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ANALISI DEGLI IMPIANTI CHE POTREBBERO USCIRE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL EU ETS AI SENSI DELL ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Ultimo aggiornamento: Dicembre 2011 A cura del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. A cura del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Il presente approfondimento è stato redatto nell ambito delle attività di supporto al Comitato ETS (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), organo interministeriale che assolve alla funzione di autorità nazionale competente per la gestione della Direttiva ETS in Italia. Il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. è parte della Segreteria Tecnica del Comitato ETS e supporta il Ministero dello Sviluppo Economico nelle attività di analisi e attuazione della normativa europea per il controllo delle emissioni con impatti sul settore. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha un ruolo centrale nell incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell azionista d intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE è capogruppo delle società controllate Acquirente Unico (AU), Gestore dei Mercati Energetici (GME) e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE). 1

Disclaimer EU ETS: Impianti escludibili ai sensi Le informazioni contenute nel presente documento sono state attentamente controllate e rappresentano il risultato di una scrupolosa selezione di fonti. In ogni caso, non si assume alcuna responsabilità in merito all accuratezza o la completezza di queste informazioni e nulla in questo documento è stato realizzato per fornire questa garanzia. GSE S.p.A. non si assume qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dall uso delle informazioni contenute in questo documento. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, trasmessa o distribuita senza l'autorizzazione di GSE S.p.A.. I siti internet ufficiali i cui riferimenti vengono forniti nel documenti sono comunemente ritenute fonti affidabili, ma il GSE S.p.A. non si assume responsabilità per danni derivanti dall uso delle informazioni in essi contenute. GSE S.p.A., inoltre, non si assume alcun tipo di responsabilità in relazione alle informazioni fornite da altre fonti menzionate nel documento. 2011 Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. 2

SOMMARIO Premessa... 4 Piccoli emettitori e ospedali: condizioni per l applicazione dell art. 27 e l uscita dal campo di applicazione della Direttiva ETS... 4 Impianti italiani che potrebbero ricadere nell ambito di applicazione dell art. 27... 5 Analisi qualitativa dei piccoli emettitori italiani... 6 Piccoli emettitori italiani a rischio di Carbon Leakage... 7 Raggruppamenti societari di piccoli emettitori... 7 Distribuzione regionale dei piccoli emettitori... 8 Analisi Settore Ospedaliero... 9 Impianti border-line... 10 Appendice I Articolo 27 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all adozione di misure equivalenti... 11 Appendice II Articolo 11 Misure nazionali di attuazione... 13 Informazioni di contatto... 14 3

