CIRCOLARI INAIL. Circolari INAIL



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3 CIRCOLARI INAIL Circolari INAIL Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010 OGGETTO: Nomina del Direttore Generale. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale ha nominato(1) il dott. Giuseppe LUCIBELLO Direttore Generale dell Istituto. La nomina decorre dal 15 gennaio 2010. IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Marco SARTORI (1) D.M. 23 dicembre 2009. Circolare n. 2 del 21 gennaio 2010 OGGETTO: Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato(1). Quadro normativo D.M. 26 giugno 1981 - Criteri relativi al finanziamento e alla documentazione dell attività svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale D.M. 13 dicembre 1994, n. 764 - Regolamento recante nuovi criteri per l erogazione del contributo al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale Legge 30 marzo 2001, n. 152 - Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 116 D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 Circolare n. 21 dell 11 giugno 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (1) D.M. 10 ottobre 2008, n. 193. Legge 30 marzo 2001, n. 152, art. 13, comma 7. 318

CIRCOLARI INAIL 3 PREMESSA La legge n. 152 del 2001 ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai Patronati, estendendone altresì il campo di attività in considerazione dei più recenti cambiamenti intervenuti nel contesto socio economico del paese. Il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193(2), recante il regolamento attuativo(3) dell articolo 13, comma 7, della citata legge, di seguito denominato Regolamento, sostituisce la precedente disciplina emanata in materia(4) ed esplica i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2009. La circolare ministeriale n. 21 del 2009 ha fornito le necessarie direttive applicative al fine di assicurare, sin dalla prima fase di attuazione del Regolamento, comportamenti uniformi da parte dei Patronati, degli enti erogatori di prestazioni e dei servizi di ispezione del lavoro in sede di vigilanza. PRINCIPI GENERALI Le disposizioni del Regolamento comportano effetti sulle attività di erogazione delle prestazioni agli assicurati che si rivolgono all INAIL per il tramite degli Istituti di patrocinio. Il Regolamento conferma l esigenza di: - rispondere ad obiettivi mirati a garantire la massima trasparenza del sistema di finanziamento; - rendere maggiormente efficaci i raffronti tra le rilevazioni delle attività effettuate dai Patronati e quelle degli enti erogatori delle prestazioni; - facilitare le operazioni di controllo da parte degli Organismi di vigilanza; - predeterminare le modalità di confronto tra le parti interessate (Ministero del lavoro, Patronati ed enti erogatori di prestazioni) per l approfondimento di problematiche complesse con l istituzione di una apposita Commissione mista. Nel contempo, ridefinisce le modalità per lo svolgimento delle attività dei Patronati rilevanti ai fini del finanziamento e amplia le voci tabellari(5) adeguandole alla normativa vigente in materia di prestazioni. Il finanziamento viene corrisposto agli Istituti di patronato nella misura delle percentuali fissate all art. 2 del Regolamento(6), sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione, nonché in relazione all estensione e all efficienza dei servizi offerti. ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DEL FINANZIAMENTO Gli interventi di patrocinio rilevanti ai fini della erogazione del finanziamento (con punteggio attribuito diverso da 0 ), unitamente a quelli solo statisticabili (con punteggio attribuito pari a 0 ) sono elencati nelle Tabelle A, B, C e D allegate al Regolamento. I punteggi da 0 a 6 attribuiti ai singoli interventi risultano graduati in misura direttamente proporzionale alla significatività di ciascuna prestazione per la realizzazione dei diritti dell assistito. In linea con tale principio, sono stati previsti alcuni interventi tra quelli finanziabili ai quali non consegue necessariamente l erogazione di prestazioni economiche a favore degli assistiti(7). (2) Pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008. (3) Allegato 1. (4) L art. 21, c.2, della legge n. 152/2001 ha abrogato il decreto interministeriale 13 dicembre 1994, n. 764. (5) Tabella A - Interventi in materia previdenziale; Tabella B - Attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13 L. n. 152/2001 per attività all estero; Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute e Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale. (6) - 80% in relazione alla attività svolta in Italia; - 9,90% in relazione alla attività svolta all estero; - 8% in relazione alla organizzazione degli uffici in Italia; - 2% in relazione alla organizzazione degli uffici all estero; - 0,10% in relazione all attività di controllo delle sedi all estero. (7) Con punteggio in Tabella diverso da 0 e definiti positivamente dagli enti erogatori delle prestazioni, a seguito di provvedimenti emessi con data successiva al 1 gennaio 2009. 319

