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Il bando di gara, per quanto concerne il quesito, al punto II.2.1), lettera c), individua tra le categorie scorporabili e subappaltabili (a scelta del concorrente), le seguenti: OS3 (Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie) euro 2.337.456,17 (classifica IV), OS28 (Impianti termici e di condizionamento) euro 4.770.033,40 (classifica V), OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, ecc.) euro 6.628.516,72 (classifica VI). E opportuno notare come tutte le categorie scorporabili citate (OS3, OS28 e OS30) siano di importo inferiore al 15 per cento del totale dell appalto per cui, ancorché siano lavorazioni specializzate, non sono soggette alla disciplina restrittiva di cui all articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006. In corrispondenza dell acronimo di ciascuna di tali categorie, precisa anche che in alternativa è ammessa la qualificazione in OG11. Al punto III.2.3) afferma inoltre che «la partecipazione alla gara è ammessa anche alle imprese in possesso della qualificazione nella categoria OG11 in classifica VII, in luogo delle categorie scorporabili degli impianti tecnologici (OS3, OS28, OS30) assorbite nella OG11 per l importo adeguato alla somma delle categorie stesse». Tale scelta deriva dalla circostanza che, nell appalto in oggetto, il possesso della qualificazione nella categoria OG11 individua, oltre alla possibilità di eseguire le lavorazioni ivi indicate, anche la possibilità di effettuare il loro coordinamento. Alla luce delle considerazioni che precedono la risposta al quesito è affermativa alle seguenti condizioni: a) l impresa n. 1 non abbia utilizzato, per l ottenimento della qualificazione nella categoria generale OG11, gli stessi certificati di lavori eseguiti utilizzati per ottenere la qualificazione nelle categoria specializzate OS3, OS28 e OS30; b) che le qualificazioni nelle categorie specializzate OS28 e OS30 siano utilizzate esclusivamente per l assunzione delle lavorazioni appartenenti alle stesse specifiche categorie e non siano utilizzate per l assunzione delle lavorazioni nella categoria OS3 (imputabile, nel caso di specie, esclusivamente alla OG11); c) nell ambito della ripartizione delle quote di partecipazione al raggruppamento, sussista (e sia dichiarato) una coerenza tra le qualificazioni utilizzate in gara da ciascuna impresa raggruppata e le lavorazioni che ciascuna impresa intende assumere. DOMANDA 2) Si chiede conferma, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché delle prescrizioni del bando di gara, del fatto che il concorrente in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS18 in classifica VII è legittimato al subappalto del 100% delle lavorazioni della categoria stessa. 2

RISPOSTA 2) La risposta è negativa. Nell appalto è prevista, tra le altre, la categoria scorporabile OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) per un importo di euro 13.003.332,28, per la cui esecuzione, di norma, è prevista l attestazione S.O.A. (nella stessa categoria) in classifica VII (corrispondente all importo di euro 15.493.707). Tale lavorazione costituisce struttura e opera speciale di cui all articolo 72, comma 4, del d.p.r. n. 554 del 1999, di importo pari al 21,8 per cento dell importo totale dell appalto, quindi superiore al 15 per cento e pertanto soggetto alla disciplina dell articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 152 del 2008. Tale norma prevede, per le categorie scorporabili come quella in parola, la possibilità di subappalto parziale, ovvero nel limite del 30 per cento, operando un rinvio all articolo 118, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Né diversamente dispone il bando di gara che, al punto II.2.1), riporta la predetta categoria sotto la lettera b), rubricata «Categorie scorporabili parzialmente subappaltabili» a differenza delle altre lavorazioni riportate sotto la lettera c), rubricata «Categorie scorporabili o subappaltabili». Analoga disposizione si rinviene al punto III.2.3), lettera a), del bando di gara, dove si richiede obbligatoriamente, oltre