Art. 27 della Direttiva ETS: Analisi degli impianti che potrebbero uscire dal campo di applicazione della Direttiva in presenza di misure nazionali equivalenti Analisi aggiornata al 12 Dicembre 2011 Premessa Il presente documento ha l obiettivo di dare un quadro degli impianti italiani attualmente vincolati dal Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione (EU ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS) che potrebbero esserne esentati in base all art. 27 della Direttiva. L analisi è stata effettuata prendendo a riferimento i dati CITL (Community Independent Transaction Log) relativi alle emissioni verificate degli impianti in ETS nel periodo 2008-2012 e i dati relativi alle potenze termiche nominali degli impianti - al lordo delle unità alimentate a biomassa - fornite dal Ministero dell Ambiente, consolidati attraverso un elaborazione incrociata con il PNA 2008-2012 e successive delibere del Comitato ETS 1. La selezione non contiene informazioni relative agli impianti nuovi entranti degli anni 2009, 2010 e 2011, per i quali non sono attualmente disponibili i dati rilevanti ai sensi dell art. 27. Specularmente, non sono presi in considerazione gli impianti afferenti i settori che ricadranno nel campo di applicazione della Direttiva a partire dal 2013. Un analisi relativa a questi impianti potrà essere condotta al completamento delle attività istruttorie legate all assegnazione a titolo gratuito di quote per il periodo 2013-2020, nella misura in cui la raccolta dati ad esse connessa renderà disponibili le informazioni necessarie. Piccoli emettitori e ospedali: condizioni per l applicazione dell art. 27 e l uscita dal campo di applicazione della Direttiva ETS La Direttiva ETS attribuisce la denominazione di impianti di ridotte dimensioni (o piccoli emettitori ) agli impianti con emissioni verificate inferiori a 25.000 tco 2 eq annue e, per la categoria degli impianti di combustione, dotati di una potenza termica nominale installata inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, nei 3 anni precedenti il 30 Settembre 2011 (ovvero per ciascuno dei 3 anni precedenti la consegna da parte degli Stati Membri alla Commissione dell elenco degli impianti in ETS sul proprio territorio alla vigilia del terzo periodo di obbligo 2013-2020). L art. 27 della Direttiva 2 prevede la possibilità di escludere dall EU ETS tali impianti, previa consultazione con i gestori, nel caso in cui lo Stato Membro adotti adeguate misure finalizzate ad ottenere un risultato equivalente in termini di riduzioni delle emissioni. Il medesimo trattamento può essere applicato anche agli ospedali, indipendentemente dai parametri relativi ad emissioni e potenza termica. Le eventuali misure nazionali alternative all EU ETS sono soggette ad approvazione da parte della Commissione Europea. L art. 27 non è applicabile in caso di impianti mancanti dei dati realtivi ad emissioni verificate per il triennio 2008-2010. 1 L analisi svolta si è basata su dati presenti in Verified Emissions for 2008-2009-2010 and allocations 2008-2009-2010 (15 April 2011), consultabili presso http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/registries_en.htm. PNA e CITL presentano modalità di aggregazione e catalogazione non sempre omogenea che sono state consolidate ai fini dell analisi. 2 Direttiva ETS 2003/87/CE Art.27: Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all adozione di misure equivalenti. Per maggiori dettagli si rimanda all Appendice I Articolo 27 Direttiva ETS 4

Impianti italiani che potrebbero ricadere nell ambito di applicazione dell art. 27 Dall elaborazione dei dati realtivi al triennio 2008-2010 del Piano Nazionale di Allocazione, del Community Independent Transaction Log (CITL) e della banca dati AGES, è emersa la presenza di 282 impianti che presentano le precondizioni necessarie per l applicazione dell art. 27 e quindi per l uscita dal campo di applicazione della Direttiva ETS dal 2013. Di questi, 27 sono ospedali e 255 sono impianti afferenti a settori vari aventi emissioni verificate inferiori a 25.000 tco 2 eq annue e, per la categoria degli impianti di combustione, dotati di una potenza termica nominale installata inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. Totale impianti che ricadono potenzialmente in Art. 27: 282 Emissioni verificate medie annue per impianto nel triennio 2008-2010: variabile, range compreso tra 6 e 23.157 quote Totale emissioni verificate medie annue degli impianti sotto-soglia nel triennio 2008-2010: 2.051.456 Percentuale sul totale delle emissioni verificate medie annue nel triennio 2008-2010: 1,03% Dei 255 impianti, 95 presentano emissioni verificate medie annue inferiori a 5.000tCO2eq. Totale impianti sotto-soglia di 5.000 tco 2 eq in ETS: 95 Emissioni verificate medie annue per impianto nel triennio 2008-2010: variabile, range compreso tra 17 e 4.990 quote Totale emissioni verificate medie annue degli impianti sotto-soglia di 5.000 tco 2 eq nel triennio 2008-2010: 255.158 Percentuale sul totale delle emissioni verificate medie annue nel triennio 2008-2010: 0,17% Complessivamente questi impianti rappresentano circa il 23% degli impianti italiani in ETS, ma pesano solo per circa l 1,2% del totale delle emissioni verificate nel trienno 2008-2010 (2,3 su 198,5 milioni di quote). Totale emissioni verificate 2008 2010 (A) Totale emissioni verificate 2008 2010 Art.27 (B) Percentuale di incidenza (C=B/A) Emissioni Verificate 2008 Emissioni Verificate 2009 Emissioni Verificate 2010 Media Annua nel triennio 2008 2010 220.661.884 184.877.144 190.106.428 198.548.485 2.440.049 2.250.638 2.301.421 2.330.703 1,11% 1,22% 1,21% 1,17% 5

