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1 GAS FLUORURATI Registro telematico nazionale

Protocollo di Kyoto Nel quadro del protocollo di Kyoto l Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell 8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6). Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature 2

Regolamento 842/2006 Lo scopo del regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, attraverso una serie di misure o azioni adottate in ogni fase del loro ciclo di vita e contribuire così all'obiettivo della riduzione delle emissioni dell'unione Europea e degli Stati membri. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. la normativa europea interviene su: contenimento delle perdite degli F-gas, recupero degli F-gas da apparecchiature, certificazione e attestazione di personale e imprese, informazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate ed esportate, etichettatura di prodotti e apparecchiature. inoltre, prevede il divieto: dell uso di SF 6 e di preparati a base di SF 6 finalizzati al riempimento dei pneumatici e pressofusione del magnesio per quantità di SF 6 > di 850 kg/anno, di immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature che contengono F-gas o il cui funzionamento dipendono dagli essi.. 3

Regolamenti tecnici In seguito all entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/06, l Unione ha completato ed integrato lo stesso con altri 10 regolamenti che disciplinano: Contenuto Numero formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature requisiti standard di controllo delle perdite su: sistemi di protezione antincendio fissi apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore 1494/2007/Ce 1497/2007/Ce 1516/2007/Ce requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale: apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore impianti fissi di protezione antincendio ed estintori 303/2008/Ce 304/2008/Ce requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su: commutatori ad alta tensione apparecchiature 305/2008/Ce 306/2008/Ce requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d aria veicoli a motore 307/2008/Ce formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 4 308/2008/Ce

D.P.R. n. 43/2012 ll Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43 è entrato in vigore il 5 maggio 2012 e disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a: Oggetto individuazione delle autorità competenti le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese Riferimento Regolamento (CE) articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008; articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008 acquisizione dei dati sulle emissioni articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 registri articolo 10 regolamento (CE) n. 303/2008, articolo 10, regolamento (CE) n. 304/2008, articolo 5,regolamento (CE) n. 305/2008 articolo 4, regolamento (CE) n. 306/2008 etichettatura delle apparecchiature articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 5

Camere di commercio Art. 2 - Definizioni n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13. Art. 3. Autorità Competenti 3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008 Nel caso di imprese o persone che hanno ottenuto la certificazione in altro stato membro la Camera di commercio competente è quella dove l impresa e la persona dichiara di svolgere prevalentemente la propria attività. 6

Registro Telematico Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente 3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: a)sezione degli organismi di certificazione di cui all articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all articolo 7; b)sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all articolo 10; c)sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell articolo 9, commi 1 e 5; d)sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all articolo 9, comma 3; e)sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell articolo 14. 7

Istituzione del registro Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro è operativo dall 11 febbraio 2013. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12. 8

Iscrizione al registro Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro 1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione [..] 2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione [...] 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. 5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9. 9

Obblighi per le persone Le persone che fanno attività di Con riferimento a Hanno questi obblighi controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione recupero di gas fluorurati ad effetto serra recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; commutatori ad alta tensione apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Devono ottenere l attestato da un Organismo di attestazione 10

Obblighi per le imprese Le imprese che fanno attività di installazione, manutenzione o riparazione installazione, manutenzione o riparazione Con riferimento a apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; Hanno questi obblighi Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione recupero di gas fluorurati ad effetto serra commutatori ad alta tensione Devono iscriversi al Registro recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore Devono iscriversi al Registro Devono iscriversi al Registro 11

