LA SCORTA: La prescrizione o meno di utilizzare la scorta è disposta dall Ente proprietario della strada (art. 16 Reg.).

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LA : La prescrizione o meno di utilizzare la scorta è disposta dall Ente proprietario della strada (art. 16 Reg.). A secondo dei casi previsti, può essere prescritto l utilizzo della scorta tecnica o di quella della Polizia della Strada; nel caso di scorta tecnica, l impresa di trasporto, purchè autorizzata, può avvalersi di quella effettuata direttamente con proprio personale abilitato oppure con altro personale, anch esso abilitato, appartenente ad una impresa terza allo scopo autorizzata. Veicolo di scorta tecnica Quando la scorta è effettuata dalla Polizia della Strada la stessa, può effettuare il servizio di scorta direttamente o delegare tale servizio (in toto od in parte) a personale abilitato appartenente ad impresa terza allo scopo autorizzata. E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 8.09.2004, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 28 Luglio 2004, che modifica l art. 16 del Regolamento del Codice della strada per quanto attiene i servizi di scorta per i trasporti eccezionali. Nel nuovo Decreto, il legislatore ribadisce che le autorizzazioni siano rilasciate con tutte le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza per la circolazione; questo, per rafforzare il concetto che l autorizzazione è strumento fondamentale anche per prevenire ogni fenomeno di incidentalità. La principale novità consta nell estendere il servizio di scorta tecnica ai veicoli e/o trasporti eccezionali aventi dimensioni maggiori in larghezza od in lunghezza rispetto a quanto in precedenza disposto e cioè: - sulle strade di tipo A e B e sulle strade extra urbane ad almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,50 o lunghezza fino a m. 35,00; - sulle altre strade, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,00 o lunghezza fino a m. 30,00. Inoltre, è previsto che i Concessionari di pubblici servizi possano avvalersi di una propria scorta, purchè abilitata, per i trasporti di proprio interesse. Invece, le prescrizioni previste al comma 3 dell art. 16 del Regolamento restano ferme e con esse tutti quei parametri già utilizzati per stabilire quando il veicolo o trasporto eccezionale possa viaggiare senza scorta o con scorta tecnica. E peraltro ribadito, che il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del vigente Disciplinare Tecnico e che i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso Disciplinare. Personale di scorta che regola l attraversamento del carico eccezionale in in un sottovia ferroviario Le funzioni attribuite ai soggetti della scorta, quali il pilotaggio del traffico e la regolazione dello stesso, sono consentite solo in casi particolarmente critici per la circolazione (es.: tratti in curva, senso unico alternato, ecc.); è possibile prevedere, qualora ricorrano le condizioni, l utilizzo di una scorta mista, dove il servizio di scorta della polizia della strada viene integrato da quello di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica; infine, il Decreto stabilisce che le autorizzazioni siano ritornate agli Enti di rilascio, sia per inosservanza alle prescrizioni dell autorizzazione stessa od accertata violazione al Codice e sia per scaduta validità; gli Organi di controllo devono effettuare una serie di annotazioni sull autorizzazione rilasciata, compreso le inadempienze, quasi a far sì che la stessa diventi una sorta di diario di viaggio ; tali norme, sono entrate in vigore il 23 Settembre 2004 quale, quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Per una lettura omogenea dell intero dettato normativo sul servizio di scorta, ci avvaliamo dei sottostanti schemi di sintesi: Il comma 3 dell art. 16 del Regolamento del CdS, non modificato dal DPR n. 235/04, dispone che: NON OCCORRE LA : - per veicoli o i trasporti eccezionali solo in massa (cioè non eccedenti i limiti dimensionali previsti) se non nel caso in cui, per effetto di una loro ingente massa, siano costretti a marciare a velocità molto ridotta (30 o 40 Km./h); - quando, pur trattandosi di veicoli eccezionali per dimensioni, non si verifica neanche una delle condizioni a fianco indicate. E NECESSARIA LA : E invece, necessaria quando il veicolo eccede le dimensioni previste dal Codice della Strada (art. 61). In particolare, la scorta è sempre necessaria quando si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: - larghezza di corsia inferiore a 3 m quando il veicolo o il trasporto è eccezionale solo per lunghezza; - larghezza di corsia inferiore a 3,5 m se il trasporto è eccezionale anche in larghezza; - veicolo o trasporto eccezionale di larghezza superiore a 3 m (3,2 m per alcuni veicoli: sgombraneve e carri ferroviari) oppure di lunghezza superiore a 25 m; - fascia di ingombro del trasporto superiore alla larghezza della corsia decurtata di 20 cm di franco; - carico sporgente anteriormente per più di 2,5 m. o posteriormente per più di 4/10 della lunghezza del veicolo; - velocità prescritta nel provvedimento di autorizzazione inferiore a 30 Km./h (40 Km./h nel caso di autostrade o strade extraurbane principali); TECNICA MISTA POLIZIA STRADA Effettuato da personale abilitato di cui all art. 12, c. 3-bis del C.d.S. AUTORIZZATO dall Ente o Polizia della Strada Personale di Polizia della Strada INTEGRATO con quello della scorta tecnica Effettuata DIRETTAMENTE dal personale della Polizia della Strada

