REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

2. L appello è fondato.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti di per la riforma


ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Consiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DECISIONE. elettivamente domiciliati in... (Studio Legale...); contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

avverso e per l annullamento e/o riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

i sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA, rappresentati e difesi dall'avv.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

In tema di silenzio amministrativo, fra silenzio rigetto e silenzio inadempimento

Pubblicato il 12/10/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Stranieri e permesso di soggiorno

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

contro e con l'intervento di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento


Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso in appello n. ****, proposto dal MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro ****, rappresentato e difeso dall avv. Riccardo Stecconi, elettivamente domiciliato presso Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 b, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 1649 del 21 dicembre 2002. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell appellato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; FF

2 Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone; Udito l avv. Stecconi, presente alle preliminari d udienza l avv. dello Stato Tortora; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche l insegnante *** impugnava il provvedimento con cui il Provveditore agli Studi di **** aveva accettato la sua domanda di dimissioni dal servizio (avente effetto dal 1 settembre 1994) in data posteriore al 15 ottobre 1993, con la conseguenza della riduzione del proprio trattamento pensionistico in applicazione dell art. 11, 16 comma, L. 24 dicembre 1993, n. 537. L istante censurava il ritardo dell Amministrazione nel provvedere, per violazione dell art. 2 della legge n. 241/1990 e concomitante violazione dell art. 4 del D.M. (Pubblica Istruzione) n. 212 dell 11 luglio 1991, chiedendo la dichiarazione del suo diritto all emanazione dell atto di accettazione delle dimissioni entro il 60 giorno dalla presentazione della domanda e, comunque, prima del 15 ottobre 1993. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso affermando che l Amministrazione si sarebbe dovuta pronunciare entro sessanta giorni come prescritto dal D.M. 11.7.1991, n. 212, in applicazione dell art. 2 L. n. 241/1990, sussistendo un vero e proprio diritto soggettivo dell interessato al rispetto del termine di conclusione del procedimento, fissato dall amministrazione.

3 3. Nei riguardi dell anzidetta decisione il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ha interposto appello, sostenendo l osservanza del termine per l accettazione delle dimissioni, posto che l obbligo di pronunciarsi, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, sarebbe incominciato a decorrere solo dal 1 aprile dell anno successivo a quello di presentazione della domanda, potendo il dipendente revocare la stessa fino al 31 marzo, ai sensi dell art. 10 della legge 27 dicembre 1989, n. 417. 4. L appellato, costituitasi in giudizio, ha insistito sulla illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza del TAR. 5. L appello è fondato. 6. La questione sottoposta all esame del Collegio è stata già affrontata e risolta da questa Sezione, che ha recepito, sul punto, le conclusioni della decisione dell Adunanza Plenaria 29 dicembre 2000, n. 17 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez., 14 gennaio 2004, n. 60; 7 febbraio 2004 n. 412). Ed invero, la sentenza di primo grado muove dal presupposto inesatto che la posizione del dipendente che abbia presentato la domanda di dimissioni si atteggi come un diritto soggettivo perfetto ad una pronuncia (negativa o positiva) dell Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla data della presentazione della domanda stessa, fissato dal D.M. n. 212 del 1991. Sennonché, come ha chiarito la giurisprudenza sopra richiamata, nella valutazione di tale obbligo, per il personale docente della scuola,

4 occorre tener presente la previsione dell art. 10 D.L. 6 novembre 1989, n. 357 (conv. in L. 27 dicembre 1989, n. 417), secondo cui le dimissioni divengono irrevocabili dopo il 31 marzo successivo e, se presentate dopo tale data, ma prima dell anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1 settembre dell anno che segue il suddetto anno scolastico. Orbene, poiché le dimissioni del personale della scuola sono suscettibili di revoca fino al successivo 31 marzo, esse sono inidonee, fino a tale data, ad assolvere la funzione di atti presupposti del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego e, quindi, a determinare l obbligo dell Amministrazione di provvedere sulla domanda di dimissioni, obbligo che può iniziare, pertanto, a decorrere solo da quest ultima data. Diversamente argomentando si verificherebbe, oltre tutto, una non coerente asimmetria tra la posizione del dipendente (titolare, da un lato, del diritto soggettivo ad una pronuncia immediata sulle proprie dimissioni e dall altro, di un diritto di altrettanto spessore alla revoca di queste ultime) e quella dell Amministrazione, la cui potestà organizzatoria di natura autoritativa, della quale è espressione il provvedimento (discrezionale) di accettazione delle dimissioni, sarebbe svuotata di contenuto, in quanto esposta, dopo il suo esercizio, alla mera volontà del dipendente. 7. Del resto, anche a voler ritenere che la disposizione in parola abbia inteso far decorrere il termine di 60 giorni dalla data della domanda, non ne discenderebbe l utilità perseguita dal ricorrente, giacché l inutile decorso del termine non darebbe luogo ad alcun provvedimento tacito né di accettazione né di rifiuto delle dimissioni, ma ad un semplice inadempimento dell obbligo di concludere il procedimento amministrativo

5 mediante l' adozione di atto espresso, ai sensi dell' art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, obbligo alla cui osservanza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sussiste solo una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, essendo la citata disposizione normativa (unitamente al decreto ministeriale che ne fa concreta applicazione) dettata con riguardo diretto ed immediato all'attività amministrativa (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 511). Ne consegue che l accertamento della illegittimità del comportamento omissivo da parte del giudice amministrativo comporterebbe la dichiarazione del dovere dell Amministrazione di provvedere non con effetto dalla data di scadenza del termine, come richiesto dall istante, ma, come è giurisprudenza consolidata, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento di notificazione della pronuncia e, quindi, nel caso concreto, in data, comunque, posteriore al 15 ottobre 1993. 8. Per quanto precede, l appello proposto nei confronti della sentenza del TAR dall Amministrazione scolastica deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza medesima. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

6 Compensa le spese dei due gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 21 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l intervento dei Signori: Giorgio GIOVANNINI Luigi MARUOTTI Giuseppe ROMEO Giuseppe MINICONE Rosanna DE NICTOLIS Presidente Est. Presidente Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria