Circolare N.37 del 12 Marzo 2014

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Circolare N.37 del 12 Marzo 2014 DL milleproroghe. Fino al 2014 lavoro accessorio per i cassaintegrati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 150/2013 (così come modificato dalla legge di conversione n. 9/2014) sono state modificate le disposizioni in materia di lavoro accessorio: per effetto di una variazione al D.Lgs. n. 276/2003 (ed, in particolare, all articolo 70) sono stati riammessi nell ambito di applicazione di questo particolare istituto i lavoratori cassaintegrati e i percettori di indennità sostitutive/integrative del reddito. In mancanza di tale modifica, a partire dal 01.01.2014 tali soggetti non avrebbero potuto più svolgere prestazioni di lavoro accessorio. Si ricorda che l istituto del lavoro accessorio è nato per regolarizzare quelle prestazioni occasionali, esecutive o ripetitive che, in via generale, erano escluse da qualsiasi tutela legale. I datori di lavoro che desiderano ottenere tali prestazioni dovranno acquisire un apposito voucher (del costo nominale di 10, comprensivi della quota retribuzione, commissioni e premi assicurativi) e comunicare il suo uuso all INPS prima dell utilizzo della prestazione.

Premessa Secondo quanto stabilito l articolo 70 del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 per il 2013 e nel limite massimo di corrispettivo di 3.000, sono ammessi al lavoro accessorio anche i lavoratori percettori di indennità sostitutive/integrative del reddito. Riferendosi limitatamente al precedente anno, a partire dal 01.01.2014 non si poteva più considerare applicabile l istituto del lavoro accessorio a tali soggetti. Con un nuovo intervento legislativo, viene introdotta una modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che rende applicabile anche per l anno 2014 la deroga prevista a favore dei cassintegrati. Di conseguenza, viene nuovamente ampliato l ambito di applicazione dell istituto a favore dei datori di lavoro, che potranno beneficiare delle prestazioni di tale personale. In che cosa consiste il lavoro accessorio? Tra gli interventi più rilevanti in materia di lavoro accessorio ricordiamo che la Riforma del lavoro ha modificato la nozione di prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, qualificandole quali attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 1 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. 2. Con la riforma del lavoro è stato, infatti, eliso il riferimento alle causali soggettive e oggettive, ossia alle categorie di prestatori e ai settori di attività, in presenza delle quali la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Sono state, in tal modo, semplificate e chiarite le modalità per l utilizzo del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori. Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a 5.050 netti per il 2014 (per effetto dell aggiornamento comunicato dall INPS con la circolare n. 28/2014), in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti. Tale limite differisce dal parametro stabilito dalla previgente disciplina, incentrato sull attività svolta a favore del singolo committente. Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 netti per il 2014. 1 Importo, come si vedrà, modificato per il 2014. 2 Originariamente la disposizione conteneva un riferimento alle attività di carattere meramente occasionale, come si vedrà nel proseguo della trattazione 1

OSSERVA Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000 è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative. Con l articolo 7 comma 2 del DL n. 76/2013 (convertito con legge n. 99/2013) è stata introdotta una modifica sostanziale alla disciplina del lavoro accessorio, che garantisce un maggior ambito di applicazione dell istituto. Con il DL lavoro viene di fatto ampliato l ambito di applicazione dell istituto attraverso l eliminazione del limite relativo alla tipologia di mansione svolta dal lavoratore. LAVORO ACCESSORIO 2014 Limite Netto Lordo Limite per lavoratore all anno 5.050,00 6.740,00 Limite per committenti imprenditori 2.020,00 2.690,00 commerciali e professionisti Il voucher per il pagamento delle prestazioni I voucher o buoni lavoro costituiscono un particolare sistema per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio che incorporano il compenso per la prestazione di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali all INPS. Il valore nominale di un buono lavoro è ora pari a 10 e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'inail per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50. È inoltre disponibile un buono multiplo, del valore di 50, equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 equivalente a due buoni non separabili. Il valore netto del buono multiplo da 50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 ; quello del buono da 20 è pari a 15. OSSERVA La L. 92/2012 ha previsto l'aggiornamento del valore nominale mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare, tenuto conto del confronto con le parti sociali. 2