Il comma 4 dell art. 16 del Regolamento del CdS, modificato dal DPR n. 235/04, dispone che: LA TECNICA E CONSENTITA : AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (strade di tipo A e B) Autostrada e Strada Extraurbana Principale 1: carreggiate; 2: separazione invalicabile carreggiate; 3: carreggiate con almeno 2 corsie di marcia; 4: banchine pavimentate e corsia di emergenza; 5: raccordo di ingresso; 6: raccordo di uscita. Larghezza veicoli fino a m. 4,50 Lunghezza veicoli fino a m. 35,00 STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (con una corsia per senso di marcia) Larghezza veicoli fino a m. 4,00 Lunghezza veicoli fino a m. 30,00 STRADE URBANE DI SCORRIMENTO Larghezza veicoli fino a m. 4,00 Lunghezza veicoli fino a m. 30,00 TUTTE LE ALTRE STRADE Larghezza veicoli fino a m. 4,00 Lunghezza veicoli fino a m. 30,00 Strada extraurbana secondaria 1: unica carreggiata; 2: una corsia per senso di marcia; 3: banchine. Il comma 5 dell art. 16 del Regolamento del CdS, modificato dal DPR n. 235/04, dispone che: LA DELLA POLIZIA DELLA STRADA E D OBBLIGO: QUANDO LE DIMENSIONI DEL VEICOLO/TRASPORTO ECCEZIONALE ECCEDONO I VALORI INDICATI NEL 4 COMMA DELL ART. 16 DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA (VEDI TABELLA DI CUI SOPRA). Strada urbana di scorrimento 4: carreggiate; 5: separazione carreggiata; 6: due corsie per senso di marcia; 7: corsia mezzi pubblici; 8: intersezione a raso con semaforo. SE RICORRONO LE CONDIZIONI, LA POLIZIA DELLA STRADA PUÒ AUTORIZZARE L IMPRESA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO AD AVVALERSI, PER TUTTO IL PERCORSO O PER PARTE DI ESSO, DELLA TECNICA, DI CUI AL COMMA 1 DELL ART. 12 DEL C.D.S. NONCHÉ, DI IMPORRE UNA DI TIPO MISTO, INTEGRANDO IL PROPRIO PERSONALE CON QUELLO DELLA TECNICA STESSA.

LA PER LE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI: Mietitrebbia eccezionale con larghezza > m. 3.20 Le modalità di scorta delle macchine agricole ed operatrici eccezionali, circolanti su strade pubbliche, sono disciplinate da una specifica normativa che prevale sulla disciplina generale dell art. 10 del Codice e cioè, quella dell art. 104 del medesimo e Regolamento (artt. 265-268); questa disciplina è integrata anche con quanto disposto dalla Normativa Tecnica della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul B.U.R. n. 142/2004. Trattasi di una scorta tecnica effettuata direttamente dall impresa agricola e non da quella abilitata per i trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità e non dalla Polizia Stradale. Per conoscere nel dettaglio queste ed altre disposizioni sulle macchine agricole ed operatrici eccezionali consultare il volume predisposto da questo Ufficio Trasporti Eccezionali e titolato Macchine Agricole ed Operatrici Eccezionali. LA PER I VEICOLI ED I TRASPORTI PERIODICI A conclusione del capitolo dedicato alle scorte, si ritiene utile sintetizzare con la Tabella sottostante, anche l applicazione o meno della scorta per i veicoli e trasporti cosiddetti periodici quali, mezzi d opera, macchine operatrici e v.u.s. (autogrù, ecc...), complessi di veicoli con combinazioni dimensionali obbligate e massa regolare, trasporto pali e carri ferroviari. TABELLA PER LE SCORTE DEI VEICOLI E TRASPORTI PERIODICI (*) L= larghezza massima del veicolo eccezionale circolante su strada pubblica TIPOLOGIA DI TRASPORTO CARATTERISTICHE TECNICHE DI ECCEZIONALITA SENZA Mezzi d Opera peso TECNICA (art. 12 c-3b Cds) POLIZIA DELLA STRADA * L=<3.20 m su strade inferiori a 6.00 m * L=>3.20 m su tutte le strade Macchine Operatrici dimensioni e/o peso Veicoli ad uso speciale (v.u.s.) Complessi di veicoli (periodici veri e propri) Pali e materiale analogo dimensioni e/o peso dimensioni fissate e peso regolare (alt.;largh.;lungh.) m. 4.30 x 3.00 x 20.00 4.30 x 2.55 x 25.00 lunghezza e sbalzo anteriore Carri Ferroviari dimensioni (con largh.=<3.20 m.) e/o peso

