TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

Documenti analoghi
TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa

D. V. rappresentato e difeso dall avv. S. G. del Foro di Trento ed elettivamente

F.M. rappresentato e difeso dagli avv.ti D.R. di Genova e A. M. di Rovereto

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

N. 193/09 SENT. LAV.

ha pronunciato la presente

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

contro nei confronti di per l'annullamento

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

ha pronunciato la presente

OGGETTO: pagamento somma.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 310/2016 pubbl. il 10/03/2016 RG n /2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Accoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes


Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO...

contro e con l'intervento di per l'annullamento

/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.

Tribunale di Pistoia

Transcript:

TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 15.1.2013 sub nr. 10/2013 R.G.C. da: C. J. rappresentato e difeso dagli avv.ti del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro B. G. quale titolare dell omonima ditta individuale corrente in Mori rappresentato e difeso dall avv. del Foro di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva CONVENUTO In punto: impugnazione licenziamento. CONCLUSIONI Ricorrente: accertare e dichiarare l illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente per i motivi sopra esposti e per l effetto, previo accertamento e dichiarazione che la retribuzione mensile globale del ricorrente è pari ad 1.971,71 o alla minore o maggiore somma che avesse anche equitativamente a risultare di Giustizia, condannare B. G. alla riassunzione del ricorrente entro giorni tre, oppure in mancanza, a corrispondere allo stesso ricorrente un indennità pari a sei retribuzioni globali di fatto o in estremo subordine alla minore somma anche equitativamente ritenuta di giustizia, e comunque in 1

misura non inferiore a 2,5 mensilità globali di fatto, con il favore delle spese di lite, da quantificare equitativamente Convenuto: 1) In via principale: respingersi, in forza dei motivi e delle argomentazioni di cui alla narrativa, le domande avversarie siccome infondate con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese; 2) riconoscersi la legittimità del licenziamento intimato al Sig. M. Y.; omissis 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.1.2013 M. Y. - premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale B. G. dal giugno 2003 quale oepraio II livello e di essere stato licenziato in data 3.9.2012 per asserita assenza ingiustificata dal 24 al 30 luglio 2012 conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentire accertare l illegittimità del licenziamento e per sentirla conseguentemente condannare alla riassunzione od al risarcimento danni ai sensi dell art. 8 L. 604/66 tenuto conto di una retribuzione globale di fatto pari ad 1.971,71 mensili. A sostegno della propria pretesa evidenziava come il licenziamento fosse illegittimo, dal momento non risultava affisso il codice disciplinare e che la moglie del titolare alla quale i dipendenti erano soliti rivolgersi per chiedere ferie, permessi e quant altro aveva autorizzato le ferie stesse. Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso il convenuto negava ogni veridicità alla versione fornita dal lavoratore, escludeva che la moglie rivestisse il ruolo di manager imprenditore occulto che gestisce l attività e che 2

avesse autorizzato le ferie e ribadiva la legittimità del licenziamento. Svolto senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, veniva svolto l interrogatorio libero delle parti e venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal Giudice. All odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza. *** Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. La tesi del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato autorizzato dalla moglie del titolare a recarsi in ferie già a partire dal 24 luglio è risultata priva del benché minimo fondamento. M. S., fratello del ricorrente, ha riferito:.. il giorno 18 o 19 luglio del 2012 sono andato assieme a mio fratello da E. B. quando mio fratello ha chiesto a E. B. le ferie. Ritengo che abbia chiesto un mese di ferie, anche perché erano cinque anni che non andava in ferie. La signora ha detto che avrebbe riferito la cosa a Gilberto e che se c era qualche problema gli avrebbe telefonato. Tale testimonianza vale a smentire l affermazione attorea secondo cui E. B. sarebbe stata l imprenditrice occulta della ditta. Anche i testi di parte convenuta hanno, del resto, recisamente escluso che i lavoratori si rivolgessero alla moglie del titolar per chiedere ferie e permessi ed hanno precisato che era sempre G. B. a decidere sul punto. La versione del M. trova, poi, smentita nella deposizione di Bertoni Veronica (figlia del convenuto), la quale ha riferito di avere assistito ad un colloquio del 3

lavoratore con il padre nel corso del quale egli gli chiese di stare in ferie sino alla fine di agosto e mio padre gli rispose negativamente dicendo che le ferie erano dal 3 al 19 agosto e che vi erano dei lavori da terminare per i quali era necessaria la presenza del ricorrente. I testi G. e F. hanno, infine, riferito che le ferie da sempre duravano due settimane ed erano collocate a cavallo di ferragosto. Dall insieme delle prove testimoniali emerge come non sia minimamente credibile che il ricorrente sia stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro sin dal 24 luglio 2012, con la conseguenza che la sua assenza di complessivi cinque giorni nel periodo anteriore all inizio delle ferie deve ritenersi ingiustificata. Da ciò discende la piena legittimità dell intimato licenziamento, dal momento che l art. 88, lett. e) del c.c.n.l. di settore dispone che può provvedersi al licenziamento senza preavviso in caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito.... L affermazione di parte ricorrente secondo cui il convenuto non avrebbe dato prova dell affissione del codice disciplinare è irrilevante, dal momento che costituisce insegnamento ormai consolidato che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (si confronti, ad es., Sez.Lav., 7.4.2003 n. 5434). Nel caso di specie non è discutibile che la assenza ingiustificata per più giorni dal lavoro denota una chiara violazione da parte del lavoratore dell obbligo di fedeltà sullo stesso incombente, con la conseguenza che la peraltro eventuale - 4

mancata affissione del codice disciplinare non ha spiegato alcun rilievo. Si impone, in conclusione, il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1. respinge il ricorso; 2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in 2.010, di cui 10 per anticipazioni ed il resto per compensi, oltre accessori. Così deciso in Rovereto il 14 maggio 2013 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro - 5