Gli intermediari assicurativi: obblighi di comportamento Docente Dott.ssa Rita Crocitto

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1 Formazione professionale per addetti alla Intermediazione Assicurativa ai sensi art. 18 regolamento Ivass n 6 del 2014 Lezione n 2 Gli intermediari assicurativi: obblighi di comportamento Docente Dott.ssa Rita Crocitto 1

2 Indice 1. Intermediazione assicurativa 2. Le regole di comportamento 2

3 Il codice delle assicurazioni D. LGS. 7 Settembre 2005 DEFINIZIONE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (art.106) L attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. 3

4 Il codice delle assicurazioni D. LGS. 7 Settembre 2005 CHI PUÒ FARE INTERMEDIAZIONE (ART.108) 1. L attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all articolo 109 (l intermediario iscritto al Registro può comunque avvalersi di addetti che operino, esclusivamente, all interno dei suoi locali anche non iscritti). 2. L attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2. 4

5 Il codice delle assicurazioni D. LGS. 7 Settembre 2005 LE SEZIONI DEL REGISTRO (art.109) a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione 5

6 Il codice delle assicurazioni D. LGS. 7 Settembre 2005 LE SEZIONI DEL REGISTRO (art.109) segue c) i produttori diretti che esercitano l intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un impresa di assicurazione; d) le banche autorizzate ai sensi dell art. 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell elenco speciale all art.107 del Testo Unico Bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell art.19 del testo unico dell intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane. 6

7 Il codice delle assicurazioni D. LGS. 7 Settembre 2005 LE SEZIONI DEL REGISTRO (art.109) si soggetti addetti all intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l intermediario opera. 7

8 Il codice delle assicurazioni D. LGS. 7 Settembre 2005 REGOLAMENTAZIONE DELL INTERMEDIAZIONE (Titolo IX) Registro elettronico degli operatori. Obbligo di iscrizione agli elenchi per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che fanno intermediazione (banche, poste, società), persone fisiche collaboratrici di intermediari. Maggiore tutela assicurati. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. In particolare l intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l impresa. 8

9 Requisiti per l iscrizione al RUI (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) Per l iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 110, comma 1, del decreto (onorabilità, diritti civili, non falliti, ecc.); b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario; c) avere superato la prova di idoneità (esame di stato); d) avere assolto l obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile; e) esclusivamente per l iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia. 9

10 Requisiti per l iscrizione al RUI (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) Per l iscrizione nella sezione E del registro, le persone fisiche devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 110, comma 1, del decreto (onorabilità, diritti civili, non falliti, ecc.); b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo ; c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all attività svolta e ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall articolo 17 del Reg. 5/2006 tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. 10

11 Contenuti della formazione professionale (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) La formazione professionale ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l iscrizione; si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato un attestato da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l esito positivo del test finale. 11

12 Regole di comportamento: contenuto Gli intermediari nello svolgimento della loro attività devono osservare obblighi riguardanti: osservanza di leggi e regolamenti informativa precontrattuale diligenza, correttezza e trasparenza nella contrattazione doveri di adeguatezza dell offerta assicurativa dovere di separazione patrimoniale riservatezza dei dati del cliente/assicurato

13 Regole generali di comportamento Nello svolgimento dell attività d intermediazione gli intermediari devono: acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati. 13

14 Adeguatezza dei contratti offerti gli intermediari in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. 14

15 Regole di comportamento: il consumatore L intermediario deve tenere un comportamento corretto e professionale, con particolare attenzione verso l assicurato/consumatore, cioè: colui (persona fisica) che acquista un prodotto per proprie esigenze personali Definizione di consumatore, cd. contraente debole si trova all interno del Codice del consumo (normativa prevista per la gestione dei rapporti contrattuali a tutela del contraente debole )

16 Regole generali di comportamento (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. È comunque vietato l utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall interessato. 16

17 Informativa precontrattuale (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) ALLEGATI ex modelli 7a e 7b Documentazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, del contratto, riguardanti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del contraente e personalizzabili in riferimento ai dati identificativi del professionista che si sta relazionando con il Cliente e della natura in cui il soggetto opera 17

18 Informativa precontrattuale e contrattuale Fascicolo informativo Nota informativa Modulo di proposta o contratto Condizioni generali e speciali di contratto Allegati 7a -7b 18

19 Tutela del contraente debole Obiettivo: Come garantire la consapevolezza dell acquisto Massima tutela del contraente/consumatore in fase precontrattuale: L assicurato ha il dovere di fornire tutte quelle informazioni che lo riguardano. Il comportamento dell assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione deve essere un comportamento caratterizzato dalla buona fede contrattuale (correttezza e trasparenza) Questionario di adeguatezza

20 Contratti standard Interpretazione contro l'autore della clausola Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro 20

21 Conflitti di interesse (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) In ogni caso gli intermediari, in funzione dell attività svolta: a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti; c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi; d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri. 21

22 Obblighi di separazione patrimoniale (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) Ai sensi dell articolo 117 del CAP, i premi versati all intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell intermediario medesimo. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all articolo 117, commi 2 e 3, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all impresa o all intermediario stesso espressamente in tale qualità. 22

23 Regole di comportamento: contesto L intermediario deve tenere un comportamento corretto e professionale: durante l intero ciclo negoziale assicurativo: dalla pubblicità all offerta alla fase di conclusione durante tutta l esecuzione del contratto

24 Le sanzioni (Regolamento ISVAP n 5 / 2006) Lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro unico degli intermediari è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila. Es. quando una persona fisica dipendente o addetta svolga intermediazione assicurativa fuori dai locali dell intermediario senza essere stata preventivamente iscritta alla sezione E del RUI. Per l esercizio dell attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali può venir comminata la radiazione. 24

25 Grazie per l attenzione e buon lavoro da ACB!

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