PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO DI ESEMPLARI VIVI DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE O GENOTIPI SELVATICI. (approvato con DCD n. 17 del 12.02.2003 - entrata in vigore:15.10.2003) Art. 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina, nelle more del regolamento del Parco di cui all art. 11 della L. n.394 del 6.12.1991, le modalità per la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici nel territorio del Parco al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Parco e in particolare di: a. prevenire l'introduzione di specie animali estranee, che possano alterare l'equilibrio naturale; b. favorire il ripristino degli ecosistemi anche attraverso programmi di reintroduzione di specie faunistiche estinte; c. promuovere, nel quadro della conservazione della biodiversità e della gestione faunistica, le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica o ricreative compatibili. Art. 2. Norme generali 1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, nel territorio del Parco è vietata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici: a. inclusi nell elenco di cui all allegato A, i quali possono interferire negativamente, per aspetti genetici, ecologici o bio-sanitari, con la fauna o gli ecosistemi del Parco; b. inclusi nell elenco di cui all allegato B, i quali presentano particolare interesse conservazionistico o gestionale per il Parco anche in funzione di programmi di gestione o immissione in corso di realizzazione o realizzabili in futuro da parte del Parco o comunque in collaborazione con esso; c. che sono utilizzati per attività di ricerca scientifica o di educazione ambientale; d. che sono utilizzati per le seguenti attività le quali possono entrare in conflitto con le finalità del Parco: produzione di pellicce, vivisezione, giardini zoologici e simili, safari park e simili, spettacoli con animali in forma non occasionale. 2. La detenzione di esemplari vivi di animali di cui alla lettera b del precedente comma può essere autorizzata dal Parco solo all interno delle strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di detenere uccelli rapaci destinati ad attività di falconeria ai sensi delle norme vigenti. 3. Può altresì essere autorizzata dal Parco la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici per attività di cui al comma 1, lettera c, del presente articolo, svolte nell ambito di programmi coerenti con le finalità del Parco.

4. La detenzione degli animali e la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti comma 2 e 3 devono comunque avvenire nel rispetto di tutte le vigenti norme e in maniera tale da garantire, in particolare: a. l adeguata documentazione relativa alla provenienza e alle caratteristiche genealogiche e comprovante il buono stato sanitario degli animali introdotti; b. la prevenzione di situazioni che possono provocare stress, sofferenza o danni fisici agli animali; c. la prevenzione del rischio di fughe accidentali o dolose degli animali; d. la prevenzione del rischio di interferenze, anche di tipo biosanitario, con l ambiente naturale circostante la struttura; e. adeguata attività di controllo, vigilanza e manutenzione della struttura; f. adeguato monitoraggio bio-sanitaria e relativa assistenza degli animali; 5. Gli elenchi di cui agli allegati A e B possono essere aggiornati dalla Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore. Art. 3. Aree faunistiche 1. E' definita area faunistica qualsiasi area naturale o seminaturale fisicamente delimitata ove vengono immessi e gestiti in stato di semilibertà esemplari appartenenti alle entità faunistiche selvatiche, attualmente o storicamente presenti nel territorio del Parco, per finalità di reintroduzione, ripopolamento, ricerca scientifica e, in generale, per finalità connesse alla conservazione e alla gestione faunistica. 2. L area faunistica può altresì ospitare entità faunistiche in pericolo di estinzione non presenti attualmente nel territorio del Parco e in cui non ne sia accertata la presenza in tempi storici, per esigenze direttamente legate alla loro conservazione. 3. Nel territorio del Parco le aree faunistiche possono essere realizzate su autorizzazione del Parco per le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2, in coerenza con la programmazione generale del Parco. 4. La gestione delle aree faunistiche viene effettuata con il coordinamento tecnicoscientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco. 5. All'interno delle aree faunistiche possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, attività turistiche, ricreative, di formazione e di educazione ambientale. Art. 4. Centri di recupero 1. E definito centro di recupero qualsiasi struttura in cui vengono ricoverati esemplari di animali selvatici rinvenuti feriti nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, per finalità di recupero sanitario, riabilitazione alla vita selvatica e reimmissione nel proprio ambiente naturale.

