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Regolamento concernente l esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica 1 (del 31 ottobre 1958) 6.1.1.1.3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 2, d e c r e t a : Capitolo I Attività soggette a vigilanza Organi di vigilanza Art. 1 3 La vigilanza ed il controllo sull esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (di seguito sanitari accademici) spetta al Dipartimento della sanità e della socialità (designato in seguito Dipartimento). Vigilanza e controllo: definizione Art. 2 La vigilanza si esercita d ufficio, sorvegliando il normale svolgimento dell attività professionale secondo le norme fissate per le diverse arti sanitarie. Il controllo si esercita, d ufficio o su istanza, con indagini ed inchieste presso autorità, enti o singole persone. Art. 3 5 Capitolo II Professioni sanitarie con formazione accademica 4 Libero esercizio Art. 4 6 Per ottenere l autorizzazione di libero esercizio occorre presentare all Ufficio di sanità un istanza corredata dai documenti elencati all art. 56 cpv. 4) della Legge sanitaria 18 aprile 1989. Art. 5-7 7 Art. 8 8 Professionisti residenti nella zona italiana di confine Art. 9 A norma della convenzione italo-svizzera del 29 luglio 1888, i medici chirurghi ed i medici veterinari che abitano in Italia, vicino al confine italo-ticinese, possono esercitare la loro professione nelle località ticinesi prossime al confine, a condizione che siano preventivamente autorizzati alle condizioni della convenzione italo-svizzera. I loro nomi vengono annualmente pubblicati in una 1 Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 2 Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 4 Titolo del capitolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 5 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 6 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 7 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 8 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332; precedente modifica: BU 1964, 161. 1

apposita rubrica nell albo generale delle arti sanitarie. Non sono però iscritti nell albo del rispettivo Ordine. Art. 10 9 Pubblicazione del decreto di revoca Art. 11 10 Ogni revoca, sia per tempo indeterminato, sia per tempo determinato, può essere annunciata nel Foglio ufficiale. Ogni revoca comporta la radiazione temporanea o definitiva dall albo degli operatori sanitari. Art. 12-16 11 Art. 17-18 12 Capitolo III Medici chirurghi Specializzazione FMH Art. 19 13 Il titolo di specializzazione FMH deve essere comunicato al Dipartimento. Art. 20 14 Art. 21-33 15 Art. 34 16 Art. 35 17 Art. 36 18 Capitolo IV Medici dentisti Capitolo V Farmacisti e farmacie Controllo delle gerenze di farmacie Art. 37 19 L Ufficio di sanità tiene un controllo aggiornato delle farmacie esistenti, con l indicazione del proprietario e del gerente. Art. 38-39 20 Attrezzature delle farmacie Art. 40 21 Ogni farmacia deve essere provvista di tutti gli apparecchi, reattivi e soluzioni volumetriche prescritte dalla Farmacopea Elvetica in vigore, affinché il farmacista sia in grado, in ogni momento, di 9 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 10 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 11 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 12 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 13 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 14 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 15 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 16 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332; precedente modifica: BU 1962, 17. 17 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 18 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 19 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 20 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 2

controllare i medicamenti che dispensa al pubblico e affinché possa manipolare gli stessi secondo le prescrizioni e le esigenze della farmacopea stessa. Per quanto concerne la manipolazione, la preparazione, il modo di conservazione, la dispensazione ed il grado di purezza di ciascun medicamento o farmaco, fanno stato le prescrizioni della farmacopea in vigore ed i suoi relativi testi complementari ( addenda e supplementi ). Ogni farmacia deve essere munita di una cassaforte inamovibile per la conservazione di sostanze pericolose, il cui elenco è stabilito dal Dipartimento. Leggi, decreti, registri, ecc. in dotazione Art. 41 Ogni farmacia deve avere in dotazione la Farmacopea Elvetica in vigore e sue pubblicazioni ufficiali, la legge sanitaria cantonale, i decreti e regolamenti inerenti all esercizio dell arte farmaceutica, una copia-ricette, un registro per prodotti stupefacenti, un registro per le sostanze velenose vendute a scopo industriale e la lista a tariffa dei medicamenti in vigore pro tempore. Locali Art. 42 22 Per l apertura di una nuova farmacia sono ritenuti indispensabili i locali seguenti: a) un locale per la dispensazione al pubblico (officina), di superficie minima di 30 mq; b) un locale laboratorio, di superficie minima di mq 15; c) un locale adatto per la conservazione delle sostanze medicamentose e delle droghe secondo le prescrizioni della farmacopea in vigore, di superficie minima di 15 mq; d) un deposito per medicamenti e piccolo locale idoneo per la conservazione delle sostanze infiammabili; e) servizi igienici. I locali di cui alle lett. a), b) e c) devono essere intercomunicanti e quelli di cui alle lett. a) e b) situati sullo stesso piano. Approvazione preliminare dei progetti Art. 43 23 Prima di procedere ai lavori di costruzione o di trasformazione dei locali destinati a farmacia, devono essere sottoposti i relativi progetti all Ufficio di sanità per l approvazione preliminare (restano riservate le disposizioni della Legge edilizia Cantonale). Visita preliminare Art. 44 24 Prima di procedere all arredamento dei locali, costruiti secondo i progetti approvati dall Ufficio di sanità, deve essere richiesta al farmacista cantonale la visita preliminare. Questa serve ad accertare l ampiezza, l illuminazione, l aerazione, il grado di umidità permanente, la separazione dei locali e ad esaminare i progetti di arredamento. Il farmacista cantonale constatata l idoneità dei locali ed accertata la disponibilità di un farmacista ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone ad assumere la gerenza, rilascia l autorizzazione a procedere all arredamento, facendone menzione nel verbale. Visita di collaudo Art. 45 25 La visita per il collaudo definitivo deve essere richiesta dal farmacista gerente responsabile. Il farmacista cantonale redige il "verbale di collaudo" che deve essere controfirmato dal farmacista. Apertura al pubblico Art. 46 26 Una farmacia nuova o traslocata o modificata non può essere aperta al pubblico prima che sia dichiarata l idoneità dei locali da parte dell Ufficio di sanità in base al «verbale di collaudo» trasmesso dal farmacista cantonale. 21 Cpv. 3 introdotto dal R 25.11.1980; in vigore dal 28.11.1980 - BU 1980, 202. 22 Art. modificato dal R 31.3.1976; in vigore dal 6.4.1976 - BU 1976, 77. 23 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332; precedente modifica: BU 1976, 77. 24 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332; precedente modifica: BU 1976, 77. 25 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332; precedente modifica: BU 1976, 77. 3

