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ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GALILEO GALILEI Crema (CR) Istituto Tecnico: Settore Tecnologico Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE I viaggi d istruzione e le visite guidate costituiscono un forma concreta d ampliamento dell'offerta formativa che la scuola propone alla propria utenza. Tali proposte devono tenere conto tanto delle finalità educative che la scuola ed in particolare il singolo consiglio di classe si propongono, quanto delle strategie adottate per il raggiungimento di obbiettivi relativi all'educazione alla convivenza, all'ampliamento e all'integrazione della proposta culturale. Sia i viaggi d'istruzione che le visite didattiche non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione degli impegni scolastici. Fermo restando che il viaggio d'istruzione permette di migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica, esso deve porsi come fine il completamento delle preparazioni specifiche e tecniche oppure migliorare la preparazione culturale di base degli alunni. Si ribadisce pertanto che l'attività didattica, durante un viaggio d'istruzione non è sospesa, è solo attuata in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. Nello stendere l'attuale regolamento relativo ai viaggi e alle visite didattiche si è considerata la normativa scolastica vigente (C.M. del 14 ott. 1992, C.M. del 2 ott. 1996 ). PARTE PRIMA: FINALITÀ, DESTINATARI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE Art. 1 Varie sono le tipologie d iniziative che rientrano nella denominazione di viaggi d'istruzione e visite didattiche. In analogia con la normativa si possono individuare le seguenti categorie: a) Viaggi di integrazione culturale. Per quelli effettuati in Italia e all'estero che hanno come finalità la migliore conoscenza di aspetti naturalistici, artistici, culturali ed economici delle località visitate. a) Viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo. Diversamente dai precedenti questa tipologia di viaggio è essenzialmente mirata all'acquisizione d esperienze tecnico-professionali, che favoriscono l'integrazione del mondo scolastico con la realtà produttiva ed economica ( rientrano in tale categoria anche le visite presso realtà aziendali). a) Viaggi connessi ad attività sportiva Tali viaggi hanno in particolare valenza formativa in quanto permettono di attivare esperienze formative e di raggiungere obiettivi fondamentali di educazione alla salute. Tra le iniziative che rientrano in tale categoria vi sono le settimane bianche, le settimane verdi e le settimane azzurre. a) Visite guidate S intende con tale definizione quei viaggi che, diversamente dai precedenti si svolgono nell arco di un intera giornata presso "complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc." 1

Art. 2 Il viaggio d'istruzione e la visita didattica s inseriscono nella normale attività scolastica proposta agli alunni, pertanto dovrebbero prevedere la partecipazione di tutti gli alunni. Non essendo ciò sempre possibile si pone per i viaggi, come limite minimo, per l'approvazione degli stessi, la partecipazione dei ¾ degli alunni. Art. 3 La quota di partecipazione degli alunni al viaggio non è calcolata sul totale della classe qualora: vi siano alunni che documentino l'impossibilità di partecipare al viaggio; vi siano alunni che hanno già partecipato a viaggi discrezionali aperti a tutta la scuola (integration-stay, viaggio della memoria, etc.) o ad altre particolari iniziative; vi siano alunni sottoposti a provvedimenti disciplinari che li escludono dal viaggio stesso. Art. 4 Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno in ogni caso essere avvertite per mezzo di comunicazione scritta e firmata da restituire alla scuola. PARTE SECONDA: TEMPI, MODALITA' DI APPROVAZIONE E DI PAGAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE. Art. 5 Per poter completare lo svolgimento dei programmi ministeriali la circolare ministeriale limita a "sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi d istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni". Art. 6 Non è possibile effettuare visite didattiche o viaggi d'istruzione nell'ultimo mese dell attività didattica. Art. 7 Il termine dei viaggi d'istruzione dovrebbe coincidere sempre con un prefestivo al fine di limitare le "assenze da rientro", che sembrano essere una prassi ormai diffusa e che, di fatto, allunga il viaggio di almeno una giornata. Art. 8 All'inizio dell'anno scolastico la Commissione Viaggi propone ai Consigli di Classe un primo rapporto in cui si indicano la durata, le mete dei viaggi d'istruzione che saranno poi attivati in corso d'anno. La stessa commissione raccoglie le adesioni e le eventuali ulteriori proposte e ne valuta la fattibilità. L'approvazione definitiva è determinata dal Consiglio d'istituto o dalla Giunta esecutiva, previa l'approvazione del Consiglio di Classe e verifica della quota degli studenti partecipanti. Art. 9 I viaggi d'istruzione che ogni Consiglio di Classe approva dovranno essere progettati integrando le finalità del viaggio con la programmazione didattico-culturale d inizio anno e dovranno essere coerenti con gli obiettivi didattici e educativi prefissati. Risulta chiaro che" è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza d apprendimento". La "preparazione preliminare" potrà richiedere anche la predisposizione di materiale didattico idoneo a supportare le scelte fatte, oltre che indicare, come in un diario di viaggio, i momenti salienti del viaggio. 2

