Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Libertà di informazione in Rete Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 1
DIRITTO DI CRONACA: CRITERI Autenticità e veridicità della notizia Interesse pubblico alla divulgazione dei fatti (attualità e utilità sociale) Correttezza delle espressioni usate ( continenza ) in rapporto all oggettività dell informazione Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 2
LIBERTA DI INFORMAZIONE Art.21, Cost. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. 6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 3
STAMPE, STAMPATI E PRODOTTI EDITORIALI Art.1, l.n. 47/1948 (Definizione di stampa o stampato) 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art.1, c.1, l.n.62/2001 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 4
REGISTRAZIONE Art.5, l.n.47/1948 (Registrazione) 1. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. 3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Art.1, c.3, l.n.62/2001 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all art.2 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n.47 del 1948. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 5
REGISTRAZIONE Art.7, d.lgs. n.70/2003 (Informazioni generali obbligatorie) 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n.62. Art.3-bis, d.l. n.63/2012, conv. l.103/2012 (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni) 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on-line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall art.5 della legge 8 febbraio 1948, n.47 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 6
REGISTRAZIONE Registrazione presso la cancelleria del Tribunale: giornali e periodici (art.5, l.n.47/1948) Registrazione prodotti editoriali e testate telematiche: - prodotti editoriali: diffusione al pubblico, periodicità regolare, testata identificativa (art.1, c.3, l.n.62/2001) - testata editoriale telematica: richiesta di provvidenze ex l.n.62/2001 (art.7, d.lgs. n.70/2003) - testate periodiche diffuse per via telematica ovvero on-line: richiesta di provvidenze ex l.n.62/2001; altri contributi pubblici; ricavi annui da attività editoriale superiori a 100.000 euro (art.3-bis, d.l.n.63/2012 conv. l.n.103/2012) Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 7
6.1 Tribunale penale di Rovereto, 29 novembre 2007, n.300 DISCUSSIONE 1. Quale è il confine tra attività di informazione e attività di istigazione? 2. La qualificazione del sito (pagina web, forum, blog...) può incidere, secondo voi, sulla determinazione della liceità dei comportamenti? 3. Un sito, o un forum, possono esercitare un attività di informazione pur non essendo assimilati alla stampa? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 8
6.1 Tribunale penale di Rovereto, 29 novembre 2007, n.300 NORME Art. 82, d.p.r. n.309/1990 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore) 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari. 3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 9
6.2 Corte di Cassazione, sez.iii civile, 5 aprile 2012, n.5525 DISCUSSIONE 1. Quali sono i criteri utilizzabili per bilanciare diritto alla riservatezza da un lato e libertà di espressione e diritto all informazione dall altro? 2. In cosa consiste la distinzione tra archivio da un lato e memoria di Internet dall altro, proposta nella sentenza in esame? Siete d accordo con tale distinzione? 3. In cosa consiste la memoria di Internet e quali sono le sue caratteristiche? 4. Come viene definito Google, in qualità di motore di ricerca? Siete d accordo? 5. Nel caso in esame si può parlare di diritto all oblio? 6. Cosa intende la Corte di Cassazione per contestualizzazione e aggiornamento? 7. Quale soluzione suggerisce la Corte di Cassazione? A chi affida il compito di intervenire: alla casa editrice o al motore di ricerca? Cosa ne pensate? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 10
6.3 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 13 giugno 2012, n.23230 DISCUSSIONE 1. Un giornale pubblicato in Rete è soggetto alla registrazione della testata ai sensi della legge sulla stampa? 2. Di quali altra registrazione si può parlare in riferimento a quotidiani e periodici? Si applica ai giornali telematici? 3. Le ipotesi di registrazione di quotidiani e periodici a quale ratio rispondono? 4. Esiste una differenza tra giornale telematico e blog? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 11
6.3 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 13 giugno 2012, n.23230 NORME (1/2) Art.1, l.n.47/1948 (Definizione di stampa o stampato) 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art.5, l.n.47/1948 (Registrazione) 1. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. 3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Art.16, l.n.47/1948 (Stampa clandestina) 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 12
6.3 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 13 giugno 2012, n.23230 NORME (2/2) Art.1, l.n.62/2001 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art.5 della medesima legge n.47 del 1948. Art.7, d.lgs. 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie) 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n.62. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 13
6.4 Corte di Cassazione, sez.v penale, 25 luglio 2008, n.31392 DISCUSSIONE 1. I diritti di cronaca e di critica sono riservati a chi esercita un attività giornalistica? 2. Quali sono i parametri di una corretta attività di cronaca? Sono stati, nella fattispecie, rispettati? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 14