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Transcript:

RCS MediaGroup S.p.A. PROCEDURA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI SIGNIFICATIVE O IN CUI UN AMMINISTRATORE RISULTI PORTATORE DI INTERESSE (Edizione Gennaio 2011)

PREMESSA Il sistema di Corporate Governance adottato dalla RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito RCS o la Società ), recependo le raccomandazioni contenute in merito nel Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione marzo 2006), prevede, tra l altro: - il principio che, indipendentemente dalle deleghe di poteri che si è ritenuto di attribuire al Comitato Esecutivo ed a singoli Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione esamini ed approvi preventivamente le operazioni della Società e di sue società controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa (di seguito le Operazioni Significative ) - prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori sia/siano portatore/i di un interesse per conto proprio o di terzi (oltre che, più in generale, alle operazioni con parti correlate) - ed a tale fine stabilisca criteri generali per individuare le suddette Operazioni Significative; - adotti misure operative idonee ad agevolare l individuazione ed un adeguata gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi. Con la presente Procedura si intende quindi adottare norme interne volte a dare applicazione a quanto sopra, fermo quanto già stabilito: i) da applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, in particolare in relazione alle informative da rendersi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (e tenendo conto altresì che il suddetto sistema di Corporate Governance prevede che gli organi delegati debbano riferire almeno trimestralmente al Consiglio ed al Collegio Sindacale circa l attività svolta nell esercizio delle deleghe loro conferite) e ii) dalla Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società anche ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni. Tenuto conto delle sue finalità, la presente Procedura è di norma destinata a trovare applicazione anche presso le società controllate, in via diretta o indiretta, da RCS, ad eccezione di quelle che siano anch esse emittenti azioni quotate in mercati regolamentati italiani ed esteri (e società da esse controllate) ed in particolare non siano soggette ad 2

attività di direzione e coordinamento di RCS, valendo per queste ultime le previsioni interne da ciascuna di esse stabilite, di cui è richiesta l adozione e per le quali la presente può costituire modello di riferimento. A. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE 1. Ferme quelle non delegabili per legge, sono comunque soggette alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto ritenute presentare natura di Operazione Significativa, le operazioni da effettuarsi (anche attraverso la conclusione di accordi preliminari vincolanti o accordi quadro) dalla Società stessa o da sua società controllata rientranti nelle seguenti categorie: a) fusioni o scissioni in relazione alle quali almeno uno dei seguenti parametri, ove applicabile, sia eguale o superiore al 15%: - totale attivo della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero delle attività possibile oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato), - risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero delle attività possibile oggetto di scissione/risultato prima delle imposte e delle attività cessate della Società (dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato), - totale patrimonio netto della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero del ramo d azienda possibile oggetto di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato), 3

- totale delle passività della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo della Società, ovvero comunque fusioni (per incorporazione o per unione) sia tra società emittenti azioni quotate sia di una società emittente azioni quotate in una società non avente azioni quotate in un mercato regolamentato; b) cessioni o acquisizioni, in qualunque forma, di partecipazioni societarie, aziende, rami d azienda, cespiti ed altre attività, anche immobiliari, allorché di valore complessivo superiore a 100 milioni di Euro per operazione; c) investimenti in immobilizzazioni tecniche di valore complessivo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione; d) locazioni (o sub-locazioni) di beni immobili o affitti o (sub-affitti) di azienda o ramo d azienda ultranovennali o di valore superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione; e) transazioni di controversie, in sede giudiziale o stragiudiziale, per un valore superiore a 50 milioni di Euro per singola transazione; f) concessioni di finanziamenti o garanzie per importo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione, se a favore o nell interesse della Società e/o nell interesse e/o a favore di società (o anche associazioni, fondazioni, consorzi o enti) direttamente o indirettamente controllati dalla Società stessa, o a 20 milioni di Euro per singola operazione, se a favore o nell interesse di terzi; g) assunzioni di finanziamenti, mutui o comunque di titoli di debito, in qualunque forma ed anche quindi contro emissione di strumenti finanziari, per un importo complessivo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione ovvero per un importo tale per cui l importo complessivo della esistente posizione debitoria consolidata della Società, per effetto del finanziamento da concedersi, sia destinata a superare di oltre il 5% l importo di 1 miliardo di Euro; h) contratti di compravendita o fornitura sotto qualsiasi forma di beni mobili o per la prestazione di opere o servizi, non riguardanti investimenti in immobilizzazioni 4

tecniche, per importo superiore a 100 milioni di Euro per operazione o di durata superiore a 5 anni. 2. Al fine di quanto indicato al precedente paragrafo 1, le operazioni tra esse collegate dal medesimo disegno unitario o progetto esecutivo (ponendo nella relativa valutazione particolare attenzione alle operazioni da concludersi con soggetti appartenenti al medesimo gruppo) devono essere considerate congiuntamente ai fini della determinazione del relativo valore. Sempre ai fini di quanto sopra, fermi i valori individuati, per l individuazione degli stessi si applicano, occorrendo, i criteri interpretativi di cui alle norme regolamentari diramate dalla Consob. 3. In vista dell esame da parte del Consiglio di Amministrazione di una Operazione Significativa è fornita ai componenti dello stesso ed al Collegio Sindacale, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi ne fa le veci, e con adeguato anticipo salvo la sola eccezione di situazioni di particolare urgenza o confidenzialità, ogni informazione rilevante ai fini delle valutazioni e decisioni da assumersi. A tali fini gli organi delegati predispongono, direttamente o tramite la funzione aziendale o il responsabile esecutivo della società controllata competente alla sua realizzazione, la documentazione necessaria, copia della quale è quindi trasmessa preventivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla funzione Affari Societari della Società, che provvede altresì alla sua conservazione. 4. Ove la natura, il valore o altre caratteristiche dell operazione lo facciano giudicare opportuno o necessario, il Consiglio di Amministrazione verrà assistito da uno o più esperti nella valutazione delle condizioni economiche e/o tecniche e/o finanziarie e/o legali dell operazione e sua realizzazione. Gli esperti chiamati ad assistere il Consiglio di Amministrazione dovranno essere valutati soggetti indipendenti e privi di conflitti di interesse, nonché di riconosciuta professionalità e competenza. 5

B) INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI Allorquando un Amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse, anche potenziale o indiretto, in relazione ad una determinata operazione o argomento sottoposti all esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, tale Amministratore deve informarne tempestivamente ed esaurientemente, rispettivamente, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stesso, oltre che il Collegio Sindacale - precisando la natura, i termini, l origine e la portata di tale interesse - ed assentarsi dalla riunione durante la relativa trattazione salvo che il Consiglio, o se del caso il Comitato Esecutivo, non ritenga opportuna, tenuto conto delle concrete circostanze, e tra l altro della necessità del mantenimento dei quorum richiesti, la sua partecipazione alla discussione e deliberazione. 6