OGGETTO: Legge , n Conversione in legge del D.L , n Disposizioni varie in materia contributiva.

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I.N.P.S. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Legge 1.6.1991, n. 166. Conversione in legge del D.L. 29.3.1991, n. 103. Disposizioni varie in materia contributiva. Roma, 20 giugno 1991 Circolare n. 161 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 1.6.1991, n. 166. Conversione in legge del D.L. 29.3.1991, n. 103. Disposizioni varie in materia contributiva. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1.6.1991 e' stata pubblicata la legge 1.6.1991, n. 166, con la quale e' stato convertito il D.L. 29.3.1991, n. 103. La legge n. 166/1991 - entrata in vigore il 16.6.1991 - contiene norme di particolare rilevanza in materia contributiva che si illustrano con la presente circolare nella quale saranno, altresi', commentate o richiamate altre norme contenute nel D.L. n. 103/1991 e nei precedenti decreti legge non convertiti. Nel corso dell'esposizione la citazione degli articoli deve intendersi riferita sia a quelli del D.L. sia a quelli aggiunti dalla legge di conversione. III - ART. 9 CASSE EDILI L'art. 9 del D.L. stabilisce quanto segue. "1.L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui,le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare". La norma di natura interpretativa regola il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse edili. La disciplina e' la stessa di quella dettata dal D.L. 24.4.1990, n. 82 e da quelli successivi non convertiti in legge, per cui si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 125 del 5.6.1990, punto 5. Poiche' la legge fa salvi gli effetti ed i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338 e 28 gennaio 1991, n. 28 e non anche di quelli precedenti, l'assoggettabilita' a contribuzione delle somme versate alle Casse edili nella misura del 15 per cento del loro ammontare ha effetto dal novembre 1990, mentre per i periodi pregressi le stesse sono da considerare esenti da contribuzione. I versamenti eseguiti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 103/1991 (2.4.1991) sulle somme in argomento sono comunque salvi e conservano

la loro efficacia. Resta fermo,altresi', quanto statuito dall'ultimo comma dell'art. 9, secondo il quale le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui erano e restano soggette interamente a contribuzione. IV - ART. 9 BIS - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - SOMME E CONTRIBUZIONI VERSATE O ACCANTONATE PRESSO FONDI, CASSE, GESTIONI, FORME ASSICURATIVE AL FINE DI EROGARE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI L'art. 9 bis dispone che: "1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di Casse, Fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2.Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad Enti, Fondi, Istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai Fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. 3.Al contributo di solidarieta' di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza. 4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso Casse, Fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione". Il comma 1 contiene, quindi, una norma interpretativa dell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, che esclude dalla retribuzione imponibile gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro a Casse e Fondi che gestiscono forme di previdenza ed assistenza private integrative di quelle assicurate per legge ai lavoratori; sono altresi' esclusi dall'imponibile contributivo gli importi pagati per forme assicurative che perseguono le medesime finalita'. La norma fa poi espressamente salvi i versamenti contributivi, che conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame (16.6.1991). Il secondo comma introduce a decorrere dal periodo di paga successivo alla predetta data - e fino alla data di entrata in vigore di norme che disciplinino la previdenza integrativa - un contributo del 10% ad esclusivo carico dei datori di lavoro sugli importi accantonati o versati dai datori di lavoro stessi, contributo che affluisce alle gestioni pensionistiche alle quali sono

obbligatoriamente iscritti i lavoratori. Fatte tali premesse d'ordine generale si passa ad analizzare piu' in dettaglio la portata e l'ambito di applicazione della norma. a) Accantonamenti presso Casse, Fondi o Gestioni L'articolo 9 bis interviene sulla annosa questione degli accantonamenti a Casse e Fondi - costituiti e gestiti con le modalita' piu' varie al fine di erogare prestazioni di previdenza ed assistenza privata integrative di quelle pubbliche - sulla quale si e' pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 427 del 24.9.1990, in merito alla quale con messaggio n. 49686 del 28.2.1991 erano state impartite istruzioni, che vengono ad essere superate per effetto della sopraggiunta norma interpretativa. Gli organismi interessati destinatari degli accantonamenti esenti da contribuzione devono essere previsti da contratti collettivi, accordi collettivi o da regolamenti aziendali e sono individuabili nei seguenti: - Casse, Fondi, Gestioni finalizzati ad interventi di tipo previdenziale,apprestati per garantire, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto ad un capitale e/o ad una rendita all'iscritto e/o ai suoi familiari. Tali sono i Fondi costituiti nell'ambito di grandi aziende o gruppi di aziende, la cui gestione e' organizzata mediante l'accensione di conti individuali e/o di un conto unico indifferenziato. - Casse, Fondi, Gestioni finalizzati ad interventi di tipo assistenziale, costituiti con la funzione di erogare prestazioni economiche e/o rimborsi di spese sanitarie in caso di malattia dell'assicurato e/o dei suoi familiari, integrazione della retribuzione per periodi di assenza per malattia, infortunio, prestazioni termalistiche, provvidenze dirette a sovvenire il lavoratore in particolari situazioni di bisogno: borse di studio, spese funerarie, prestiti, interventi similari. Le somme a carico del datore di lavoro destinate al finanziamento delle forme previdenziali ed assistenziali di cui sopra sono escluse, quindi, dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153. La norma, pertanto, non incide sulla quota eventualmente a carico del lavoratore per il finanziamento delle suddette forme previdenziali ed assistenziali che, in quanto parte della retribuzione lorda imponibile, era e resta soggetta a contribuzione secondo le norme comuni. Non rientrano nel regime di esclusione le somme versate dai datori di lavoro ad organismi aventi scopi diversi da quelli elencati quali quelli attinenti la gestione del tempo libero e degli interessi culturali dei dipendenti o che, comunque, comportino l'erogazione di benefici ed agevolazioni di natura non assistenziale. Si rileva, infine, che esulano dal campo di applicazione della norma in questione i Fondi, Casse o Gestioni previsti dalla legge, in forma obbligatoria, per l'erogazione di trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali. Pertanto, i versamenti a tali ultimi Fondi, Casse o Gestioni sono esenti dalla contribuzione obbligatoria e dal contributo di solidarieta' di cui al secondo comma dell'art. 9 bis. b) Polizze assicurative c) Somme versate a Fondi o Casse, Gestioni ed a forme assicurative sulle quali, anteriormente alla data del 16.6.1991 sono stati pagati i contributi di previdenza e di assistenza sociale.