3 CIRCOLARI INAIL Ai fini della statisticazione hanno rilevanza tutti gli interventi previsti nelle Tabelle a prescindere dal punteggio attribuito; su di essi viene operato il controllo da parte degli Organi di vigilanza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Direzioni provinciali del lavoro) ai sensi dell art. 10. Gli interventi di patrocinio rivolti ad ottenere prestazioni INAIL risultano inseriti per la quasi totalità in Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute, alla quale afferiscono anche altre fattispecie(8). Un ulteriore intervento di competenza dell Istituto risulta inserito in Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale, denominato D15 Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, legge n. 248/1976). Infine, per gli interventi relativi rispettivamente alle richieste di rendita di passaggio(9) e del beneficio una tantum relativo al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro(10) dovranno essere utilizzati rispettivamente i codici C5 Riconoscimento del diritto a rendita e C25 Richiesta assegno funerario. Le Sedi dell Istituto non potranno prendere in considerazione richieste di interventi per prestazioni non di propria competenza. MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DEL FINANZIAMENTO L art. 3 del regolamento individua i presupposti per la presentazione degli interventi rilevanti per il finanziamento. In particolare, stabilisce che sono riconosciuti gli interventi aventi come scopo [ ] il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro o alla salute [ ] nonché gli interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili. Esclude, infine, la rilevanza degli interventi meramente sollecitatori. L art. 4 indica i requisiti del mandato di assistenza - efficace per tutti gli interventi richiesti in relazione all evento lesivo - che, ai sensi del predetto art. 3, comma 1, deve essere conferito da parte del richiedente: esso deve contenere l espressa indicazione del mandatario, la firma del mandante e dell operatore del Patronato autorizzato a riceverlo, la data, l oggetto, l indicazione della Sede del Patronato delegata a trattare la pratica, nonché le dichiarazioni sulla tutela dei dati personali(11). A salvaguardia della trasparenza del rapporto giuridico sottostante, lo stesso art. 4 prevede l obbligo di rilascio di copia del mandato all assistito nonchè la comunicazione del mandato stesso agli enti erogatori, mentre in caso di scioglimento del Patronato, l art. 15, comma 1, fa carico all organizzazione promotrice di darne comunicazione ai soggetti interessati. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo obbliga il Patronato alle suddette comunicazioni nel caso di chiusura di una sede. Infine, nell ipotesi in cui nel procedimento di liquidazione delle prestazioni siano coinvolte più amministrazioni, il comma 4 dell art. 4 pone a carico dell amministrazione ricevente l obbligo di trasmissione del mandato alle altre amministrazioni interessate. Ai sensi del comma 6 del citato art. 4, resta fermo l istituto della revoca espressa del mandato a garanzia della certezza del potere di rappresentanza nell ipotesi di successione tra Patronati, con onere a carico dell Istituto subentrante di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l avvenuta revoca agli enti erogatori delle prestazioni e al Patronato revocato. Il comma 7 ribadisce inoltre l efficacia del nuovo mandato per le sole fasi non ancora concluse del procedimento ed esclusivamente nel caso in cui l intervento non sia stato definito positivamente. (8) Non sono di competenza INAIL i seguenti interventi indicati nella Tabella C: - C4 Riconoscimento di pensione privilegiata (P.I) - C11 Riconoscimento causa di servizio - C12 Riconoscimento equo indennizzo - C13 Riconoscimento affezioni da emoderivati - C14 Revisione quinquennale dell equo indennizzo - C32 Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio - C33 Pensioni di guerra, indennizzi e tabellari dirette (9) Ai sensi dell art. 150 T.U. n. 1124/1965 (10) Ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, c.1187. (11) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 320

CIRCOLARI INAIL 3 L art. 5 conferma la suddivisione dell attività di patrocinio in due fasi: amministrativa e di contenzioso (amministrativo o medico legale) e introduce alcune precisazioni, peraltro oggetto di direttive ministeriali(12), che di seguito si riassumono. Ai sensi del predetto articolo, costituiscono interventi utili ai fini del finanziamento [ ] la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l opposizione e il ricorso [ ]. Al riguardo, occorre precisare che, in generale, tutti gli interventi conseguenti alla presentazione della domanda sono riassorbiti nella stessa e, pertanto, non danno luogo, al pari degli interventi meramente sollecitatori che si inseriscono in una delle fasi procedurali, all attribuzione del punteggio utile ai fini del finanziamento. Tuttavia, nell ipotesi in cui il mandato venga conferito in un momento successivo all inoltro della domanda, la conseguente attività svolta dal Patronato deve essere valutata positivamente ai fini del finanziamento, purchè i relativi interventi si configurino come necessari ai fini della liquidazione della prestazione e l amministrazione destinataria non abbia già deciso in ordine alla richiesta. Lo stesso art. 5 prevede inoltre che in caso di prestazioni erogate d ufficio [ ] o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l intervento del Patronato potrà essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all Istituto per provvedere. Al riguardo, si richiamano i termini fissati dalla legge ovvero dalla Carta dei servizi dell Istituto(13) per l erogazione delle prestazioni(14). ASPETTI INNOVATIVI Ciò premesso in termini generali, occorre soffermarsi su alcune novità di particolare rilievo per l Istituto introdotte dal Regolamento, che possono essere riassunte nei seguenti punti: 1. superamento del concetto di pratica unica introdotto dal D.M. del 1981 e confermato dal D.M. n. 764/1994 e conseguente necessità di gestire separatamente gli interventi relativi alle diverse prestazioni, afferenti lo stesso evento lesivo, ai fini della attribuzione dei punteggi previsti in Tabella rispettivamente per ciascun intervento; 2. abolizione della comunicazione di chiusura dell intervento da parte del Patronato (sezione D); 3. abolizione del modello 2P precedentemente utilizzato per la richiesta degli interventi successivi al primo; 4. maggiorazione pari a 0,25 punti per ciascun intervento di patrocinio finanziabile avviato con modalità telematiche a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 12). 1. SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI PRATICA UNICA L art. 6, comma 2, del regolamento sancisce che qualora la richiesta di patrocinio comporti l attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio. Dall introduzione della norma in questione discende il superamento del concetto di pratica unica, con la conseguenza che l azione di tutela svolta dal Patronato in relazione ad uno specifico caso non è più considerata in modo unitario. Pertanto, la descritta suddivisione in fasi dell attività di patrocinio (domanda, ricorso amministrativo, ricorso medico-legale) assume un peso diverso rispetto al passato. Al riguardo, infatti, le citate direttive ministeriali(15) stabiliscono che [ ] al momento dell assunzione del patrocinio si renderà (12) Cfr. circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell 11 giugno 2009, n. 21 (13) Cfr. Norme di attuazione della legge n. 241/1990 per il comparto istituzionale. (14) A titolo esemplificativo, è previsto il pagamento dell indennità per inabilità temporanea assoluta entro 30 giorni dalla ricezione del certificato medico definitivo e la costituzione della rendita entro 120 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo a seguito di infortunio e dalla data della ricezione del primo certificato medico e/o dalla data della denuncia per la malattia professionale. (15) ibidem 321