La L. 92/2012 ha inoltre specificato che i buoni lavoro devono essere: orari; numerati progressivamente; datati. I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni (per i voucher distribuiti dalle sedi Inps e per quelli acquistati presso uno sportello postale) o entro 12 mesi (per i voucher acquistati presso tabaccherie o banche popolari abilitate) dal giorno dell emissione. Le modalità di riscossione di un buono lavoro variano a seconda che si scelgano: MODALITA DI RISCOSSIONE Buoni cartacei Chi li riceve deve convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. A questo punto il procedimento termina con il versamento, automatico, dei contributi sulle posizioni assicurative del lavoratore. Se si tratta di un minorenne, deve presentare anche un autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore. Buoni telematici Nel caso di buoni telematici, per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico dell Inps. Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità: sportelli Inps; nel sito Inps, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio; contact center Inps/Inail (numero gratuito da numero fisso 803164 oppure da cellulare al n. 06/164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante). Avvenuto l accreditamento, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare a fine del rapporto. La sottoscrizione dell INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale. Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate E possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all iniziativa (clicca il link per verificare quali sono). L'operazione è possibile dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale fino a un anno dall'emissione dei 3

voucher, per un importo massimo di 500. Chi li riceve per riscuoterli deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria definitiva o con il tesserino del codice fiscale, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati. Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati L'Istituto centrale delle banche popolari italiane e INPS, nell estate 2011, hanno siglato una convenzione per l'erogazione dei voucher lavoro occasionale accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale. Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare Emilia Romagna sono stati i primi istituti di credito ad offrire il servizio. Comunicazione e maxisanzione Il committente ha l obbligo di effettuare, prima dell inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva (tramite uno dei canali indicati dall INPS) indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) e il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell attività (codice lavorazione). OSSERVA L INPS, con la circolare n. 177/2013 ha segnalato attraverso quali canali i committenti sono tenuti ad effettuare le comunicazione a partire dal 15.01.2014: tramite procedura informatica: la procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it; accessibile, dal sito dell Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi: per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN); per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS; per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN). Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata; Contact center: contattabile al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell utenza chiamante; Sede INPS: presso la sede dell INPS. Ricordiamo che il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni relativamente all applicazione della maxi-sanzione nel caso di utilizzo del lavoro accessorio. In via preliminare bisogna ricordare che secondo quanto stabilito dalla circolare n. 38/2010 la maxisanzione per lavoro nero può trovare applicazione in riferimento ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al centro 4

per l impiego, sulla base dell effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione. Con particolare riferimento al lavoro accessorio viene chiarito che il personale ispettivo può irrogare il provvedimento di applicazione della maxisanzione laddove l utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all INPS/INAIL connessa all attivazione delle prestazioni stesse. Solo in tale ipotesi, infatti, il rapporto può ritenersi sconosciuto alle parti. Nel caso in cui non vengano dichiarate le parti della prestazione (per esempio, il lavoratore lavora per due giorni, di cui solo uno dichiarato), il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione: il rapporto, per quanto irregolare è stato dichiarato. OSSERVA Per l illecito ordinariamente contestabile (occupazione totalmente irregolare) si applica la sanzione da 1.950 a 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, con una maggiorazione giornaliera di 195, mentre nell ipotesi in cui il lavoratore risulti occupato per un periodo lavorativo successivo si applica una sanzione da 1.300 a 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, con una maggiorazione giornaliera di 39. TABELLA RIEPILOGATIVA Fattispecie Periodo di cessazione della condotta Antecedente al Dal 24.12.2013 Dal 22.02.2014 24.12 Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa Da 1.500 a 12.000 Da 1.950 a 15.600 Da 1.950 a 15.600 completamente in 150 al giorno 195 al giorno 195 al giorno nero) Contestazione Da 1.000 a 8.000 Da 1.300 a 10.400 Da 1.300 a 10.400 attenuata (sussistenza di periodi lavorativi 30 al giorno regolari successivi al 39 al giorno 39 al giorno periodo contestato) Diffida ad adempiere Applicabile Applicabile Non applicabile 5