Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 219 02.09.2015 730 precompilato: dal 2016 anche le spese sanitarie Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Decreto semplificazioni Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 L articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che, dal 2016, l Agenzia delle Entrate acquisisca i dati relativi alle spese mediche e sanitarie, affinché possano essere indicati nel modello 730 precompilato. Al fine di rendere operativa tale previsione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell 11 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, con il quale sono indicate le regole che i soggetti obbligati (quali, ad esempio, le farmacie, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, ecc.) devono seguire per inviare le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre il 31 luglio l Agenzia delle Entrate, con un apposito Provvedimento, ha inoltre fissato le modalità tecniche con le quali la stessa utilizzerà dei dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria. Le spese sanitarie nel 730 precompilato Tra le grandi semplificazioni introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014 sicuramente quella che ha calamitato l attenzione del grande pubblico è stata l introduzione del nuovo modello 730 precompilato. Dall anno 2015, infatti, con riferimento al periodo d imposta 2014, l Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente la dichiarazione dei redditi precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente, la quale può essere accettata o modificata. A tal fine l Agenzia delle Entrate si avvale delle informazioni: 1
disponibili in Anagrafe Tributaria; trasmesse dai sostituti d imposta (tramite le Certificazioni Uniche); trasmesse dagli altri soggetti (che riguardano le spese detraibili e deducibili). I DATI UTILIZZATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PER RENDERE DISPONIBILE IL 730 PRECOMPILATO Eccedenze d imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l esercizio precedente. Residui dei crediti d imposta indicati nella dichiarazione presentata per l esercizio precedente Rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti (esempio: spese ristrutturazione). L eventuale maggior credito derivante dalla Dati già liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ai sensi disponibili dell articolo 36-bis D.P.R. 600/73. nell Anagrafe Dati dei terreni e dei fabbricati (vengono inseriti i dati tributaria presenti della dichiarazione dell anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro). Altre informazioni presenti nella banca dati dell Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il modello F24). Redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative ritenute operate dal sostituto d imposta. Dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico. Dati trasmessi Redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri dai sostituti redditi diversi indicati nella Certificazione Unica d imposta con (Quadro D modello 730). le Oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d imposta Certificazioni (Quadro E). Uniche Dati relativi all assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta nell anno precedente (Quadro F). Esempio: somme trattenute a titolo di acconto per l anno 2014. I dati relativi Al fine dell elaborazione della dichiarazione agli oneri da precompilata, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e parte dei detraibili, devono essere inviati i seguenti dati all Agenzia soggetti terzi delle Entrate: 2
CHI DEVE INVIARE I DATI Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari Imprese assicuratrici Enti previdenziali QUALI DATI VANNO INVIATI Quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso. Premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni. Contributi previdenziali e assistenziali. L articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede altresì che, dal 2016, l Agenzia delle Entrate acquisisca anche i dati relativi alle spese mediche e sanitarie. Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 31 luglio (Prot. n. 103408/2015) sono state dettate le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell 11 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 31 luglio 2015, con il quale sono indicate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato. LA MAPPA DELLE NOVITÀ Dal 2016, l Agenzia delle Entrate dovrà acquisire anche i dati relativi alle spese mediche e sanitarie ai fini della compilazione del modello 730 precompilato. NOVITÀ NOVITÀ Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015: sono dettate le modalità tecniche di utilizzo dei dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria. Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015: sono fissate le regole da seguire per inviare le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. 3
Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 31 luglio A partire dal 2016, ai fini dell elaborazione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1 marzo di ciascun anno, metterà a disposizione dell Agenzia delle Entrate i dati relativi a: spese sanitarie sostenute nel periodo d imposta precedente; rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. Con il Provvedimento del 31 luglio 2015 l Agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tenendo conto delle misure di tutela approntate dal Garante per la protezione dei dati personali. Trova così attuazione l articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014. Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 Articolo 3 3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell articolo 50, comma 5-bis, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. 5. Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, sentita l Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3. 4
I dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria Chi deve inviare i dati Le aziende sanitarie locali; le aziende ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; i policlinici universitari; le farmacie, pubbliche e private; i presidi di specialistica ambulatoriale; le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Le tipologie di spese rilevanti a) Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale; b) farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; e) farmaci per uso veterinario; f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort; g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera); h) altre spese. 5
