PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI FAUNA SELVATICA ED ESPLOSIVI NEL TERRITORIO

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REGIONE LAZIO PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI (Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989) Palombari) Sabina (RM) Deliberazione n. 42 del 01.08.2008 OGGETTO! APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRANSITORIO PER IL TRASPORTO DI ARMI E L'INTRODUZIONE DI MEZZI DI CATTURA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESPLOSIVI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI. I/anno duemilaotto (2008) addì uno del mese di Agosto alle ore 15.00 presso la sede delplnte. IHvnte Parco si è riunito il Consiglio Direttivo Sono presenti i seguenti componenti: Presidente Vicepresidente Consigliere Consigliere [ -^. _... Consiiiliere Consigliere Consiuliere Paolo Piacentini Gilardi Renato Cerhoni Marco De Angelis Gilberto Giubilei Antonio Santoboni Gino Zacchini Massimo P A A P 1' 1» P! Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Luigi Russo. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocali a deliberare sull'oggetto sopra indicato. IL CONSIGLIO DIRETTIVO VISTA la I R. n. 29 del 6 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni: VISTO il decreto del Presidente n. T0509 dell'01.08.07 relativo alla nomina del Direttore dellt.ntc Parco Monti Lucretili nella persona del Dott. Luigi Russo.

PREMESSO che questo Ente deve provvedere all'emanazione del Regolamento di cui all'art della L. 394/91 che disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco; CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione di detto regolamento, si rende necessario provvedere alla regolamentazione del trasporto di armi per uso caccia, sportivo ed altro, in primo luogo per i cittadini residenti nei comuni del Parco nonché per tutti coloro che sono interessati all'attraversamento del territorio, lungo strade provinciali per raggiungere ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del Parco, provvedendo al rilascio di autorizzazioni di cui al comma 3 lettera f) dell" art 11 della L. 394/91 ; DELIBERA 1. Di approvare il Regolamento per il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 2. Di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza ai sensi della DGR 1160/2001 alla Regione Lazio. Il Direttore (Ddtt. Lui : den'ente Russo) *< L. Regionale n. 41 del 26.06.1989^ nt\ \Mc* el Consiglio Di Piacentini) te l

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo delle dclibcre dell'ente dal -2S 'Of'Q^ al A2> 'Q^'-Sp per 15 giorni consecutivi. U IL RESPONSABILE L. Regionale n. 41 ^del 26.06.1989, V A/TI La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ( ) dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'albo delle delibere dell'ente ( ) dopo l'approvazione delle Regione Lazio ( ) immediatamente eseguibile Palombaro Sabina, lì 'L Regionale n. 41 ^6126.06.1989^ IL DIRETTORI- IÌ1-I L'I-N t. Luiyi \

PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI ENTE REGIONALE DI DIRITTO PUBBLICO Viale A. Petrocchi snc - 00018 - PALOMBARA SABINA REGOLAMENTO TRANSITORIO per il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica ed esplosivi nel territorio del Parco dei Monti Lucretili Art. 1 - Finalità 1 II presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 11 della L. 394/91, detta le norme per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata al trasporto di armi e all'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica ed esplosivi all'interno del territorio del Parco dei Monti Lucretili. Art. 2 - Trasporto di armi da caccia e per uso sportivo 1 II trasporto di armi da caccia e per uso sportivo all'interno del territorio del Parco può essere autorizzato dall'ente gestore, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, esclusivamente a coloro che risiedono o che si trovano temporaneamente a soggiornare all'interno del territorio del Parco e limitatamente ai tratti stradali che individuano il percorso più breve tra la località di residenza e l'esterno del territorio stesso. 2 Può essere altresì autorizzato il trasporto di armi da caccia a coloro che partecipano ad attività di abbattimento selettivo della fauna selvatica promosse e coordinate dall'ente gestore, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento di dette attività e secondo le modalità previste dal programma di abbattimento. 3 Ove siano in funzione all'interno del territorio del Parco impianti sportivi legati a una sezione di Tiro a segno nazionale o iscritti a una federazione sportiva affiliata al CONI, il trasporto delle sole armi per uso sportivo può essere autorizzato anche ai non residenti nel territorio del Parco. In questi casi la richiesta di autorizzazione può essere presentata, su espressa delega dell'interessato, anche dai gestori dei singoli impianti sportivi.