3 CIRCOLARI INAIL necessario aprire pratiche distinte per ciascun intervento che comporti la richiesta di una prestazione autonoma tra quelle di cui alla Tabella C, anche se tali interventi e tali prestazioni sono riferiti al medesimo caso [ ]. 2. ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELL INTER- VENTO DA PARTE DEL PATRONATO (SEZIONE D) L art. 4, comma 5, del regolamento sancisce che il mandato si estingue [ ] con la definizione dell intervento oggetto del mandato e, comunque, con l esaurimento del relativo procedimento amministrativo. Dal combinato disposto degli artt. 4, comma 5, e 6, comma 2, si evince che la comunicazione espressa della chiusura dell intervento da parte del Patronato non è più necessaria. Al riguardo, infatti, ciascuna pratica aperta verrà automaticamente chiusa a seguito della definizione del singolo intervento oggetto del mandato e, comunque, con l esaurimento del relativo procedimento amministrativo; conseguentemente è abolito l obbligo di trasmissione da parte del Patronato della cosiddetta sezione D. 3. ABOLIZIONE DEL MODELLO 2P Una ulteriore conseguenza del superamento del concetto di pratica unica è rappresentata dalla impossibilità di presentare il cd. modello 2P precedentemente previsto. E in via di predisposizione un apposito modello per la gestione degli interventi integrativi successivi al primo. 4. MAGGIORAZIONE PER L UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE L art. 6, comma 6, prevede espressamente la modalità telematica per l invio degli interventi agli enti erogatori delle prestazioni. L art. 12, comma 2, sancisce, inoltre, che in aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento finanziabile avviato con modalità telematiche(16) e definito positivamente. INDIRIZZI OPERATIVI Le Unità territoriali si atterranno alla normativa in oggetto nella trattazione delle singole fattispecie. Ulteriori istruzioni di carattere operativo vengono fornite con nota a parte, in occasione del rilascio della nuova procedura GRAIWEB Patronati, previsto entro il mese di gennaio 2010. IL DIRETTORE GENERALE (16) A decorrere dal 1 gennaio 2009. 322

CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 4 del 3 febbraio 2010 OGGETTO: Conferma incarico di Commissario Straordinario dell INAIL. Quadro normativo D.L.vo 30/7/1999 n. 300 in particolare l art. 46 e successive modifiche ed integrazioni; D.L.vo 30/6/1994 n. 479, art. 7, comma 5; Legge 9 marzo 1989 n. 88, art. 1; D.L. 25/6/2008, n. 112, art. 26, comma 1, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni; Legge 24/12/2007 n. 247, art. 1, comma 7; D.L.vo 27/10/2009, n. 150; Legge 13/11/2009, n. 172 ed in particolare, l art. 1, comma 9; D.L. 1/7/2009, n. 78 art. 17, convertito, con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, i commi 3, 5, 6 e 7; Art. 2, comma 634, della L. 24/12/2007, n. 244, come modificato dall art. 17 della L. 3/8/2009, n. 102; Art. 1 dello schema di decreto di riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, da adottare ai sensi del predetto art. 2, comma 634, della legge 24/12/2007, n. 244, approvato in prima deliberazione nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009; D.I. 11/9/2008; D.I. 27/3/2009; Il dott. Marco Fabio Sartori è stato confermato(1) nell incarico di Commissario Straordinario dell INAIL fino al completamento del processo di riorganizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. IL DIRETTORE GENERALE (1) D.I. 12 gennaio 2010. 323

3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 6 del 18 febbraio 2010 OGGETTO: Disdetta Trattato di riassicurazione IPSEMA/INAIL. Quadro normativo D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 127 e 128. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 304 dell 11 novembre 1985: ha approvato il testo del Trattato di Riassicurazione tra l INAIL e le Casse Marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale - alle quali è poi subentrato, dal 1994, l IPSEMA-. Circolare n. 2 del 27 gennaio 1986: Casse Marittime. Riassicurazioni parziali dei rischi ai sensi dell articolo 128, - 2 comma - del Testo Unico approvato con D.P.R. 3 giugno 1965 n. 1124. Variazioni al piano dei conti, di attuazione della Convenzione. D.Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994: Attuazione della delega conferita dall art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza. 1. PREMESSA In data 16 dicembre 1985, con decorrenza 1 gennaio 1986, è stato sottoscritto, tra l INAIL e le Casse Marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale - alle quali è poi subentrato, dal 1994, l Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) - il Trattato di Riassicurazione per la parziale riassicurazione dei rischi per il caso di morte da infortunio sul lavoro, per i soggetti assicurati presso l IPSEMA medesimo. L IPSEMA ha manifestato, ai sensi dall art.12 del Trattato stesso, la volontà di interrompere la prosecuzione del rapporto convenzionale. L INAIL, verificato il rispetto delle condizioni previste per la disdetta dell accordo, ha comunicato all Ente assicurativo dei Marittimi la relativa presa d atto. Pertanto, deve ritenersi concluso a tutti gli effetti, alla data del 31 dicembre 2009, l accordo relativo al Trattato di riassicurazione INAIL/IPSEMA. 2. DISPOSIZIONI A seguito della costituzione dell IPSEMA(1), tale Istituto nel succedere in tutti i rapporti facenti capo alle soppresse Casse Marittime Adriatica (Trieste), Tirrena (Genova) e Meridionale (Napoli), ha mantenuto separate ed autonome le competenze economico-finanziarie relative al Trattato in questione, affidandone la gestione alle rispettive Sedi compartimentali. Poiché l INAIL ha provveduto a gestire la riassicurazione tramite l istituzione di specifiche posizioni assicurative speciali da parte delle corrispondenti Unità territoriali, sarà cura delle competenti Strutture porre in essere tutti i necessari adempimenti, finalizzati a definire le residuali e transitorie attività assicurative e contabili, relative a fattispecie insorte sino alla data del 31 dicembre 2009. Tra le incombenze previste per le predette Sedi si segnalano in particolare: - la verifica del versamento del premio annuale anticipato e del relativo premio supplementare; - il controllo della congruità del premio definitivo e la predisposizione dell eventuale regolazione attiva o passiva a conguaglio; (1) Art. 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479. 324