Analisi qualitativa dei piccoli emettitori italiani I 282 piccoli emettitori afferiscono a diverse delle categorie che ricadono nell ambito di applicazione della Direttiva: oltre il 41,84% fa parte della categoria Altro degli impianti di combustione; circa il 31,56% fa parte della categoria degli impianti industriali per la produzione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e per la produzione di carta e cartone; circa il 6% fa parte della categoria ceramica; circa il 5,67% fa parte della categoria degli impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi ; circa il 5,32% fa parte della categoria teleriscaldamento. 6% 3% 2% 4% 6% 5% 32% Altro Impianti Termoelettrici Cogenerativi e non Produzione Ceramica Laterizi Produzione Acciaio - Forno Elettrico Impianti per la Compressione Metanodotti 0% Produzione Carta Impianti per il Teleriscaldamento Produzione Vetro Produzione Calce 42% Settore ETS Num ero Altro 118 Produzione Carta 89 Impianti Termoelettrici Cogenerativi e 16 Impianti per il Teleriscaldamento 15 Produzione Ceramica Laterizi 17 Produzione Vetro 12 Produzione Acciaio Forno Elettrico 9 Produzione Calce 5 Impianti per la Compressione 1 Totale com plessivo 282 Degli impianti afferenti alla categoria Altro, in totale 118 su 282: - il 27,97% è rappresentato da impianti del settore alimentare; - il 22,88% è rappresentato da impianti del settore sanitario (ospedali); - il 11,02% è rappresentato da impianti del settore chimico; - il 10,17% è rappresentato da impianti del settore tessile. 6

Piccoli emettitori italiani a rischio di Carbon Leakage Dei 282 impianti analizzati, 149 rientrano tra quelli a rischio di carbon leakage, secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea del 24 dicembre 2009 3 ; la concentrazione di impianti esposti al rischio di carbon leakage si evidenzia principalmente nei settori della produzione di calce, acciaio, vetro, laterizi e carta. Raggruppamenti societari di piccoli emettitori La gestione degli impianti piccoli emettitori risulta distribuita tra diversi e molteplici soggetti e non si registrano particolari concentrazioni di mercato. Si evidenzia comunque la presenza di alcuni gestori responsabili di un numero significativo di impianti; in particolare nella gestione di impianti di combustione legati al settore dei servizi sanitari, della produzione di veicoli, della produzione elettrica e della lavorazione dei prodotti agricoli. A seguire si riportano i principali gestori aventi un numero di impianti a carico superiore a 2 unità 4. Gestore Impianti SIRAM S.P.A. 24 HERA S.P.A. 10 FENICE S.P.A. 5 TRENITALIA S.P.A. 5 AGSM VERONA S.p.A. 4 ELYO ITALIA S.R.L. 4 AZIENDA ENERGETICA S.p.A. ETSCHWERKE AG 3 CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA 3 SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. 3 Gestori con <3 impianti 221 TOTALE 282 3 Tale Decisione ha determinato, a norma della Direttiva EU ETS 2003/87/CE, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2. 7

Distribuzione regionale dei piccoli emettitori La maggior parte dei piccoli emettitori (oltre 200) è concentrata nelle regioni del nord e centro Italia. Nord Italia (impianti per regione) Lombardia 57 Emilia Romagna 34 Piemonte 30 Veneto 29 Trentino Alto Adige 12 Friuli Venezia Giulia 9 Liguria 8 Centro Italia (impianti per regione) Toscana 43 Lazio 16 Umbria 4 Marche 4 Sud Italia (impianti per regione) Campania 8 Puglia 11 Abruzzo 4 Molise 3 Basilicata 1 Isole (impianti per regione) Sicilia 7 Sardegna 2 Totale Impianti Italia 282 In Valle d Aosta e in Calabria non risultano essere presenti impianti con emissioni verificate inferiori a 25.000 tco 2 eq annue e capacità termica installata inferiore a 35 MW per il triennio 2008-2010. 10% 3% 24% 63% Nord Italia Centro Italia Sud Italia Isole 8

