OGGETTO: Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010. Al Personale dell Ateneo LORO SEDI Il 24 novembre 2010 è entrata in vigore la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro. L art. 24 della predetta legge riguarda le Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità che, oltre ad innovare il regime dei permessi per l assistenza a persone disabili di cui alla legge 104/92 ed al D.Lgs. 151/2001, ha l istituzione di una banca dati informatica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - per la raccolta e la gestione dei relativi dati ai fini di monitoraggio e controllo. A seguito di tale norma la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA ha emanato la circolare n. 13 del 6.12.2010, con la finalità di rendere degli orientamenti per l interpretazione e l applicazione della nuova normativa, confermando quanto già illustrato nella precedente circolare n. 8 del 2008 - par. 2.2 e 2.3 - cui si fa rinvio. Le principali novità introdotte dall art. 24 della predetta legge 183/2010, oltre all istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di cui si è già detto, si possono riepilogare nelle seguenti: a) restrizione dei soggetti legittimati fruire dei permessi per assistenza a soggetti in situazione di handicap grave; b) eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell assistenza; c) diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona in situazione di handicap grave da assistere; d) previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dei benefici;
SOGGETTI LEGITTIMATI A FRUIRE DEI PERMESSI DI CUI ALL ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 PER L ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE L art. 24, comma 1 lettera a) della legge 183/2010 ha sostituito il testo dell art. 33, comma 3 della legge 104/1992 il quale attualmente recita: A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche i maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Rispetto, quindi alla normativa previgente, la nuova disposizione ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti figli dei figli, suocero/a, nuora, genero, cognati); tuttavia nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile in situazione di handicap grave abbiano compiuto i sessantacinque anni o siano affetti da patologie invalidanti, purchè risultanti da certificazione medica e per l individuazione delle quali occorre fare riferimento al D.M. 21 luglio 2000 n. 278, comma 1 lettera d), le legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione anche ai parenti e affini di terzo grado (bisnonni, zii, nipoti figli di fratelli e/o sorelle, pronipoti in linea retta, zii acquisiti, nipoti acquisiti). La possibilità di passare dal secondo al terzo grado è possibile anche nel caso di decesso o assenza del genitore o coniuge della persona in situazione di handicap grave, quest ultima intesa sia nel senso di assenza naturale e giuridica in senso stretto (es. celibato o stato di figlio non riconosciuto), che situazioni a carattere stabile e certo, come divorzio, separazione legale, abbandono purchè risulti da documentazione dell autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO REFERENTE PER L ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE Il novellato art. 33 della legge 104/92 non prevede più il requisito della continuità e della esclusività quali presupposti necessari per fruire dei permessi, così come non è più presente il requisito della convivenza, necessario prima dell entrata in vigore dell art. 20 della legge 53/2000. Analogamente la legge ha abrogato l art. 42, comma 3 del D.Lgs. 151/2001 il quale prevedeva che i genitori di figlio maggiorenne in situazione di gravità potessero fruire dei permessi solo in caso di convivenza con il figlio o, in assenza, di assitenza continuativa ed esclusiva.
La stessa norma prevede, invece, che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità riprendendo ed in parte tipizzando il concetto di esclusività, per cui i permessi possono essere concessi ad un un ico lavoratore per l assistenza ad una stessa persona. Tuttavia nei confronti del figlio disabile in situazione di gravità le norme derogano al principio del referente unico, consentendo ad entrambi i genitori di prestargli assistenza, sia pure alternativamente e nel rispetto dei tre giorni mensili. Tali permessi possono essere riconosciuti, ora, anche ai genitori di figli minori di tre anni in situazione di handicap grave che, in alternativa, possono fruire o del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti previsti dall art. 42 del D.Lgs. 151/2001. A tale ultimo riguardo è opportuno segnalare che la fruizione dei predetti istituti deve intendersi alternativa nel corso del mese, perciò nel mese in cui un genitore abbia già fruito di tre giorni di permesso ai sensi dell art. 33, comma 3 della legge 104/92, non sarà possibile beneficiare per lo stesso figlio ne del prolungamento del congedo parentale, ne delle due ore di riposo giornaliero e neanche del congedo straordinario di cui all art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e viceversa. Tenuto conto dei numerosi quesiti il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la richiamata circolare n. 13/2010, ha segnalato, superando così il precedente parere n. 13/2008, che le nuove norme non precludono la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più disabili in situazione di gravità. Analogamente non è preclusa la possibilità da parte di un dipendente con handicap in situazione di gravità di assistere una persona che versi nelle sue stesse condizioni.. Tuttavia il dipendente dovrebbe limitare tale richiesta alle ipotesi di assenza di altri familiari in grado di prestare assitenza o quando non è possibile assitere più disabili in situazione di gravità nel limite di soli tre giorni mensili. Tali circostanze devono essere espressamente dichiarate dal dipendente al momento della presentazione della domanda. PREROGATIVE RELATIVE ALLA SEDE DI SERVIZIO DEL LAVORATORE L art. 24, comma 1 lettera b) apportando modifiche al comma 5 dell art. 33 della legge 104/92 ha sancito il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (e non più al proprio domicilio secondo la legge previgente) e non può essere trasferito senza il suo consenso. In tal senso la norma attuale risponde pienamente all esigenza di assistenza del disabile in situazione di gravità accordando al lavoratore un diritto che si sottrae a qualsiasi valutazione discrezionale dell amministrazione e resta subordinato solo a circostanze di carattere oggettivo.
