Gli obblighi dell'intermediario nella distribuzione dei prodotti assicurativi tradizionali Parte II
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1 Gli obblighi dell'intermediario nella distribuzione dei prodotti assicurativi tradizionali Parte II Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo
2 Le dichiarazioni e le reticenze del contraente in nome proprio, in nome altrui o per conto altrui sul «vero stato delle cose» Dichiarazioni rilevanti quelle rese al momento della conclusione del contratto di assicurazione Dichiarazioni inesatte o reticenti Inesattezze e omissioni impediscono all assicuratore di effettuare una reale rappresentazione dell entità in concreto del rischio non influenzano il rischio assicurato ma incidono solo sul quadro circostanziale nel quale l assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso
3 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (art c.c.) 1/3 In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze con dolo e colpa grave, il contratto è annullato. Tale norma si applica alle assicurazione contro i danni e non all assicurazione fideiussoria. Il soggetto tenuto ad evitare reticenze o informazioni inesatte è il contraente-assicurando. I destinatari delle dichiarazioni sono l impresa di assicurazione o l intermediario assicurativo che provvede alla conclusione del contratto.
4 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (art c.c.) 2/3 Il contraente può pretendere il risarcimento del danno dallo stesso intermediario per la dolosa induzione alla stipula di un contratto invalido. Reticenza Si ha quando il contraente, pur essendo a conoscenza di una certa circostanza, ometta di riferirla all assicuratore.
5 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (art c.c.) 3/3 Questionario dell impresa di assicurazione In esso vengono convogliate le informazioni ritenute necessarie. Agevola il compimento del dovere dell assicuratore di stimolare la dichiarazione sul rischio da parte del contraente.
6 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (art c.c.) Articolo 1893 c.c. Prevede le conseguenze giuridiche delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze senza dolo o senza colpa grave.
7 Dichiarazioni inesatte e reticenze nell assicurazione in nome o per conto di terzi (art c.c.) L art c.c. estende il regime giuridico a favore dell impresa assicuratrice quando: il contratto di assicurazione sia stato concluso in nome altrui e quindi il contraente abbia agito come rappresentante; tale contratto sia stato concluso per conto dell assicurato mediante un soggetto interposto.
8 Gli obblighi di correttezza, di diligenza e di trasparenza nella fase precontrattuale 1/3 Ambito soggettivo Chi deve tenere il comportamento previsto e a favore di chi si deve tenere Ambito oggettivo Determinazione del tempo e del contenuto - oggetto dell obbligo Natura dell obbligo e le conseguenze del mancato adempimento
9 Gli obblighi di correttezza, di diligenza e di trasparenza nella fase precontrattuale 2/3 Soggetti destinatari dell obbligo: imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate intermediari assicurativi e gli addetti che svolgono la loro attività fuori dei locali gli addetti a tale attività all interno dei locali
10 Gli obblighi di correttezza, di diligenza e di trasparenza nella fase precontrattuale 3/3 Art. 47 Regolamento ISVAP n. 5/2006 Gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati.
11 Il doppio flusso di informazioni fra contraente e intermediario/ impresa assicurativa Il contraente (e l assicurato) hanno interesse di comprendere il tenore dei vantaggi e svantaggi che conseguono all acquisto del prodotto assicurativo e di ottenere un prodotto assicurativo adeguato alle loro esigenze. L impresa e l intermediario assicurativo hanno l obbligo di informare il contraente e di raccogliere dal contraente le informazioni adatte e necessarie per selezionare il prodotto assicurativo adeguato alle prospettate esigenze.
12 L interesse al consenso informato. Conoscere per decidere l acquisto del prodotto assicurativo Per superare le asimmetrie informative l impresa e l intermediario assicurativo devono dare le informazioni idonee a integrare nel contraente una conoscenza del prodotto assicurativo offerto al fine di prendere una decisione consapevole per il suo acquisto.
13 Le regole per la tutela dell interesse al consenso informato. Profili soggettivi e cronologici Art. 120 CAP Obbligo di informazione precontrattuale a carico degli intermediari assicurativi a favore del contraente da adempiersi prima della conclusione del contratto oppure in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo. Intermediari assicurativi; intermediari assicurativi comunitari; gli addetti che agiscono all interno dei locali.
14 Il profilo oggettivo dell obbligo di informazione precontrattuale nella consulenza assicurativa Il profilo oggettivo dell obbligo di informazione precontrattuale dipende dal concreto contenuto dell attività di intermediazione assicurativa. Quanto questa consista nella consulenza, l intermediario deve dichiarare al contraente se le proprie valutazioni si fondino su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato.
