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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile) N. [2] del 11.07.2011 aggiornato al 15.03.2013 INFORMAZIONI SUL CONFIDI Denominazione: FIDIMPRESA LAZIO SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI Sede legale: 00155 ROMA Via ANDREA NOALE, 206 Telefono: 06/84499621-270 Fax: 06/84499316 E-mail: info@fidimpresalazio.it Sito internet: www.fidimpresalazio.it Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 11210271000 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 1287350, Numero di iscrizione all elenco della Banca d Italia di cui all art. 107 del TUB.: 19551.1 Numero di iscrizione all Albo delle Cooperative a mutualità prevalente: A209952 Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede Si precisa che il cliente, che si avvale dell offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo. a cura del soggetto incaricato dell offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da FIDIMPRESA LAZIO) Soggetto Qualifica Indirizzo Telefono email ISCRITTO all ALBO al n Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) in proprio / in qualità di legale rappresentante dell azienda attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto: - il documento Principali diritti del cliente - il presente foglio informativo, composto di n. [ ] pagine. Luogo e data, firma Pagina 1 di 6

CARATTERISTICHE E TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI L attività di FIDIMPRESA LAZIO SCPA consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse di un impresa / ditta (PMI) volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Istituti di Credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come Banche singolarmente Banca ) convenzionati. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Principali Rischi (generici e specifici) Qualora il cliente sia insolvente alla scadenza, e nel caso FIDIMPRESA LAZIO SCPA sia chiamato ad effettuare il pagamento, per l obbligazione assunta dal cliente stesso nei confronti della Banca, il cliente è tenuto a rimborsare a FIDIMPRESA LAZIO SCPA quanto da esso corrisposto in dipendenza del credito concesso. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE ASSOCIATIVI COSTI ASSOCIATIVI 1 - Spese istruttoria richiesta ammissione a socio Le spese di istruttoria relative all'esame della richiesta di ammissione sono determinate in 150,00 e devono essere versate a Fidimpresa Lazio all'atto della presentazione della richiesta di ammissione. 2 - Versamento valore nominale dell'azione sottoscritta Il valore nominale di ciascuna azione sottoscritta è pari ad 250,00 e deve essere versato a Fidimpresa Lazio nel momento in cui quest'ultima comunica all'impresa l'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione. Il mancato versamento comporta la cancellazione automatica dell'impresa dal libro soci e l'impossibilità per la stessa ad avviare la richiesta delle garanzie. 3. - Contributo alle spese di gestione A titolo di contributo alle spese di gestione di Fidimpresa Lazio strettamente commisurate alle esigenze di funzionamento della stessa le imprese dovranno versare l'importo annuale di 150,00 (per il primo anno l'importo verrà calcolato in ragione degli effettivi mesi di adesione a Fidimpresa Lazio). Pagina 2 di 6

COSTI DI ACCESSO ALLE GARANZIE 1 - Spese istruttoria richiesta garanzie Le spese istruttorie sono calcolate come percentuale sul valore nominale dell'affidamento/finanziamento per classi di importo, come indicato nella tabella che segue e devono essere versate a Fidimpresa Lazio all'atto della presentazione della richiesta di garanzia. Classi di affidamento/finanziamento Spese d'istruttoria fino a 200.000 0,200% da 200.001 a 400.000 0,150% oltre 400.001 0,130% Per i rinnovi di garanzie sugli affidamenti a breve termine concessi a revoca dalle banche, le imprese corrisponderanno a Fidimpresa Lazio l'importo forfetario di 200,00 a titolo di spese di istruttoria per revisione pratica. Diritti di urgenza - E' previsto il pagamento di 300,00 a titolo di "diritti di urgenza" qualora l'impresa richiedente la garanzia abbia la necessità che Fidimpresa Lazio proceda all' istruttoria della propria pratica in tempi ristretti (ovvero 7 giorni lavorativi che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione). 2 - Commissioni per la garanzia prestata La commissione di garanzia a favore di Fidimpresa Lazio è è costituita da una quota relativa alla copertura dei costi di gestione e da una quota relativa alla copertura del rischio di credito. La quota a copertura dei costi di gestione è annua e variabile e viene applicata come percentuale flat sul sul valore nominale dell'affidamento/finanziamento e deve essere versata a Fidimpresa Lazio all'atto dell'erogazione dello stesso da parte della banca. La quota a copertura del rischio di credito è annua e variabile, come riportato nella tabella che segue e viene applicata come percentuale flat sul valore nominale dell'affidamento/finanziamento per classi di importo e deve essere versata a Fidimpresa Lazio all'atto dell'erogazione dell'affidamento/finanziamento da parte della banca. Affidamenti a breve termine Per la garanzia rilasciata su affidamenti a breve termine la commissione viene applicata su base annua. Tipologia Classi di affidamento / finanziamento fino a 200.000 da 200.001 a 400.000 oltre 400.001 TOTALE TOTALE TOTALE I Rischio 0,700% 0,300% 1,000% 0,700% 0,200% 0,900% 0,700% 0,100% 0,800% II Rischio 0,600% 0,300% 0,900% 0,600% 0,200% 0,800% 0,600% 0,100% 0,700% Legenda: I Rischio: Apertura di credito in conto corrente II Rischio: Altre tipologie di affidamenti a breve previsti nelle vigenti convenzioni bancarie Pagina 3 di 6