alla qualificazione nella categoria prevalente OG1, anche la qualificazione nella categoria scorporabile OS18 in classifica VII, per la quale vige il parziale divieto di subappalto; parziale in quanto, come affermato in precedenza, esso è ammesso nel limite del 30 per cento. La disposizione precisa anche che la qualificazione potrebbe essere ridotta alla classifica VI (idonea ad assumere lavori fino a euro 10.329.138), qualora il concorrente dichiarasse il subappalto di «una quota della stessa lavorazione per l importo eccedente la predetta classifica e comunque non superiore al 30%» della lavorazione nella categoria OS18. La disciplina trova conferma al punto VI.3), lettera e), del bando di gara, dove si prescrive l obbligo di indicare il subappalto delle parti di lavori della categoria OS18 per la «quota di importo per la quale non sia posseduta la qualificazione sufficiente e comunque in misura non superiore al 30%». In conclusione, in applicazione delle norme del bando di gara, come sopra descritte, in attuazione del combinato disposto degli articoli 37, comma 11, e 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e degli articolo 72, comma 3, 74, comma 2, e 95, comma 1, del d.p.r. n. 554 del 1999, si può affermare che il concorrente, obbligato in ogni caso al possesso della qualificazione S.O.A. nella categoria scorporabile OS18: a) se in possesso della qualificazione in classifica VII, può subappaltare la lavorazione scorporabile della categoria OS18 nel limite del 30 per cento; 3

b) se in possesso della qualificazione in classifica VI, deve subappaltare la stessa lavorazione per la quota eccedente l importo della predetta classifica; c) non può, in alcun caso, subappaltare la citata lavorazione in misura superiore al 30 per cento. DOMANDA 3) Con riferimento alla Sezione II.2.1), lettera c), del bando di gara (Categorie scorporabili o subappaltabili): si chiede se ai fini della dimostrazione del possesso delle categorie OS3, OS28 e OS30 nelle classifiche richieste sia possibile sommare la classifica della categoria speciale eventualmente posseduta dall'impresa partecipante con la classifica della categoria generale OG11 pure posseduta (richiesta dal bando in alternativa alla categoria speciale). RISPOSTA 3) Il bando di gara, per quanto concerne il quesito, al punto II.2.1), lettera c), individua tra le categorie scorporabili e subappaltabili (a scelta del concorrente), le seguenti: OS3 (Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie) euro 2.337.456,17 (classifica IV), OS28 (Impianti termici e di condizionamento) euro 4.770.033,40 (classifica V), OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, ecc.) euro 6.628.516,72 (classifica VI). E opportuno notare come tutte le categorie scorporabili citate (OS3, OS28 e OS30) siano di importo inferiore al 15 per cento del totale dell appalto per cui, ancorché siano lavorazioni specializzate, non sono soggette alla disciplina restrittiva di cui all articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006. In corrispondenza dell acronimo di ciascuna di tali categorie, precisa anche che in alternativa è ammessa la qualificazione in OG11. Al punto III.2.3) afferma inoltre che «la partecipazione alla gara è ammessa anche alle imprese in possesso della qualificazione nella categoria OG11 in classifica VII, in luogo delle categorie scorporabili degli impianti tecnologici (OS3, OS28, OS30) assorbite nella OG11 per l importo adeguato alla somma delle categorie stesse». Tale scelta deriva dalla circostanza che, nell appalto in oggetto, il possesso della qualificazione nella categoria OG11 individua, oltre alla possibilità di eseguire le lavorazioni ivi indicate, anche la possibilità di effettuare il loro coordinamento. Tuttavia si ritiene che il concorrente possa surrogare il possesso della qualificazione in una o più di una delle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 mediante la qualificazione nella categoria OG11, ma non possa far utilizzare contemporaneamente, per il raggiungimento del requisito 4

