A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO AL DSGA AL SITO WEB DELL ISTITUTO

Documenti analoghi
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E G I O V A N N I P A S C O L I A D I N D I R I Z Z O M U S I C A L E

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.P.S.S.A.R.

CIRCOLARE N. 13 DEL 6 DICEMBRE 2010 DISCIPLINA DEI PERMESSI PER L ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA

CIRCOLARE N. 13 DEL 6 DICEMBRE 2010 DISCIPLINA DEI PERMESSI PER L ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA

1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92

Domanda per la concessione dei permessi art. 33, comma 3, L. 104/92

OGGETTO: Conferma dei requisiti per usufruire dei permessi di cui all art.33, commi 3 o 6, della Legge104/1992. Il/La sottoscritto/a...

A Z I E N D A U S L D I P E S C A R A Azienda Pubblica

del Comune di Istanza di fruizione agevolazioni previste dall art. 33 della legge 104/1992 per assistere familiare in situazione di handicap grave.

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e ss. mm. e ii.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Oggetto: domanda annuale permessi mensili retribuiti ai sensi della L. 104 del e successive modificazioni. Io sottoscritt

Comune di Roveredo in Piano

CIRCOLARE N.146 Fruizione permessi di cui alla legge 104/92 e s.m

Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico "Michelangelo" CAGLIARI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA Area Gestione delle Risorse Umane

Circolare n. 11 Gallio, 17 settembre PER CHI RICHEDE PER LA PRIMA VOLTA I BENEFICI L.104:

CCNL Mobilità A/F Art 45

Il/La sottoscritto/a.. nato/a il...,in servizio. presso quest Istituto in qualità di...

OGGETTO: Domanda di permessi per l assistenza ai familiari portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/92 s.m.i.

Area del Personale Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

I.C. A. MANZI Modello - Richiesta fruizione permessi L. 104

Modulo richiesta concessione agevolazioni Legge 104/92 per assistenza ad un familiare disabile

Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti previdenziali

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI EX LEGE 104/92 SMI

SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI

Permessi Retribuiti NON SPETTANO

(da presentare, solo la prima volta, per l acquisizione del diritto alla fruizione dei giorni di permesso)

DECRETO DEL DIRETTORE

Istituto Nazionale Previdenza Sociale LA TUTELA DELLA DISABILITA EX LEGE 104/1992 I PERMESSI RETRIBUITI

COLLEGATO LAVORO Artt. 24 e 25 : permessi per familiari di disabili ex Lege 104/1992 e certificati di malattia. Annalisa Cristellon 17 gennaio 2011

1 Patronato Inca Cgil

UNIONE DEI COMUNI COLLI EUGANEI Provincia di Padova ARQUA PETRARCA BAONE CINTO EUGANEO

Portatori di handicap in situazione di gravità: il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi?

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

Legge 104 e Permessi e Congedi parentali

COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO

Oggetto: domanda di permessi per assistenza a familiare (art.33, c.3, L.104/92; art. 42 D.L.vo 151/2001, L. 183/2010)

Div. IV/II/AC/fc Al Personale Tecnico ed Amministrativo

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 728 del 10/07/2015

INVALIDITA CIVILE E DISABILITA

Guide operative. Novità su congedi, aspettative e permessi

RICHIESTA CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE

1. Premessa. 3. Congedo straordinario Soggetti aventi diritto. 3.2.Referente unico. 3.4.Misura della prestazione. 7.

UOC Risorse Umane. N. 628 del 06/08/2018

(L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

Al DIRETTORE AREA DIPART.LE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE. l sottoscritt nat_ a. prov. ( ) il e residente a C.a.p. in via n, telefono 1

N E W S L E T T E R Unifi. NEWSLETTER Unifi. Numero dicembre 2011

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 2 N. 1552/AV2 DEL 31/10/2018

RICHIESTA BENEFICI L. 104

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Prolungamento del congedo parentale. 3. Congedo straordinario Soggetti aventi diritto. 3.2.

Scritto da CGIL Ufficio H Giovedì 21 Giugno :39 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Giugno :58

Dentro la Notizia. 13 Aprile 2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative.

REGOLAMENTO E PROCEDURA OPERATIVA

RICHIESTA BENEFICI Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 33, comma 3)

Le modifiche proposte dal ddl n. 1167/2008 alle normative sui permessi per l assistenza e sui trasferimenti

7. che l propri fratello/sorella, nat a il convivente con il genitore in condizione di disabilità,

Scritto da UIL Scuola Giovedì 11 Marzo :57 - Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Marzo :22

RICHIESTA BENEFICI L. 104 Al Dirigente Scolastico dell 8 IIS M.F. Quintiliano SIRACUSA (SR)

COSA SPETTA A CHI SPETTA A CHI SPETTA

Area del Personale Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

OGGETTO: Informativa ai docenti. agevolazioni ai sensi dell art 33 della legge 104/92 e relativa ai permessi retribuiti.

