DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita

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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 330 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CARRARA, BIANCONI e ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008 Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 330 Onorevoli Senatori. Negli ultimi decenni si sono verificati sensibili cambiamenti nel panorama faunistico nazionale dovuto anche all incremento naturale in vaste aree montane del Paese e dell Appennino toscano di popolazioni di ungulati selvatici che hanno trovato condizioni ambientali idonee all accrescimento numerico. Le specie selvatiche, in particolare appartenenti alle famiglie dei cervidi e dei bovidi, hanno registrato in tempi brevi un aumento notevole nel territorio regionale tanto da poter ritenere di essere in presenza di sovrappopolazioni che spesso arrecano danni alle colture e all ambiente. L abbandono dell agricoltura montana, legata alla zootecnia e la conseguente conversione dei pascoli in cespugliati boschivi, ha contribuito al miglioramento degli habitat per i cervidi e i bovidi, finendo proprio per condizionare le loro dinamiche riproduttive. In periodi invece di scarsità di nutrizione fornita dal bosco, le popolazioni di ungulati rivolgono spesso la loro ricerca all esterno, dimostrando l esistenza di una sorta di correlazione inversa tra la disponibilità delle risorse alimentari reperibili all interno delle aree boschive e le perdite causate alle colture e alle vegetazioni. I danni quantitativi e qualitativi arrecati all agricoltura e all ambiente dipendono, tra l altro, dalla disposizione territoriale dei campi e dei boschi, dallo sviluppo del perimetro forestale, e, comunque dal numero degli animali che vivono in una determinata area, per i quali vige la necessità di provvedere ad uno stretto monitoraggio. In presenza, infatti, di forte densità di cervi, caprioli e daini si intensificano anche problemi causati dalle brucature invernali ed estive e dai cosiddetti «fregoni»: sia nel periodo della pulitura, sia per marcare il territorio nella stagione riproduttiva, i maschi «fregano» alberi giovani, asportandone la corteccia e provocando la morte delle piante stesse. Il sovrannumero di esemplari comporta danni anche alla sopravvivenza stessa degli altri ungulati: per quanto concerne il daino, ad esempio, specie alloctona considerata dal decreto del Ministro dell ambiente del 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, «specie che può costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica», si registra, ad esempio, in Toscana, in Emilia-Romagna ed in Piemonte un esplosione demografica che sta creando notevoli difficoltà per la convivenza con altri animali selvatici. Una condizione simile è stata riscontrata anche per il capriolo che, in alcune regioni italiane, registra densità di popolazioni assai elevate (oltre 40 capi per chilometro quadrato). Il prelievo con il cane da seguita delle specie elencate, con norme rigide, oltre a reintrodurre una pratica di caccia tipicamente italiana, consente un approccio più naturale alla regolarizzazione e alla gestione degli ungulati selvatici, garantendo un riequilibrio delle popolazioni stesse. L utilizzazione dei cani nell esercizio venatorio ha tradizioni antiche anche in Italia in quanto gli studiosi fanno risalire a circa 12.000 anni fa l addomesticamento dei segugi proprio per l impiego nelle attività venatorie. Nelle Valli del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, nel Cantone del Giura, in Svizzera, ma anche in altri Paesi come l Inghilterra e la Francia, la caccia ai cervidi e bovidi con cani da seguita è una tradizione consolidata che non ha fatto riscontrare alcun tipo di destrutturazione all ecosistema. È pertanto legittimo, ai sensi dell articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedere una forma di prelievo attraverso la quale sia possibile

