DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

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(Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. L ART. 320 CPC

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI Il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie. (Nella specie l'attore, pur avendo articolato la prova orale in citazione, aveva indicato il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre quindi l'udienza di trattazione prevista dall'art. 320 cod. proc. civ., entro la quale, salva l'ipotesi di cui al quarto comma della medesima norma, vanno richieste le prove). Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 13250 del 31/05/2010

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente. Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito. Cass.civ. Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI La disciplina di cui all'art. 320 cod. proc. civ. non comporta alcuna deroga al principio della revocabilità di tutte le ordinanze - salvo quelle espressamente dichiarate non revocabili - da parte del giudice che le ha emesse; ne consegue che l'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione delle prove non rientra tra le ordinanze non revocabili ai sensi del terzo comma dell'art. 177 cod. proc. civ., anche qualora sia emessa nel corso di un procedimento davanti al giudice di pace, posto che nessuna delle norme che disciplinano tale procedimento é in contrasto con il predetto principio né quest'ultimo é logicamente o giuridicamente incompatibile con il giudizio che si svolge dinanzi al predetto giudice. Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 25825 del 10/12/2009

Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 10/02/2003 In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 cod. proc. civ. non sanziona con la nullità del processo, ne' della sentenza che lo conclude, l'ipotesi di mancato espletamento dell'interrogatorio libero delle parti da parte del giudice. Sez. 3, Sentenza n. 20074 del 08/10/2004 Sez. 2, Sentenza n. 11411 del 11/05/2010

Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 10/03/1999 In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa. Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 12/03/1999 Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il tentativo di conciliazione, contemplato dall'art. 320 cod. proc. civ., deve essere esperito all'udienza di comparizione, e, pertanto, non è dovuto quando sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una delle parti a tale udienza.

Corte cost. SENT. num. 0447 del 2002 In virtù del rinvio, contenuto nell'articolo 311 del codice di procedura civile con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace - che riguarda un tipo di "controversia semplice" alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, può affermarsi che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell'attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di pace debba essere assicurato "il leale svolgimento del procedimento", sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio. La norma di cui all'articolo 320, quarto comma, del codice di procedura civile, può essere interpretata, conformemente a Costituzione, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale, pur tenuto conto dell'obiettivo di una rapida soluzione del processo: il giudice di pace risulta, dunque, obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto. Escluso l'ipotizzato contrasto delle norme censurate con i parametri costituzionali evocati, deve, pertanto, dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile.

Sez. 3, Sentenza n. 19186 del 15/12/2003 Nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte decade dalla facoltà di chiedere l'ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro l'udienza di comparizione; qualora il giudice non rilevi la decadenza e fondi la sua decisione su una prova tardivamente acquisita al processo, la sentenza così pronunciata contiene un vizio di nullità derivante dalla violazione di una norma sul procedimento, che, secondo le regole ordinarie, si traduce in un mezzo di impugnazione soccombente, dalla parte soccombente, la quale può far valere tale nullità solo se non vi ha dato causa.

Sez. 3, Sentenza n. 7291 del 13/05/2003 Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Poiché tale preclusione concerne la facoltà di prova delle parti, e non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio, è liberamente utilizzabile dal giudice di pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 cod. proc. civ. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.