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SERVIZIO INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E TECNOLOGICHE DETERMINAZIONE N 73 del 13/01/2014 OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVI AL SERVIZIO DI REVISIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI, SOSTITUZIONE MANICHETTE DELL'IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC90D3DDD2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione n. 50 del 18/12/2013, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione per l esercizio 2014 la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2014/2016; PREMESSO che, in relazione al disposto di cui all art. 169 del T.U.E.L., la Giunta Provinciale, con delibera G.P. n. 220 del 30/12/2013, ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione del dirigente per l anno 2014; DATO ATTO che: La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal D.Lgs. n 81 del 09/04/2008 e dal D.M. n. 64 del 10 marzo 1998; La norma tecnica di riferimento per la manutenzione degli estintori (UNI 9994:2013) individua le periodicità degli interventi di manutenzione e le loro modalità di esecuzione, prevedendo 4 distinti fasi di manutenzione, fra le quali la revisione che consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l estintore. La norma tecnica di riferimento per la manutenzione delle tubazioni flessibili per idranti antincendio (manichette) e relative lance (UNI 10779) prevede la verifica in pressione o la sostituzione delle tubazioni flessibili ogni 5 anni nonché le caratteristiche che devono possedere le lance di erogazione antincendio. in osservanza a quanto stabilito dalla normativa in materia occorre provvedere ad affidare il servizio di revisione periodica o sostituzione degli estintori e di sostituzione delle parti usurate delle manichette antincendio (o la cui efficienza

ha una scadenza imposta dalla normativa) ad una ditta specializzata nel settore; VISTO l art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: il fine che si intende perseguire; l oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente; PRECISATO che: il fine che l amministrazione intende raggiungere, è assicurare la corretta efficienza dei suddetti dispositivi antincendio in tutti gli edifici in gestione alla Provincia di Rimini; il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l acquisizione mediante cottimo fiduciario di servizi consistenti in: luogo di svolgimento: Sedi provinciali ed edifici scolastici in gestione alla Provincia di Rimini; durata 2 mesi; corrispettivo: 20.692,42 oltre ad IVA al 22%; pagamenti: entro 60 giorni dalla data della fattura; VISTI: l articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 207.000 euro, in relazione all oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; RICHIAMATO il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 53 in data 8/11/2011, che disciplina al Titolo III capo I l acquisizione di lavori, le forniture e i servizi in economia, ed in particolare: 1) l articolo 19, comma 2, il quale prevede che l acquisizione di servizi e forniture in economia non può superare l importo di 100.000,00 iva esclusa; 2) l articolo 21, comma 1, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 3) l articolo 24, comma 3, il quale prevede che per l esecuzione delle spese in economia l affidamento diretto, rivolto ad una sola ditta qualora l importo della spesa non superi 40.000,00 iva esclusa; ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del d.l. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; l obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.l. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012); l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del d.p.r. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, d.l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; RITENUTO pertanto di procedere all acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa, ed individuata la Società Antincendio e Sicurezza srl, già affidataria del servizio di manutenzione programmata degli impianti e presidi antincendio, degli immobili in gestione alla Provincia di Rimini che propone il servizio, secondo le caratteristiche richieste per un prezzo complessivo pari ad 20.692,42 oltre IVA 22%; DATO ATTO che la permanenza nel mercato elettronico della Società Antincendio e Sicurezza srl dimostra il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria relativi all acquisto del servizio in oggetto, e che conseguentemente la presente aggiudicazione è contestualmente efficace in base a quanto stabilito dall art. 11, comma 8 del d.lgs 163/2006; RITENUTO di provvedere in merito; DATO ATTO che il presente provvedimento formerà oggetto della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14.03.2013 n.33, nelle modalità ivi previste e definite dall Ente;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012; VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie ai sensi dell art. 147bis, comma 1, del TUEL introdotto dall art. 3, comma 1, lett. D) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7.12.2012 n.; VISTI: il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) lo Statuto provinciale ed il vigente regolamento di contabilità; il D.lgs 12 aprile 2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; DETERMINA 1. di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, il servizio di revisione e sostituzione degli estintori, sostituzione manichette dell impianto idrico-antincendio; 2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: il fine che l amministrazione intende raggiungere, è garantire la corretta efficienza dei suddetti dispositivi antincendio presenti all interno degli edifici in gestione alla Provincia di Rimini; il contraente Antincendio e Sicurezza srl con sede in Via Copernico n. 20 Forlì P.IVA 01672880406 è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 3. di aggiudicare il servizio di che trattasi alla ditta Antincendio e Sicurezza srl con sede in Via Copernico n. 20 Forlì P.IVA 01672880406 per un importo totale complessivo di 25.244,72 ( 20.692,42 + 4.552,30 per IVA al 22%); 4. che la permanenza nel mercato elettronico della Società Antincendio e Sicurezza srl dimostra il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria relativi all acquisto del servizio in oggetto, e che conseguentemente la presente aggiudicazione è contestualmente efficace in base a quanto stabilito dall art. 11, comma 8 del d.lgs 163/2006;

5. Di assumere sul bilancio del corrente esercizio, a carico del Cap.121301/3373, l impegno di 25.244,72 a favore di Antincendio e Sicurezza srl, come da allegato prospetto; 6. di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell articolo 26, comma 1 lett.a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali: luogo di svolgimento: Sedi provinciali ed edifici scolastici in gestione alla Provincia di Rimini; durata 2 mesi corrispettivo:.20.692,42 oltre ad IVA al 22%; termini di pagamento: entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura; tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZC90D3DDD2); si impegna altresì a che i medesimi obblighi di tracciabilità, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della filiera delle imprese cui si rivolgerà per l esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto); si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini, della notizia dell eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; prende atto che; a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto; b) nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato ; c) si applicano altresì le sanzioni previste all art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.; 7. che la presente determinazione verrà sottoscritta in luogo del contratto, dal sig. Bulgarelli Arrigo nato a Civitella di Romagna, il 13/10/1937, C.F.BLGRRG37R13C777A, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Antincendio e Sicurezza;

8. di provvedere mediante successivi provvedimenti del Dirigente Responsabile alla liquidazione, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità; 9. che il responsabile del procedimento ai sensi dell art. 10 comma 1 del DL.163/06 il Funzionario Responsabile Ufficio Edilizia Arch. Laura Minervini; Il funzionario di riferimento: Arch. Laura Minervini Il funzionario di riferimento Maddalena Dionigi IL DIRIGENTE VENTURELLI MASSIMO Sottoscritta in data Per la Ditta Per la Provincia di Rimini Antincendio e Sicurezza Il Dirigente del Servizio I.T.T.