Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1643 Norme in materia di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità per i figli superstiti 29/01/2017-23:16
Indice 1. DDL S. 1643 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1643 4
1. DDL S. 1643 - XVII Leg. 1. DDL S. 1643 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1643 Norme in materia di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità per i figli superstiti Iter 8 gennaio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1643 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Maria Teresa Bertuzzi ( PD ) Cofirmatari Andrea Marcucci ( PD ), Leana Pignedoli ( PD ), Stefania Pezzopane ( PD ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 21 ottobre 2014; annunciato nella seduta pom. n. 337 del 22 ottobre 2014. Classificazione TESEO PENSIONE DI REVERSIBILITA', FIGLI Articoli ETA' DELLE PERSONE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), STUDENTI (Art.1) Assegnazione Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente l'8 gennaio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 371 dell'8 gennaio 2015. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 1643 1.2.1. Testo DDL 1643 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1643 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BERTUZZI, MARCUCCI, PIGNEDOLI e PEZZOPANE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2014 Norme in materia di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità per i figli superstiti Onorevoli Senatori. -- L'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, nel fissare i requisiti per il godimento della quota di pensione di reversibilità, che spetta ai figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso di questi e non prestino lavoro retribuito, stabilisce che il relativo diritto, normalmente destinato a venir meno con il raggiungimento della maggiore età, si può prolungare fino al ventunesimo o ventiseiesimo anno di età del figlio in caso di frequenza, rispettivamente, di una scuola media professionale o dell'università, sempre che sia rispettato il limite della durata del corso legale di laurea. Tale prolungamento è quindi soggetto a discipline diversificate nel caso si tratti di un figlio orfano «studente» ovvero «universitario»: solo nel secondo caso, infatti, laddove il soggetto non riesca a frequentare il corso di laurea nei tempi previsti dal corso legale, ciò costituisce causa di cessazione dal diritto alla pensione. La problematica alla quale si vuol porre rimedio si appunta su quest'ultima condizione, prospettandosi l'illegittimità costituzionale dell'automatica esclusione del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità relativamente alla fattispecie riguardante il figlio «universitario fuori corso», dal momento che ciò non è «ugualmente» sancito nel caso di figlio «studente ripetente». Si ricorda che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con la sentenza n. 459 del 19 giugno 2008, ha seguito la scia giurisprudenziale innovativa introdotta dalla sentenza n. 396 del 26 gennaio 2007 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria: stando a quanto riportato nella decisione, l'unico riferimento temporale che viene dettato è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto, anche se permanesse la condizione di studente universitario e indipendentemente dalla frequenza del corso legale di laurea. Di conseguenza è chiaro che la totale eliminazione della quota di pensione di reversibilità si risolve in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente orfano, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione. Premesso che il diritto degli orfani studenti ad una quota di pensione di reversibilità si collega essenzialmente all'impossibilità per gli stessi di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi, il riferimento alla mancata frequenza del ciclo di studi nei tempi previsti dalla legge, come motivo di esclusione dalla titolarità di una quota di pensione, riguarda inspiegabilmente i soli orfani iscritti a corsi di laurea: tale causa di cessazione dal godimento della pensione deve essere eliminata al fine di rendere uniformi regimi giuridici che, sebbene in parte a ragione differenziati tra orfani iscritti all'università ed orfani iscritti a cicli di studi precedenti, nell'aspetto fin qui evidenziato, risultano costituire un'ingiustificata differente regolazione di fattispecie tra loro simili. Inoltre, se funzione principale della pensione di reversibilità ai figli superstiti è quella di dare garanzia Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 1643 di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che aveva l'onere del loro mantenimento, escludere il figlio iscritto all'università fuori corso mentre, nel contempo, si prevede la continuazione del godimento della pensione da parte di quel figlio che, similmente al primo, risulta essere stato bocciato nella scuola o istituto di secondo grado, appare in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica. Sulla base di tali considerazioni, al fine di determinare una soluzione maggiormente equilibrata rispetto agli interessi in gioco, si ritiene opportuno l'intervento del legislatore. Considerando quindi con maggiore attenzione gli effetti della rigidità della norma, si evidenzia il differente trattamento esistente tra situazioni del tutto analoghe: si tratta di figli orfani che, a causa della propria dedizione agli studi, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio. Per questa considerazione e per la riconosciuta necessità di un'adeguata tutela degli orfani nel loro diritto allo studio, volendo dare adeguata risposta in ordine ai princìpi costituzionali di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, il presente disegno di legge riscrive il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, stabilendo che il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità spetta ai figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, con il limite di età di 21 anni qualora frequentino una scuola o istituto di secondo grado e di 26 anni qualora frequentino l'università. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola o istituto di secondo grado e a 26 anni qualora frequentino l'università». Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.