2. Nel territorio del Parco i centri di recupero possono essere realizzati, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente per le finalità di cui al precedente comma, in coerenza con la programmazione generale del Parco. 3. Ogni centro di recupero deve essere adeguatamente specializzato alla riabilitazione di almeno una categoria tassonomica di animali vertebrati di livello non inferiore all ordine. 4. La gestione dei centri di recupero viene effettuata con il coordinamento tecnicoscientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco. 5. Nei centri di recupero possono essere ricoverati prioritariamente animali selvatici che hanno subito danni fisici ritenuti non guaribili spontaneamente e che sono stati ritrovati nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, con ulteriore preferenza per quelli inclusi negli allegati della direttiva Habitat (92/43/CEE) e della direttiva Uccelli (79/409/CEE). 6. All interno dei centri di recupero possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, le attività di ricerca scientifica, di formazione e di educazione ambientale. Art. 5. Altre strutture faunistiche 1. Altre strutture faunistiche quali impianti ittiogenici, acquari, terrari, voliere e ricoveri temporanei sono assimilate, qualora destinati alle entità faunistiche e alle finalità di cui ai comma 1 e 2 dell art. 3, alle aree faunistiche ai fini dell applicazione del presente regolamento. Art. 6. Sanzioni 1. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell art. 30 della L. 394/91. Art. 7. Deroghe 1. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere stabilite dalla Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore, previo parere favorevole dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi Veterinari delle ASL ovvero di altro Ente competente in materia. Art. 8. Norme transitorie 1. Salvo il rispetto delle norme vigenti, è autorizzata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici di cui agli allegati A e B in atto al momento dell entrata in vigore del presente regolamento purché tale detenzione non costituisca un potenziale rischio ai fini della conservazione degli equilibri naturali del Parco.

2. Entro tre mesi dall entrata in vigore del presente regolamento la detenzione di cui al precedente comma deve essere comunicata al CTA del CFS che provvederà a darne notizia al Parco. 3. Entro tre mesi dall entrata in vigore del presente regolamento le strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4, e 5 preesistenti devono adeguare la gestione alle norme in esso contenute.

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI All. A Elenco delle specie o genotipi selvatici di animali che possono interferire negativamente, per aspetti genetici, ecologici o bio-sanitari, con la fauna o gli ecosistemi del Parco. Nome comune Coniglio selvatico Minilepre Lepri non autoctone Scoiattolo grigio Nutria Marmotta Lupi non autoctoni e altri canidi selvatici Stambecchi e Capre selvatiche Camosci Muflone Cervi e daino Ciukar, pernici e coturnici non autoctone Categorie tassonomiche e genetiche Oryctolagus cuniculus Sylvilagus floridanus Genere Lepus, con esclusione di Lepus europaeus derivante da ceppi appenninici Sciurus carolinensis Myocastor coypus Marmota marmota Genotipi selvatici (ovvero ibridi di genotipi selvatici, anche con componente genetica pari o inferiore al 50% derivante da genotipi domestici) del genere Canis, con esclusione di Canis lupus derivante da ceppi appenninici Genotipi selvatici del genere Capra, ovvero ibridi di geotipi selvatici Genere Rupicapra, con esclusione di Rupicapra pyrenaica ornata Ovis musimon Genere Cervus, con esclusione di Cervus elaphus derivante da ceppi europei Genere Alectoris, con esclusione di Alectoris graeca derivante da ceppi autoctoni Starna non autoctona Perdix perdix non derivante da ceppi autoctoni Quaglia non Coturnix coturnix derivante da ceppi non autoctoni autoctona Trote non autoctone e altri salmonidi d acqua dolce Crostacei d acqua dolce non autoctoni Specie d acqua dolce della famiglia Salmonidae, con esclusione di Salmo trutta fario Specie d acqua dolce dell ordine Decapoda, con esclusione di Austropotamobius pallipes italicus e Potamon fluviatile

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI All. B Elenco delle specie o genotipi selvatici di animali che presentano particolare interesse conservazionistico o gestionale per il Parco anche in funzione di eventuali programmi di gestione o immissione in corso di realizzazione o realizzabili in futuro Nome comune Lepre appenninica Istrice Martora Lontra Lupo appenninico Orso bruno appenninico Gatto selvatico appenninico Lince europea Cinghiale Cervo europeo Capriolo Camoscio appenninico Falco pecchiaiolo Biancone Albanella minore Nibbio reale Aquila reale Lanario Pellegrino Grifone Gipeto Gufo reale Coturnice derivante da ceppi autoctoni Starna derivante da ceppi autoctoni Corvo imperiale Endemismi Categorie tassonomiche e genetiche Lepus europaeus derivante da ceppi appenninici Hystrix cristata Martes martes Lutra lutra Canis lupus derivante da ceppi appenninici Ursus arctos marsicanus Felis silvestris derivante da ceppi appenninici Linx lynx Genotipi selvatici della specie Sus scrofa Cervus elaphus derivante da ceppi europei Capreolus capreolus Rupicapra pyrenaica ornata Pernis apivorus Circaetus gallicus Circus pygargus Milvus milvus Aquila chrysaetos Falco biarmicus Falco peregrinus Gyps fulsus Gypeaetus barbatus Bubo bubo Alectoris graeca derivante da ceppi autoctoni Perdix perdix derivante da ceppi autoctoni Corvus corax Tutte le specie faunistiche endemiche o subendemiche del territorio del Parco