CIRCOLARI INAIL 3 - il riscontro dei termini di scadenza per i pagamenti dei premi e dei conguagli e l applicazione dei criteri per il calcolo degli interessi previsti in caso di mancato rispetto degli stessi; - il completamento delle attività istruttorie eventualmente ancora in corso per sinistri con eventi infortunistici che abbiano comportato l applicazione del Trattato, incluse le relative azioni di surroga e/o regresso. Le Strutture territoriali interessate, al termine delle predette attività, provvederanno ad inviare apposita comunicazione a questa Direzione Generale (Direzioni Centrali RISCHI e PRESTA- ZIONI). Al termine di tutte le attività sopra richiamate si potrà procedere alla chiusura dei capitoli a suo tempo appositamente predisposti per la imputazione delle operazioni contabili derivanti dall applicazione del Trattato di riassicurazione in questione. IL DIRETTORE GENERALE Circolare n. 7 del 18 febbraio 2010 OGGETTO: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale.(1) Retribuzioni convenzionali per l anno 2010. Quadro normativo Decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987: Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999. Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari Decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze: Determinazione, per l anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 Circolare Inail n. 54/1988: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all estero nei paesi extra comunitari Circolare Inail n. 68/1989: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1 luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura Circolare Inail n. 12/2009: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l anno 2009 1 Decreto legge n. 317/1987 convertito in legge. n. 398/1987, artt. 1 e 4, comma 1. Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1. 325

3 CIRCOLARI INAIL Circolare Inail n. 17/2009: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l anno 2009 Lettera Direzione Centrale Rischi del 15.12.2000: Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986 PREMESSA Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2010 dovuti per i lavoratori operanti all estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell Allegato 1(2). AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento: 1. Stati membri dell Unione Europea(3) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia(4), Ungheria, Bulgaria, Romania. 2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria Liechtenstein, Norvegia, Islanda(5) Svizzera(6). 3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale Argentina Australia (Stato del Victoria) Brasile Canada (Provincia dell Ontario; Provincia del Quebec) Capoverde Croazia Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou) ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)(7) Principato di Monaco San Marino Santa Sede Tunisia Turchia(8) Uruguay Venezuela. (2) Allegato 1: Tabella delle retribuzioni convenzionali 2010 allegata al Decreto 21 gennaio 2010 (GU n. 24 del 30 gennaio 2010). (3) In materia di sicurezza sociale si applicano i Regolamenti CEE nn. 1408/1971 e 574/1972, e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1 maggio 2010 si applicheranno il Regolamento CE n.883/2004 ed il Regolamento CE di applicazione n. 987/2009. (4) Dal 1 maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (5) Stati aderenti all accordo SEE (Spazio Economico Europeo) ratificato dalla legge n.300 del 28.7.1993 (6) Dal 1 giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell Unione Europea e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, art. 20). (7) La convenzione italo jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati. (8) Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con Legge n. 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990. 326

CIRCOLARI INAIL 3 FRAZIONABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni risoluzioni del rapporto di lavoro trasferimenti da o per l estero intervenuti nel corso del mese(9). DISPOSIZIONI A decorrere dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 21 gennaio 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale(10) corrispondente, di cui alle citate tabelle(11). IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1 (9) Decreto 21 gennaio 2010, art. 3. (10) La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell indennità estero. (11) Decreto 21 gennaio 2010-327

3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 8 del 26 febbraio 2010 OGGETTO: Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative. Quadro normativo Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche: Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Art. 182-ter: Transazione fiscale Codice civile, art. 2778: Ordine degli altri privilegi sui mobili Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Art. 4, comma 3 Circolare n. 38 del 3 luglio 1990: Legge 7 dicembre 1989, n. 389 di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338. Modifiche al codice civile in materia di privilegi Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Articolo 32, comma 6. Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009: Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. INDICE PREMESSA Pag. 329 1. AMBITO DI APPLICAZIONE 329 1.1 Presupposti soggettivi 330 1.2 Modalità applicative 330 1.3 Oggetto dell accordo 330 1.4 Crediti esclusi dall accordo 331 1.5 Limiti dei crediti ammissibili 331 1.6 Condizioni di accettazione 332 1.7 Revoca dell accordo 332 2. PROCEDURA 333 2.1 Proposta e Sede competente 333 2.2 Fase istruttoria 334 2.3 Fase decisoria 335 2.4 Fasi successive 335 3. MONITORAGGIO 336 328

