REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE REGIONALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEI LAGHI LEGGE REGIONALE N. 87 DEL 07/12/1990 E SUCCESSSIVE MODIFICHE DELIBERA COMMISSARIALE N. 2 DEL 26/01/2012 DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE E SUCCESSIVE MODIFICHE
1) La pesca sui laghi può essere esercitata durante tutto l anno, senza limitazioni delle giornate ed è consentita esclusivamente nelle apposite postazioni di seguito descritte; il pescatore può utilizzare solamente le postazioni che sono riportate nel permesso di pesca: LAGO DI RIPASOTTILE: postazione Rs1 : situata in località Settecamini nel Comune di Rieti (RI), nelle vicinanze dell edificio delle idrovore; postazione Rs2 : situata nei pressi della località Costa Aosta in corrispondenza dell immissione del Canale della Vargara nel Lago di Ripasottile, nel Comune di Rieti (RI) ); b) LAGO DI LAMA FREDDA: postazione Lf 1 : situata nel Comune di Rivodutri (RI) nelle vicinanze della località Colle Bianco; c) LAGO LUNGO: postazione Ll 1 : situata in località Pratetta nel Comune di Poggio Bustone (RI), lungo il sentiero natura del Lago Lungo, a circa 300 m dal capanno di osservazione; postazione Ll 2 : situata in località Riano, nel Comune di Rieti (RI); postazione Ll 3 : situata in località Casa del Pescatore, nel Comune di Rieti (RI).
2) E possibile pescare esclusivamente le specie inserite nel seguente elenco delle quali si riportano le misure minime pescabili ed i periodi di divieto: Specie Periodo di divieto Misura minima Trota Fario (Salmo trutta) dalle ore 19,00 della 1 Domenica di Ottobre alle ore 6,00 dell ultima domenica di Febbraio cm. 25 Trota Iridea (oncorhynchus mykiss) (= Salmo gairdneri) dalle ore 19,00 della 1 Domenica di Ottobre alle ore 6,00 dell ultima domenica di Febbraio --------- Luccio (Esox lucius) Tinca (Tinta tinca) Carpa (Cyprinus carpo) Persico Reale (Perca fluviatilis) Cavedano (Leuciscus cephalus) Rovella (Rutilus rubilio) Scardola (Scardinius erythrophtalmus) dal 15 Febbraio al 30 Marzo cm. 35 dal 15 Maggio al 30 Giugno cm. 25 dal 15 Maggio al 30 Giugno cm. 30 dal 15 Aprile al 30 Maggio cm. 25 dal 15 Maggio al 30 Giugno cm. 18 dal 15 Marzo al 30 Giugno cm. 10 dal 15 Marzo al 30 Giugno cm. 15 Persico sole (Lepomis gibbosus) --------- --------- Pesce gatto (Ameiurus mela) --------- ---------
3) Per le seguenti specie autoctone è stabilita una quota massima giornaliera di capi pescabili per ciascun pescatore: Trota Fario (Salmo trutta) Luccio (Esox lucius) Carpa (Cyprinus carpo) Tinca (Tinta tinca) Persico reale (Perca fluviatilis) Cavedano (Leuciscus cephalus) Rovella (Rutilus rubilio) Scardola (Scardinius erythrophtalmus) n. 3 capi n. 2 capi n. 2 capi n. 4 capi n. 3 capi n. 5 capi n. 15 capi n. 15 capi 4) Per le seguenti specie alloctone non sono previste limitazioni giornaliere nei quantitativi pescabili e nelle misure minime: Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) (= Salmo gairdneri) Persico sole (Lepomis gibbosus) Pesce Gatto (Ameiurus mela) 5) Le specie che non figurano nell elenco di cui al punto 2) devono essere immediatamente rilasciate indipendentemente dal metodo di pesca utilizzato. 6) Il titolare del permesso di pesca sportiva nei laghi è abilitato all esercizio della pesca con l utilizzo di un massimo di due canne con lenza, anche senza mulinello ed armate ognuna con un solo amo.
7) Nei bacini lacuali della Riserva è severamente vietato: a) utilizzare reti, bertavelli, tramagli e attrezzature similari; b) esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura; c) utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino) sia come esca che come pastura; d) l utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche (pesci, molluschi, crostacei); e) esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose; f) utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti; g) esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l attività di pesca sui laghi con l utilizzo della tecnica del Carp fishing no-kill per cui è consentito l uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nel successivo punto 9. 8) Ogni pescatore prima dell esercizio della pesca, ad esclusione di chi esercita l attività alieutica con l utilizzo di tecniche no-kill, deve annotare in maniera indelebile negli appositi spazi previsti nel modulo segna-catture rilasciato insieme al permesso, il nome del corso d acqua o del lago e riportare, alla fine della battuta, per le specie autoctone indicate al punto 3), il numero di capi pescati.
Ogni pescatore, ad esclusione di chi esercita l attività alieutica con l utilizzo di tecniche no-kill, deve consegnare il permesso, unitamente al modulo segna catture, terminato il periodo di validità, presso la sede della Riserva Naturale a Rieti in via Alessandro Manzoni n. 10, durante gli orari di apertura degli uffici, o in appositi luoghi che saranno indicati dall Ente gestore. 9) Per l esercizio della pesca Carp Fishing No-kill vigono le seguenti disposizioni: a) la pesca alla specie della carpa europea (Cyprinus carpo) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca no-kill. b) è consentito l utilizzo di un massimo di 2 canne per ciascun pescatore armate con un solo amo; c) le lenze non devono essere calate nel raggio d azione delle canne montate nelle altre postazioni; d) è consentito l impiego di esche selettive utilizzando boiles, granaglie e pellets; è vietato l utilizzo di fioccato e sfarinati; l utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1 maggio al 30 settembre; e) utilizzo esclusivo dell innesco hair-rig che consiste nell applicazione dell esca, non direttamente sull amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma su un breve segmento di filo in derivazione dalla lenza principale;
f) è obbligatorio l utilizzo di montature con zavorra a perdere o inline, che, in caso di rottura, deve sempre sfilarsi facilmente dalla lenza; g) è vietato l utilizzo di piombi e al loro posto devono essere utilizzati dei sassi; h) obbligo di utilizzo del cosiddetto materassino per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all esemplare; i) durante l operazione di slamatura e quelle fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago; j) l utilizzo del Carpsak è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile; k) è consentito l uso di natanti a remi o con motore elettrico da utilizzare esclusivamente per raggiungere le postazioni non accessibili da terra, per l individuazione del fondale, anche tramite ecoscandaglio, per pasturare, per calare la lenza e per salpare il pesce ed è comunque obbligatorio accendere il motore elettrico solo quando si è superato il limite della vegetazione presente nella zona litoranea, evitando il danneggiamento delle stessa; l) è consentito l utilizzo di marker per la segnalazione dell area di pasturazione e di calo della lenza che dovranno essere
rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca; m) il permesso per il Carp fishing no-kill di cui all art. 4, è valido 24 ore, dalle ore undici del giorno di arrivo fino alle ore undici del giorno successivo. Il pescatore potrà utilizzare la postazione e permanere sul luogo di pesca esclusivamente all interno dei termini temporali sopra indicati.