relativo ad una singola categoria scorporabile, parte della qualificazione nella specifica OS e parte nella OG11. In altri termini la classificazione in OG11 può sostituire una o più qualificazioni nelle categorie scorporabili ma non può concorrere per una categoria specifica alla somma con la qualificazione nella stessa categoria specializzata. Ad esempio: a) concorrente sprovvisto di qualunque qualificazione in OS3, OS28 e OS30: potrà concorrere solo se in possesso della qualificazione in OG11 in classifica VII; b) concorrente in possesso della qualificazione in OS3 in classifica IV ma sprovvisto della qualificazione in OS28 e OS30: potrà concorrere solo se in possesso anche della qualificazione in OG11 in classifica VI (in quanto OS28 più OS30 ammontano a 11.398.000, somma per la quale è sufficiente la classifica VI con il beneficio dell incremento di 1/5 ex articolo 3, comma 2, del d.p.r. n. 34 del 2000); c) concorrente in possesso della qualificazione in OS3 in classifica IV e in OS30 in classifica VI ma sprovvisto della qualificazione in OS28: potrà concorrere solo se in possesso anche della qualificazione in OG11 in classifica V (in surrogazione della OS28). In conclusione: a) la qualificazione nella categoria OG11 può sostituire, se con classifica adeguata, una o più di una della categorie scorporabili OS3, OS28 e OS3; b) per il raggiungimento della classifica di importo richiesta dal bando in relazione ad una singola categoria scorporabile non possono essere sommate la classifica insufficiente posseduta nella predetta categoria scorporabile con una parte della classifica posseduta nella categoria OG11. Alla luce delle considerazioni che precedono la risposta al quesito è affermativa a condizione cha la qualificazione nella categoria OG11 sia posseduta in classifica VII, in quanto la sola idonea in relazione all importo di euro 13.736.006,29 (somma delle OS3, OS28 e OS30), o in una classifica che sia sufficientemente capiente da contenere la somma degli importi di classifica delle categorie specializzate tra OS3, OS28 e OS30, delle quali il concorrente sia sprovvisto. DOMANDA 4) Con riferimento alla Sezione III.2.2) del bando di gara (Capacità economica e finanziaria): si chiede se in caso di partecipazione in ATI VERTICALE (R.T.O.E. verticale) il suddetto requisito venga richiesto esclusivamente in capo alla mandataria o se si debba dimostrare anche il possesso di almeno il 10% in capo alle mandanti. RISPOSTA 4) Anche a questo requisito si applica l articolo 95 del d.p.r. n. 554 del 1999, con riferimento al 5

comma 2 in caso di R.T.O.E. orizzontale e al comma 3 in caso di R.T.O.E. verticale. Ovviamente il riferimento sarà ad ambedue i commi in caso di R.T.O.E. mista (in parte orizzontale e in parte verticale). Pertanto, ai fini della soluzione del quesito, che si riferisce ai R.T.O.E. verticali, in applicazione dell articolo 95, comma 3, del d.p.r. n. 554 del 1999, attuativo dell articolo 37, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il mandatario deve possedere il requisito della cifra d affari in lavori fatturato non inferiore a 3 volte l importo della categoria prevalente (o della quota maggioritaria della categoria prevalente qualora vi siano una o più mandanti che assumano a loro volta una quota della categoria prevalente), ciascuna mandante in verticale (titolare di una o più categorie scorporabili) deve possedere il requisito della cifra d affari in lavori non inferiore a 3 volte i lavori della categoria scorporabile o delle categorie scorporabili che intende assumere e per la quale concorre. DOMANDA 5) Si chiede infine se nel calcolo delle proprie qualifiche e categorie (rectius: degli importi di classifica) sia possibile utilizzare l'incremento del 20% di cui all'articolo 3, comma 2, del d.p.r. n. 34 del 2000. RISPOSTA 5) La risposta è affermativa, sempre ovviamente che sussistano le condizioni previste dalla predetta norma, che recita «La qualificazione in una categoria abilita l impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell importo dei lavori a base di gara». Si tratta di una norma avente forza di legge, per cui essa è applicabile senz altro anche senza che gli atti di gara ne facciano menzione. Tuttavia nel caso di specie non si vede la possibilità pratica di applicazione della norma in quanto la condizione che ne è alla base è che il concorrente sia già qualificato per almeno un quinto dell importo a base di gara, ovvero per euro (59.662.942,10 / 5 ) = euro 11.932.588,42, importo che presuppone il possesso della classifica VIII (illimitata) sulla quale l incremento del 20% è ininfluente. 6