Presenza del farmacista Art. 47 27 Ogni farmacia deve avere in ogni momento un farmacista titolare che sia gerente responsabile, ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone. Durante le ore di servizio deve essere presente continuamente un farmacista con libero esercizio od almeno un assistente-farmacista in possesso di un autorizzazione d esercizio. Art. 48-49... 28 Supplenza Art. 50 29 Per la supplenza del titolare di una farmacia da parte di un assistente farmacista in caso di malattia, di servizio militare o di breve assenza, dev essere chiesta preventivamente l autorizzazione all Ufficio di sanità. Art. 51-53 30 Ricette Art. 54 31 Le ricette del medico, del medico-dentista, del medico-veterinario, le quali devono essere scritte chiaramente e portare tutte indistintamente indicati: luogo, data, nome del paziente (del proprietario e della specie dell animale per le ricette di uso veterinario) e la firma di chi le ordina, devono essere eseguite dal farmacista scientificamente e scrupolosamente. La indicazione del modo d uso, a cura del medico, è obbligatoria per gli stupefacenti ed i veleni. È vietato al farmacista di eseguire ricette di levatrici che non siano previste dal manuale svizzero ad uso delle levatrici o dalle istruzioni emanate dal Dipartimento. Se in una qualsiasi ricetta esiste un malinteso, se vi è mancanza di chiarezza o qualche errore, qualche incompatibilità, oppure se vi sono prescritte delle dosi di separanda o di veleni che sorpassano le dosi massime, senza che il medico abbia specificato mediante il segno convenzionale ("!") di volere questo sorpasso di dose massima, il farmacista ha l obbligo di intendersi col medico prima di eseguire la ricetta. Se però la ricetta è urgente ed il medico non può essere subito rintracciato, il farmacista è autorizzato a correggere la ricetta stessa riducendo le dosi secondo la tabella delle dosi massime della Farmacopea; egli ha però l obbligo di avvertirne il medico appena possibile. Per le ricette che prescrivono prodotti stupefacenti fa stato l apposita regolamentazione. Nella dispensazione dei medicamenti il farmacista ripete sulle etichette dei flaconi, delle scatole e di qualsiasi altro imballaggio, tutte le indicazioni figuranti sulle ricette, nonché il numero progressivo di controllo corrispondente a quello del copiaricette; la formula o composizione del prodotto verrà trascritta soltanto quando esplicitamente richiesta dal medico (segno convenzionale: c.f. = cum formula). Quando vengono dispensati dei medicamenti sotto forma di fiale, ogni fiala, e non soltanto l imballaggio esterno, deve portare una etichetta con la formula esatta del contenuto. Libro copia-ricette Art. 55 Le specialità per la dispensazione delle quali è obbligatoria la ricetta medica, e le formule magistrali, devono essere iscritte nell obbligatorio libro copia-ricette. Le ripetizioni devono venir anch esse ricopiate in tale libro. Ricette e copia-ricette devono essere conservate dal farmacista per la durata minima di 5 anni. Dietro richiesta del cliente, il farmacista rilascia sempre una copia delle ricette, ad eccezione di quelle prescriventi sostanze stupefacenti. Le ricette che devono essere consegnate alle casse malati per il loro controllo, vanno restituite dalla cassa al farmacista entro 3 mesi. Le ricette prescriventi prodotti stupefacenti devono essere conservate separatamente dalle altre. 26 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 27 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 28 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 29 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 30 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 31 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 4