CIRCOLARI INAIL 3 PREMESSA Il decreto-legge n. 185/2009 ha modificato l articolo 182-ter(1) della legge fallimentare(2) ed ha previsto gli accordi sui crediti contributivi, aventi ad oggetto i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché i relativi accessori. In attuazione di quanto disposto dall art. 32, comma 6, del decreto legge citato, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto 4 agosto 2009(3), con il quale sono state definite le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. La transazione fiscale disciplinata dall art. 182-ter si distingue per disciplina e presupposti dal contratto di transazione previsto dall articolo 1965 del codice civile e si configura come un eccezione al principio di indisponibilità dei crediti previdenziali e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica ed estensiva. In particolare, la normativa relativa all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non è derogabile dalla volontà delle parti ed è caratterizzata dalla costituzione automatica del rapporto assicurativo e dall automaticità delle prestazioni. Di conseguenza, gli accordi sui crediti previdenziali dell INAIL sono ammessi nell esclusivo ambito dell art. 182-ter della legge fallimentare e nei limiti stabiliti dal D.M. di attuazione. L istituto della transazione fiscale, introdotto nell ordinamento dal 16 luglio 2006(4), ha la finalità di incentivare il ricorso agli strumenti negoziali diretti a superare lo stato di crisi dell imprenditore, evitando il fallimento e recuperando la capacità produttiva dell impresa, attraverso un piano concordato con i creditori. La riforma del diritto fallimentare, operata dai decreti legislativi n. 5/2006 e n. 169/2007(5), è stata, infatti, improntata a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali (6). 1. AMBITO DI APPLICAZIONE L accordo sui crediti previdenziali ai sensi dell articolo 182-ter può essere proposto dal debitore: a. nell ambito del concordato preventivo, con il piano previsto dall articolo 160(7), che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; b. nell ambito delle trattative per l accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall articolo 182-bis(8), da stipularsi con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. In entrambi i casi, la legge fallimentare prevede l omologazione da parte del Tribunale, che in tale fase verifica la regolarità delle procedure nonchè la concreta attuabilità dell accordo per la ristrutturazione dei debiti. (1) Art. 32, comma 5, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (2) Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. (3) Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2009. (4) L art. 182-ter è stato inserito nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dall art. 146 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. (5) Vedi sull argomento le note di istruzioni interne protocollo 4360 del 2 ottobre 2006 e protocollo 9362 del 17 dicembre 2007. (6) Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante: La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (7) Art. 182-ter, comma 1, della legge fallimentare. (8) Art. 182-ter, comma 6, della legge fallimentare. 329

3 CIRCOLARI INAIL 1.1 Presupposti soggettivi Possono proporre l accordo sui crediti previdenziali gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo(9). Ai sensi dell articolo 1 della legge fallimentare, tali soggetti sono gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, eccettuati gli enti pubblici, con esclusione degli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad euro 300.000; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. Al riguardo, si ricorda che grava sul debitore l onere di fornire la prova di possedere i requisiti per essere definito imprenditore e, pertanto, di essere soggetto alla disciplina prevista per le procedure concorsuali. 1.2 Modalità applicative L articolo 2 del D.M. stabilisce che la proposta di accordo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione, prevista dall art. 161, 2 e 3 comma, della legge fallimentare: a) aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell impresa. Si ricorda che la predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti è rimessa alla volontà dell imprenditore, che può proporre tutte le soluzioni ritenute più opportune per continuare l attività e nel contempo raggiungere l accordo con i creditori. Per quanto riguarda la relazione del professionista, le norme richiedono che sia iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall articolo 28 della legge fallimentare, lettera a) e lettera b). Deve quindi trattarsi di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure di studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci siano professionisti appartenenti alle citate categorie. 1.3 Oggetto dell accordo L art. 182-ter ha previsto che con l accordo il debitore può proporre sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia il pagamento dilazionato. Per quanto riguarda l INAIL, oggetto della proposta di accordo possono essere i crediti per premi assicurativi ed accessori, intendendosi con tale termine le sanzioni civili e gli interessi. La proposta di accordo può comprendere(10): a) i crediti assistiti da privilegio, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo; b) i crediti aventi natura chirografaria, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo. (9) Articolo 1, comma 4, del D.M. 4 agosto 2009. (10) Art. 1, comma 2, del D.M. 4 agosto 2009. 330

CIRCOLARI INAIL 3 La proposta di accordo può interessare sia i crediti già oggetto di contenzioso, previa rinuncia alle controversie pendenti nell ipotesi in cui venga approvato l accordo transattivo, sia i crediti oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall Istituto ovvero dall Agente della riscossione. 1.4 Crediti esclusi dall accordo Il D.M.(11) ha stabilito che non possono costituire oggetto della proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell art. 13 della legge n. 448/1998 - riguardante l INPS - e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato. Per quanto riguarda l INAIL, i crediti cartolarizzati possono essere compresi nella proposta, in quanto a seguito della chiusura dell operazione di cartolarizzazione di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, i crediti sono stati retrocessi all Istituto. 1.5 Limiti dei crediti ammissibili L articolo 3 del D.M. definisce precisamente i limiti dei crediti previdenziali ammissibili ai fini degli accordi, stabilendo a seconda del tipo di credito la percentuale minima richiesta per il pagamento parziale, nonché il numero massimo di rate mensili per il pagamento dilazionato. La proposta di pagamento parziale non può essere inferiore: - al 100% per i crediti privilegiati di cui al n.1 dell art.2778 c.c., tra i quali rientrano per l intero ammontare i premi assicurativi; - al 40% per i crediti privilegiati di cui al n.8 dell art. 2778 c.c., tra i quali rientra il 50% dell importo degli accessori dei premi; - al 30% per i crediti chirografari, tra i quali rientra il restante 50% degli accessori. I crediti per premi assicurativi dovuti all INAIL sono infatti collocati al primo posto nell ordine dei privilegi per il loro intero ammontare(12), mentre gli accessori dei premi stessi sono collocati per il 50% all ottavo posto e per il restante 50% costituiscono crediti chirografari. Ne deriva che i crediti per premi devono essere sempre integralmente soddisfatti e gli accessori di legge devono essere soddisfatti per il 50% nella misura minima del 40% e per il restante 50% nella misura minima del 30%. La proposta di dilazione può prevedere anche il pagamento dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della proposta stessa(13). Per quanto riguarda i crediti tributari o contributivi privilegiati, si ricorda che la legge stabilisce che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie(14). Per quanto riguarda i crediti tributari o contributivi chirografari, la legge dispone che il trattamento ad essi riservato non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole(15). (11) Art. 1, comma 3, del D.M. 4 agosto 2009. (12) L articolo 4, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, stabilisce: I crediti per premi dovuti all INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo. (13) Art. 3, comma 3, del D.M. 4 agosto 2009. (14) Art. 182-ter, 1 comma, secondo periodo, della legge fallimentare. (15) Art. 182-ter, 1 comma, ultimo periodo, della legge fallimentare. 331