Guida ai diritti dei malati oncologici e dei loro familiari. informazioni utili sui diritti del malato affetto da patologie oncologiche e invalidanti

Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto

DICHIARAZIONE PER I PERMESSI PER L ASSISTENZA A SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE IL/LA SOTTOCRITTO/A BENEFICIARIO

UOC Risorse Umane. N del 20/12/2018

OGGETTO: richiesta di fruizione dei benefici legge 104/92 - Dipendente portatore di handicap grave.

(cognome) (nome) (data di nascita) (comune o stato estero di nascita) (luogo) (indirizzo, CAP) (numero telefonico)

DICHARAZIONE DA PRESENTARE ALL INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO

Nuova disciplina dei permessi ai familiari e genitori di Disabili. Le modifiche della L

RICHIESTA PERMESSO RETRIBUITO PER PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

OrizzonteScuola.it Paolo Pizzo F.A.Q. ASPETTATIVE - CONGEDI - PERMESSI IL CONGEDO STRAORDINARIO

Nota bene: circa le modalità operative della presente Circolare si consulti il successivo Messaggio INPS 25 gennaio 2011, n. 1740

REGOLAMENTO SULL UTILIZZO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 E S.M.I. (Approvato con deliberazione n. 116/G.C. del )

PERSONALE ATA LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

OGGETTO RAPPORTO NON ESCLUSIVO E BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Coordinamento Generale Medico Legale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

ALL.1 CIRCOLARE prot.8337/fp Al personale docente. OGGETTO: fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX LEGE 104/92 E DEL CONGEDO EX ART 42 COMMA 5 DEL D.LGS. 151/01

Pag. 1 di 6. OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, EX ART. 42, C.5-5quinquies, D.lgs. 151/2001 e s. m. i. AL DIPENDENTE G.M.R. - MATR. N.

La dimensione nascosta della disabilità: i bisogni delle persone disabili e delle famiglie

COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia

PERMESSI AI LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE

MOBILITA PER L A.S. 2017/2018 IPOTESI DI CCNI 31 gennaio 2017 PERSONALE DOCENTE LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

DOMANDA DI CONGEDO SPECIALE RETRIBUITO. (art. 4 bis, della L , n. 53, come integrata dall art. 42, comma 5, D.Lgs , n.

OGGETTO: DIPENDENTE Z.A. - MATR. N CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, C.5-5QUINQUIES, D.lgs. 151/01 e s.m.i.

l sottoscritt nat_ a prov. ( ) il e residente a C.a.p. in via n, telefono 1 telefono 2, dipendente di codesta Azienda, con matricola n.

OGGETTO: FRUIZIONE BENEFICI LEGGE 104/92

l sottoscritt nat_ a prov. ( ) il e residente a C.a.p. in via n, telefono 1 telefono 2, dipendente di codesta Azienda, con matricola n.

COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia

Transcript:

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E PER I SERVIZI PER L ENOGASTRONOMIA E L OSPITALITA ALBERGHIERA CESARE MUSATTI 30031 Dolo (VE) Via Rinascita, 3 tel 041410900 fax 041412863 verh03000v@istruzione.it www.musatti.venezia.provincia.it C.F. 90019790279 C.M. VERH03000V CIRC. 145 Dolo, 5 novembre 2014 A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO AL DSGA AL SITO WEB DELL ISTITUTO Oggetto: Permessi L. 104/1992: Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone disabili aggiornata alla Legge 4 novembre 2010 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni. Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. Attuazione dell articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità. La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge104/1992). Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità (articolo 3, comma 3). Il certificato di handicap viene rilasciato da un apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL e non va confuso con l attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l invalidità totale (tranne quella di guerra). L INPS con Circolare n. 155 del 3\12\2010 e il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 13 del 6\12\2010 hanno fornito le istruzioni e i chiarimenti in tema di permessi per l assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, resi necessari dalla introduzione della Legge 4 novembre 2010, n. 183. La normativa è completata con il D. Lvo n. 119 del 18 luglio 2011. SOGGETTI AVENTI DIRITTO Mentre in base al previgente dettato normativo avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado, la nuova disposizione, invece, per il diritto a godere dei permessi ed Legge 104\92 in favore dei lavoratori dipendenti oltre al coniuge, fa riferimento a parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado, come di seguito: parenti di 1 grado: genitori, figli; parenti di 2 grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli); affini di 1 grado: suocero/a, nuora, genero; affini di 2 grado: cognati; Si aggiunge peraltro che il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado ( a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli\sorelle, bisnonni, 1

pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. REFERENTE UNICO PER L ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA GRAVE Il riformulato art. 33, c. 3 della L. 104\92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre al mese per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari. In base a tale disposizione, viene individuato un unico referente, per ciascun disabile, che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva. In presenza di più persone in situazione di gravità, non è preclusa la possibilità per lo stesso dipendente, di assistere più persone. Per il riconoscimento dei permessi, inoltre, la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, in strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti circostanze: - interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie; - ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato terminale; - ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare. Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea documentazione medica che l amministrazione è tenuta a valutare. Il lavoratore dipendente interessato alla richiesta delle agevolazioni previste dalla legge deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione. La norma prescrive, infine, controlli di merito, eventuali sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro e sanzioni di natura penale (es. reato di falso). Per la fruizione dei permessi, l interessato dovrà comunicare al dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con programma mensile, al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività didattica e amministrativa. Qualora non sia possibile una programmazione mensile, il lavoratore dovrà far richiesta di assenza almeno 7 giorni prima salvo dimostrate situazioni d'urgenza. L Amministrazione che riceve la domanda di fruizione dei permessi da parte del lavoratore dipendente ha l obbligo di verificare l adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se il caso, l integrazione. L Amministrazione, ha l obbligo, altresì, di monitorare e verificare l effettività delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto della domanda, nonché, sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico, in caso di accertamento di handicap grave rivedibile. L Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000. L Amministrazione provvederà a revocare i benefici, per effetto della decadenza, nel caso in cui dall accertamento risultasse l insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi. L Amministrazione procederà alla tempestiva contestazione d addebiti ai sensi dell art. 55 quater, 2

comma 1, let. A), e art. 55 quinquies, Commi 1 e 2, del d.lgs. n. 162/2001, qualora, nell ambito o a seguito di accertamenti, risultino gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente. L avvio e l esito dei provvedimento dovranno essere comunicati all Ispettorato della funzione pubblica ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2007, n. 8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM L art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce il nuovo comma 3 bis all art. 33 della legge n. 104/92. Tale comma introduce l obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza o dimora temporanea di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Sempre in riferimento all onere della prova, in via del tutto residuale e nell ipotesi dell impossibilità o non convenienza dell uso del mezzo pubblico, l utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l effettiva presenza in loco. Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008). L assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. RICAPITOLANDO: Soggetti aventi diritto I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono: il dipendente in situazione di disabilità grave; i dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai 3 anni in situazione di disabilità grave; il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai 3 anni; il coniuge; i parenti e gli affini entro il 2 grado/3 grado. Il parente o affine di 3 grado dovrà allegare alla domanda la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante di cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere. La documentazione può essere rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Sulla base di queste disposizioni i datori di lavoro dovranno riesaminare le domande presentate dai parenti e affini di 3 grado, nonché quelle presentate da più familiari per l assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità. 3

In caso di accertamento dell insussistenza dei requisiti richiesti dalla recente normativa, gli interessati dovranno rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni del soggetto disabile. Nell ipotesi di permessi accordati a più dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di quest ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi. Invece, nell ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di 3 grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest ultimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Convivenza, continuità ed esclusività L art. 24 della legge 183/2010 prevede che il requisito della convivenza, così come la continuità e l esclusività dell assistenza, non rappresentino più presupposti necessari ai fini dell utilizzo dei permessi da parte del beneficiario. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento) Per accedere ai permessi retribuiti è necessario che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992). L istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di appartenenza, per via telematica, direttamente o tramite i patronati, dopo il rilascio da parte del medico di base o altro medico certificatore dell attestazione dell invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave. Il verbale viene rilasciato da un apposita Commissione medica operante presso l ASL; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l invalidità totale. Trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla data di inoltro della suddetta istanza, senza che il dipendente entri in possesso della certificazione, lo stesso può presentare domanda al datore di lavoro per la concessione dei permessi, allegando una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla pubblica, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile; detta certificazione ha validità fino alla conclusione del procedimento di accertamento. Se in esito al procedimento la Commissione medica non dovesse riconoscere la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente effettate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex L. n. 104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo. Nell ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare immediata comunicazione alla segreteria della struttura di appartenenza. Assenza di ricovero Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi è l assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso «strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa». I permessi in argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali non sanitarie (aiuto nell igiene, nell alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una 4

persona ricoverata si fanno carico. Ma possono invece essere concessi anche in presenza di ricovero nei casi già descritti sopra. Il Dipendente di questa Istituzione scolastica che abbia i requisiti esposti nella presente Circolare deve quindi presentare al Dirigente Scolastico la seguente documentazione: PER I PARENTI E AFFINI DI 1 E 2 GRADO: Certificazione di disabilità con connotazione di gravità ( da non confondere con l attestazione di invalidità) ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 PER I PARENTI E AFFINI DI 3 GRADO Certificazione di disabilità con connotazione di gravità ( da non confondere con l attestazione di invalidità) ALLEGATO 1A ALLEGATO 2A ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 Una volta emesso il decreto concessorio da parte del DS, il lavoratore che intende usufruire dei permessi è tenuto a compilare il modello di RICHIESTA PERMESSI L. 104 in uso nell Istituto. P.S. per casi particolari relativi alla fruizione dei permessi ex l. 104\92 per i figli minori o per se stessi rivolgersi in segreteria del personale. Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Rachele Scandella 5