R.D. 18-06-1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza



Documenti analoghi
R.D n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Agenzie d affari. Art.115 T.U.L.P.S.

CENNI NORMATIVA ISTITUTI D INVESTIGAZIONE AGENZIA INVESTIGATIVA

Il credito su pegno. Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza )

COMUNE DI QUARTU SANT ELENA AREA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO

del Comune di DENUNCIA INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

Roma Capitale Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro Ufficio Agenzie d Affari Via dei Cerchi, Roma

REGIONE SICLIANA COMUNE DI MUSSOMELI PROVINCIA DI CALTANISSETTA. Regolamento Comunale per l esercizio dell attività di Agenzia d Affari

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

DOMANDA PER ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

Agenzie di Affari. Attività sottoposte al procedimento

Art. 1 Campo di applicazione

Appalto del servizio di Tesoreria Provinciale Quinquennio

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

LR Lombardia 3/4/00 n.22 art.1 BU 07/04/2000 n. 14 Oggetto ed ambito di applicazione. Oggetto ed ambito di applicazione

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Vendite straordinarie liquidazione - comunicazione

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

AL COMUNE DI SETTALA SETTORE COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1).

Art. 1 Campo di applicazione

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

R E G O L A M E N T O

Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

1. Motivazioni della richiesta

REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

REGOLAMENTO OGGETTI RINVENUTI. APPROVATO: con delibera di Consiglio Comunale n. 147 in data 10/12/2002

C O M U N E D I C A L O S S O. Provincia di Asti. Regolamento Comunale per le agenzie d affari

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Il Ministro dell economia e delle finanze

FRANCESCO MELONE (*) Brevi riflessioni sulle aste on line. Forme di vendita, autorizzazioni e garanzie

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Sportello Unico Servizi Produttivi

GUIDA SINTETICA ALL ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AGENTI IN ATTIVITA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

Timbro Protocollo. Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COSE ANTICHE/USATE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ'

Il/La sottoscritto/a.. nato/a il a (prov.). residente a.. via/piazza... recapito telefonico n. cod.fiscale..

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

CITTA DI CANELLI Provincia di Asti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda

Il/La sottoscritt. nat a (Prov. ) il / / cittadin residente a Prov.

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

AL SINDACO del COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE SEDE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

Raccomandata AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE. Provincia di AVELLINO REGOLAMENTO. Albo Pretorio ON-LINE. Approvato con Delibera di G.C. n 29 del 03/03/2011.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il/la sottoscritto/a DICHIARA. di essere nato/a a (prov. ) il. Codice Fiscale del Richiedente. Tel. Cell.

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax.

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Il/La sottoscritto/a nato/a a. (Prov. ) il C.F. (Cittadinanza ) residente nel Comune di (Prov. di ) C.A.P.

REGOLAMENTO COMUNALE

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari REGOLAMENTO

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

REGOLAMENTO DELL AUTOPARCO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 1

Il sottoscritto. nato a Prov. il. residente in via n. Comune CAP. Codice Fiscale. telefono cell.

Modulo di scelta. Cod. fisc./ p. iva.. CDG... Titolare di dossier titoli:numero ABI/Fil /Cat/ Cont. nato/a a... il. /. /.. e residente in...

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CREDITO LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Transcript:

R.D. 18-06-1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA CAPO IV DELLE AGENZIE PUBBLICHE Art. 115 - (art. 116 T.U. 1926) [1] Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo didivulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in esso indicati. E' ammessa la rappresentanza. Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. [2] Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.[2] Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. [2] Note: 1 Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 2 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101. Art. 116 - (art. 117 T.U. 1926) Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all'erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all'esercizio medesimo. Art. 117 - (art. 118 T.U. 1926)

Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà. Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà. Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza. E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse. Art. 118 - (art. 119 T.U. 1926) L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette Ie aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento. Art. 119 - (art. 120 T.U. 1926) Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Art. 120 - (art 121 T.U. 1926) Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Regio decreto 06.05.1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Articolo 204 - [Domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari] La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'articolo 115 della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi. Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, numero 2650. Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'articolo 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a

titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'articolo 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza. Articolo 205 - [Agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari] Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili. Articolo 206 - [Agenzie non soggette alla disciplina dell' art 115] Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla L. 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili. Articolo 207 - [Esercizio della mediazione per le professioni liberali] Non può essere concessa licenza per lo esercizio della mediazione per le professioni liberali. Articolo 208 - [Licenza di cui all'articolo 115 della legge] Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte. Articolo 209 - [Agenzie di collocamento] Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali. Articolo 210 - [Vigilanza tecnica del medico provinciale] Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica. Articolo 211 - [Esibizione della licenza] Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'articolo 115 della legge sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente. Articolo 212 - [Limite massimo del tasso dell' interesse e dei diritti accessori] L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione

d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'articolo 120 della legge. Articolo 213 - [Oggetti non riscattati] Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli artt. 623 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dall'autorità di pubblica sicurezza, sentito l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Articolo 214 - [Avviso alle autorità di pubblica sicurezza] Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati alla autorità medesima. Articolo 215 - [Oggetti impignorabili e modalità del pegno] Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto. È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento. È anche vietata ogni operazione di soppegno. Articolo 216 - [Comunicazione dell' agente] L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata. Articolo 217 - [Assicurazione dei beni sui quali è costituito il pegno] Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. Articolo 218 - [Registro delle agenzie di prestito sopra pegno] Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'articolo 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno; b) la data della operazione; c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; d) il valore di stima degli oggetti suddetti; e) l'importo e la durata del prestito; f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi; g) la data della spegnorazione; h) la data della vendita del pegno; i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra. La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa. Articolo 219 - [Contenuto del registro] Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Articolo 220 - [Conservazione dei registri] I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 221 - [Mezzi di divulgazione] Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione. Articolo 222 - [Lista dei prezzi] Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita. Articolo 223 - [Imprese esonerate] Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni. (1) All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate. ----- (1) L'ufficio provinciale delle corporazioni, citato nel presente comma, è stato abolito in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 21.09.1944 n. 315. Omissis