Cari Colleghi, Vi trasmettiamo in allegato il nuovo comunicato ISVAP relativo al contributo di vigilanza del 2011.

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GRUPPO AGENTI ZURICH 20124 Milano Piazza Luigi di Savoia 22 - Telefono 02 66710034 Fax 02 6706997 www.gaz.it - segreteria@gaz.it Milano, lì 1 agosto 2011 A tutti gli Associati GAZ Oggetto: URGENTE- Contributo di vigilanza ISVAP 2011 Cari Colleghi, Vi trasmettiamo in allegato il nuovo comunicato ISVAP relativo al contributo di vigilanza del 2011. Vi comunichiamo che con il Provvedimento del 29 luglio 2011, che Vi alleghiamo, sono state fissate le modalità e i termini di pagamento del contributo. All art. 3 di tale provvedimento viene indicato che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del suddetto provvedimento del 29 luglio E in corso da parte della società Italriscossioni s.r.l., incaricata dall ISVAP del servizio di riscossione dei contributi di vigilanza per il triennio 2009-2011, l invio ai soggetti tenuti al versamento del contributo dei relativi avvisi di pagamento. E possibile, comunque, acquisire i dati necessari per effettuare il versamento tramite carta di credito o bonifico bancario collegandosi al sito internet della società incaricata della riscossione, www.italriscossioni.it, nella pagina Pagamento e servizi on-line (www.italriscossioni.it/login.aspx), accedendo con il proprio codice fiscale/partita IVA. Si raccomanda agli intermediari e ai periti di effettuare i versamenti utilizzando esclusivamente gli strumenti di pagamento previsti dal citato Provvedimento ISVAP. In caso di difficoltà di accesso al sito della società, potete inviare una comunicazione all indirizzo di posta elettronica: infoisvap@italriscossioni.it. Con i migliori saluti. Gruppo Agenti Zurich 1

COMUNICATO CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L ANNO 2011 A CARICO DEGLI INTERMEDIARI E DEI PERITI Con Decreto del 27 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, il Ministro dell Economia e delle Finanze, sentito l ISVAP, ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto per l anno 2011 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nelle sezioni A, B, C e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo. Con Provvedimento ISVAP n. 2918 del 29 luglio 2011, disponibile nel sito internet dell Autorità, sono state fissate le modalità e i termini di pagamento del contributo. E in corso da parte della società Italriscossioni s.r.l., incaricata dall ISVAP del servizio di riscossione dei contributi di vigilanza per il triennio 2009-2011, l invio ai soggetti tenuti al versamento del contributo dei relativi avvisi di pagamento. E possibile, comunque, acquisire i dati necessari per effettuare il versamento tramite carta di credito o bonifico bancario collegandosi al sito internet della società incaricata della riscossione, www.italriscossioni.it, nella pagina Pagamento e servizi on line (http://www.italriscossioni.it/login.aspx), accedendo, quindi, con il proprio codice fiscale/partita IVA. Si raccomanda agli intermediari e ai periti di effettuare i versamenti utilizzando esclusivamente gli strumenti di pagamento previsti dal citato Provvedimento ISVAP. In caso di difficoltà di accesso al sito della società, si chiede di inviare una comunicazione all indirizzo di posta elettronica: infoisvap@italriscossioni.it. Per opportuna informazione si fa presente che, accedendo alla pagina pagamenti e servizi on line del sito internet di Italriscossioni s.r.l., è possibile altresì verificare lo stato della propria posizione contributiva e procedere al versamento di quanto ancora eventualmente dovuto. Si ricorda infine che, sul sito internet dell Autorità (www.isvap.it), nell area dedicata agli Operatori, sono disponibili, fra l altro: le risposte ai quesiti più frequenti in tema di contributo di vigilanza; la Guida al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e la Guida al Ruolo dei periti assicurativi. Com. stampa contributo 2011 1

PROVVEDIMENTO N. 2918 DEL 29 LUGLIO 2011 CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L ANNO 2011 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI: TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l art. 109 concernente l istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l art. 336 concernente la disciplina dell obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l art. 157 concernente l istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l art. 337 concernente la disciplina dell obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005; VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005; VISTO il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2011, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all ISVAP per l anno 2011 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi demandando all ISVAP l individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo; DISPONE Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2011. 1

Art. 2 (Misura del contributo) 1. Ai sensi dell art. 1 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue: a) sezione A (agenti di assicurazione) a1) persone fisiche 65,00 a2) persone giuridiche 295,00 b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione) b1) persone fisiche 65,00 b2) persone giuridiche 295,00 c) sezione C (produttori diretti) 19,00 d) sezione D (banche, intermediari finanziari,sim e Poste Italiane-Divisione Bancoposta) d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane 10.000,00 d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro 9.200,00 d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro 6.900,00 d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro 5.750,00 d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari 2.300,00 finanziari e SIM. 2. Ai sensi dell art. 2 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in 50,00. Art. 3 (Termini e modalità di pagamento) 1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. 2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità: 1) presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all avviso di pagamento che la società Italriscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito; 2) con carta di credito, via internet tramite il sito www.italriscossioni.it, nella pagina pagamento e servizi on line, utilizzando, per l accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (http://www.italriscossioni.it/login.aspx); 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l ordine di bonifico tramite home banking, sono altresì scaricabili via internet dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina pagamento e servizi on line, utilizzando, per l accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (http://www.italriscossioni.it/login.aspx). 3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell avviso di pagamento che la società 2

Italriscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina pagamento e servizi on line utilizzando, per l accesso, il codice fiscale/partita IVA (http://www.italriscossioni.it/login.aspx). 4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono. 5. In caso di mancato ricevimento dell avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.italriscossioni.it, nella pagina pagamento e servizi on line. 6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell assolvimento dell obbligo di legge. Art. 4 (Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva) 1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell art. 113, comma 1, lettera e) e dell art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005. 2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005. Art. 5 (Pubblicazione) 1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell Autorità (www.isvap.it). Il Presidente (Giancarlo Giannini) 3