3 CIRCOLARI INAIL In sostanza, l accordo transattivo deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite per il trattamento di tutti i crediti prelatizi e non deve alterare l ordine legale delle cause di prelazione. 1.6 Condizioni di accettazione L art. 4 del D.M. definisce le condizioni alle quali gli Enti previdenziali possono accedere alla proposta di accordo. La disposizione richiede l essenzialità dell accordo ai fini della continuità dell attività dell impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell area in cui opera. Si tratta evidentemente di un parametro che rimanda alle dimensioni dell impresa e al numero degli occupati, da valutare comunque in rapporto alla situazione specifica del territorio. Sono inoltre richieste le seguenti condizioni: a) idoneità dell attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazioni di eventuali garanzie ; b) riconoscimento formale e incondizionato del credito previdenziale e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza e azionabilità dello stesso ; c) correntezza dei pagamenti dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo. Per quanto riguarda il punto a) è da sottolineare che l idoneità dell attivo a soddisfare i crediti oggetto di proposta di accordo deve desumersi dalla relazione del professionista di cui si è detto al par. 1.2. Con riferimento alle garanzie, si ritiene che la valutazione debba essere effettuata caso per caso in relazione alle rateazioni fino a sessanta rate. Per quanto riguarda il riconoscimento del debito, la relativa dichiarazione dovrà essere contenuta nella proposta di accordo. Infine, con riferimento al punto c), si precisa che la correntezza riguarda tutti i pagamenti dovuti per le scadenze successive alla presentazione della proposta di accordo. 1.7 Revoca dell accordo L art. 4, comma 2, del D.M., dispone che il mancato rispetto degli obblighi previsti dall accordo, comporta la revoca dell accordo medesimo. A seconda che l accordo riguardi il pagamento parziale, il pagamento dilazionato, oppure entrambe le ipotesi, la revoca si verifica: a) nel caso in cui si accerti il mancato o inesatto pagamento delle somme stabilite nell accordo ai sensi dell articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. (pagamenti parziali); b) nel caso in cui non sia rispettato il piano di rateazione. La legge fallimentare disciplina l esecuzione del concordato preventivo stabilendo che dopo la omologazione del concordato, il cui decreto deve intervenire entro i termini previsti dall art. 181, il commissario giudiziale ne sorveglia l adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione(16). (16) Art. 185 della legge fallimentare. 332

CIRCOLARI INAIL 3 L art. 186 della legge fallimentare dispone che ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento, con ricorso da proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto nel concordato stesso. La stessa norma, inoltre, stabilisce che si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138 della legge fallimentare, in quanto compatibili, riguardanti rispettivamente la risoluzione e l annullamento del concordato fallimentare. 2. PROCEDURA La procedura relativa alla transazione fiscale è stabilita dall articolo 182 ter che è ora dettagliatamente disciplinata dalle disposizioni dettate dal D.M. 4 agosto 2009 per i crediti previdenziali. L ipotesi più ricorrente è che il debitore abbia contestualmente sia debiti iscritti a ruolo che debiti non iscritti a ruolo e che i debiti riguardino sia tributi, sia contributi previdenziali, sia premi assicurativi, e relativi accessori, pertanto nell accordo possono essere coinvolte più amministrazioni. Nel caso in cui l accordo sia proposto nell ambito del concordato preventivo, la procedura delineata dalla legge fallimentare e dal decreto ministeriale prevede che il debitore contestualmente al deposito della domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria sede principale - presenti copia della domanda all Agente della riscossione e agli enti previdenziali interessati(17). Nel caso in cui la proposta di accordo venga effettuata nell ambito delle trattative per l accordo di ristrutturazione, il debitore deve presentare la domanda all Agente della Riscossione e agli enti previdenziali interessati. 2.1 Proposta e Sede competente Il debitore deve presentare la proposta di accordo all Agente della riscossione e alla Sede INAIL competente per territorio. La proposta si considera validamente presentata alla Sede dell INAIL, anche se il debitore la trasmette all INAIL tramite l Agente della riscossione. In tale ipotesi, la decorrenza dei termini di cui all art. 182 ter, 6 comma, avrà inizio dall effettiva conoscenza dell istanza da parte dell Istituto. Si ricorda che la competenza delle Sedi dell Istituto è stabilita con riferimento alla sede legale dell impresa e che ai sensi dell art. 10, comma 3, delle vigenti Modalità di applicazione delle tariffe dei premi e per il pagamento dei premi assicurativi, all atto dell istituzione del rapporto assicurativo, l INAIL comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, al quale è riferita l intera situazione contributiva, comprensiva dei debiti e dei crediti relativi alle posizioni assicurative territoriali (PAT), comunicate per ogni sede di lavoro. Qualora la proposta sia presentata ad una Sede diversa da quella competente in base al Codice Ditta, la documentazione sarà trasmessa immediatamente alla Sede competente. La proposta di accordo deve essere sottoscritta dal debitore e deve contenere: a) il codice ditta dell impresa; b) i dati anagrafici dell impresa, compreso il codice fiscale, e quelli del legale rappresentante; c) tutti gli elementi utili a valutare l essenzialità dell accordo ai fini della continuità dell attività dell impresa e della salvaguardia dei livelli occupazionali nonché l importanza dell impresa nel territorio socio-economico in cui opera; d) l ammontare e la tipologia (premi o accessori) dei debiti oggetto della proposta di accordo con indicazione dei limiti proposti, fermo restando che per i premi deve essere proposto il 100%, nonché del numero delle rate proposte; (17) Art. 2 del D.M. 4 agosto 2009. 333

