello scorso anno sono state così aumentate per l anno 2007. Aumento del 2% Fino a euro 1.282,74 Aumento dell 1,8% Oltre euro 1.282,74 e fino a euro 2.137,90 Aumento dell 1,5% Sulla parte di pensione eccedente euro 2.137,90 (1) Stabilito dall'art. 34, c. 1, della L. 23.12.1998, n. 448 XVIII

1.11 - IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA E DI INVALIDITA CON I REDDITI DA LAVORO (D.lgs. n. 503/92, art. 10, commi 1 e 6; nonché comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993; legge n. 449/1997, art. 59, comma 14; legge n. 448/1998, art. 77; legge 23.12.2000, n. 388, art. 72; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 1; legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 2 lett.b)). 1.11.1 - Nel sistema retributivo CATEGORIA DI TRATTENUTA SULLA PENSIONE PENSIONE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PENSIONE DI VECCHIAIA Nessuna Nessuna PENSIONE DI ANZIANITA (**) a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi (1), a qualsiasi età b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di contributi e che non rientra nel caso b).(2) (*) PENSIONE DI INVALIDITA Liquidata entro il 1994 (4) Nessuna Nessuna Intero importo 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 436,14) (3) Nessuna ASSEGNO DI INVALIDITA dal 1995 (4) (5) XIX 50% della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 436,14) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. (2) Al compimento dell età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito. (*) I pensionati di anzianità che non lavoravano al 31.12.2002, ma che hanno intenzione di lavorare, possono ottenere il cumulo totale versando entro tre mesi dall inizio della attività una determinata somma (vedi circolare INPS 27.1.2003, n. 16). (3) La trattenuta non può comunque essere superiore al 30% del reddito da lavoro conseguito dal pensionato. (4) Se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente. (5) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). (**) La legge n. 243/04 (art.1, c. 2, lett. b)), aveva delegato il Governo ad ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell anzianità contributiva e dell età. Tale delega non è stata esercitata.

Rimangono valide le disposizioni previgenti alla legge 289/02, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo: - i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) con decorrenza entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall età; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 avessero, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età. 1.11.2 - Nel sistema contributivo (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22) Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo e i redditi da lavoro. Poiché infatti l art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, la pensione di vecchiaia contributiva non è stata modificata dalle norme che nel tempo hanno ritoccato le regole del cumulo senza coinvolgere espressamente il sistema contributivo. Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995. Esso può così riassumersi: XX

Pensione di vecchiaia contributiva (art. 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995) Soggetti Criteri di cumulabilità della pensione Titolari di pensione con età < 63 anni - divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi Titolari di pensione con età > 63 anni - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi 1.12 RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, di importo superiore a determinati limiti. La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno di invalidità 50% dell importo dell assegno di invalidità XXI

Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione 2001 2002 2003 Fino a lire 38.498.200 da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 in poi Fino a euro 20.419,88 Da euro 20.419,88 a euro 25.524,85 Oltre 25.524,85 Fino a euro 20.910,24 Da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 Oltre 26.137,80 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro 21.443,36 Da euro 21.443,36 a euro 26.791,70 Oltre 26.791,70 2005 Fino a euro 21.862,36 Da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Oltre 27.327,95 2006 Fino a euro 22.234,16 Da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Oltre 27.792,70 2007 Fino a euro 22.679,28 Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Oltre 28.349,10 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento INPS, circolare n. 3 del 4 gennaio 2007, tab. F. Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro (v. par. 1.11), sempreché dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione. In altre parole, l assegno di invalidità in presenza di altri redditi subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto 1.11. Se l assegno di invalidità è stato liquidato a un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo. XXII

1.13 - CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. 1 - Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione Fino a euro 15.682,68 2003 da euro 15.682,68 a euro 20.910,24 da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 oltre 26.137,80 2004 Fino a euro 16.075,02 da euro 16.075,02 a euro 21.433,36 da euro 21.433,36 a euro 26.791,70 oltre 26.791,70 2005 Fino a euro 16.396,77 da euro 16.396,77 a euro 21.862,36 da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 oltre 27.327,95 2006 Fino a euro 16.675,62 da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 oltre 27.792,70 2007 Fino a euro 17.009,46 da euro 17.009,46 a euro 22.679,28 da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 oltre 28.349,10 nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento INPS, circolare n. 3 del 4 gennaio 2007, tab. G. (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del 26.8.1995. XXIII

1.14 - CONFRONTO TRA IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO DI CALCOLO DELLE PENSIONI (legge. 8.8.1995 n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge. 23.12.2000, n. 388, art. 69, comma 6; D.lgs. 28.09.01, n. 355 convertito in legge 27.11.2001, n. 417; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 6, lett. b)) Il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva, si applica: integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data; integralmente ai lavoratori già assicurati prima del 31.12.1995 che abbiano una anzianità assicurativa superiore a 15 anni, di cui 5 successivi al 1995, che optino per tale sistema; possono, peraltro, esercitare l opzione (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (1) e (2). L opzione è irrevocabile; pro rata (e cioè in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31.12.1995 e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1 gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al 31.12.1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Il sistema di calcolo delle pensioni in forma retributiva si applica: ai lavoratori che al 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche per le anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi. La tabella 1 riassume le regole suddette. La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione. Tab. 1 Situazione contributiva Assicurati che al 31.12.1995 possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Assicurati che alla data del 31.12.1995 non possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Sistema di calcolo della pensione Liquidazione dell intera pensione con il sistema retributivo (anche per l anzianità acquisita dopo l 1.1.96; art. 1, c. 13, legge n. 335/95) Sistema misto: Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal 1.1.1996 in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995) Lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995 iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data Lavoratori già assicurati al 31.12.1995 che - in possesso dei requisiti per farlo - optino per il sistema contributivo Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) (1) Per l accertamento dell anzianità contributiva acquisita al 31.12.1995 da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temporalmente (INPS, circ. 7 giugno 2002, n. 108); si considera altresì l anzianità maturata in Paesi legati all Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (INPS, circ. 12.6.1996, n. 123). (2) Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione INPS dei collaboratori coordinati e continuativi. L art. 3 del D.M. 2.5.1996, n. 282, consente di trasferire in tale gestione i contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da avere un unica pensione contributiva; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al 31.12.1995 (INPS, circ. n. 108/2002). XXIV