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 330 completare i piani faunistici-venatori, approvati annualmente dalle province, distribuendoli in maniera omogenea sul territorio, prelevando cioè anche laddove la fitta vegetazione renda impossibile un tiro selettivo a lunga distanza con arma a canna rigata. La proposta di cacciare i cervidi e i bovidi con il cane da seguita consentirebbe l utilizzazione esclusiva di fucili a canna liscia caricati a palla: una tipologia di prelievo che risulta ormai consolidata. L attività venatoria dovrà essere commisurata alle locali densità e all incremento utile annuo delle popolazioni sottoposte a gestione faunistica venatoria. A tal proposito viene presentato il disegno di legge per regolamentare, in modo chiaro e responsabile, il prelievo con il cane da seguita che, nel contempo, reintroduce un modo do concepire la caccia agli ungulati seguendo una importante tradizione venatoria mediterranea. La presente proposta di legge è composta da sette articoli: Articolo 1 Stabilisce le finalità della legge, cioè la disciplina del prelievo dei cervidi e dei bovidi con cane da seguita, finalizzato alla conservazione delle specie, al riequilibrio con la superficie e con le risorse del territorio di caccia, perseguendo il rispetto dell agricoltura e dell ambiente. Articolo 2 Istituisce un Albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita, i cui iscritti abbiano frequentato un corso di formazione teorico-pratico con il superamento di un esame finale. Articolo 3 Prevede il rilascio al proprietario del cane di un brevetto che attesta l abilitazione dell animale alla pratica della caccia ai cervidi e bovidi, raggiunta tramite prove qualificanti per l iscrizione allo specifico albo regionale, istituito dalle regioni. Articolo 4 Dispone le modalità per esercitare la caccia ai cervidi e bovidi con cane da seguita effettuata da cacciatori abilitati, riuniti in squadre fisse, coordinate da un responsabile, alla quali vengono rigorosamente assegnati il numero dei capi da abbattere, il numero dei cani da impiegare nelle battute di caccia, le armi da utilizzare. Articolo 5 Stabilisce l individuazione dei territori vocati alla gestione faunistica venatoria dei cervidi e dei bovidi con conseguente suddivisione in distretti o in zone di gestione per distribuire meglio l attività venatoria su aree territoriali omogenee, onde favorire anche il controllo stesso delle popolazioni selvatiche. Articolo 6 Prevede che, al termine della caccia, il capo abbattuto venga condotto nel punto di raccolta dell ambito territoriale di caccia (ATC), del comprensorio alpino di caccia per provvedere degli accertamenti sanitari, biometrici e per la compilazione da parte del cacciatore della scheda di abbattimento; Articolo 7 Dispone che l amministrazione provinciale possa rilasciare specifica autorizzazione per l organizzazione di rassegne annuali dei trofei di caccia, convegni, corsi ed incontri allo scopo di promuovere il recupero delle tradizioni venatorie e di ricostruire e valorizzare l immagine del cacciatore moderno.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 330 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina il prelievo venatorio di cervidi e bovidi con cane da seguita finalizzato alla conservazione delle specie ed al riequilibrio del patrimonio della fauna presente nel territorio, perseguendo il rispetto dell agricoltura e della selvicoltura nonchè il mantenimento di una corretta proporzione numerica fra i sessi e una giusta struttura tra le classi di età. Art. 2. (Istituzione dell Albo regionale dei cacciatori abilitati al prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita) 1. È istituito l Albo regionale dei cacciatori abilitati al prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita. 2. Il cacciatore acquista il diritto ad iscriversi all Albo di cui al comma 1 dopo aver superato un esame di abilitazione conseguente alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione a carattere teorico-pratico e comunque a condizione di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prelievo venatorio. La frequenza del corso costituisce titolo per l ammissione all esame di abilitazione. 3. Il programma didattico del corso di cui al comma 2, suddiviso in una parte teorica ed una parte pratica, prevede l insegnamento delle seguenti materie: biologia, gestione degli ungulati oggetto di caccia, balistica delle armi, nonché una serie di lezioni pratiche per

