L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.
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- Luciana Agnese Viviani
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1 L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA pagina 1
2 L'intermediazione assicurativa e riassicurativa L'intermediazione assicurativa è regolata dal Codice delle Assicurazioni (artt ) e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre Per la riassicurazione si veda anche il Regolamento n. 35 pagina 2
3 Art. 106 Cod. Ass. Nozione di intermediazione assicurativa e riassicurativa L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall' incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. pagina 3
4 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi Il RUI è articolato nelle 5 seguenti Sezioni: Sezione A: comprende gli agenti come intermediari che agiscano in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione Sezione B: comprende i mediatori o broker, che agiscono su incarico del cliente senza poteri di rappresentanza di imprese di imprese di assicurazione o di riassicurazione Sezione C: comprende i produttori diretti che esercitano l'intermediazione nei rami Vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione Sezione D: comprende le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB, le SIM e la società Poste Italiane divisione Servizi di Bancoposta Sezione E: comprende i collaboratori degli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D che svolgono l'attività al di fuori dei locali in cui gli intermediari operano. pagina 4
5 Requisiti per l'iscrizione nel RUI a) godimento dei diritti civili b) assenza di condanne irrevocabili o patteggiate per particolari reati c) mancato coinvolgimento in procedure di gestione di crisi aziendali d) mancata sottoposizione a misure antimafia e) mancata iscrizione nel Ruolo dei periti f) per le iscrizioni nelle Sezioni A e B possesso di cognizioni adeguate e capacità professionali g) per gli intermediari operativi costituzione di una polizza di responsabilità civile Nel caso di società, devono essere nominati ed iscritti nel RUI i responsabili dell'attività intermediativa pagina 5
6 Divieto di iscrizione contemporanea dello stesso intermediario in più Sezioni del RUI Iscrizione nel RUI di intermediari abilitati, ma temporaneamente non operanti Iscrizione nell'elenco annesso di intermediari di altri Paesi Comunitari pagina 6
7 Cancellazioni e reiscrizioni (artt.113 e 114 Cod. Ass.) L'intermediario può essere cancellato dal RUI per le cause di cui all'art. 113 Cod. Ass. (rinuncia, inoperatività ultratriennale, mancata contribuzione alle spese di vigilanza, radiazione ecc.). Può essere reiscritto quando rimuova le cause della cancellazione senza limiti di tempo. Per eccezione, la radiazione comporta la possibilità di reiscrizione soltanto dopo 5 anni pagina 7
8 Cognizioni tecniche ed aggiornamenti professionali (art. 38 Regolamento n. 5/06) I collaboratori devono possedere cognizioni adeguate prima dell'iscrizione. Inoltre devono aggiornarsi annualmente o anche prima, in presenza della commercializzazione di nuovi prodotti ovvero del cambio del quadro normativo. Prima dell'iscrizione, devono frequentare corsi di almeno 60 ore mentre per l'aggiornamento è sufficiente la frequenza di corsi di 30 ore pagina 8
9 Operatori di banca assicurazioni (art. 119 Cod. Ass.) Gli intermediari di banca assicurazioni possono distribuire solo prodotti standardizzati, cui accedano cioè garanzie o clausole non modificabili dagli intermediari medesimi. Imprese ed intermediari sono corresponsabili dell'attività dei rispettivi collaboratori. pagina 9
10 Separatezza patrimoniale (art. 117 Cod. Ass.) Gliintermediaridevonoaprirecontiintestatialleimprese mandanti o a se stessi nella qualità; in tali conti si accreditano solo i premi spettanti alle mandanti. Dall'apertura dei conti separati sono esonerati gli intermediari che presentano fideiussioi bancarie per importi commisurati al 4% dei premi incassati, con un minimo di Ai sensi dell'art. 118 Cod. Ass. il cliente che paga all'agente o al suo collaboratore, ricevendone quietanza, è liberato dall'obbligo di versamento del premio. Per i broker l'effetto liberatorio è consentito solo dietro espressa autorizzazione dell'impresa mandante. pagina 10
11 Modalità di pagamento (art. 47 Regolamento n. 5/06) I premi possono essere pagati in contanti solo per le polizze Danni e fino ad ( 750 per le polizze r.c. auto) mentre per i contratti Vita possono effettuarsi solo con assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. pagina 11
12 Tutela degli utenti (art. 3 Cod. Ass.; art. 49 Regolamento n. 5/06) La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonchè la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degliintermediariedeglialtrioperatoridelsettore. Prima della stipula del contratto, al cliente si devono consegnare i modelli 7A e 7B oltrechè fornirgli informazioni sui vantaggi e i limiti del contratto da sottoscrivere in modo da realizzarne un consenso informato. pagina 12
13 Adeguatezza e conflitti di interesse (artt. 50 e 52 Regolamento n.5/06) Gli intermediari devono proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura dell'utente ed informarlo sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto. E' comunque vietato all'intermediario che abbia concesso un prestito intermediare polizze a garanzia del relativo rimborso. pagina 13
14 Responsabilità dell'intermediario (artt. 324 e 329 Cod. Ass.) La violazione delle disposizioni in materia di intermediazione ( divieto di accettazione del contante, iscrizione multipla nel RUI ecc. ) è punita con sanzione da ad , anche se commessa da collaboratori; può raddoppiarsi nei casi di recidiva o di particolare gravità. Essa può altresì determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: * richiamo (biasimo motivato); * censura (per fatti di particolare gravità); * radiazione (per fatti di eccezionale gravità). pagina 14
15 Cause frequenti di radiazione (art. 62 Regolamento n. 5/06) Possono fra le altre cause determinare la radiazione: la contraffazione o falsificazione di documenti contrattuali; la mancata rimessa di premi all'impresa mandante; lo svolgimento di attività con imprese non autorizzate o attraverso collaboratori non iscritti nel RUI pagina 15
16 Contratto di agenzia (art c.c.) Col contratto di Agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuzioni, la conclusione di contratti in una zona determinata. E' nulla la clausola di esclusiva limitante l'operatività dell'agente assicurativo con una sola impresa. pagina 16
17 Mediazione (art c.c.) E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. pagina 17
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