DOMANDA 6) La presente per chiedere di quale tipologia sono i lavori classificati come OS33 (se coperture metalliche o tradizionali) e se tale categoria OS33 è scorporata o se è compresa in una categoria differente. RISPOSTA 6) In riferimento alla tipologia dei lavori classificati come OS33, si fa presente che trattasi di coperture non tradizionali riguardanti: 1. la copertura della Sala Consiliare; 2. la copertura del Foyer in cuscini di EFTE; Tali coperture di cui agli artt. A.017 ed A.018 della tabella delle suddivisioni in categorie contenuta nel Capitolato speciale d appalto G_CSA_1a, sono riportate come importi e quantità e dettagli prezzi nel computo metrico estimativo G_CME.1 alle pag. 294, 295, mentre le descrizioni dettagliate e specifiche tecniche sono state inserite nella scheda 11.13 pag 57 e scheda 12.13 pag. 58 del Capitolato speciale d appalto elab. G_CSA_2a. Le coperture sono inoltre state rappresentate negli elaborati grafici, per la sala consiliare alla serie e e in particolare serie Ae3.01; Ae3.02; Ae3.05 di cui all elenco elaborati, e per il Foyer negli elaborati grafici del Nuovo Edificio all elaborato Aa2.01.21, per i dettagli nella serie 05 dei Dettagli di Facciata negli elaborati Aa3.05.01; Aa3.05.02; Aa3.05.03. Tali elaborati permettono d individuare in modo univoco come sono fatte le coperture in parola. DOMANDA 7) A seguito di una verifica degli elaborati tecnico economici (Elenco prezzi, Computo Metrico, Lista Prezzi e Quadro Economico) posti a base di gara, si è rilevata una diseconomia di 4.118,10 circa, afferente al capitolo IMPIANTI MECCANICI. Per tutto quanto sopra dettola Scrivente richiede utili chiarimenti di merito e contenuto. RISPOSTA 7) In riferimento al quesito tecnico economico sopra esposto, il R.T.P. che ha redatto il progetto esecutivo ha fatto presente che da un ulteriore verifica all interno dei documenti economici di appalto afferenti gli Impianti meccanici (Elenco prezzi, Computo Metrico, Lista Prezzi e Quadro Economico) non esiste alcuna diseconomia. Lo stesso R.T.P. ha anche precisato che all interno dell elenco prezzi (elaborato G_EPU), i primi cinque prezzi: 03.02.03.02.01.02; 03.02.03.04.01.02; 03.02.04.01.01; 03.02.04.04.02; 03.02.04.05, che fanno parte integrante dei prezzi NP.IM.072 e NP.IM.046, come si evince 7

dall Analisi Prezzi (elab. G_APU), non compaiono né nel computo metrico né nell estimativo e neppure nella lista delle lavorazioni in quanto non contemplati ed in quanto hanno quantità zero. DOMANDA 8) Avendo effettuato il sopralluogo dei luoghi oggetto dell appalto, così ciome richiesto dal bando di gara punto n), chiede che gli venga rilasciato l attestato di presa visione dei luoghi. RISPOSTA 8) Si fa seguito alla nota in data 08.04.2009 con la quale codesta società ha chiesto l attestazione di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori in appalto in data 07.04.2009, per far presente che il bando di gara al punto VI.3), lettera h) e il relativo disciplinare al punto 2 lettera d) prevedono l obbligo, da parte del concorrente, di dichiarazione di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell art. 71, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999. Lo stesso bando non precede alcuna attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione lavori, da parte della Stazione Appaltante. Pertanto al fine di considerare parità di trattamento a tutti i concorrenti partecipanti alla gara in oggetto, la richiesta attestazione di sopralluogo non verrà rilasciata a nessun concorrente. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL.PP. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Francesco BITETTO) F.to 8