Art. l0 L'approvazione del viaggio d'istruzione da parte del Consiglio di Classe richiede la condivisione delle scelte fatte da parte di tutte le componenti che vi partecipano, pertanto verranno fatta in seduta plenaria, inoltre dovranno rispettare i criteri proposti dalla Commissione Viaggi circa la modalità e la durata degli stessi. La decisione dovrà tener presente i seguenti criteri: coerenza delle finalità del viaggio con la programmazione culturale-educativa d inizio d'anno; la partecipazione di almeno i ¾ della classe ( sarebbe auspicabile la totalità), salvo deroghe di cui all'art. 3. la valutazione del comportamento della classe durante le attività curricolare, la valutazione fatta dai docenti accompagnatori in precedenti viaggi o visite guidate. Art. 11 Nel determinare i costi del viaggio si dovrà comprendere anche le spese accessorie, quali l'indennità di missione degli accompagnatori. La quota di spesa per ogni giorno non dovrà comunque superare la cifra fissata annualmente dal Consiglio d'istituto. Art. 12 Dopo che il viaggio è stato approvato dal Consiglio di Classe, è necessario che gli studenti partecipanti versino una congrua caparra, pari al 20% del costo totale, per evitare ritiri indesiderati che riducono i partecipanti al viaggio. Tale caparra, assieme ad una dichiarazione dei genitori dovrà avvenire entro il 20 dicembre dell anno scolastico in corso. La seconda parte del pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate dalla segreteria. Art. 13 Qualora il viaggio fosse sospeso per motivi disciplinari gravi, la caparra non verrà restituita e non verrà restituita neppure agli studenti che nonostante l'adesione non parteciperanno al viaggio ( se non per motivi familiari gravi, documentati da certificati, o da ricovero ospedaliero). Art. 14 Sarà possibile, a seguito della presentazione di un adeguata documentazione accedere ad un fondo di contribuzione e solidarietà per alunni con disagiate condizioni economiche. In tal caso la quota dei singoli alunni viene aumentata, fino ad un massimo del 5%, al fine di costituire il fondo di solidarietà. PARTE TERZA: DOCENTI ACCOMPAGNATORI Art. 15 Gli insegnanti accompagnatori devono essere scelti fra i docenti della classe, sarebbe opportuno che i docenti accompagnatori "siano preferibilmente di materie attinenti alle finalità" del viaggio o della visita. "Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport"... In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore. Art. 16 I docenti accompagnatori devono impegnarsi, per iscritto a partecipare al viaggio d'istruzione. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico disporrà la sua sostituzione incaricando l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione dell indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni 3

vigenti. La funzione di docente accompagnatore implica "un attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e di colpa grave". Art. 17 Il rapporto docenti accompagnatori/alunni viene fissato annualmente dal Consiglio d'istituto. Si ritiene comunque utile che "la più ampia partecipazione dei docenti serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico". L'assegnazione di un accompagnatore per classe sarà attribuita fino ad un massimo di venti studenti, per un numero maggiore di venti il Dirigente Scolastico valuta l'assegnazione di un ulteriore docente accompagnatore Art. 18 In caso di partecipazione al viaggio d'istruzione di alunni con handicap o particolari problemi di salute o altro, il Consiglio d'istituto delega il Dirigente Scolastico a valutare l'attribuzione di un ulteriore docente accompagnatore. Art. 19 L'Istituto deve, di norma, garantire l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo "da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante". Art. 20 Al termine del viaggio d'istruzione i docenti accompagnatori dovranno compilare una relazione in cui si evidenzino gli eventuali disservizi o inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, siano essi dipendenti dall organizzazione del viaggio o dal non corretto comportamento degli alunni. Nel caso che un piccolo gruppo di studenti non abbiano mantenuto atteggiamenti responsabili essi saranno esclusi dai viaggi d'istruzione organizzati per un intero anno. Analoga decisione verrà estesa ad una classe qualora, nella totalità, abbia causato disagi, danni o assunto comportamenti irresponsabili.. PARTE QUARTA: DOCUMENTAZIONE Art. 21 Al fine di evitare contrattempi che potrebbero compromettere la "realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai Capi d Istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione" a cominciare dalla delibera del consiglio, della quale è parte integrante. "Sembra superfluo rammentare che il Capo d Istituto che esegua la delibera del Consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312/80 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza d incidenti. Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente: a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi d appartenenza; b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni; c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza; d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni; e) il programma analitico del viaggio; f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; g) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate; 4

h) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni. i) Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del Consiglio d Istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere: 1) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti; 2) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti siano in possesso di documenti d identità validi per l'espatrio." 5