TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 15.1.2013 sub nr. 10/2013 R.G.C. da: C. J. rappresentato e difeso dagli avv.ti del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro B. G. quale titolare dell omonima ditta individuale corrente in Mori rappresentato e difeso dall avv. del Foro di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva CONVENUTO In punto: impugnazione licenziamento. CONCLUSIONI Ricorrente: accertare e dichiarare l illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente per i motivi sopra esposti e per l effetto, previo accertamento e dichiarazione che la retribuzione mensile globale del ricorrente è pari ad 1.971,71 o alla minore o maggiore somma che avesse anche equitativamente a risultare di Giustizia, condannare B. G. alla riassunzione del ricorrente entro giorni tre, oppure in mancanza, a corrispondere allo stesso ricorrente un indennità pari a sei retribuzioni globali di fatto o in estremo subordine alla minore somma anche equitativamente ritenuta di giustizia, e comunque in 1
misura non inferiore a 2,5 mensilità globali di fatto, con il favore delle spese di lite, da quantificare equitativamente Convenuto: 1) In via principale: respingersi, in forza dei motivi e delle argomentazioni di cui alla narrativa, le domande avversarie siccome infondate con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese; 2) riconoscersi la legittimità del licenziamento intimato al Sig. M. Y.; omissis 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.1.2013 M. Y. - premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale B. G. dal giugno 2003 quale oepraio II livello e di essere stato licenziato in data 3.9.2012 per asserita assenza ingiustificata dal 24 al 30 luglio 2012 conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentire accertare l illegittimità del licenziamento e per sentirla conseguentemente condannare alla riassunzione od al risarcimento danni ai sensi dell art. 8 L. 604/66 tenuto conto di una retribuzione globale di fatto pari ad 1.971,71 mensili. A sostegno della propria pretesa evidenziava come il licenziamento fosse illegittimo, dal momento non risultava affisso il codice disciplinare e che la moglie del titolare alla quale i dipendenti erano soliti rivolgersi per chiedere ferie, permessi e quant altro aveva autorizzato le ferie stesse. Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso il convenuto negava ogni veridicità alla versione fornita dal lavoratore, escludeva che la moglie rivestisse il ruolo di manager imprenditore occulto che gestisce l attività e che 2
avesse autorizzato le ferie e ribadiva la legittimità del licenziamento. Svolto senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, veniva svolto l interrogatorio libero delle parti e venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal Giudice. All odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza. *** Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. La tesi del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato autorizzato dalla moglie del titolare a recarsi in ferie già a partire dal 24 luglio è risultata priva del benché minimo fondamento. M. S., fratello del ricorrente, ha riferito:.. il giorno 18 o 19 luglio del 2012 sono andato assieme a mio fratello da E. B. quando mio fratello ha chiesto a E. B. le ferie. Ritengo che abbia chiesto un mese di ferie, anche perché erano cinque anni che non andava in ferie. La signora ha detto che avrebbe riferito la cosa a Gilberto e che se c era qualche problema gli avrebbe telefonato. Tale testimonianza vale a smentire l affermazione attorea secondo cui E. B. sarebbe stata l imprenditrice occulta della ditta. Anche i testi di parte convenuta hanno, del resto, recisamente escluso che i lavoratori si rivolgessero alla moglie del titolar per chiedere ferie e permessi ed hanno precisato che era sempre G. B. a decidere sul punto. La versione del M. trova, poi, smentita nella deposizione di Bertoni Veronica (figlia del convenuto), la quale ha riferito di avere assistito ad un colloquio del 3
lavoratore con il padre nel corso del quale egli gli chiese di stare in ferie sino alla fine di agosto e mio padre gli rispose negativamente dicendo che le ferie erano dal 3 al 19 agosto e che vi erano dei lavori da terminare per i quali era necessaria la presenza del ricorrente. I testi G. e F. hanno, infine, riferito che le ferie da sempre duravano due settimane ed erano collocate a cavallo di ferragosto. Dall insieme delle prove testimoniali emerge come non sia minimamente credibile che il ricorrente sia stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro sin dal 24 luglio 2012, con la conseguenza che la sua assenza di complessivi cinque giorni nel periodo anteriore all inizio delle ferie deve ritenersi ingiustificata. Da ciò discende la piena legittimità dell intimato licenziamento, dal momento che l art. 88, lett. e) del c.c.n.l. di settore dispone che può provvedersi al licenziamento senza preavviso in caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito.... L affermazione di parte ricorrente secondo cui il convenuto non avrebbe dato prova dell affissione del codice disciplinare è irrilevante, dal momento che costituisce insegnamento ormai consolidato che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (si confronti, ad es., Sez.Lav., 7.4.2003 n. 5434). Nel caso di specie non è discutibile che la assenza ingiustificata per più giorni dal lavoro denota una chiara violazione da parte del lavoratore dell obbligo di fedeltà sullo stesso incombente, con la conseguenza che la peraltro eventuale - 4
mancata affissione del codice disciplinare non ha spiegato alcun rilievo. Si impone, in conclusione, il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1. respinge il ricorso; 2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in 2.010, di cui 10 per anticipazioni ed il resto per compensi, oltre accessori. Così deciso in Rovereto il 14 maggio 2013 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro - 5