3 CIRCOLARI INAIL e) i tempi di pagamento e le eventuali garanzie che il debitore intende prestare; f) la dichiarazione di riconoscimento dei debiti e la rinuncia ad eventuali azioni ed eccezioni. Per quanto riguarda il punto d), al fine di velocizzare l istruttoria, è opportuno che il debitore unisca alla proposta una Stampa dei titoli aggiornata, che può essere richiesta a qualsiasi Sede, comprendente anche eventuali crediti non ancora iscritti a ruolo. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, si precisa che gli Agenti della riscossione provvedono a rilasciare al debitore apposita certificazione dei debiti iscritti a ruolo scaduti o sospesi. La certificazione riguarda esclusivamente i ruoli consegnati alla data di presentazione della proposta e contiene l indicazione separata di ciascun tributo, contributo e premio, delle sanzioni civili, degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 eventualmente maturati, degli aggi e delle spese (diritti e spese esecutive). Qualora la proposta sia presentata nell ambito del concordato preventivo ed il Tribunale abbia emesso il decreto di apertura della procedura, gli Agenti della riscossione trasmettono la certificazione al Commissario Giudiziale, per i successivi adempimenti previsti dagli articoli 171, 1 comma e 172 della legge fallimentare. Alla proposta devono essere allegati i documenti esposti al paragrafo 1.2, tra i quali la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano d impresa, di cui si richiama l importanza ai fini della valutazione sulla convenienza ad accogliere la proposta di accordo. 2.2 Fase istruttoria La Sede competente protocolla la proposta di accordo e controlla la regolarità della proposta stessa e la completezza della documentazione allegata. Qualora la proposta risulti carente dei dati e delle informazioni necessarie per decidere in ordine all accordo o manchi di uno o più dei documenti che la legge richiede, la Sede deve richiedere i dati e i documenti mancanti con apposita comunicazione al debitore e per conoscenza all Agente della riscossione, fissando un termine di 5 giorni per l integrazione, con l avvertimento che in mancanza la proposta è da ritenersi inammissibile. Nel caso in cui la proposta sia regolare e completa, la Sede avvia l istruttoria di merito, effettuando la ricognizione della situazione debitoria sulla base degli atti e delle informazioni esistenti. La verifica della posizione contributiva e assicurativa deve essere effettuata come di consueto, con le stesse modalità con cui si verifica la regolarità contributiva ai fini del DURC, avendo cura di controllare anche le sanzioni civili collegate a titoli principali. Per i premi scaduti non iscritti a ruolo, si ritiene che debbano essere calcolate le sanzioni civili alla data di presentazione della proposta di accordo, con riserva di aggiornare il conteggio fino alla data di omologazione dell accordo. Devono essere verificate la correttezza e l attualità sia dei crediti iscritti a ruolo, sia di quelli non ancora iscritti a ruolo, procedendo per questi ultimi ad effettuare anche le compensazioni, qualora siano presenti nella situazione contabile somme a credito, anche di modesto ammontare. Individuati i debiti che possono formare oggetto di accordo, la Sede verifica che la proposta di pagamento parziale non sia inferiore ai limiti previsti dall articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. 4 agosto 2009 e che la proposta di pagamento dilazionato non superi le sessanta rate mensili. Occorre altresì verificare lo stato delle procedure di esazione coattiva, richiedendo apposita relazione all Agente della riscossione, che come concordato con Equitalia spa, indicherà le azioni di riscossione in corso al momento della presentazione della proposta di accordo contributivo, lo stato dell eventuale contenzioso di cui sia parte in causa esclusivamente l Agente e le azioni cautelari e/o esecutive in corso aventi riflessi sul recupero del credito, con indicazione in caso di ipoteche, degli estremi delle formalità, il loro grado, le passività iscritte che precedono ed il valore del cespite ai sensi dell art. 79 del D.P.R. n. 602/1973. 334

CIRCOLARI INAIL 3 A conclusione dell istruttoria, da completarsi nel minor tempo possibile, la proposta di accordo con la documentazione a corredo deve essere trasmessa - a firma del Dirigente della Sede al Direttore Regionale, con apposita comunicazione nella quale si propone l accettazione ovvero il diniego, unitamente ad una relazione nella quale sono indicate le risultanze dell istruttoria effettuata. In caso di proposta di diniego devono essere indicati motivi, come ad esempio il superamento dei limiti previsti dall articolo 3 del D.M. 4 agosto 2009. 2.3 Fase decisoria Il Direttore Regionale valuta la convenienza della proposta sulla base della documentazione ad essa allegata ed esprime, con apposito atto di determinazione motivato, l accoglimento oppure il diniego della proposta di accordo, da trasmettere immediatamente alla Sede competente. In caso di diniego, l atto deve indicare in motivazione gli elementi che impediscono di accedere alla proposta. Si richiama l attenzione sulla verifica che le condizioni offerte rispettino le disposizioni previste dall art. 182-ter, 1 comma, con riferimento ai crediti privilegiati e a quelli chirografari. A tal fine deve essere attentamente esaminata la documentazione prevista dall art. 161, comma 2, lettera b), vale a dire lo stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, effettuando l esame comparativo del trattamento offerto agli altri creditori(18). Qualora sia proposto il pagamento dilazionato, deve essere valutata l opportunità di richiedere garanzia personale o reale, in relazione all entità del debito e al numero delle rate proposte. Si segnala, infine, che il flusso operativo delineato è identico a quello previsto per la dichiarazione di inesigibilità dei crediti per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili. Ai sensi dell art. 79 delle vigenti Norme sull ordinamento amministrativo/contabile, infatti, la dichiarazione di inesigibilità del credito è proposta dal Dirigente responsabile ed è assunta con determinazione del Direttore Regionale competente per territorio. La decisione del Direttore Regionale deve essere immediatamente comunicata con raccomandata a.r. al debitore e all Agente della riscossione a cura della sede competente. Si sottolinea che sia la fase istruttoria che quella decisoria devono essere espletate celermente. L atto finale deve riportare in modo analitico i crediti contributivi che saranno pagati e quelli oggetto di rinuncia, compresi gli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, con indicazione degli estremi delle cartelle esattoriali, al fine di gestire correttamente i successivi rapporti con l Agente della riscossione. 2.4 Fasi successive Per quanto riguarda i crediti tributari, nel caso in cui l accordo sia stato proposto nell ambito del concordato preventivo, l articolo 182-ter, 3 comma, stabilisce che l adesione o il diniego alla proposta di concordato è espresso mediante voto favorevole o contrario espresso in sede di adunanza dei creditori o con le modalità di cui all articolo 178, primo comma, con atto del direttore dell ufficio per tributi non iscritti a ruolo, e dell agente della riscossione, per i tributi iscritti a ruolo. Le stesse modalità si applicano ai crediti previdenziali, pertanto per i premi e accessori non iscritti a ruolo, il voto sarà espresso dal Direttore della Sede INAIL competente o da un suo incaricato, mentre per i crediti iscritti a ruolo il voto sarà manifestato dall Agente della riscossione su indicazione della Sede competente, comunicata con raccomandata a.r. (18) Per quanto riguarda i crediti tributari, si rinvia alla Circolare dell Agenzia delle entrate n. 40/E del 18 aprile 2008. 335