DECADENZA PER L INSUSSISTENZA O IL VENIR MENO DEI REQUISITI LEGITTIMANTI LA FRUIZIONE DEI PERMESSI Il dipendente che intende fruire dei permessi deve inoltrare apposita istanza ed ha l onere di dimostare il possesso dei requisiti stabiliti dalla norma attraverso la produzione di idonea documentazione: a) verbale della commissione medica dal quale risulti la situazione di handicap grave; b) documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nonché dell art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci, tesa a certificare la sussistenza delle condizioni che legittimano il diritto alla fruizione dei permessi. In tale previsione rientra la circostanza che la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, presupposto oggettivo già richiesto dalla previgente legge. Confermando, quindi, una interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa, la richiamata circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore che avviene presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. Unica eccezione è rappresentata dai seguenti casi opportunamente documentati da certificazione medica: interruzione del ricovero per visite o terapie del disabile fuori dalla struttura; ricovero di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale i sanitari certifichino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare. c) nel caso di richiesta da parte di parente o affine di terzo grado è necessario integrare l istanza con la documentazione richiesta per estendere la legittimazione dei permessi e di cui si è già detto in precedenza. A seguito dell accoglimento da parte dell amministrazione il dipendente è tenuto poi a comunicare tempestivamente ogni variazione di diritto o di fatto dalla quale derivi la perdita del diritto, aggiornando la documentazione quando necessario o a seguito di richiesta da parte dell amministrazione di appartenenza. Inoltre e al fine di una migliore organizzazione del servizio, si raccomanda al dipendente, salvo dimostrate situazioni di urgenza, di comunicare alla struttura di appartenenza le assenze dal servizio con congruo anticipo e con riferimento all intero arco temporale mensile. Nel caso in cui, in sede di controllo, venga accertata l insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto, il dipendente decade dai
benefici concessi, ferma restando la verifica dei presupposti per l accertamento della responsabilità disciplinare e delle ipotesi di reato per dichiarazione mendace. Fra le situazioni che possono comportare la decadenza dal diritto si menziona, a titolo di esempio: a) venir meno della condizione di handicap grave; b) decesso della persona in situazione di handicap grave; c) sopravvenuto ricovero a tempo pieno; d) circostanza che più lavoratori usufruiscano del beneficio dei permessi per assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave. A conclusione, tenuto conto che in fase di prima applicazione e in relazione alle novità introdotte dalla nuova norma l amministrazione dovrà procedere al riesame dei provvedimenti di concessione dei benefici già adottati, si comunica che si sta procedendo a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova legge e, in caso di insussistenza degli stessi, salvo tempestiva integrazione della documentazione a suo tempo presentata dal dipendente, si procederà alla revoca dell atto di assenso e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza. Resta inteso che, qualora il dipendente si trovi nella condizione di poter usufruire comunque del beneficio a diverso titolo in base ai contenuti della nuova legge, potrà produrre nuova istanza corredata dalla documentazione idonea alla concessione del beneficio. Distinti saluti IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Filippo DEL VECCHIO) F.to dott. Filippo DEL VECCHIO