I dati trasmessi a) Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 (ovvero della struttura sanitaria tenuta alla trasmissione dei dati); c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso. LA PROCEDURA DI ACCESSO AI DATI L Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all Agenzia delle Entrate. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato opposizione. L Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando l importo complessivo delle spese detraibili. Più precisamente, i sistemi di elaborazione dell Agenzia delle Entrate provvedono a suddividere le spese in: automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente; agevolabili solo a particolari condizioni. Analizzando le modalità di accesso ai dati da parte dell Agenzia delle Entrate può essere sottolineato quanto segue: - le spese sanitarie che l Agenzia delle Entrate indicherà nel modello 730 precompilato comprendono anche quelle sostenute per i familiari fiscalmente a carico, così come risultanti dalla Certificazione Unica. Con il Provvedimento in oggetto viene altresì precisato che se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico; 6
- saranno trasmessi all Agenzia delle Entrate anche i dati sui rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento. In questo caso giova di essere sottolineato che i suddetti importi saranno automaticamente inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Tuttavia, se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l importo del relativo rimborso; - i dati trasmessi all Agenzia delle Entrate saranno in forma aggregata. I dati di dettaglio potranno invece essere consultati dal contribuente accedendo all area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria. Nel Provvedimento dell Agenzia delle Entrate viene ribadito che le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell Agenzia delle Entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata (Caf, professionisti e sostituti). Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell Agenzia delle Entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate. L opposizione I contribuenti possono in ogni caso esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati all Agenzia delle Entrate. Questo diritto è riconosciuto non solo a coloro che sono tenuti alla compilazione del modello 730 ma anche ai familiari fiscalmente a carico: in quest ultimo caso i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali è stata esercitata l opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui si risulta a carico. Si ricorda, tuttavia, che resta ferma la possibilità di inserire le spese per le quali è stata esercitata l opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge. 7
Come può essere esercitata l opposizione Spese relative all anno 2015 Anni successivi Opposizione all invio di singoli dati Opposizione all invio di singoli dati Nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. Con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015 non è possibile chiedere al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. Opposizione all invio di singoli dati a) Nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. b) Negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. Opposizione all invio di singoli dati Dal 1 al 28 febbraio 2016, accedendo all area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. L assistito può consultare l elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all Agenzia delle Entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. L opposizione all utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. Dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento, accedendo all area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. L assistito può consultare l elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all Agenzia delle Entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. L opposizione all utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. 8
Opposizione all invio dei dati aggregati Dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l assistito, può esercitare l opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate i dati aggregati comunicando all Agenzia, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L opposizione all utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. La comunicazione potrà avvenire a mezzo mail, contattando telefonicamente il Centro di assistenza multicanale dell Agenzia delle Entrate o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale. Il Decreto del Mef Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell 11 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, con il quale sono dettate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato. Pertanto, dopo il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate con il quale sono state fissate le modalità tecniche di utilizzo dei dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, il Provvedimento in oggetto fissa le regole da seguire per inviare le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. 9
Strutture sanitarie Sistema Tessera Sanitaria Agenzia delle Entrate Invia i dati a Trasmette i dati a Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 CHI COSA COME L INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Asl, ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, ambulatori specialistici, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per la prestazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Dovranno essere trasmessi i dati riportati sul documento fiscale rilasciato all'assistito (scontrino parlante, ricevuta, fattura), il codice fiscale risultante dalla tessera sanitaria e gli eventuali rimborsi erogati. I dati dovranno essere trasmessi telematicamente. Le modalità di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal DPCM 26/3/2008 e dall art. 50 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (si ricorda che i provvedimenti appena richiamati riguardano la trasmissione telematica dei dati delle prescrizioni da parte dei singoli medici al Ministero dell Economia e delle Finanze, al fine di monitorare la spesa pubblica). I dati possono essere tramessi anche per il tramite: - di associazioni di categoria; - di soggetti terzi. È tuttavia necessario richiedere al Ministero dell Economia e delle Finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante. 10
Viene inoltre ricordato che l'invio telematico dei dati è escluso in presenza di specifica opposizione, espressa dall assistito al momento dell emissione del documento fiscale. In tal caso, è escluso anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi. - Riproduzione riservata - 11