Chi si iscrive al Registro? 12 Regione Imprese Persone Regione ABRUZZO 1.066 1.241 Regione BASILICATA 649 730 Regione CALABRIA 1.207 1.363 Regione CAMPANIA 2.891 3.233 Regione EMILIA-ROMAGNA 4.899 5.361 Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.034 1.170 Regione LAZIO 3.563 3.965 Regione LIGURIA 1.208 1.405 Regione LOMBARDIA 10.316 11.576 Regione MARCHE 1.537 1.705 Regione MOLISE 376 404 Regione PIEMONTE 4.062 4.650 Regione PUGLIA 3.132 3.356 Regione SARDEGNA 1.252 1.391 Regione SICILIA 2.615 2.877 Regione TOSCANA 4.270 4.790 Provincia di BOLZANO 325 370 Provincia di TRENTO 807 911 Regione UMBRIA 893 995 Regione VALLE D'AOSTA 199 216 Regione VENETO 4.012 4.595 TOTALE 50.313 56.304

Cosa fa la Camera di commercio? la Camera di commercio iscrive le imprese al Registro. Rilascia un attestato di iscrizione nel quale si attesta che l impresa è iscritta al Registro Rilascia se richiesto il certificato provvisorio (solo nei primi 60 giorni) Qualora la verifica abbia esito negativo la pratica viene interrotta: il sistema telematico consente di rilevare le anomalie rispetto ai controlli previsti dal piano dei controlli condiviso con il Ministero. Il sistema telematico consente, qualora la pratica dell impresa non risponda ai requisiti previsti, e di procedere alla segnalazione all impresa di ogni causa ostativa al completamento della pratica di iscrizione. 13

Rilascio certificato provvisorio 5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio. 14

Transitorio : il certificato provvisorio Il certificato provvisorio serve a persone ed imprese per poter svolgere, in attesa di ottenere il certificato definitivo, le attività di: Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il certificato provvisorio: va richiesto alla CCIAA solo al momento della prima iscrizione (entro i 60 giorni). dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali l impresa deve ottenere il certificato. non è rinnovabile. 15

Qual'è il percorso? Per ottenere il certificato provvisorio la persona unitamente alla pratica di iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva, generata dal Registro telematico, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari per l ottenimento del certificato provvisorio, attestando di possedere un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Per ottenere il certificato provvisorio l impresa, unitamente alla pratica di iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva, generata dal Registro telematico, nella quale autocertifica il possesso dell unico requisito previsto dal DPR n. 43/2012 per l ottenimento del certificato provvisorio, ovvero che impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1. 16

Imprese e persone Certificati esteri Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro (art. 14) Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro trasmettono, sempre via telematica, copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro. La verifica che il certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato nel proprio stato membro viene effettuata dal Ministero dell Ambiente prima che la pratica passi in capo alla Camera di commercio. 17

Diritti Art. 13. Diritti 5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonchè le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. 18

Registro Telematico Diritti di segreteria Il D.M. 17/07/12 ha stabilito i diritti di segreteria, una tantum alla presentazione dell iscrizione e comprensivi del rilascio del certificato provvisorio, pari a 13 per le persone (sia per iscrizione che per esenzione) 21 per le imprese 25 per gli organismi di certificazione 25 per il deposito del certificato estero da parte delle imprese e 15 dalle persone La presentazione della pratica di iscrizione è subordinata al versamento dell imposta di bollo pari a 14,62. Unioncamere è in attesa di una risposta ad una richiesta di consulenza formulata all Agenzia delle Entrate, in merito all obbligo di applicazione della tassa di concessione governativa. La risposta è stata negativa, la tassa di concessione governativa non si applica alle iscrizioni al Registro I pagamenti possono essere fatti, con le modalità indicate da ogni singola CCIAA: Diritti di segreteria: conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay Marca da bollo : conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay, marca da bollo Tassa di concessione (se dovuta) : conto corrente Imprese / persone devono allegare attestato di avvenuto versamento, laddove il pagamento non avvenga via telematica 19

Il percorso di certificazione 05/10/12

Il certificato per le imprese L impresa, dopo essersi iscritta, deve ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, sulla base del possesso dei requisiti, se svolge queste attività Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori. L impresa deve iscriversi senza ottenere il certificato per le altre attività Recupero dai commutatori ad alta tensione Recupero di solventi dalle apparecchiature Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore 21

Il certificato per le persone Le persone, dopo essersi iscritte: devono ottenere un certificato da un organismo di certificazione, sulla base del superamento di prove teoriche e pratiche, se svolgono queste attività Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori. Recupero dai commutatori ad alta tensione Recupero di solventi dalle apparecchiature devono ottenere un attestato da un organismo di attestazione, sulla base della partecipazione ad un corso, se svolgono queste attività Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore Attenzione: nel caso di ditte individuali, dovrà iscriversi sia la persona che l impresa 22

Organismi Aggiornamento del registro Comunicazione certificati (Art. 5) Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro, le informazioni relative: a) alle persone e alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato; b) al rinnovo delle certificazioni; c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste. Comunicazione organismi di attestazione (art. 7) Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica le informazioni relative: a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione; b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato; c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste. 23

Percorso Tutte le Imprese e Persone presentano una pratica di iscrizione via telematica al Registro. Le Imprese e Persone che possiedono i requisiti, solo nei primi 60 giorni dall istituzione del registro possono richiedere il certificato provvisorio. La CCIAA iscrive persone e imprese nel Registro, avendo svolto una serie di verifiche documentali e formali e rilascia, se richiesto, il certificato provvisorio. Imprese e Persone contattano gli organismi di certificazione accreditati da Accredia, (per ottenere il certificato) Le Persone che svolgono l attività di recupero di gas da autoveicoli sostengono un corso di formazione, composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da un organismo di attestazione in possesso di certificato rilasciato dal un organismo di certificazione Gli Organismi di Certificazione, dopo aver verificato l iscrizione al Registro rilasciano il certificato : alle imprese se in possesso dei requisiti, stabiliti dal Regolamento comunitario: (ovvero se impiegano personale certificato in numero sufficiente per svolgere le attività previste e dispongono di strumenti ed attrezzature adeguate.) alle persone che superano un esame teorico e pratico Gli organismi di attestazione dopo aver verificato l iscrizione al Registro rilasciano l attestato, nel caso degli impianti di condizionamento dei veicoli, se partecipano a un corso. Gli organismi di certificazione aggiornano il Registro comunicando l avvenuto rilascio del certificato o dell'attestato 24

Sanzioni Articolo Soggetti Violazione Sanzioni Art. 3 c. 1 Art. 3 c. 2 Art. 3 c.3 Art. 3 c. 4 Art. 3 c.5 Art. 3 c.6 Art. 4 c.1 Art. 4 c.2 Art. 4 c. 3 Art. 5 c. 1 Art. 5 c.2 operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304) Operatore delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306) Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti Proprietario di un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita Imprese che effettuano l attività di contenimento o recupero per apparecchiature: a) refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas c) impianti di protezione antincendio ed estintori; d) commutatori ad alta tensione Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304 Gli operatori delle applicazioni provvedono affinché esse siano 7.000 10.000 controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con 10.000 100.000 la frequenza indicata dal regolamento Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle 10.000 100.000 perdite di cui ai Reg.1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio) Che non tengono il registro dell apparecchiatura 7.000 100.000 Che tengono il registro in modo incompleto, inesatto o con formato 7.000 100.000 non corretto Che non mettono a disposizione dell autorità il Registro 500 5.000 Che non si avvale di persone in possesso di certificato o di certificato 10.000 100.000 provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione Impiegando personale non in possesso dell attestato anche rilasciato da altri stati membri 7.000 10.000 Non provvede affinché i gas fluorurati siano recuperati 7.000 100.000 Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro 10.000-100.000 10.000-100.000 Art. 10 Imprese tenute all iscrizione al registro Non si iscrivono 1.000 10.000

Siti di riferimento Per le CCIAA http://fgas.ecocamere.it/ area riservata con abilitazione da richiedere ad Ecocerved Per le imprese www.fgas.it, area riservata con accesso mediante firma digitale Per il pubblico www.fgas.it 26