I SERVIZI DI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI (Commento a cura del Geom. Alessandro Bicego Responsabile Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna) L ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL C.d.S. ED IL D.P.R. n. 235/04: E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 8 settembre 2004, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 28 luglio 2004, che modifica l art. 16 del Regolamento del Codice della Strada, per quanto attiene i servizi di scorta per i trasporti eccezionali. Trasporto eccezionale con scorta tecnica Con il D.P.R. n. 235/04, il legislatore ribadisce che le autorizzazioni siano rilasciate con tutte le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza per la circolazione; questo, per rafforzare il concetto che l autorizzazione è strumento fondamentale anche per prevenire ogni fenomeno di incidentalità. La principale novità consta nell estendere il servizio di scorta tecnica ai veicoli e/o trasporti eccezionali aventi dimensioni maggiori in larghezza od in lunghezza rispetto a quanto in precedenza disposto, con modifica del comma 4 dell art. 16 del Regolamento, e cioè: - sulle strade di tipo A e B e sulle strade extra urbane ad almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,50 o lunghezza fino a m. 35,00; - sulle altre strade, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,00 o lunghezza fino a m. 30,00. Inoltre, è previsto che i Concessionari di pubblici servizi possano avvalersi di una propria scorta, purchè abilitata, per i trasporti di proprio interesse. Invece, le prescrizioni previste al comma 3 dell art. 16 del Regolamento restano ferme e con esse tutti quei parametri già utilizzati per stabilire quando il veicolo o trasporto eccezionale possa viaggiare senza scorta o con scorta tecnica e cioè, la larghezza di corsia, la fascia di ingombro del veicolo, la larghezza e lunghezza del veicolo e sua velocità ecc Le norme di modifica all art. 16 del Regolamento del C.d.S., sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione e cioè, il 23 Settembre 2004 ed i provvedimenti autorizzativi sono stati conseguentemente adeguati alle modifiche fissate. Si riconferma, che il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del relativo Disciplinare Tecnico e che i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Le funzioni attribuite ai soggetti della scorta, quali il pilotaggio del traffico e la regolazione dello stesso, sono consentite solo in casi particolarmente critici per la circolazione (es.: tratti in curva, senso unico alternato, ecc.); è possibile prevedere, qualora ricorrano le condizioni, l utilizzo di una scorta mista, dove il servizio di scorta della polizia della strada viene integrato da quello di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica. Con provvedimento del Ministero dell Interno di concerto con quello dell Economia e della Finanza sono stabilite le spese e gli oneri a carico dell impresa di trasporto che richiede il servizio di scorta della Polizia della Strada. Infine, il D.P.R. 235 stabilisce che le autorizzazioni siano ritornate agli Enti di rilascio, sia per inosservanza alle prescrizioni dell autorizzazione stessa od accertata violazione al Codice e sia per scaduta validità; gli Organi di controllo devono effettuare una serie di annotazioni sull autorizzazione rilasciata, compreso le inadempienze, quasi a far sì che la stessa diventi una sorta di diario di viaggio.

IL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE: Il Disciplinare per le scorte tecniche è stato approvato con Decreto Ministeriale 18 Luglio 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997 e modificato con Decreto 18 marzo 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005. Il Disciplinare tecnico fissa i requisiti e le modalità concernenti sia l autorizzazione delle Imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio. Le modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli e trasporti eccezionali sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. In conclusione, si precisa che: - l art. 16 del Regolamento del N.C.d.S. modificato dal D.P.R. n. 235/04 detta, all Ente che autorizza la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali (Regione o Provincia delegata), i criteri necessari per stabilire o meno la necessità della scorta e quando tecnica o di polizia stradale; - il Disciplinare per le scorte tecniche di cui al D.M. 18/07/1997 modificato dal D.M. 18/03/2005 oltre a stabilire i requisiti minimi per le Imprese che svolgono servizi di scorta dispone anche le modalità a cui le stesse si devono attenere in ordine alle attrezzature ed ai veicoli da utilizzare. Pertanto, l autorizzazione rilasciata tiene conto del servizio di scorta tecnica o della Polizia della Strada secondo quanto indicato espressamente dal suddetto art. 16 del Regolamento del N.C.d.S. e relativo D.P.R. 235/04 di modifica. Qualora sia prevista la scorta della Polizia della Strada, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consenta, può autorizzare l impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel citato Disciplinare per le scorte tecniche (comma 9, art. 10 del D. Lgs. 285/92). Polizia stradale: pattuglia di scorta Pertanto, è la Polizia della Strada a conservare la facoltà di delegare alle imprese, che effettuano il trasporto, il servizio di scorta con personale abilitato e specializzato (scorta tecnica) per quei convogli e quei trasporti che per le loro dimensioni dovrebbero di norma essere scortati solo dalla stessa Polizia della Strada.