Affidamenti a medio lungo termine Per la garanzia rilasciata su affidamenti a medio/lungo termine la commissione viene calcolata in modo flat sull'importo erogato in percentuale diversa a seconda dell'importo e della durata del finanziamento. Classi di affidamento / finanziamento Durata fino a 200.000 da 200.001 a 400.000 oltre 400.001 FLAT LE FLAT FLAT 12 mesi 0,600% 0,300% 0,900% 0,900% 0,550% 0,200% 0,750% 0,750% 0,500% 0,150% 0,650% 0,650% 24 mesi 0,600% 0,300% 0,900% 1,350% 0,550% 0,200% 0,750% 1,130% 0,500% 0,150% 0,650% 0,980% 36 mesi 0,600% 0,300% 0,900% 1,800% 0,550% 0,200% 0,750% 1,500% 0,500% 0,150% 0,650% 1,300% 48 mesi 0,600% 0,300% 0,900% 2,250% 0,550% 0,200% 0,750% 1,880% 0,500% 0,150% 0,650% 1,630% 60 mesi 0,600% 0,300% 0,900% 2,700% 0,550% 0,200% 0,750% 2,250% 0,500% 0,150% 0,650% 1,950% 72 mesi 0,600% 0,250% 0,850% 2,980% 0,550% 0,150% 0,700% 2,450% 0,500% 0,140% 0,640% 2,240% 84 mesi 0,600% 0,225% 0,825% 3,300% 0,550% 0,140% 0,690% 2,760% 0,500% 0,130% 0,630% 2,520% 96 mesi 0,600% 0,200% 0,800% 3,600% 0,550% 0,130% 0,680% 3,060% 0,500% 0,120% 0,620% 2,790% 120 mesi 0,500% 0,175% 0,675% 3,710% 0,450% 0,120% 0,570% 3,140% 0,400% 0,110% 0,510% 2,810% 180 mesi 0,400% 0,150% 0,550% 4,400% 0,350% 0,110% 0,460% 3,680% 0,300% 0,100% 0,400% 3,200% 240 mesi 0,300% 0,125% 0,425% 4,460% 0,250% 0,100% 0,350% 3,680% 0,200% 0,090% 0,290% 3,050% Per operazioni con ipoteca di I grado e di leasing immobiliare di durata superiore a 120 mesi la commissione viene ridotta del 50% Legenda: Copertura Rischi = Quota di commissione destinata alla copertura del rischio di credito Copertura Gestione = Quota di commissione destinata alla copertura dei costi di gestione La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, dipende dalla durata delle linee di credito da garantire oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari finanziari. Commissione aggiuntiva su domande assistite da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia Qualora il Consiglio di amministrazione del Confidi richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 e questa venga accordata, l impresa beneficiaria della garanzia del Confidi dovrà corrispondere a quest ultimo una commissione aggiuntiva pari a quella che il Confidi pagherà al Fondo Centrale per la controgaranzia ricevuta. L ammontare della commissione aggiuntiva verrà calcolata come da prospetto che segue: Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario Operazioni su capitale di rischio: Micro Restanti territori Piccola Media Regioni del Mezzogiorno Micro Piccola 2% 2% - anno di ammissione 1,000% 1,000% - anni successivi - fino al 5 0,25% 0,25% - successivo al 5 0,50% 0,50% Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, parte V delle Disposizioni Operative del Fondo Media 0,25% 0,50% 1,00% - - - Pagina 4 di 6

La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a: a) Soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; b) Imprese femminili; c) Piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria; d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; e) Imprese sociali; f) Imprese di autotrasporto; g) Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Modifica delle condizioni economiche praticate da FIDIMPRESA LAZIO SCPA Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall art. 118 del D.Lgs 385/1993. SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L OPERAZIONE Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, Il Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa. Il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione. La garanzia è autonoma rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra il Socio debitore garantito e la Banca. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi. I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami del Confidi (indirizzo: Via Andrea Noale n. 206 - CAP 00155 Roma - e-mail: reclami@fidimpresalazio.it - n. fax: 06-84499316), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima del ricorso al giudice, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere al Confidi. LEGENDA Definizione di PMI è l impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia del Confidi. I parametri e gli elementi in base ai quali un impresa / ditta individuale è definita PMI sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238: La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) che contrae un debito con un istituto di credito e di cui il Confidi garantisce l adempimento. Debitore garantito: è il soggetto nell interesse del quale è stata rilasciata una garanzia. Creditore: è il soggetto che mette a disposizione / eroga una linea di credito [istituto di credito] Pagina 5 di 6

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore. Garante: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia nell interesse del Socio debitore [FIDIMPRESA LAZIO SCPA ]. Beneficiario: è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata [istituto di credito]. Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia. Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per dipendenza deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Pagina 6 di 6