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 330 l abilitazione alla conduzione dei cani da seguita. 4. Le province, sentiti l Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), la Società italiana pro segugio, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini (CA) presenti sul territorio, provvedono all organizzazione annuale del corso di cui al comma 2. 5. A seguito del superamento dell esame di cui al comma 2, la provincia di residenza rilascia un tesserino che certifica l iscrizione all Albo di cui al comma 1. Art. 3. (Rilascio del brevetto di abilitazione per il cane da seguita) 1. L abilitazione del cane da seguita per la caccia dei cervidi e dei bovidi è attestata tramite un brevetto rilasciato dalla provincia di residenza al proprietario del cane. Il rilascio del brevetto comporta l iscrizione allo specifico Albo istituito dalle regioni. 2. Al fine di ottenere l abilitazione di cui al comma 1, il cane è valutato da esperti che ne attestano il grado di addestramento e di ubbidienza. 3. I cani di cui al comma 1 devono essere iscritti all anagrafe canina ai sensi dell articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 201. Art. 4. (Modalità di caccia ai cervidi e bovidi) 1. La caccia in battuta ai cervidi e ai bovidi con cani da seguita si effettua con cacciatori riuniti in squadre fisse, composte da un minimo di tre a un massimo di dieci persone, abilitate alla suddetta pratica venatoria ed iscritte all apposito Albo provinciale. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 330 2. Le province, sentiti i comitati di gestione degli ATC, possono aumentare il numero degli iscritti alle squadre ed il numero di partecipanti alle battute. Ai fini della presente legge, per «battuta» si intende l azione di caccia che termina con l inseguimento del capo scovato. 3. Ogni squadra è composta da un responsabile che esercita la funzione di accompagnatore del gruppo e che risponde dell operato della squadra stessa. 4. Per ogni squadra autorizzata alla caccia dei cervidi e dei bovidi con cane da seguita, l impiego dei segugi, per ogni battuta, è limitato al singolo, alla coppia ed alla muta, comprendente un numero massimo di quattro segugi. 5. Il comitato di gestione dell ATC e del CA assegna alla squadra i capi da abbattere determinati nel numero, nel sesso e nella classe di età. 6. Per la caccia dei cervidi e bovidi con cane da seguita sono utilizzabili esclusivamente armi caricate a palla. 7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore è obbligato ad apporre, sul tendine di Achille, un contrassegno numerato, rilasciato dal comitato di gestione dell ATC o del comprensorio alpino di caccia (CA), prima di rimuove il capo medesimo dal luogo di abbattimento. Art. 5. (Delimitazione dei territori vocati) 1. Le province provvedono, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, alla individuazione e delimitazione dei territori vocati per la gestione faunistica venatoria con il segugio dei cervidi e dei bovidi. 2. I comitati di gestione dell ATC e del CA provvedono alla suddivisione dei territori di cui al comma 1 in unità minime denominati «distretti di gestione», allo scopo di mantenere in equilibrio le densità faunistiche

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 330 dei cervidi e dei bovini, elevando così la qualità delle popolazioni presenti. I distretti di gestione sono identificati dalla sigla «DdG» accompagnata da un numero progressivo di carattere provinciale. 3. Ai soli fini di cui alla presente legge, nonchè per consentire la gestione ottimale delle popolazioni selvatiche omogenee, il distretto di gestione è suddiviso in settori, di caccia. 4. Ad ogni squadra di cacciatori spetta, all interno di ogni distretto di gestione, un preciso settore di caccia. Art. 6. (Controllo dei capi abbattuti) 1. Al termine della battuta di caccia di cervidi e bovidi con cane da seguita, il cacciatore ha l obbligo di portare il capo abbattuto nel punto di raccolta individuato dall ATC e del CA per quel distretto o zona di gestione, nel quale devono essere condotti i seguenti accertamenti: a) prima valutazione dell età, attraverso l eruzione e lo stato di usura dei denti, in modo da accertare immediatamente se sono stati commessi errori di abbattimento; b) misurazione della mandibola ed eventuale prelievo dei campioni biologici, che sono poi lasciati al punto di raccolta e schedati con gli stessi estremi del contrassegno auricolare; c) peso del capo; d) rilievo delle principali misure biometriche; e) compilazione della scheda di abbattimento. 2. Entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia le schede di abbattimento conservate presso i punti raccolta sono consegnate al comitato di gestione dell ATC o del CA, mentre le mandibole sono riconsegnate ai cacciatori al fine della preparazione

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 330 dei trofei secondo le modalità standard del Consiglio internazionale della caccia e salvaguardia della fauna. 3. Qualora ne sia avanzata richiesta dall amministrazione provinciale o dal comitato di gestione dell ATC o del CA, il cacciatore è tenuto a concedere in visione i trofei, con relativa mandibola e scheda di abbattimento in suo possesso. Art. 7. (Istituzione di rassegne annuali, convegni e corsi per la valorizzazione delle tradizioni venatorie italiane) 1. Le province autorizzano l istituzione di rassegne annuali dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti, anche al fine di promuovere l informazione e la conoscenza dell attività venatoria riguardante, in particolare, il prelievo dei cervidi e dei bovidi. 2. Le province, in collaborazione con le regioni, le associazioni venatorie e la Società italiana pro segugio, provvedono alla promozione di convegni, corsi ed incontri volti al recupero delle tradizioni venatorie, favorendo altresì alla diffusione di materiale informativo inerente il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi, basato su solide basi scientifiche e cinegenetiche, al fine di restituire e di valorizzare l immagine corretta del cacciatore moderno. E 1,00