d) Contributo di solidarieta' A decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 103/1991 e cioe' dal mese di luglio 1991 (versamento da effettuare entro il 20 agosto) e' dovuto un contributo di solidarieta' ad esclusivo carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento. Tale contributo, in sede di prima applicazione della norma, sara' commisurato agli accantonamenti effettuati e/o alle somme versate dopo il 30.6.1991 e limitatamente alle quote riferibili a periodi successivi a tale data. In merito alla quantificazione e riscossione di tale contributo, si precisa quanto segue: - la base imponibile alla quale esso e' commisurato e' costituita dalle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro versate a Fondi, Casse, Gestioni, forme assicurative dichiarate esenti dall'imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 secondo le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le contribuzioni o somme in parola si identificano, pertanto, con quelle che l'art. 9 bis esclude dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969; - il contributo deve essere corrisposto all'istituto con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale si verifica il versamento al Fondo o Cassa o Gestione o impresa assicuratrice degli accantonamenti o somme; per quanto riguarda le polizze i cui premi siano pagati in due soluzioni (acconto e saldo) possono continuare ad essere applicati i criteri stabiliti con la circ. R.C.V. n. 260 del 7.12.1990 secondo i quali il versamento dei contributi puo' essere effettuato sull'ammontare complessivo del premio annuale, con la denuncia contributiva relativa al mese in cui avviene il pagamento del saldo; - il contributo e' devoluto alla gestione pensionistica alla quale risulta iscritto il lavoratore (pertanto, per i lavoratori iscritti a gestioni pensionistiche non amministrate dall'istituto, ad esempio per i dirigenti di aziende industriali assicurati presso l'inpdai, esso non e' dovuto all'inps). Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni ne' alimenta la posizione assicurativa individuale e non costituisce oggetto di trasferimento ad altre gestioni in caso di ricongiunzione di posizioni assicurative. Ovviamente di tale contributo e della relativa base imponibile non si deve tenere alcun conto nella compilazione della denuncia nominativa annuale del lavoratore (mod. O1M); - il contributo e' dovuto anche per le categorie assicurate sulla base di retribuzioni convenzionali; inoltre e' dovuto in misura intera per gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, nonche' per i lavoratori per i quali siano previste particolari agevolazioni contributive, come ad esempio i destinatari della legge n. 56/1987 e della legge n. 407/1990, art. 8 comma 9. Parimenti il contributo in questione non forma oggetto dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 183/76; - agli effetti del versamento del contributo, dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio si applicano le norme che agli stessi fini vigono per la contribuzione obbligatoria nell'ambito della gestione pensionistica cui il contributo e' devoluto. Si precisa inoltre che, data l'ampia portata della norma, esso e' dovuto anche sugli accantonamenti effettuati al Fondo Nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. Per quanto riguarda le modalita' di esposizione del contributo di solidarieta' sul Mod. DM10, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni.

1. Contributo dovuto sugli accantonamenti presso Casse, Fondi o Gestioni di cui alla precedente lettera a): - i datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B- C" del mod. DM10/2 l'importo del contributo di solidarieta' riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "Art. 9 bis L. 166/91" e dal codice di nuova istituzione "M900" nonche' dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile. Nessun dato sara', invece, indicato nella casella "numero giornate". 2. Contributo dovuto sulle polizze assicurative di cui alla precedente lettera b): e) Somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso Casse, fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA