RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il 1 gennaio 2007 è entrato in vigore il d. lgs. 252/05 e i lavoratori, compresi i soci delle cooperative di lavoro, avranno 6 mesi di tempo, fino al 30 giugno 2007, per decidere la destinazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.). Per rispondere alle numerose richieste di chiarimento che ci sono pervenute da parte di soci delle cooperative, abbiamo ritenuto opportuno sintetizzare la Riforma della Previdenza Complementare. Nella FAQ di questo steso sito troverete una serie di domande e risposte sempre sulla Previdenza Complementare e sul Trattamento di Fine Trapporto (TFR). 20 anni di storia della previdenza In Italia il dibattito sulla previdenza diviene centrale già alla fine degli anni '80 e viene affrontato per la prima volta in modo organico con la riforma Amato di riordino del settore (legge 503 del 1992). E' nei primi anni '90 infatti che esplode la crisi delle casse dell'lnps, ed emerge chiaramente il problema che il progressivo invecchiamento della popolazione (con un tasso di natalità tra i più bassi al mondo) e il sistema retributivo, utilizzato a base del calcolo delle pensioni fino ad allora maturate, mettono a rischio tutto il sistema Welfare. Il problema dello svuotamento delle casse, prima ancora che la necessità di armonizzare i vari regimi pensionistici con il superamento di sperequazioni, e oggi l'obbligo imposto dal patto di stabilità UE di tenere sotto controllo il rapporto tra spesa e Pii (le pensioni pesano per il 14% sul reddito nazionale), induce il legislatore ad intervenire non più per gradi, ma sempre più drasticamente sulla materia. Sistema retributivo, sistema contributivo, sistema misto Età pensionabile a parte, la chiave di volta di tutte le riforme successive è proprio il passaggio da un calcolo di tipo "retributivo" ad un calcolo di tipo "contributivo". Il sistema retributivo è cancellato dalla riforma Dini (legge 335/1995) che, come uno spartiacque, introduce il sistema contributivo per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996. Nel sistema retributivo la pensione si calcolava in base alle retribuzioni ricevute negli anni che precedono il pensionamento e all'anzianità contributiva. La Riforma Dini consentì che il sistema "retributivo" fosse applicato ancora per quei lavoratori che alla data del 1 gennaio 1996 avevano 18 anni di contributi (figurativi inclusi) applicando un sistema di calcolo misto per chi lavorava già prima, ma da meno di 18 anni. Il metodo contributivo, adottato dal 1 gennaio 1996, si sostanzia in due elementi di calcolo: l ammontare di tutti i versamenti previdenziali fatti nel corso della vita lavorativa, rivalutato in base al Pil e a un coefficiente di trasformazione che è fissato per legge e cresce con l aumentare dell età di pensionamento (da un minimo di 57 anni ad un massimo di 65). L ombrello previdenziale pubblico negli anni risulterà sempre più stretto a causa dello squilibrio crescente tra contributi e prestazioni, e proprio questa insanabile frattura apre la strada alla nascita ufficiale della previdenza complementare, e alla
conseguente istituzione dei fondi pensione, con il decreto legislativo n. 124 dell aprile 1993. Ma la nuova previdenza si afferma solo nel 1997, dopo una prima tappa segnata dalla riforma Dini (legge 335/1995) che oltre al sistema di calcolo contributivo introduce una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di anzianità. Lo scopo è quello di dare al lavoratore la possibilità di costituirsi una seconda pensione, o pensione integrativa, da aggiungere a quella di base obbligatoria a carico degli enti di previdenza (Inps, Inpdap, Ipsema e Casse dei professionisti), visto che l abbandono del sistema retributivo rende evidente la progressiva perdita di capacità di conservare, da parte del lavoratore, un tenore di vita analogo a quello assicurato dagli ultimi stipendi. La previdenza Complementare Che cos'è E' il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano. Nasce in Italia nel 1993 (decreto legislativo n. 124/93) ma solo nel 1997 si avvia concretamente, con l'istituzione dei nuovi Fondi pensione. La previdenza complementare offre al lavoratore la possibilità di costituirsi una pensione che, aggiunta a quella di base, gli consente di mantenere anche dopo il pensionamento, il tenore di vita conseguito durante la vita lavorativa. Aderire alla previdenza complementare non è un obbligo. L'adesione ad un fondo pensione o a un piano individuale pensionistico è libera. I contributi che il lavoratore versa nella forma pensionistica prescelta vengono accantonati e investiti nei mercati finanziari. AI termine dell'attività lavorativa ogni lavoratore avrà accumulato un capitale che sarà convertito in una rendita vitalizia (pensione complementare). A chi è rivolta La previdenza complementare è rivolta a: lavoratori dipendenti (appartenenti alla stessa categoria, a singole aziende, a singoli enti, a gruppi di aziende, ecc..); soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società di cooperative di produzione e lavoro; lavoratori autonomi e liberi professionisti; tutti i cittadini interessati, compresi coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari. Per i lavoratori dipendenti la forma di previdenza complementare è solo a contribuzione definita, cioè l importo dei contributi da versare viene stabilito nel momento in cui il lavoratore si iscrive al fondo pensione. L ammontare della pensione dipende poi da quanto l interessato avrà versato, più il rendimento ottenuto dall investimento. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è anche ammessa l adesione a forme di previdenza complementare a prestazione definita, in cui l importo della pensione è predeterminato in relazione al reddito conseguito o alla pensione di base.
Le forme pensionistiche complementari. Il programma di previdenza complementare può essere realizzato mediante adesione ad un fondo pensione chiuso o negoziale o, ad un fondo aperto, oppure mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (PIP). I Fondi pensione sono forme pensionistiche complementari autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) -, finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, che va ad aggiungersi a quella di base di anzianità. Nata in Italia nel 1993 con il decreto legislativo n. 124/93, la previdenza complementare a partire dal 1 gennaio 2008 sarà arricchita da nuove norme, contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede l'istituzione di una nuova disciplina. I Fondi pensione complementari sono: i Fondi pensione negoziali i Fondi pensione aperti i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.i Fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992) Aderire o meno a una forma pensionistica complementare è una scelta volontaria e personale, ma il lavoratore può decidere tra: una forma pensionistica collettiva, basata su contratti o accordi collettivi (anche aziendali) stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro oppure, in determinati casi, previste da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende) una forma pensionistica individuale, basata esclusivamente sulla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi Fondi pensione negozia li (o chiusi) Si tratta di Fondi che nascono da contratti, accordi collettivi e regolamenti aziendali, che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge, sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma). Tali Fondi non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi, ma lo fanno attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim (società di intermediazione mobiliare). Il fondo pensione negoziale, dunque, è un soggetto giuridico autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nell individuazione della politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria. Il fondo è dotato di organi propri: l assemblea; gli organi di amministrazione e controllo; il responsabile del fondo, che in genere coincide con il direttore generale.
Formano l assemblea gli associati o i loro rappresentanti e gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I soggetti esterni (banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio) si occupano di impiegare i contributi raccolti; le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria e le rendite sono erogate da una compagnia di assicurazione, nel caso in cui il fondo non se ne occupi direttamente. Fondi pensione aperti Questo tipo di Fondi è istituito direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio e costituisce un patrimonio separato e autonomo, che ha come esclusiva finalità quella di erogare prestazioni previdenziali. L'adesione a questi Fondi può essere individuale o collettiva. L'adesione collettiva c'è quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di istituire un fondo chiuso, stipulano un accordo per l'adesione collettiva ad uno o più Fondi aperti. Contrariamente a quello che si verifica per i Fondi chiusi, la gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito, ma anche in questo caso, la banca depositaria deve essere un soggetto esterno. Rispetto alla società che istituisce il fondo, il responsabile del fondo svolge la propria attività in modo autonomo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell'organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono fame parte rappresentanti dei lavoratori ~ dei datori di lavoro quando le adesioni a tale fondo avvengono su base collettiva. Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (Pip) Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita. In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento (leggi qui), redatto in base alle direttive della Covip, al fine di garantire all aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai Fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile del fondo. Fondi pensione preesistenti
Sono forme pensionistiche complementari già istituite dal 15 novembre 1992. L adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Una delle caratteristiche di questi Fondi è la possibilità di gestire direttamente le risorse. La riforma in atto, però, prevede che sia attuato un progressivo adeguamento dei Fondi preesistenti a quelli istituiti successivamente. A quale fondo è possibile aderire I lavoratori dipendenti possono aderire: al fondo pensione chiuso o negoziale di riferimento; al fondo pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale (cosiddette "adesioni collettive ai fondi aperti"); a qualsiasi fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale, senza cntribuzione del proprio datore di lavoro. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aderire: all'eventuale fondo chiuso di riferimento o di categoria; a qualsiasi fondo aperto o forma pensionistica individuale. La contribuzione 1. Forme collettive (fondi negoziati e adesioni collettive a fondi aperti) Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote: contributo del datore di lavoro; contributo del lavoratore; una quota del trattamento di fine rapporto (TFR). I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 o di nuova occupazione successiva al 31 dicembre 2006 devono versare al fondo pensione l'intera quota del TFR. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti la contribuzione da versare è stabilita in misura percentuale al reddito d impresa o di lavoro professionale dichiarato ai fini Irpef. 2. Forme individuali (adesioni individuali a fondi aperti e PIP) L ammontare del contributo (a carico del lavoratore) è determinato liberamente dall aderente. Può essere stabilito anche in cifra fissa. Che cosa offrono i fondi pensione a) la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento dell età stabilita per la previdenza obbligatoria (attualmente
60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Nel caso dei liberi professionisti 65 anni indipendentemente dal sesso; b) la pensione di anzianità, che si ottiene al almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. E inoltre necessario aver cessato l attività lavorativa; c) anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche), acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni, ecc.. AI momento del pensionamento inoltre il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L'altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. Qualora però il 90% del montante, convertito in rendita, è di ammontare inferiore al 50% dell assegno sociale (per il 2004 pari a 367,97 euro mensili) è possibile richiedere la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione. Trasferimento o riscatto della posizione individuale. Dal fondo pensione prescelto si può uscire, dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. E' possibile inoltre riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dell'attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).