3 CIRCOLARI INAIL Analogamente, secondo quanto disposto dall articolo 182-ter, comma 6, nel caso che la proposta sia presentata nell ambito delle trattative che precedono la stipula dell accordo di ristrutturazione previsto dall articolo 182-bis, per i crediti non iscritti a ruolo la determinazione favorevole del Direttore Regionale dell INAIL equivale a sottoscrizione dell accordo di ristrutturazione, mentre per i crediti iscritti a ruolo, l assenso all accordo sarà espresso dall Agente della riscossione, sulla base della comunicazione ricevuta dalla Sede competente. Si richiama l attenzione sul fatto che l Agente della riscossione agisce in qualità di mandatario dell Ente per i crediti iscritti a ruolo consegnati prima della proposta, pertanto qualora questa sia inserita nel concordato preventivo è necessario che la Sede comunichi all Agente la volontà dell Istituto in tempo utile ai fini dell espressione del voto, indicando i crediti iscritti a ruolo per i quali dovrà essere espresso voto favorevole o contrario. Si precisa, infine, che nel caso di concordato preventivo tutte le azioni cautelari ed esecutive sono automaticamente sospese dalla data di presentazione della proposta ai sensi dell art. 168 della legge fallimentare, mentre analoga disposizione non è prevista in caso di accordo di ristrutturazione. Infatti l art. 182 bis si limita a prevedere che l accordo di ristrutturazione sia pubblicato nel registro delle imprese e che dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Pertanto, considerato che la mera presentazione della proposta di accordo ai sensi dell art. 182 bis non determina l automatica sospensione delle attività cautelari/esecutive da parte dell Agente della riscossione, la Sede dovrà emettere apposito provvedimento da comunicare formalmente all Agente della riscossione. Infine, per quanto riguarda l aggio, Equitalia spa ha precisato che questo matura sulle somme a ruolo che dovranno essere effettivamente pagate dal debitore a seguito dell accordo sui crediti contributivi. Per quanto riguarda gli accordi nell ambito del concordato preventivo, il pagamento dell aggio sarà acquisito dall Agente della riscossione nei tempi, nella misura e nei modi previsti dal concordato, qualora questo risulti approvato e omologato. Nel caso di accordo contributivo inserito nell accordo di ristrutturazione dei debiti, occorre invece che il debitore si impegni a corrispondere l aggio relativo alle somme che dovrà versare all Agente della riscossione per i debiti iscritti a ruolo, una volta definito e omologato l accordo stesso. 3. MONITORAGGIO In attesa della predisposizione delle necessarie implementazioni informatiche, i procedimenti relativi alle proposte di accordo ex art. 182-ter devono essere gestiti con apposite evidenze cartacee. Al fine di consentire il monitoraggio dell applicazione del nuovo istituto, le Direzioni Regionali, a partire dal mese successivo all emanazione della presente, invieranno alla Direzione Centrale Rischi apposita relazione, con indicazione del numero delle proposte pervenute alle Unità dipendenti, dei casi dichiarati inammissibili, di quelli in istruttoria nonché delle proposte respinte e accolte (con o senza garanzie), con indicazione dei relativi importi e del numero delle rate. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1 336

CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 9 del 2 marzo 2010 OGGETTO: Tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2010. Quadro normativo Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Art. 116, commi 15, 16 e 17 Codice Civile, art. 1284, comma 1: Saggio degli interessi Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell Economia e delle Finanze: Modifica del saggio di interesse legale Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) : articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative Circolare Inail n. 73 del 19 dicembre 2003: Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione Circolare Inail n. 6 del 23 gennaio 2008: Tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2008 A decorrere dal 1 gennaio 2010, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell 1% in ragione d anno(1). Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con circolari n. 56/2001(2) e n. 73/2003(3). Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997: PERIODO Tasso di interesse legale da 1.1.1997 5% Legge 662/1996, art. 2, c. 185 a 31.12.1998 da 1.1.1999 2,5% DM 10.12.1998 a 31.12.2000 (GU 11.12.1998, n. 289) da 1.1.2001 3,5% DM 11.12.2000 a 31.12.2001 (GU 15.12.2000, n. 292) da 1.1.2002 3% DM 11.12.2001 a 31.12.2003 (GU 14.12.2001, n. 290) da 1.1.2004 2,5% DM 1.12.2003 a 31.12.2007 (GU 10.12.2003, n. 286) da 1.1.2008 3% DM 12.12.2007 a 31.12.2009 (GU 15.12.2007, n. 291) da 1.1.2010 1% DM 4.12.2009 (GU 15.12.2009, n. 291) IL DIRETTORE GENERALE (1) Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell Economia e delle Finanze (GU n. 291 del 15.12.2009). (2) Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) : articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative. (3) Circolare Inail n. 73 del 19 dicembre 2003: Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione. 337