Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Libertà di informazione in Rete

Documenti analoghi
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 10. Libertà di informazione in Rete

XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CASSINELLI

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori

Interntet e disciplina sulla stampa

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

Codice Penale art. 437

CODICI CIVILE CODICI E PENALE CIVILE E PENALE

Come registrare un giornale. Norme per la pubblicazione di giornali e periodici

Comune di Oggiono Provincia di Lecco

Codice penale Sezione I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

La responsabilità amministrativa degli enti si estende ai delitti in materia di trattamento dei dati personali. Novità introdotte dal D.l. n. 93/2013.

ALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

In base alle modifiche del 26 ottobre 2004 la Legge sulla stampa del 1948 assume il seguente nuovo testo (le variazioni sono in neretto)

Città di Castiglione delle Stiviere

PARTE SPECIALE Sezione VI. Reati per abuso di mercato

Il Preposto nella scuola

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L editore e l impresa editoriale: cenni economici e normativi

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (2) (3).

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI. gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

COMUNE DI CIGLIANO REGOLAMENTO DELLA RETE CIVICA E SITO INTERNET COMUNALE

Regolamento per la gestione dell Albo pretorio on line

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PECORELLA, COSTA

ODCEC Viterbo COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Nicola Lugaresi - Diritto di Internet Nicola Lugaresi - Diritto di Internet

Regolamento per la gestione dell Albo pretorio on line

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 5 febbraio 1992 N Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA

Comune di Padova. Regolamento per il direct marketing da parte del Comune di Padova

proposta di legge n. 286

NAPOLI, 12 giugno 2013

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

Oggetto: Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower).

COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE

La sicurezza del sistema informativo dello studio professionale e la normativa sulla privacy

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

MODALITA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO SPECIALE DEI GIORNALISTI STRANIERI

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Tracciabilità dei flussi finanziari

FORM CLIENTI / FORNITORI

Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE

DELIBERA N. 244/13/CONS

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

LE REGOLE DELLA RETE. Accademia di Belle Arti Triennio I Livello: Arti Tecnologiche Materia: Diritto dell Informazione e della Comunicazione Digitale

LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66. NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42 ) Art. 1.

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

La programmazione televisiva disposizioni normative e regolamentari

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

COMUNICATO RELATIVO ALLA TUTELA DEI NOSTRI MARCHI

Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

ART. 1 OGGETTO ART. 2 FINALITA ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

La normativa italiana

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2012

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

La Cartella Clinica: principi e regole giuridiche. Avv. Cosimo Maggiore

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

Le funzioni di polizia giudiziaria dell Arpa. Le sanzioni amministrative e penali in campo ambientale.

Transcript:

Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Libertà di informazione in Rete Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 1

DIRITTO DI CRONACA: CRITERI Autenticità e veridicità della notizia Interesse pubblico alla divulgazione dei fatti (attualità e utilità sociale) Correttezza delle espressioni usate ( continenza ) in rapporto all oggettività dell informazione Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 2

LIBERTA DI INFORMAZIONE Art.21, Cost. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. 6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 3

STAMPE, STAMPATI E PRODOTTI EDITORIALI Art.1, l.n. 47/1948 (Definizione di stampa o stampato) 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art.1, c.1, l.n.62/2001 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 4

REGISTRAZIONE Art.5, l.n.47/1948 (Registrazione) 1. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. 3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Art.1, c.3, l.n.62/2001 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all art.2 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n.47 del 1948. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 5

REGISTRAZIONE Art.7, d.lgs. n.70/2003 (Informazioni generali obbligatorie) 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n.62. Art.3-bis, d.l. n.63/2012, conv. l.103/2012 (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni) 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on-line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall art.5 della legge 8 febbraio 1948, n.47 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 6

REGISTRAZIONE Registrazione presso la cancelleria del Tribunale: giornali e periodici (art.5, l.n.47/1948) Registrazione prodotti editoriali e testate telematiche: - prodotti editoriali: diffusione al pubblico, periodicità regolare, testata identificativa (art.1, c.3, l.n.62/2001) - testata editoriale telematica: richiesta di provvidenze ex l.n.62/2001 (art.7, d.lgs. n.70/2003) - testate periodiche diffuse per via telematica ovvero on-line: richiesta di provvidenze ex l.n.62/2001; altri contributi pubblici; ricavi annui da attività editoriale superiori a 100.000 euro (art.3-bis, d.l.n.63/2012 conv. l.n.103/2012) Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 7

6.1 Tribunale penale di Rovereto, 29 novembre 2007, n.300 DISCUSSIONE 1. Quale è il confine tra attività di informazione e attività di istigazione? 2. La qualificazione del sito (pagina web, forum, blog...) può incidere, secondo voi, sulla determinazione della liceità dei comportamenti? 3. Un sito, o un forum, possono esercitare un attività di informazione pur non essendo assimilati alla stampa? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 8

6.1 Tribunale penale di Rovereto, 29 novembre 2007, n.300 NORME Art. 82, d.p.r. n.309/1990 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore) 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari. 3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 9

6.2 Corte di Cassazione, sez.iii civile, 5 aprile 2012, n.5525 DISCUSSIONE 1. Quali sono i criteri utilizzabili per bilanciare diritto alla riservatezza da un lato e libertà di espressione e diritto all informazione dall altro? 2. In cosa consiste la distinzione tra archivio da un lato e memoria di Internet dall altro, proposta nella sentenza in esame? Siete d accordo con tale distinzione? 3. In cosa consiste la memoria di Internet e quali sono le sue caratteristiche? 4. Come viene definito Google, in qualità di motore di ricerca? Siete d accordo? 5. Nel caso in esame si può parlare di diritto all oblio? 6. Cosa intende la Corte di Cassazione per contestualizzazione e aggiornamento? 7. Quale soluzione suggerisce la Corte di Cassazione? A chi affida il compito di intervenire: alla casa editrice o al motore di ricerca? Cosa ne pensate? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 10

6.3 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 13 giugno 2012, n.23230 DISCUSSIONE 1. Un giornale pubblicato in Rete è soggetto alla registrazione della testata ai sensi della legge sulla stampa? 2. Di quali altra registrazione si può parlare in riferimento a quotidiani e periodici? Si applica ai giornali telematici? 3. Le ipotesi di registrazione di quotidiani e periodici a quale ratio rispondono? 4. Esiste una differenza tra giornale telematico e blog? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 11

6.3 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 13 giugno 2012, n.23230 NORME (1/2) Art.1, l.n.47/1948 (Definizione di stampa o stampato) 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art.5, l.n.47/1948 (Registrazione) 1. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. 3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Art.16, l.n.47/1948 (Stampa clandestina) 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 12

6.3 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 13 giugno 2012, n.23230 NORME (2/2) Art.1, l.n.62/2001 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art.5 della medesima legge n.47 del 1948. Art.7, d.lgs. 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie) 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n.62. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 13

6.4 Corte di Cassazione, sez.v penale, 25 luglio 2008, n.31392 DISCUSSIONE 1. I diritti di cronaca e di critica sono riservati a chi esercita un attività giornalistica? 2. Quali sono i parametri di una corretta attività di cronaca? Sono stati, nella fattispecie, rispettati? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 14