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CONVENZIONE ITALO-ELVETICA COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO "B") NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2000 (Disposizioni contenute nella convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del commissario Italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del commissario). CONVENZIONE ITALO ELVETICA MISURE E DIVIETI SPECIE ITTICA LAGO MAGGIORE, CERESIO E FIUME TRESA CM Periodo Divieto AGONE 20 15/5-15/6 ALBORELLA 25/5-15/6 ANGUILLA 40 BARBO 20 15/5-15/6 CARPA 30 1/6-30/6 COREGONE BONDELLA 25 15/11-24/1 COREGONE E LAVARELLO 30 15/11-24/1 GAMBERO DI FIUME CHIUSO TUTTO L'ANNO LUCCIO 40 15/3-30/4 MAX 1 CAPO AL GIORNO LUCIOPERCA 40 1/4-31/5 MAX 10 CAPI AL GIORNO PERSICO REALE 16 15/4-15/6 MAX 25 CAPI GIORNALIERI PERSICO TROTA 20 1/5-30/6 MAX 5 CAPI AL GIORNO PIGO 1/5-31/5 SALMERINO ALPINO E DI FONTE 25 15/11-24/1 SCARDOLA CHIUSA TUTTO L'ANNO TINCA 25 1/6-30/6 TROTA LACUSTRE* 30 26/9-20/12 (A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati. (B) La pesca dell'alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie "Cattura di pesci da esca" (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e "Canna" (Punto 10 della Tab. 2 del R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal R.d.A. (C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi. ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITÀ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole. Ad esclusione dell'alborella pescata a scopo di esca, i pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate opportunamente surgelate, per la successiva consegna ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle USSL. E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaio, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale. Sono inoltre vietati: la pasturazione con la larva di mosca carnaria (cagnotto); l'uso a scopo di pesca di apparecchi di sondaggio a onde (elettroscandaglio); la pesca con le mani; l'uso di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive e della corrente elettrica.

ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 2 del R.d.A.) Nome o Tipo Altri nomi Specie ittiche Maglia minima Lunghezza minima Limitazioni stagionali e locali o di altra natura 7. Attrezzi della categoria (CATTURA DI PESCI DA ESCA" (7.4) 7.1 Bilancino Bilancin Pesce da esca 6-8 mm lato massimo mt 1,0 Proibito durante il divieto dell'alborellaproibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione. Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. 7.2 Nassetta Nassetta Pesce da esca 6-8 mm Altezza massima cm 50. Diametro massimo cm 25. 7.3 Bottiglia Bottiglia Pesce da esca. 7.4 Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura di "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartenano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato. 8. Attrezzi della categoria "Guadino" 8.1 Guadino Guada, Guadin Da usare solo per estrarre dall'acqua il poesce già catturato con attrezzi consentiti. 9. Attrezzi della categoria "Tirlindana" 9.1 Tirlindana Molagna o Macchina Trota Con un massimo di 20 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota 9.2 Tirlindana Tirlindana Salmerino Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del salmerino 9.3 Tirlindana Tirlindana Luccio Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del luccio 9.4 Tirlindana Tirlindana Pesce Persico Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodi di divieto del pesce persico 9.5 Tirlindana Tirlindana Agone Con un massimo di 8 ami o moschette per attrezzo E' consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre 9.6 Cavedanera Cane Cavedano - Trota Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore a mt 50 9.7 Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero complessivo di esche è aumentato a sei. 10. Attrezzi della categoria "CANNA". 10.1 Canna con o senza mulinello Con non più di 10 ami o simili E' consentito l'uso di non piùà di 2 canne, con o senza mulinello, per pescatore. E' proibito l'uso da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella, né è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo. 10.2 Lanzettera Lanzetera Alborella Con 30 lanzette al massimo Proibita durante il periodo di divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto del sola ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione. Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/1988 n.530 e dal "Regolamento di applicazione della Convenzione" del 1 Gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Verbania, 1 Gennaio 2000

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO "B") NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2000 (Disposizioni contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario Italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del commissario) SPECIE ITTICA LAGO MAGGIORE, CERESIO E FIUME TRESA CM Periodo Divieto AGONE 20 15/5-15/6 ALBORELLA 25/5-15/6 ANGUILLA 40 BARBO 20 15/5-15/6 CARPA 30 1/6-30/6 COREGONE BONDELLA* 25 15/11-24/1 COREGONE E LAVARELLO* 30 15/11-24/1 GAMBERO DI FIUME CHIUSO TUTTO L'ANNO LUCCIO 40 15/3-30/4 MAX 1 CAPO AL GIORNO LUCIOPERCA 40 1/4-31/5 MAX 10 CAPI AL GIORNO PERSICO REALE 16 15/4-15/6 MAX 25 CAPI GIORNALIERI PERSICO TROTA 20 1/5-30/6 MAX 5 CAPI AL GIORNO PIGO 1/5-31/5 SALMERINO ALPINO* E DI FONTE* 25 15/11-24/1 SCARDOLA CHIUSA TUTTO L'ANNO TINCA 25 1/6-30/6 TROTA LACUSTRE* 30 26/9-20/12 (A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati. (B) Limitazione valida esclusivamente nelle acque lacustri comprese nel territorio della provincia di Como (C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi. ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITÀ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole. Ad esclusione dell'alborella pescata a scopo di esca, i pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaio, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale. Sono inoltre vietati: la pasturazione con la larva di mosca carnaria (cagnotto); l'uso a scopo di pesca di apparecchi di sondaggio a onde (elettroscandaglio); la pesca con le mani; l'uso di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive e della corrente elettrica. ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 4 del R.d.A.) Nome o Tipo Altri nomi Specie ittiche Maglia minima Lunghezza minima Limitazioni stagionali e locali o di altra natura 8. Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA" (6) (7). (6). Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura di "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato. (7). Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon al fine di contenerne la presenza. In tal caso, i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare. 8.1 Bilancino Quadrant Pesce da esca Pardon 6-8 mm lato massimo mt 1,0 Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione.

Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. Quest'ultima limitazione non si applica quandol'impiego del bilancino è volto esclusivamente alla cattura del pardon. 8.2 Nassetta Nassetta Pesce da esca 6-8 mm Altezza massima cm 50. Diametro massimo cm 25. 8.3 Bottiglia Bottiglia Pesce da esca. 9. Attrezzi della categoria "Guadino". 9.1 Guadino Guada, Guadin Da usare solo per estrarre dall'acqua il poesce già catturato con attrezzi consentiti. 10. Attrezzi della categoria "Tirlindana". 10. 1 Tirlindana Burlon o Tirlindana Trota Con un massimo di 20 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota. 10.2 Tirlindana Burlon o Tirlindana Salmerino Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del salmerino. 10.3 Tirlindana Burlon o Tirlindana Luccio Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del luccio. 10.4 Tirlindana Burlon o Tirlindana Pesce Persico Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodi di divieto del pesce persico. 10.5 Tirlindana Burlon o Tirlindana Agone Con un massimo di 8 ami o moschette per attrezzo E' consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre. 10.6 Cavedanera Cane Cavedano - Trota Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per imbarcazione, applicate ad un unico attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore a mt 50 (8). Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la Cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. 11. Attrezzi della categoria "CANNA". 11.1 Canna con o senza mulinello Con non più di 10 ami o simili E' consentito l'uso di non piùà di 2 canne, con o senza mulinello, per pescatore. E' proibito l'uso da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella, né è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo. 11.2 Lanzettera Lanzetera Alborella Con 30 lanzette al massimo Proibita durante il periodo di divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto del sola ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione. Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/1988 n.530 e dal "Regolamento di applicazione della Convenzione" del 1 Gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Verbania, 1 Gennaio 2000

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA Ordinanza 07/97 REGOLAMENTO DI PESCA SUL FIUME TRESA Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione per la pesca nelle acque italo svizzere nella seduta ordinaria di Berna del 4/6/97, visto il parere espresso nella riunione di Varese del 2416197 dalla Provincia di Varese e dalle Associazioni di pesca italiane e svizzere, preso atto del parere favorevole della Sottocommissione tecnica nella seduta del 4/12/97 a Pallanza, ai sensi degli articoli 4 ed 8 della Convenzione e di comune accordo con il Commissario svizzero, dispone, a partire dal 1 gennaio 1998, 1 I abrogazione delle "Disposizioni per il Fiume Tresa" dettate al Titolo 4 del Regolamento d Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera. 2 I entrata in vigore, in pari data, del nuovo "Regolamento di pesca sul Fiume Tresa", qui di seguito riportato, che sostituisce integralmente il precedente Titolo 4 del Regolamento d Applicazione. Regolamento di pesca sul Fiume Tresa Art. 1 - Vocazionalità Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d acqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell andamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi, soprattutto a valle dello sbarramento della diga di Creva, dove, peraltro, un consistente tratto del fiume e aperto all interscambio delle specie ittiche sia con il Lago Maggiore che col Torrente Margorabbia. Art. 2 - Periodi di divieto La pesca e consentita durante tutto l anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche. Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il Lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore. Art. 3 - Inizio e fine dei divieti I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell ultimo giorno. Art. 4 - Attrezzi di pesca consentiti Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca e consentita esclusivamente con l utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami. Art.5 - Modalità di pesca vietate Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato: l impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo; ogni forma di pasturazione. Art. 6 - Catture massime giornaliere Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus ("gardon"). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali. Art. 7 - Pesca notturna La pesca notturna e consentita soltanto per anguilla e bottatrice, esclusivamente nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8 - Misure minime Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse: SPECIE ITTICA LAGO MAGGIORE,CERESIO E FIUME TRESA CM Periodo Divieto AGONE 20 15/5-15/6 ALBORELLA 25/5-15/6 ANGUILLA 40 BARBO 20 15/5-15/6 CARPA 30 1/6-30/6 COREGONE BONDELLA* 25 15/11-24/1 COREGONE E LAVARELLO* 30 15/11-24/1 GAMBERO DI FIUME CHIUSO TUTTO L'ANNO LUCCIO 40 15/3-30/4 MAX 1 CAPO AL GIORNO LUCIOPERCA 40 1/4-31/5 MAX 10 CAPI AL GIORNO PERSICO REALE 16 15/4-15/6 MAX 25 CAPI GIORNALIERI PERSICO TROTA 20 1/5-30/6 MAX 5 CAPI AL GIORNO PIGO 1/5-31/5 SALMERINO ALPINO* E DI FONTE* 25 15/11-24/1 SCARDOLA CHIUSA TUTTO L'ANNO TINCA 25 1/6-30/6 TROTA LACUSTRE* 30 26/9-20/12 TROTA 22** 26/9-20/12 Art. 9- Disposizioni finali Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolarnento di Applicazione del 1 settembre 1992 e successive modificazioni, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1 settembre 1996. Si ringrazia per aver messo a disposizione le norme aggiornate e corrette: Segreteria Commissariato italiano per la pesca c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza tel. 0323-518327 fax 0323-556513 e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA Provincia del Verbano Cusio Ossola via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza CF 93007650034 SEDE LEGALE