4 Le armi trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte in apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni e comunque trasportate in forma che ne concretizzi il trasferimento da un luogo a un altro come oggetto inerte e non suscettibile d'uso ed in assenza, quindi, della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto. 5 I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento sono tenuti durante il trasporto delle armi lungo i tratti stradali interni al territorio del Parco a non effettuare soste se non per evidenti e comprovabili motivi di necessità. 6 Per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo ed in particolare ove finalizzati alla difesa personale o allo svolgimento di specifiche attività professionali il porto e il trasporto di armi all'interno del Parco, nel rispetto delle norme vigenti, è consentito e non sottoposto ad autorizzazione da parte dell'ente gestore. Art. 3 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica 1 Può essere autorizzata l'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica nel territorio del Parco: a. ai soggetti che svolgono attività autorizzata di ricerca scientifica per conto del Parco, limitatamente ai mezzi, nei luoghi e per i periodi indicati nel programma di ricerca; b. ai ricercatori autorizzati ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, limitatamente ai mezzi, nei luoghi e per i periodi indicati nella stessa autorizzazione; e. agli operatori, iscritti all'albo degli operatori di selezione degli ungulati, ove istituito dal Parco, autorizzati dallo stesso al prelievo selettivo degli ungulati e con le modalità previste nel programma di cattura. Art. 4 -Autorizzazioni 1 Gli interessati che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'alt 2, ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dal presente regolamento dovranno presentare al Parco formale richiesta scritta come da modello allegato al presente regolamento e fornire la documentazione eventualmente ivi prevista. 2 Ai sensi dell'alt 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, sulla base di eventuale presentazione di idonea ed adeguata documentazione e nel rispetto delle vigenti leggi, l'ente gestore può rilasciare autorizzazioni al trasporto di armi e all'introduzione di esplosivi e di mezzi cattura della fauna nel territorio del Parco per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli.

Art. 5 Durata delle autorizzazioni e limitazioni 1 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento rilasciate nominalmente ai residenti all'interno del territorio del Parco hanno validità per un anno a partire dalla data del rilascio. 2 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento rilasciate nominalmente ai soggiornanti all'interno di territorio del Parco hanno validità limitatamente al periodo di effettiva permanenza del richiedente. 3 Le autorizzazioni relative a quanto previsto dal comma 3 dell'ari. 2 del presente regolamento sono limitate ai soli giorni di apertura degli impianti sportivi e ad orari compatibili con quelli di esercizio degli stessi. Art. 6 Sanzioni 1 Le violazioni delle norme, delle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzatorio, nonché delle dichiarazioni riportate nella richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al presente regolamento, oltre alle sanzioni di natura penale previste dall'art. 30 della L. 394/91, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.032 ai sensi del comma 2 del citato art. 30. Art. 7 Entrata in vigore e durata 1 II presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua formale approvazione e resta in vigore sino all'emanazione del Regolamento del Parco, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate. Palombara Sabina, lì irettore,. Regionale n. 41 ^ (tf A Lu'9',del 26.06.1989. U

AL DIRETTORI: DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI Via Pctrocchi snc 00018 PALOMBARA SABINA (RM) Oggetto: richiesta di autorizzazione per il trasporto di armi all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lueretili. Il sottoscritto nato a ( ) il e residente in ( ), Via chiede il rilascio dell'autorizzazione annuale al trasporto di armi all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lueretili, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento dell'ente. Il trasporto di tali armi è finalizzato ad uso Caccia Sportivo II richiedente