CONVENZIONE tra COMUNE DI SANREMO e MINISTERO DELL INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO, S. P. e D. C. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPERIA per l effettuazione di un SERVIZIO STAGIONALE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CON PRESIDIO ACQUATICO NEL COMUNE DI SANREMO L anno 2012, il giorno 20 del mese di giugno, presso la sede della Prefettura di Imperia, tra - il Comune di Sanremo con sede in Palazzo Bellevue Corso Cavallotti n. 59, rappresentato dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Dott.ssa Rita Andena, a ciò espressamente delegata in virtù del proprio incarico dirigenziale e del provvedimento della Giunta Comunale n. 200 in data 07.06.2012, dichiarato immediatamente eseguibile e - il Ministero dell Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C., rappresentato dal Prefetto di Imperia Dr.ssa Fiamma Spena, su delega del Ministro dell'interno pro tempore, di cui al provvedimento del Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C. n. 3012/4168 del 14.06.2012, - presente per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia con sede in Via Strato n. 2, il Comandante Provinciale Dott. Ing. Leonardo Bruni; 1
VISTI: la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ; l art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, così come modificato dall art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 che conferisce alle Regioni e agli Enti locali le funzioni in materia di rilascio di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; il D.lgs. 267/200 (T.U. sulle autonomie locali); l art.1 del D.Lvo 139/06 che demanda al Ministero dell'interno attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti; l art. 36 comma 3 dello stesso D.l.vo 139/06 che fa salve le competenze delle Capitanerie di Porto in relazione alla salvaguardia della vita umana in mare; l art. 6 comma 1 della legge n. 225/92, per l attuazione delle attività di Protezione Civile: lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, al fine di sviluppare la cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione, addestramento ed intervento in caso di emergenza, in modo da creare sinergia tra le componenti di Protezione Civile; la legge 10 agosto 2000 n. 246 potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concernente la possibilità da parte degli Enti locali di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell interno per l utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; la legge 246/200 art. 17 che prevede che gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite il competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulate con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno; L'art.1 comma 439 della legge Finanziaria nr.296/06 che prevede, al fine della realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, che il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che 2
prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali; il D.P.R. 28.09.1994 n. 662; PREMESSO CHE: una stretta collaborazione tra le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Comuni è espressamente prevista dall art. 11 della L. 24/02/1992 n. 225 allorché individua le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile; l attuale organizzazione, dotazione di mezzi e personale del Comando Provinciale VV.F. di Imperia è in grado di assicurare un servizio di sorveglianza e prevenzione incidenti in mare, poiché dispone di mezzi nautici veloci (moto d acqua) particolarmente efficaci nel periodo estivo, in cui si registra un considerevole aumento del flusso turistico; CONSIDERATO: il ruolo e la responsabilità civica dei comuni costieri per la predisposizione di un servizio di salvamento lungo il litorale di giurisdizione devoluto alla libera fruizione; l opportunità di assicurare, quale tutela di un primario interesse pubblico, un servizio di salvamento con caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee, per quanto ragionevole, sull intero territorio nazionale; che le unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono una componente qualificata nell ambito degli assetti operativi utilizzabili dall organizzazione SAR nazionale, concorrendo all attività di ricerca e soccorso in mare coordinata, ai sensi del DPR 662/94 Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79), adottata ad Amburgo il 27 aprile e relativo Allegato, dall Autorità Marittima alla quale il Corpo Nazionale dei VV.F. assicura, anche in ragione delle proprie elevate specificità tecnico.professionali, la prestazione di interventi di soccorso tecnico urgente ove necessario; RITENUTO: che per i motivi sopra esposti il personale e i mezzi dei Vigili del Fuoco, inseriti nelle locali pianificazioni SAR delle Autorità Marittime, sono in grado di garantire con le professionalità e l efficacia richiesta, il servizio di sorveglianza; che dalla collaborazione e cooperazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed il Comune di Sanremo possa derivare una maggiore efficacia d intervento con 3
conseguente ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse pubbliche da destinare alla salvaguardia della collettività nel periodo dell'anno con il maggior numero di presenze turistiche sul territorio comunale; che sia utile integrare il servizio di prevenzione e vigilanza antincendio nell'ambito del territorio comunale con specifici accordi con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso il Comando Provinciale di Imperia. SI CONVIENE E STIPULA quanto segue : ART 1 ( Finalità - Oggetto Ambito) Il Comune di Sanremo con la presente intende intensificare la collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, promuovendo, nell ambito delle rispettive competenze, iniziative finalizzate a suscitare una rinnovata coscienza di sicurezza sul territorio. Il Comune di Sanremo, al fine di integrare il servizio di Salvamento Acquatico già posto in essere negli arenili ricadenti nella giurisdizione dello stesso Comune, affida al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia il compito di istituire un servizio di prevenzione e sorveglianza in mare con mezzo nautico, lungo il litorale marino di competenza del proprio territorio, nelle giornate di maggior afflusso turistico come di seguito individuate. ART. 2 (Espletamento del servizio) Il servizio di cui all articolo precedente dovrà essere svolto a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei seguenti giorni: 30 giugno 2012, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 luglio 2012 e tutti i giorni dal 4 al 19 agosto 2012 e secondo il seguente orario: dalle ore 13:00 alle ore 18:00. La base operativa VV.F per assicurare il servizio di cui all'art.1 della presente convenzione viene stabilita nel territorio del Comune di Sanremo nel luogo che sarà precisamente individuato d intesa con la locale Autorità Marittima. Dovrà essere garantita la presenza di nr. 2 unità dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale VV.F. di Imperia specialisti in soccorso acquatico con mezzi nautici VF appositamente allestiti ed equipaggiati, che sarà cura del Comando Provinciale Vigili del 4
Fuoco indicare precisamente e comunicare al Comune ed all Autorità Marittima locale prima dell inizio del servizio. ART.3 (Gestione) Agli aspetti organizzativi della presente provvederà il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, sentito il Comandante dell Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, con la precisazione che l attività dei VV.F., oggetto della presente convenzione, verrà comunque svolta con la supervisione ed il coordinamento dell Autorità marittima locale. Il personale VV.F. impiegato nel presidio riferisce all Autorità Marittima sull attività svolta e comunicherà tempestivamente e direttamente all Autorità Marittima competente ogni possibile situazione di potenziale pericolo suscettibile di sfociare in un attività SAR. Resta inteso che le modalità operative del servizio (orari, canale di comunicazione, tipologia e dislocazione di personale e mezzi), nonché eventuali periodi di interruzione del servizio stesso, sono comunicati all Autorità Marittima competente ai fini dell efficacia dell esercizio dei propri compiti di coordinamento. Il Comando farà pervenire al Comune a all Autorità Marittima competente entro il 30 settembre 2012, una relazione riportante gli interventi effettuati, distinti per tipologia; la predetta relazione sarà accompagnata da adeguata rendicontazione economicofinanziaria a consuntivo delle spese sostenute. ART.4 (Termini economici) Il Comune di Sanremo si impegna a corrispondere per Il servizio previsto al precedente articolo 1 la somma annuale di Euro 5.000,00 da versare a favore del Ministero dell Interno per il 50 % entro dieci giorni dalla data di stipula della presente convenzione e per la parte restante tra il 1 novembre 2012 ed il 10 novembre 2012. Tali importi verranno corrisposti mediante versamento nell apposito capitolo di entrata n. 2439 Capo XIV art. 11 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale: versamento da parte delle regioni e degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell Interno nell ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile ai sensi dell art. 1 comma 439 L. 27/12/2006, n. 296. 5
Le relative quietanze in originale dovranno essere inoltrate agli uffici centrali contabili del Ministero dell Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie Via Cavour n. 5 Roma, fornendo copia al Comando VV.F. di Imperia., ART.5 (Validità convenzione e sospensioni) La presente convenzione ha validità per il corrente anno 2012 e precisamente per il periodo di espletamento del servizio previsto all art. 2. La presente convenzione si intende sospesa, per insindacabile decisione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in concomitanza di gravi emergenze locali e/o nazionali, attraverso comunicazione formale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Imperia. ART.6 (Collegio di conciliazione) In caso di divergenze tra le parti convenienti, i problemi conseguenti saranno esaminati da un collegio conciliativo costituito da Un rappresentante della Prefettura di Imperia designato dal Prefetto; Dal Comandante Provinciale pro tempore dei Vigili del Fuoco di Imperia; Dal Sindaco di Sanremo o suo delegato. Imperia li, 20 giugno 2012, Per il MINISTRO DELL INTERNO Il Prefetto di Imperia Dott.ssa Fiamma SPENA Per il COMUNE DI SANREMO il Dirigente Settore Attività Produttive Dott.ssa Rita ANDENA Per il Comando Provinciale VV.F. di Imperia Dott. Ing. Leonardo BRUNI 6