Analisi Settore Ospedaliero Il settore ospedaliero italiano conta 27 impianti cui è applicata attualmente la normativa ETS, ripartiti sul territorio nazionale nel seguente modo: Regione Impianti Lombardia 6 Lazio 4 Veneto 4 Emilia Romagna 3 Sicilia 2 Abruzzo 1 Friuli Venezia Giulia 1 Liguria 1 Marche 1 Piemonte 1 Puglia 1 Toscana 1 Trentino Alto Adige 1 Totale Impianti 27 Nel grafico sotto riportato si evidenzia la distribuzione percentuale degli impianti rilevati. Circa il 50% degli impianti è collocato nelle regioni del nord Italia (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna). Non compaiono impianti nelle seguenti regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d'aosta. DISTRIBUZIONE IMPIANTI PER REGIONE 4 impianti - 15% 3 impianti - 11% 2 impianti - 7% 6 impianti - 21% 4 impianti - 14% Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Veneto DISTRIBUZIONE IMPIANTI PER GESTORE 4 impianti - 15% Il settore ospedaliero è quello che registrala più elevata concentrazione di mercato. La società SIRAM S.p.A. gestisce direttamente sul territorio nazionale oltre il 77% degli impianti ospedalieri, per un totale di 21 impianti. 21 impianti - 77% BLU ENERGY MILANO S.r.l. ELYO ITALIA S.R.L. CONCEDENTE ULSS N 12 - CONCESSIONARIA V.S.F.P. SIRAM S.P.A. 9

Impianti border-line L art. 27 della Direttiva indica in 35 MW di potenza termica nominale il tetto massimo per poter uscire dal campo di applicazione della Direttiva, fatti salvi i parametri relativi alle emissioni verificate. Si evidenzia la presenza di 215 impianti con emissioni verificate per il triennio 2008-2010 inferiori a 25.000tCO2eq, ma con potenza termica installata superiore al limite dei 35 MW previsti dall atr.27 per l esclusione dell EU ETS. I dati attualmente disponibili relativi alle potenze termiche nominali degli impianti aggregano unità alimentate a fonte fossile e unità alimentate a biomasse, senza possibilità di disaggregarle. Si è ritenuto di dare evidenza anche a questi impianti in quanto, potendo esaminarne in modo più analitico le potenze termiche al fine di scorporare le biomasse, essi potrebbero rientrare nell insieme degli impianti che ricadono nell art. 27. Di questi, 187 afferiscono alla categoria impianti di combustione, 7 sono cartiere, 1 appartiene alla categoria acciaio e 1 alla categoria ceramica e laterizi. Il medesimo ragionamento è applicabile per 19 impianti che risponderebbero ai requisiti in termini di emissioni, ma per i quali non sono disponibili i dati relativi alle potenze termiche nominali. Tali impianti (215 + 19) sono elencati all Allegato I del presente documento nelle liste relative ai settori di appartenenza. 10

Appendice I Articolo 27 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all adozione di misure equivalenti 1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell elenco degli impianti alla Commissione a norma dell articolo 11, paragrafo 1 5, e, al più tardi, all atto della presentazione dell elenco alla Commissione; b) confermino l applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l anno, conformemente all articolo 14; c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. 2. Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l esclusione si considera approvata. Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l impianto ricade nel sistema comunitario, l impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell articolo 10 bis al medesimo impianto. 3. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all asta a norma dell articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l impianto. Tali impianti rientrano nel sistema comunitario per il resto del periodo di scambio. 4. Per gli impianti che non sono stati inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica 5 Per maggiori dettagli si rimanda all Appendice II Articolo 11 Direttiva ETS 11

ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a). 12

Appendice II Articolo 11 Misure nazionali di attuazione 1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell articolo 10 quater. 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater. 3. Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l iscrizione nell elenco di cui al paragrafo 1. 13

Informazioni di contatto EU ETS e clima Email clima@gse.it Indirizzo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. - Staff Amministratore Delegato - Gruppo di Lavoro ETS V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma Aste CO 2 Email auctioneer@gse.it Indirizzo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. - Staff Amministratore Delegato - Gruppo di Lavoro ETS V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma 14