Ripetizione delle ricette Art. 56 Di regola tutte le ricette possono essere ripetute senza nuova prescrizione, salvo: a) che la ripetizione sia vietata dal medico mediante l indicazione sulla ricetta (segno convenzionale n.r. = ne repetatur), indicazione che deve in questo caso venir scritta chiaramente sulla etichetta al momento della dispensazione; b) che il medicamento sia per uso interno e contenga separanda o veleni in dosi tali che, secondo il modo d uso, si sorpasserebbero le dosi massime semplici e giornaliere fissate dalla Farmacopea. Sono riservate le disposizioni federali e cantonali sugli stupefacenti. Le ripetizioni di ricette eseguite in altre farmacie comportano l obbligo per il farmacista di sostituire la vecchia etichetta con la propria, affinché si sappia in quale farmacia la ricetta è stata preparata. Sulla copia della ricetta presentata dal cliente per la ripetizione si deve mettere anche il timbro della farmacia, la data ed infine il numero della ripetizione corrispondente a quello del copiaricette. Vendita al dettaglio senza ricetta Art. 57 Le farmacie possono vendere al dettaglio senza ricetta medica, qualsiasi medicamento o farmaco, ad eccezione: a) dei veleni (farmacopea elvetica vigente) e delle altre sostanze velenose, dei glucosidi, degli alcaloidi (salvo quelle preparazioni che ne contengono quantità tali che non possono riuscire dannose per la salute); sono però esclusi i veleni per uso industriale la cui vendita è regolata da speciali disposizioni; b) dei vaccini semplici o misti, preventivi e curativi; c) di tutti i prodotti da usare per via endovenosa ed endoarteriosa; d) di tutti i prodotti specificatamente indicati nella cura del diabete; e) di tutti i prodotti chimici ( separanda ), con specifica indicazione come dimagranti (nitroderivati, ecc.); f) degli stupefacenti, come da tabella ufficiale federale; g) dei derivati della serie aromatica ed eterociclica (tioderivati, tiazoli), delle solfopiridine e di altri prodotti aventi azione chemioterapeutica; h) dei composti della chinolina, dei prodotti del gruppo sulfamidico, dei derivati dell arsenobenzolo e dell arsenofenanina o sinonimi; i) dei metalli e dei metalloidi ad uso oculare, uretrale, vaginale e parenterale; l) di tutti i preparati ed istrumenti indicati come provocatori delle mestruazioni o destinati ad interrompere la gravidanza; m) dei preparati barbiturici e loro sinonimi o prodotti analoghi; n) dei prodotti destinati alla cura delle malattie veneree in genere e della gonorrea in particolare; o) degli antibiotici. Il Dipartimento può pubblicare secondo il bisogno, gli elenchi dei prodotti singoli e specializzati di cui è proibita la vendita senza ricetta. Divieto di invadere il campo professionale del medico Art. 58 Ai farmacisti è proibito invadere il campo professionale del medico. Il farmacista non deve dare al pubblico consigli che sono di pretta competenza del medico. Designazione delle farmacie Art. 59 32 La denominazione di una farmacia sottostà alle disposizioni della legge sulle insegne. Le insegne proposte dal farmacista sottostanno all approvazione dell Ufficio di sanità. All esterno di ogni farmacia dovrà figurare la denominazione della stessa, ed in modo chiaro e visibile, il nome del gerente. Deve pure apparire chiaro l orario di servizio della farmacia, e, dove esiste, un turno di servizio, il nome della farmacia che presta speciale servizio (notturno, festivo, ecc.) e dove non esiste il turno, l indicazione del recapito del farmacista. Art. 60 33 32 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 33 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 5

Visita di controllo della commissione Art. 61 34 I medicinali guasti o mal preparati e le attrezzature non più rispondenti allo scopo sono sequestrati o fatti distruggere a spese del farmacista. Nel caso in cui il gerente od il suo supplente rifiutassero di firmare il verbale, se ne fa cenno nello stesso. Art. 62-67 35 Art. 68 36 Capitolo VI Dispensari farmaceutici Capitolo VII Medici-veterinari Denuncia dei casi contagiosi Art. 69 I medici-veterinari denunciano all ufficio veterinario cantonale, che li comunicherà al Medico cantonale, tutti i casi osservati di malattie infettive o parassitarie trasmissibili dagli animali all uomo, soggetti all obbligo di denuncia. Parimenti il Medico cantonale comunica al veterinario cantonale i casi di malattie contagiose a lui notificati, di origine animale. Art. 70 37 Capitolo VIII Disposizioni abrogative e finali Art. 71 Il presente decreto abroga i capitoli I e II del regolamento sull esercizio della farmacia e dei dispensari farmaceutici del 13 dicembre 1938 ed entra in vigore 38 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1958, 217. 34 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 35 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 36 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 37 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 332. 38 Entrata in vigore: 14 novembre 1958 - BU 1958, 217. 6