15 Obbligo di informazione in presenza di «conflitti di interesse» 1/2 Le imprese e gli intermediari si devono organizzare in modo tale da identificare e evitare i conflitti di interesse; in caso di impossibilità dell eliminazione della situazione di conflitto, si deve agire in modo da consentire al contraente e all assicurato la conoscenza di tale situazione di conflitto; la situazione di conflitto di interessi deve essere gestita in modo da evitare che questa possa recare pregiudizio alla controparte.
16 Obbligo di informazione in presenza di «conflitti di interesse» 2/2 Art. 120, co. 2, CAP Pone la regola per la quale gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente «se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d affari, fermo restando l obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni».
17 Obbligo di informazione dell intermediario vincolato da mandato dell assicuratore Art. 120, co.2, lett b) CAP L intermediario, se legato da un mandato con una o più imprese di assicurazione, deve comunicare al contraente la denominazione dell impresa.
18 Obbligo di informazione dell intermediario non vincolato da mandato dell assicuratore Art. 120, co.2, lett c) CAP Se non è legato da un mandato con una impresa di assicurazione, l intermediario deve comunicare al contraente, su sua richiesta, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d affari, fermo restando l obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
19 Obbligo di informazione dell intermediario su partecipazioni sociali in imprese di assicurazione L intermediario deve comunicare al contraente: 1) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale; 2) se un impresa di assicurazione o l impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera.
20 L obbligo dell impresa e dell intermediario di conoscere le esigenze assicurative e previdenziali del cliente 1/2 Art. 120 co.3 CAP In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l intermediario assicurativo (...), anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l impresa di assicurazione.
21 L obbligo dell impresa e dell intermediario di conoscere le esigenze assicurative e previdenziali del cliente 2/2 L intermediario ha l obbligo: di informazione passiva; di dare al contraente le informazioni sulle caratteristiche essenziali del contrattoprodotto assicurativo. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi.
22 Stato di rischio nell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti Il contraente e l assicurato hanno il diritto di conoscere i termini di esecuzione del contratto di assicurazione obbligatoria L impresa o l intermediario di assicurazione devono consegnare al contraente l attestazione sullo stato del rischio contenente l indicazione della classe di merito
23 Obblighi di informazione nell assicurazione di tutela legale Contratto con il quale l impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
24 Norme sulla redazione dei contratti di assicurazione 1/3 Art. 166 CAP Il contratto e ogni altro documento, consegnato dall impresa al contraente, va redatto in modo chiaro ed esauriente. L assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto e a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza.
25 Norme sulla redazione dei contratti di assicurazione 2/3 Il contratto e ogni altro documento: deve essere consegnato al contraente; deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente; le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell assicurato sono riportati con caratteri di particolare evidenza. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l interpretazione più favorevole al consumatore.
26 Norme sulla redazione dei contratti di assicurazione 3/3 Comprensibilità Esaustività Contratto e ogni documento Clausola contrattuale soggetti non in possesso di cognizioni tecniche e legali possono intendere il significato di una parola il contenuto del contratto deve descrivere completamente le prestazioni delle parti complesso degli atti aventi valore negoziale singolo articolo del contratto
27 L assicurazione di veicoli a motore e natanti 1/2 Art. 132 CAP L impresa di assicurazione è obbligata a predisporre preventivamente condizioni di polizza e di tariffe per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; l impresa di assicurazione ha l obbligo di accettare le proposte di assicurazione conformi a quelle predeterminate dalla stessa.
28 L assicurazione di veicoli a motore e natanti 2/2 Deve escludersi che l obbligo imposto dalla normativa italiana alle compagnie di assicurazione, di offrire l assicurazione per la responsabilità civile auto su tutto il territorio nazionale, sia in contrasto con gli artt. 43 Ce e 49 Ce, atteso che tale normativa è idonea a garantire l obiettivo perseguito, vale a dire la protezione sociale delle vittime di incidenti, e non va al di là di quanto necessario per il suo conseguimento.
29 Art. 34 D.L. n. 124/01/2012 Gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tali informazioni è affetto da nullità. Multa non inferiore a euro e non superiore a euro
30 Divieto di abbinamento nell assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti Le imprese di assicurazione non possono subordinare la conclusione di un contratto per l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. Pena: o irrogazione di sanzioni amministrative ; o risoluzione dell ulteriore contratto; o nullità dell ulteriore contratto; o risarcimento del danno.
31 Fase precontrattuale, obbligo di segretezza e norme sulla privacy L obbligo di osservanza delle norme di legge imposto nella fase di distribuzione dei prodotti assicurativi si estende anche alle disposizioni generali sulla segretezza e sulla conservazione dei dati personali.
32 FINE Grazie per averci seguito Per problemi o chiarimenti ci contatti: info@formazioneintermediari.com supporto@formazioneintermediari.com
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